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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 01.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2961/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AR EZ e TI RO IL;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della
L. n. 104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.05.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 22.09.2022 aveva inoltrato domanda n. 3930939605175 di invalidità civile ai fini dell'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento delle provvidenze economiche dell'indennità di accompagnamento e domanda n. 3930939605176 per il riconoscimento dei benefici ex art. 3 comma 3 della Legge n.104/1992;
- che, a seguito di visita medica del 17.10.2022 del Centro Medico Legale dell' di Messina, la CP_1 ricorrente veniva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100%” e nelle condizioni di cui all'art.3 comma 1 della L. n. 104/92;
- che la istante, essendosi già esaurita la fase amministrativa, aveva promosso dinanzi all'Autorità
Giudiziaria ricorso per l'accertamento del presupposto sanitario per il riconoscimento del diritto alla percezione della prestazione assistenziale dell'indennità d'accompagnamento e per fruire dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, perché, versando nelle condizioni socio-economiche previste dalla legge
1 era affetta da gravi infermità per le seguenti patologie: “poliartrosi diffusa con grave deficit funzionale in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale, TIA, vasculopatia cronica con rallentamento ideativo, labilità attentiva, turbe mnesiche, BPCO, dislipidemia, grastroduodenite erosiva, ernia iatale con esofagite di II grado, insufficienza venosa cronica arti inferiori, osteoporosi, noduli tiroidei, marcato disturbo ansioso depressivo di tipo involutivo”, che escludevano la sua autonomia personale nello svolgimento di funzioni ed i compiti propri della sua età;
- che nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 1327/2023 R.G. del
Tribunale di Messina Sezione Lavoro, era stata disposta c.t.u., il quale, previa visita della ricorrente ed esame della sua documentazione sanitaria, aveva concluso con relazione del 02.05.2024, escludendo il suo diritto ai benefici dell'indennità di accompagnamento e della Legge 104/1992 art. 3 comma 3;
- di aver presentato in data 20.05.2024 atto di dissenso ex art. 475-bis comma IV.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere dichiarare che Parte_1 possiede i requisiti sanitari posti a fondamento della provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992 sin dalla data della CP_ domanda o da quella successiva eventualmente individuata e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore ad erogare alla ricorrente le provvidenze economiche dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda o di quella successiva eventualmente riconosciutagli, per i ratei già maturati aumentando il dovuto degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria, nonché a riconoscerle il godimento dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Condannare parte soccombente alla rifusione delle spese ed al pagamento dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio con memoria del 10.02.2025, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
3.- L'udienza del 01.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92,
(giudizio iscritto al n. R.G. 1327/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Cervico-dorso- lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi, coxartrosi e gonartrosi ad incidenza funzionale. BPCO. Cardiopatia ipertensiva con F.A. Ipoacusia bilaterale. Cerebrovasculopatia cronica con note di stato ansioso” e concludeva che la Pt_1 potendosi gestire in maniera autonoma e corretta negli atti quotidiani della vita, non aveva diritto di fruire dei benefici richiesti.
2 Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu al fine di valutare la nuova documentazione sanitaria prodotta, il consulente ha affermato che “Dallo studio dei dati emersi durante la visita medica e dalla documentazione sanitaria, nonché dallo studio degli esami strumentali e dalle consulenze specialistiche esibite, si giunge alla conclusione che la ricorrente è affetta da: “Cervico-dorso-lombalgia cronica da spondilo-disco-artrosi osteo-fitosica diffusa ed osteoporosi severa con crolli vertebrali multipli a notevole incidenza funzionale;
coxartrosi e gonartrosi bilaterale, grave deficit della deambulazione che avviene unicamente se assistita o con l'aiuto di due bastoni. BPCO. Cardiopatia ipertensiva con
F.A. Ipoacusia bilaterale. Cerebro-vasculopatia cronica con s. depressiva”. La ricorrente si trova dunque complessivamente in una di quelle situazioni nelle quali oltre che essere già compromessa o annullata la capacità lavorativa dell'individuo (non più valutabile perché trattasi di soggetto ultrasessantacinquenne), il complesso delle infermità poste in diagnosi sono in grado di compromettere l'autonomia della persona non solo in rapporto alla vita di relazione (non deambula autonomamente) ma anche alla vita fisiologica (pulizia e cura della persona, confezione ed assunzione dei pasti, ecc.) e di relazione (rapporti interpersonali), tale da ridurla in una condizione per la quale non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, presentando la ricorrente difficoltà nella deambulazione (la paziente deambula solo con assistenza di una astante
o con l'ausilio di due bastoni) e nel mantenimento della stazione eretta, una valutazione globale consente di rilevare la persistenza in essa di una compromissione nell'espletamento delle principali funzioni personali, e pertanto a mio avviso la ricorrente è meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici della L.104/92 art.3 comma 3 con decorrenza 01-3-2025”.
3 Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta i requisiti Parte_1 sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2025.
8.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
9.- Atteso l'esito della lite, si compensano integralmente le spese del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 con decorrenza 01.03.2025;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 01.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2961/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AR EZ e TI RO IL;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della
L. n. 104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.05.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 22.09.2022 aveva inoltrato domanda n. 3930939605175 di invalidità civile ai fini dell'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento delle provvidenze economiche dell'indennità di accompagnamento e domanda n. 3930939605176 per il riconoscimento dei benefici ex art. 3 comma 3 della Legge n.104/1992;
- che, a seguito di visita medica del 17.10.2022 del Centro Medico Legale dell' di Messina, la CP_1 ricorrente veniva riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100%” e nelle condizioni di cui all'art.3 comma 1 della L. n. 104/92;
- che la istante, essendosi già esaurita la fase amministrativa, aveva promosso dinanzi all'Autorità
Giudiziaria ricorso per l'accertamento del presupposto sanitario per il riconoscimento del diritto alla percezione della prestazione assistenziale dell'indennità d'accompagnamento e per fruire dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, perché, versando nelle condizioni socio-economiche previste dalla legge
1 era affetta da gravi infermità per le seguenti patologie: “poliartrosi diffusa con grave deficit funzionale in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale, TIA, vasculopatia cronica con rallentamento ideativo, labilità attentiva, turbe mnesiche, BPCO, dislipidemia, grastroduodenite erosiva, ernia iatale con esofagite di II grado, insufficienza venosa cronica arti inferiori, osteoporosi, noduli tiroidei, marcato disturbo ansioso depressivo di tipo involutivo”, che escludevano la sua autonomia personale nello svolgimento di funzioni ed i compiti propri della sua età;
- che nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 1327/2023 R.G. del
Tribunale di Messina Sezione Lavoro, era stata disposta c.t.u., il quale, previa visita della ricorrente ed esame della sua documentazione sanitaria, aveva concluso con relazione del 02.05.2024, escludendo il suo diritto ai benefici dell'indennità di accompagnamento e della Legge 104/1992 art. 3 comma 3;
- di aver presentato in data 20.05.2024 atto di dissenso ex art. 475-bis comma IV.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere dichiarare che Parte_1 possiede i requisiti sanitari posti a fondamento della provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992 sin dalla data della CP_ domanda o da quella successiva eventualmente individuata e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore ad erogare alla ricorrente le provvidenze economiche dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda o di quella successiva eventualmente riconosciutagli, per i ratei già maturati aumentando il dovuto degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria, nonché a riconoscerle il godimento dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Condannare parte soccombente alla rifusione delle spese ed al pagamento dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio con memoria del 10.02.2025, contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
3.- L'udienza del 01.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92,
(giudizio iscritto al n. R.G. 1327/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Cervico-dorso- lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi, coxartrosi e gonartrosi ad incidenza funzionale. BPCO. Cardiopatia ipertensiva con F.A. Ipoacusia bilaterale. Cerebrovasculopatia cronica con note di stato ansioso” e concludeva che la Pt_1 potendosi gestire in maniera autonoma e corretta negli atti quotidiani della vita, non aveva diritto di fruire dei benefici richiesti.
2 Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu al fine di valutare la nuova documentazione sanitaria prodotta, il consulente ha affermato che “Dallo studio dei dati emersi durante la visita medica e dalla documentazione sanitaria, nonché dallo studio degli esami strumentali e dalle consulenze specialistiche esibite, si giunge alla conclusione che la ricorrente è affetta da: “Cervico-dorso-lombalgia cronica da spondilo-disco-artrosi osteo-fitosica diffusa ed osteoporosi severa con crolli vertebrali multipli a notevole incidenza funzionale;
coxartrosi e gonartrosi bilaterale, grave deficit della deambulazione che avviene unicamente se assistita o con l'aiuto di due bastoni. BPCO. Cardiopatia ipertensiva con
F.A. Ipoacusia bilaterale. Cerebro-vasculopatia cronica con s. depressiva”. La ricorrente si trova dunque complessivamente in una di quelle situazioni nelle quali oltre che essere già compromessa o annullata la capacità lavorativa dell'individuo (non più valutabile perché trattasi di soggetto ultrasessantacinquenne), il complesso delle infermità poste in diagnosi sono in grado di compromettere l'autonomia della persona non solo in rapporto alla vita di relazione (non deambula autonomamente) ma anche alla vita fisiologica (pulizia e cura della persona, confezione ed assunzione dei pasti, ecc.) e di relazione (rapporti interpersonali), tale da ridurla in una condizione per la quale non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, presentando la ricorrente difficoltà nella deambulazione (la paziente deambula solo con assistenza di una astante
o con l'ausilio di due bastoni) e nel mantenimento della stazione eretta, una valutazione globale consente di rilevare la persistenza in essa di una compromissione nell'espletamento delle principali funzioni personali, e pertanto a mio avviso la ricorrente è meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici della L.104/92 art.3 comma 3 con decorrenza 01-3-2025”.
3 Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta i requisiti Parte_1 sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 a decorrere dal mese di marzo 2025.
8.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
9.- Atteso l'esito della lite, si compensano integralmente le spese del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 con decorrenza 01.03.2025;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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