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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3231/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15522/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 TARSU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140003333330000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3416/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata n. 07176202500010233000, eccependo: 1) la nullità dell'atto per omessa indicazione degli immobili su cui l'Agente della SI intende iscrivere ipoteca;
2) la nullità derivata per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica n. 07120140003333330000, contestando in particolar modo la consegna al portiere senza le formalità di cui all'art. 139 c.p.c. e senza invio della raccomandata informativa;
3)
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto dalla pretesa notifica del 2014 alla comunicazione del 2025 non vi sarebbero stati atti interruttivi. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SI, contestando integralmente i motivi di ricorso. In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i profili attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione pregressa. Nel merito, difendeva la legittimità della comunicazione preventiva e produceva copiosa documentazione attestante sia la regolare notifica della cartella esattoriale prodromica, sia la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento del 2019 e del 2022), evidenziando altresì l'operatività della sospensione legale dei termini legata all'emergenza COVID-19.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito illustrate.
In ordine al primo motivo di doglianza, afferente la pretesa nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata specificazione dei beni immobili da sottoporre a vincolo, l'eccezione è destituita di fondamento. La comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 ha la precipua funzione di invitare il contribuente al pagamento entro 30 giorni e di instaurare il contraddittorio pre- processuale, offrendogli la possibilità di difendersi prima dell'adozione della misura cautelare. Non sussiste, in base alla disciplina normativa vigente, alcun obbligo per l'Agente della SI di indicare analiticamente i beni da ipotecare già in questa fase di preavviso, ben potendo tale individuazione essere circoscritta al momento della successiva ed eventuale iscrizione ipotecaria vera e propria, della quale peraltro il contribuente riceverà apposita notizia.
Parimenti infondato è il secondo motivo, relativo alla presunta omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento prodromica n. 07120140003333330000. Dalla documentazione ritualmente prodotta dall'Agente della SI si evince chiaramente che la predetta cartella è stata regolarmente notificata in data 10.06.2014 mediante invio diretto di raccomandata A/R n. 689064626119. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, trovando applicazione le norme del regolamento postale e non già le stringenti regole di cui all'art. 139 c.p.c. (come erroneamente preteso dalla difesa attorea in memoria), per la validità della notifica è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, a persona a ciò legittimata. Il disconoscimento operato dal ricorrente in atti non inficia la validità della relata prodotta dal Concessionario.
Viene infine in rilievo il terzo motivo, relativo alla asserita intervenuta prescrizione quinquennale (art. 2948,
n. 4, c.c.) del credito afferente alla Tassa Smaltimento Rifiuti (anno 2012). Sebbene per il tributo in esame
(TARSU/TARI) sia previsto un termine di prescrizione breve quinquennale, l'eccezione è tuttavia infondata in fatto. Dall'esame degli atti di causa emerge che il decorso della prescrizione è stato utilmente e ripetutamente interrotto dall'Ente della SI. Successivamente alla notifica della cartella (avvenuta il 10.06.2014), risultano infatti notificati i seguenti atti: Avviso di intimazione n. 07120189046644156000, regolarmente notificato mediante deposito nella Casa
Comunale in data 24.07.2019 e successivo invio di raccomandata informativa, a causa di temporanea irreperibilità;
Avviso di intimazione n. 07120219019621032000, notificato in data 01.02.2022 mediante consegna a mani del portiere.
A ciò si aggiunga, come correttamente eccepito dalla resistente, che i termini di versamento e l'attività di riscossione (unitamente ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 12 D.Lgs. 159/2015) sono stati assoggettati alla sospensione ex lege per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (ex art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche). Pertanto, calcolando gli atti interruttivi del 2019 e del 2022, uniti al lungo periodo di sospensione pandemica, alla data di notifica dell'atto impugnato odierno (03.09.2025), il termine prescrizionale quinquennale non si era in alcun modo compiuto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI che si liquidano equitativamente tenuto conto del modesto valore della controversia (dichiarato in € 216,96) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI, che si liquidano nella misura forfettaria di € 150,00
(centocinquanta/00), oltre spese forfettarie ed oneri di legge se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15522/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 TARSU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140003333330000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3416/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata n. 07176202500010233000, eccependo: 1) la nullità dell'atto per omessa indicazione degli immobili su cui l'Agente della SI intende iscrivere ipoteca;
2) la nullità derivata per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica n. 07120140003333330000, contestando in particolar modo la consegna al portiere senza le formalità di cui all'art. 139 c.p.c. e senza invio della raccomandata informativa;
3)
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto dalla pretesa notifica del 2014 alla comunicazione del 2025 non vi sarebbero stati atti interruttivi. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SI, contestando integralmente i motivi di ricorso. In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i profili attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione pregressa. Nel merito, difendeva la legittimità della comunicazione preventiva e produceva copiosa documentazione attestante sia la regolare notifica della cartella esattoriale prodromica, sia la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento del 2019 e del 2022), evidenziando altresì l'operatività della sospensione legale dei termini legata all'emergenza COVID-19.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito illustrate.
In ordine al primo motivo di doglianza, afferente la pretesa nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata specificazione dei beni immobili da sottoporre a vincolo, l'eccezione è destituita di fondamento. La comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 ha la precipua funzione di invitare il contribuente al pagamento entro 30 giorni e di instaurare il contraddittorio pre- processuale, offrendogli la possibilità di difendersi prima dell'adozione della misura cautelare. Non sussiste, in base alla disciplina normativa vigente, alcun obbligo per l'Agente della SI di indicare analiticamente i beni da ipotecare già in questa fase di preavviso, ben potendo tale individuazione essere circoscritta al momento della successiva ed eventuale iscrizione ipotecaria vera e propria, della quale peraltro il contribuente riceverà apposita notizia.
Parimenti infondato è il secondo motivo, relativo alla presunta omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento prodromica n. 07120140003333330000. Dalla documentazione ritualmente prodotta dall'Agente della SI si evince chiaramente che la predetta cartella è stata regolarmente notificata in data 10.06.2014 mediante invio diretto di raccomandata A/R n. 689064626119. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, trovando applicazione le norme del regolamento postale e non già le stringenti regole di cui all'art. 139 c.p.c. (come erroneamente preteso dalla difesa attorea in memoria), per la validità della notifica è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, a persona a ciò legittimata. Il disconoscimento operato dal ricorrente in atti non inficia la validità della relata prodotta dal Concessionario.
Viene infine in rilievo il terzo motivo, relativo alla asserita intervenuta prescrizione quinquennale (art. 2948,
n. 4, c.c.) del credito afferente alla Tassa Smaltimento Rifiuti (anno 2012). Sebbene per il tributo in esame
(TARSU/TARI) sia previsto un termine di prescrizione breve quinquennale, l'eccezione è tuttavia infondata in fatto. Dall'esame degli atti di causa emerge che il decorso della prescrizione è stato utilmente e ripetutamente interrotto dall'Ente della SI. Successivamente alla notifica della cartella (avvenuta il 10.06.2014), risultano infatti notificati i seguenti atti: Avviso di intimazione n. 07120189046644156000, regolarmente notificato mediante deposito nella Casa
Comunale in data 24.07.2019 e successivo invio di raccomandata informativa, a causa di temporanea irreperibilità;
Avviso di intimazione n. 07120219019621032000, notificato in data 01.02.2022 mediante consegna a mani del portiere.
A ciò si aggiunga, come correttamente eccepito dalla resistente, che i termini di versamento e l'attività di riscossione (unitamente ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 12 D.Lgs. 159/2015) sono stati assoggettati alla sospensione ex lege per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (ex art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche). Pertanto, calcolando gli atti interruttivi del 2019 e del 2022, uniti al lungo periodo di sospensione pandemica, alla data di notifica dell'atto impugnato odierno (03.09.2025), il termine prescrizionale quinquennale non si era in alcun modo compiuto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI che si liquidano equitativamente tenuto conto del modesto valore della controversia (dichiarato in € 216,96) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - SI, che si liquidano nella misura forfettaria di € 150,00
(centocinquanta/00), oltre spese forfettarie ed oneri di legge se dovuti.