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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. GI ER, nella causa civile n. 982/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Silvia Pizzi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19.12.2025, alle ore 12.45, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003020345 relativa ad Parte_1
atto di accertamento n. .5800.28/12/2018.0335109 del 28/12/2018 riferito all'anno 2011 di CP_1
pagamento della somma di € 10.196,21 per sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2011 da parte della
[...]
Controparte_2
Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981
CP_ non avendo, l' effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto che la notifica dell'atto di accertamento
è avvenuta in data 28.12.2018 ma era stata già preceduta da una contestazione dell'illecito penale pagina 1 di 5 precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 recante la depenalizzazione dell'illecito commesso;
inoltre, ha dedotto l il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 non potrebbe CP_3
CP_ decorrere se non dal momento della conclusione degli accertamenti da parte dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif.
nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta
giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
pagina 2 di 5 termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è
obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dall'analisi del dato letterale delle disposizioni sopra richiamate emerge che anche alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il precetto che impone l'obbligo di contestazione immediata della violazione o di notificazione della contestazione stessa entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
Detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Ciò può desumersi dalla circostanza che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016.
Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite
agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”. Dalla
norma in commento si trae l'indiretta conferma della conclusione che depone in favore dell'applicabilità del citato art. 14; ciò in quanto la disciplina ratione temporis di riferimento, non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
La Suprema Corte, interessata della questione controversa, ha, d'altronde, confermato l'applicabilità
delle norme procedimentali di cui all'art. 689/1981 al procedimento destinato all'applicazione dell'ordinanza ingiunzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di pagina 3 di 5 lavoro, precisando che ciò vale anche con riferimento agli illeciti depenalizzati comessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 evidenziando quanto segue “va rilevato che l'art. 6, D.Lgs.
n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro,
ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni
amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma
del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità
amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo
termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente
interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n. 9456 del
2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024) [si veda in termini Cassazione civile sez. lav., 25/03/2025, (ud.
10/12/2024, dep. 25/03/2025), n.7845].
Quanto all'eccezione secondo la quale il termine di novanta giorni non potrebbe decorrere se non dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, deve osservarsi che, nel caso di specie,
detta trasmissione non è avvenuta e non era necessario all'Istituto alcun ulteriore accertamento per avvedersi di un illecito di cui era certamente consapevole già alla data dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 8 del 2016 avendo già fatto pervenire prima una diffida ad adempiere avente ad oggetto gli illeciti per i quali ha successivamente emesso l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione (si veda, sul punto Cass Civ n. 7641 del 2025 “In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente
depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve CP_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza
dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità
giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti
che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell . CP_1
pagina 4 di 5 Nel caso in esame, il mancato versamento delle ritenute risale all'anno 2011 e l'atto di accertamento risulta notificato solo il 28.12.2018 ben oltre il termine di 90 giorni dalla commessa violazione e dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.
Non appare, poi, equiparabile a tale atto di accertamento finalizzato specificamente all'applicazione dell'ordinanza ingiunzione recante, tra l'altro, la comunicazione della sanzione amministrativa applicabile e della facoltà di estinguere i debiti per le ritenute non pagate bloccando il procedimento sanzionatoria la diffida inviata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 recante la comunicazione dell'illecito depenalizzato a fini diversi, come d'altronde implicitamente ritenuto dallo stesso Istituto che ha provveduto ad una nuova contestazione in data 28.12.2018 con ciò dimostrando di avere l'onere di provvedervi prima di applicare l'ordinanza.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta deve quindi considerarsi estinta in base al disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiara non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 19.12.2025
Il giudice
GI ER
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. GI ER, nella causa civile n. 982/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Silvia Pizzi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19.12.2025, alle ore 12.45, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003020345 relativa ad Parte_1
atto di accertamento n. .5800.28/12/2018.0335109 del 28/12/2018 riferito all'anno 2011 di CP_1
pagamento della somma di € 10.196,21 per sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2011 da parte della
[...]
Controparte_2
Il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981
CP_ non avendo, l' effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto che la notifica dell'atto di accertamento
è avvenuta in data 28.12.2018 ma era stata già preceduta da una contestazione dell'illecito penale pagina 1 di 5 precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 recante la depenalizzazione dell'illecito commesso;
inoltre, ha dedotto l il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 non potrebbe CP_3
CP_ decorrere se non dal momento della conclusione degli accertamenti da parte dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif.
nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta
giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
pagina 2 di 5 termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è
obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dall'analisi del dato letterale delle disposizioni sopra richiamate emerge che anche alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il precetto che impone l'obbligo di contestazione immediata della violazione o di notificazione della contestazione stessa entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
Detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Ciò può desumersi dalla circostanza che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016.
Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite
agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”. Dalla
norma in commento si trae l'indiretta conferma della conclusione che depone in favore dell'applicabilità del citato art. 14; ciò in quanto la disciplina ratione temporis di riferimento, non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
La Suprema Corte, interessata della questione controversa, ha, d'altronde, confermato l'applicabilità
delle norme procedimentali di cui all'art. 689/1981 al procedimento destinato all'applicazione dell'ordinanza ingiunzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di pagina 3 di 5 lavoro, precisando che ciò vale anche con riferimento agli illeciti depenalizzati comessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 evidenziando quanto segue “va rilevato che l'art. 6, D.Lgs.
n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro,
ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni
amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma
del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità
amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo
termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente
interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n. 9456 del
2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024) [si veda in termini Cassazione civile sez. lav., 25/03/2025, (ud.
10/12/2024, dep. 25/03/2025), n.7845].
Quanto all'eccezione secondo la quale il termine di novanta giorni non potrebbe decorrere se non dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, deve osservarsi che, nel caso di specie,
detta trasmissione non è avvenuta e non era necessario all'Istituto alcun ulteriore accertamento per avvedersi di un illecito di cui era certamente consapevole già alla data dell'entrata in vigore del d.lgs.
n. 8 del 2016 avendo già fatto pervenire prima una diffida ad adempiere avente ad oggetto gli illeciti per i quali ha successivamente emesso l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione (si veda, sul punto Cass Civ n. 7641 del 2025 “In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente
depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve CP_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza
dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità
giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti
che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell . CP_1
pagina 4 di 5 Nel caso in esame, il mancato versamento delle ritenute risale all'anno 2011 e l'atto di accertamento risulta notificato solo il 28.12.2018 ben oltre il termine di 90 giorni dalla commessa violazione e dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.
Non appare, poi, equiparabile a tale atto di accertamento finalizzato specificamente all'applicazione dell'ordinanza ingiunzione recante, tra l'altro, la comunicazione della sanzione amministrativa applicabile e della facoltà di estinguere i debiti per le ritenute non pagate bloccando il procedimento sanzionatoria la diffida inviata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 recante la comunicazione dell'illecito depenalizzato a fini diversi, come d'altronde implicitamente ritenuto dallo stesso Istituto che ha provveduto ad una nuova contestazione in data 28.12.2018 con ciò dimostrando di avere l'onere di provvedervi prima di applicare l'ordinanza.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta deve quindi considerarsi estinta in base al disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiara non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nella misura di €2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 19.12.2025
Il giudice
GI ER
pagina 5 di 5