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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1296/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1296/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/09/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 11.11.2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 P.IVA_1 Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. SANTINI CRISTIANO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._2
C/O AVV. ROCCANOVA NICOLA 85100 POTENZA, presso lo CP_2 studio dell'Avv. FERRARO MARCO, c.f.: , dal C.F._3 quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilita professionale. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 12/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio il Notaio Dott.ssa per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e Controparte_1 dichiarare l'errore professionale del Notaio Dott.ssa per le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa e pertanto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente, sia quelli diretti che quelli indiretti, nella misura di € 50.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà in istruttoria, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sugli importi con decorrenza dalla data del rogito. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese
diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre accessori come per legge, tenuto in debito conto anche il contegno dell'odierna convenuta ai fini dell'art. 96 c.p.c., per il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, come previsto dalla normativa vigente, adducendo come mera giustificazione la mancanza di elementi di responsabilità e/o di negligenza.”
Costituitasi parte convenuta, all'udienza del 31.03.21, il Giudice rinviava al 23.03.22, concedendo i termini per memorie ex art. 183 c.6 cpc. Alla detta udienza il Giudice fissava la data del 17.06.22,con la presenza delle parti, per poi decidere sulle istanze istruttorie il 28.09.22: ivi, ritenendo la causa documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 01.12.23, differita d'ufficio al 12.09.25.
All'udienza, considerando la causa matura per la decisione, il Giudice concedeva alle parti costituite termini ex art. 190 c.2 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
1. Dell'insussistenza dei profili di responsabilità professionale
Ciò premesso, la domanda risarcitoria formulata in questa sede è infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
In via assorbente, infatti, occorre rilevare che difetta la prova del danno- conseguenza e della sua quantificazione, elemento imprescindibile della responsabilità civile, che non conosce nel nostro ordinamento una categoria generale di danno punitivo, né di danno in re ipsa nella fattispecie tratteggiata di responsabilità professionale.
Infatti, dall'esame degli atti, si evince che parte attrice non ha esibito alcuna documentazione a dimostrazione delle presunte poste di danno richieste (cfr. indice foliario produzione di controparte all'atto della iscrizione della causa a ruolo) né ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
In particolare, non si evince come l'attore abbia potuto quantificare il pregiudizio per l'asserita impossibilità di svolgere attività di intermediazione in euro 50.000 senza produrre alcun documento a supporto del volume degli affari e dei guadagni mediamente ottenuti in precedenza, non potendosi ipotizzare un danno meramente virtuale o ipotetico in futuro.
- 2 -
Ad abundantiam, volendo esaminare la condotta negligente ascritta al notaio rogante, il problema consiste nella necessità di verificare se l'incompatibilità prevista dall'art. 5, comma terzo, della legge n. 39 del 1989, possa avere una ripercussione sulla validità dell'atto costitutivo, oppure se, a prescindere da quanto sancito in esso, solo il concreto esercizio dell'attività di mediazione, congiuntamente ad altre attività che con essa sarebbero incompatibili, sia idoneo a provocare una reazione dell'ordinamento.
Dall'interpretazione logico sistematica delle norme richiamate rispetto all'articolo 28 della Legge notarile, si desume che, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 39 del 1989, sia soltanto l'esercizio in concreto dell'attività di mediazione, insieme ad altre attività con essa incompatibili, a rendere applicabili le sanzioni previste dall'ordinamento.
Infatti lo stesso art. 8 della L. n. 39 del 1989 presuppone, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, che vi siano state delle infrazioni le quali esistono se ed in quanto un'attività sia stata effettivamente svolta e non solo prevista.
Pertanto l'atto costitutivo non può ritenersi inficiato da nullità, e ciò nonostante rogato dal Notaio convenuto.
Peraltro, tenuto conto della stessa ricostruzione in fatto svolta da parte attrice, nessuna prova dell'esercizio dell'attività di mediazione sussiste in atti anzi, la circostanza che soltanto a distanza di ben sei anni dall'attività svolta dal Notaio convenuto - e, per di più, in sede di un nuovo aumento di capitale - si sia posto il problema di modificare l'oggetto sociale (risoltosi, quindi, con una diversa valutazione), dimostra l'assenza di un concreto ed effettivo esercizio dell'attività in contestazione, determinando quindi il mancato raggiungimento della prova del nesso causale nonché del danno immediato e diretto nei limiti di cui alla previsione dell'art. 1223 c.c.
La domanda pertanto è infondata perché non provata e deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore della domanda, come in dispositivo.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 11/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1296/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/09/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 11.11.2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 P.IVA_1 Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. SANTINI CRISTIANO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._2
C/O AVV. ROCCANOVA NICOLA 85100 POTENZA, presso lo CP_2 studio dell'Avv. FERRARO MARCO, c.f.: , dal C.F._3 quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilita professionale. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 12/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio il Notaio Dott.ssa per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e Controparte_1 dichiarare l'errore professionale del Notaio Dott.ssa per le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa e pertanto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente, sia quelli diretti che quelli indiretti, nella misura di € 50.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà in istruttoria, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sugli importi con decorrenza dalla data del rogito. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese
diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre accessori come per legge, tenuto in debito conto anche il contegno dell'odierna convenuta ai fini dell'art. 96 c.p.c., per il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, come previsto dalla normativa vigente, adducendo come mera giustificazione la mancanza di elementi di responsabilità e/o di negligenza.”
Costituitasi parte convenuta, all'udienza del 31.03.21, il Giudice rinviava al 23.03.22, concedendo i termini per memorie ex art. 183 c.6 cpc. Alla detta udienza il Giudice fissava la data del 17.06.22,con la presenza delle parti, per poi decidere sulle istanze istruttorie il 28.09.22: ivi, ritenendo la causa documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 01.12.23, differita d'ufficio al 12.09.25.
All'udienza, considerando la causa matura per la decisione, il Giudice concedeva alle parti costituite termini ex art. 190 c.2 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
1. Dell'insussistenza dei profili di responsabilità professionale
Ciò premesso, la domanda risarcitoria formulata in questa sede è infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
In via assorbente, infatti, occorre rilevare che difetta la prova del danno- conseguenza e della sua quantificazione, elemento imprescindibile della responsabilità civile, che non conosce nel nostro ordinamento una categoria generale di danno punitivo, né di danno in re ipsa nella fattispecie tratteggiata di responsabilità professionale.
Infatti, dall'esame degli atti, si evince che parte attrice non ha esibito alcuna documentazione a dimostrazione delle presunte poste di danno richieste (cfr. indice foliario produzione di controparte all'atto della iscrizione della causa a ruolo) né ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
In particolare, non si evince come l'attore abbia potuto quantificare il pregiudizio per l'asserita impossibilità di svolgere attività di intermediazione in euro 50.000 senza produrre alcun documento a supporto del volume degli affari e dei guadagni mediamente ottenuti in precedenza, non potendosi ipotizzare un danno meramente virtuale o ipotetico in futuro.
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Ad abundantiam, volendo esaminare la condotta negligente ascritta al notaio rogante, il problema consiste nella necessità di verificare se l'incompatibilità prevista dall'art. 5, comma terzo, della legge n. 39 del 1989, possa avere una ripercussione sulla validità dell'atto costitutivo, oppure se, a prescindere da quanto sancito in esso, solo il concreto esercizio dell'attività di mediazione, congiuntamente ad altre attività che con essa sarebbero incompatibili, sia idoneo a provocare una reazione dell'ordinamento.
Dall'interpretazione logico sistematica delle norme richiamate rispetto all'articolo 28 della Legge notarile, si desume che, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 39 del 1989, sia soltanto l'esercizio in concreto dell'attività di mediazione, insieme ad altre attività con essa incompatibili, a rendere applicabili le sanzioni previste dall'ordinamento.
Infatti lo stesso art. 8 della L. n. 39 del 1989 presuppone, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, che vi siano state delle infrazioni le quali esistono se ed in quanto un'attività sia stata effettivamente svolta e non solo prevista.
Pertanto l'atto costitutivo non può ritenersi inficiato da nullità, e ciò nonostante rogato dal Notaio convenuto.
Peraltro, tenuto conto della stessa ricostruzione in fatto svolta da parte attrice, nessuna prova dell'esercizio dell'attività di mediazione sussiste in atti anzi, la circostanza che soltanto a distanza di ben sei anni dall'attività svolta dal Notaio convenuto - e, per di più, in sede di un nuovo aumento di capitale - si sia posto il problema di modificare l'oggetto sociale (risoltosi, quindi, con una diversa valutazione), dimostra l'assenza di un concreto ed effettivo esercizio dell'attività in contestazione, determinando quindi il mancato raggiungimento della prova del nesso causale nonché del danno immediato e diretto nei limiti di cui alla previsione dell'art. 1223 c.c.
La domanda pertanto è infondata perché non provata e deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore della domanda, come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 11/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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