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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02.10.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2840.2024 R.G., promossa da:
,nata il [...] a [...], c. f. C.F. 1 rappresentata Parte 1
e difesa dall'avv. MARIA SINAGRA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv. LUCA MICHELE BELLOMO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento e benefici legge 104.1992.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, Parte 1 esponeva:
Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2861/2023, per l'accertamento e il
-
riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento e dei benefici ex art. 3 comma
3, 1. 104/1992;
che, effettuata la CTU medico legale era stata dichiarata invalida nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato
-
una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi 1,CP - al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
,CP L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza, comunque, nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di
CTU, veniva discussa e decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta "ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua".
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, Parte 1 "
le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere da MARZO 2025 e di portatrice di handicap in situazione di gravità
(art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che Parte 1 è invalida nella misura del 100%
con diritto all'indennità di accompagnamento da MARZO 2025 e portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' CP_1 ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, con riferimento all'indennità di accompagnamento, ma coeva alla domanda amministrativa, con riferimento ai benefici della legge 104/1992, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare di due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, il restante terzo va posto in capo all' CP 1 rimasto maggiormente soccombente.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui "In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi" (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Restano a carico dell' CP 1 le spese di CTU liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_1 in persona del legale Parte 1
,
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 30.09.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara che Parte 1 è invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento da MARZO 2025 e portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa per due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP, e
-
condanna l'CP 1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, del restante terzo, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, liquidate separatamente.
Così deciso in Patti, 02.10.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02.10.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2840.2024 R.G., promossa da:
,nata il [...] a [...], c. f. C.F. 1 rappresentata Parte 1
e difesa dall'avv. MARIA SINAGRA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv. LUCA MICHELE BELLOMO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento e benefici legge 104.1992.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, Parte 1 esponeva:
Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2861/2023, per l'accertamento e il
-
riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento e dei benefici ex art. 3 comma
3, 1. 104/1992;
che, effettuata la CTU medico legale era stata dichiarata invalida nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato
-
una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi 1,CP - al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
,CP L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza, comunque, nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di
CTU, veniva discussa e decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta "ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua".
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, Parte 1 "
le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere da MARZO 2025 e di portatrice di handicap in situazione di gravità
(art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che Parte 1 è invalida nella misura del 100%
con diritto all'indennità di accompagnamento da MARZO 2025 e portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' CP_1 ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, con riferimento all'indennità di accompagnamento, ma coeva alla domanda amministrativa, con riferimento ai benefici della legge 104/1992, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare di due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, il restante terzo va posto in capo all' CP 1 rimasto maggiormente soccombente.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui "In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi" (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Restano a carico dell' CP 1 le spese di CTU liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_1 in persona del legale Parte 1
,
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 30.09.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara che Parte 1 è invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento da MARZO 2025 e portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, 1. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa per due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP, e
-
condanna l'CP 1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, del restante terzo, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, liquidate separatamente.
Così deciso in Patti, 02.10.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena