TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26299 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(HUALQUI-CILE, 28/12/1983), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. PASSARETTI GIANFRANCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( , Controparte_1 C.F._1
22/12/1998);
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 04/05/2021 contraeva in ROMA matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva Controparte_1
che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, lo scioglimento del matrimonio,
prevedendo che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 17/03/2025 compariva personalmente il ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della ritualità della notifica dell'atto introduttivo,
rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza, tenuto anche conto del contegno processuale ed extraprocessuale della resistente,
in attesa di un figlio da un altro uomo.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 04/05/2021. 3
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice Stefania Ciani per il prosieguo sulla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26299/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(HUALQUI-CILE, 28/12/1983) e
[...] Controparte_1
(ITAGUI-COLOMBIA, 22/12/1998) relativamente al
[...]
matrimonio contratto in data 04/05/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 39, parte I, serie 30, anno 2021, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26299 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(HUALQUI-CILE, 28/12/1983), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. PASSARETTI GIANFRANCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( , Controparte_1 C.F._1
22/12/1998);
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 04/05/2021 contraeva in ROMA matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva Controparte_1
che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, lo scioglimento del matrimonio,
prevedendo che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 17/03/2025 compariva personalmente il ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della ritualità della notifica dell'atto introduttivo,
rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza, tenuto anche conto del contegno processuale ed extraprocessuale della resistente,
in attesa di un figlio da un altro uomo.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 04/05/2021. 3
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice Stefania Ciani per il prosieguo sulla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26299/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(HUALQUI-CILE, 28/12/1983) e
[...] Controparte_1
(ITAGUI-COLOMBIA, 22/12/1998) relativamente al
[...]
matrimonio contratto in data 04/05/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 39, parte I, serie 30, anno 2021, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi