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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/10/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10317/2021 promossa da:
Parte_1
-parte attrice-
contro
Controparte_1
[...]
-parte convenuta- nonché
contro
ARCH. Controparte_2
AVV. GABRIELE MONTANARI
-parte convenuta- e con l'intervento di AC Controparte_3
AVV. GIANCARLO LOMBARDI
-terzo chiamato- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, respinte le eccezioni e domande avversarie, così giudicare:
-in via principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, accertare la sussistenza di vizi, difetti e manchevolezze delle opere edili eseguite dalla ditta “
[...]
nel cantiere di Via Ilva Controparte_4
4/19/19A in Genova e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla conchiudente, determinati in € 30.871,90, comprensivi della restituzione delle somme versate in eccesso, rispetto al valore dei lavori realizzati, ovvero, nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di espletamento di CTU, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- sempre in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inadempimento dell'Architetto nell'esecuzione dell'incarico Controparte_2 di Direttore dei Lavori svolti sotto la sua supervisione nel cantiere di Via Ilva 4/19/19A in Genova e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera professionale e condannare il convenuto a restituire gli onorari percepiti ed, al contempo, condannare il medesimo a risarcire alla Sig.ra tutti i danni subiti e subendi, Pt_1 in solido con la ditta “ ”, Controparte_4 ed, eventualmente, se del caso, con l'intervento in garanzia di Controparte_5 da quantificare nella somma di € 30.871,90, ovvero, in quella minore o maggiore
[...] che emergerà in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- in ogni caso: vinte le spese.”), previa revoca dell'ordinanza del 6.12.24, insistendo nell'istanza di cui al verbale del 5.12.24 di convocazione a chiarimenti del CTU;
-Per parte convenuta Controparte_1
: come in memoria ex art.
[...]
183 comma 6 n. 1 c.p.c. (“Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis In via principale: accertare e dichiarare intervenuto accordo transattivo e, per l'effetto, dichiarare la signora tenuta alla corresponsione in favore della ditta Parte_1 [...] della somma di € 9.000,00 oltre IVA, gli Controparte_4 interessi dalla domanda al saldo nonché i danni da ritardato pagamento;
In via subordinata: accertare l'insussistenza dei vizi, difetti e manchevolezze nelle opere edili realizzate nel cantiere di Via Ilva 19/19A e, per l'effetto dichiarare la signora Parte_1 tenuta alla corresponsione in favore della ditta Controparte_4
della somma di € 9.000,00 oltre IVA, gli interessi dalla
[...] domanda al saldo nonché i danni da ritardato pagamento;
in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che emergessero vizi e/o manchevolezze nelle lavorazioni dichiarare la ditta
[...]
autorizzata alla rimozione degli stessi a propria Controparte_4 cura e spese;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”); -Per parte convenuta ARCH. come in Controparte_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. o Giudice, contrariis reiectis: In via principale: accertare e dichiarare valida ed efficace la transazione avvenuta in data 06 novembre 2020 tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
Controparte_4
[...] provvedimento meglio ritenuto, e per l'effetto dichiarare valido ed assolto correttamente il contratto con la signora nonché dichiararlo non tenuto al Parte_1 risarcimento dei danni azi gere le domande tutte formulate nei confronti dell'arch. con vittoria di spese tecniche e di Controparte_2 lite anche non ripetibili, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55/2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende. Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento dell'Architetto e per l'effetto dichiarare valido ed assolto Controparte_2 correttamente i nonché dichiararlo Parte_1 non tenuto al risarcimento dei danni a ingere le domande tutte formulate nei confronti dell'arch. in quanto, per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa, a lei non i nto le domande risultano esorbitanti, inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate con vittoria di spese tecniche e di lite anche non ripetibili, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55/2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse l'inadempimento o l'errato adempimento dell'incarico di direzione dei lavori, dichiarare
Controparte_6
secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via della Posta, n. 7, 20123 Milano, C.F. e P.IVA. - PEC P.IVA_1
in persona del leg te pro tempore, Email_1 da ogni pretesa attorea Controparte_2
e/o dei convenuti principali e/ o la stessa a rifondere quanto sarà eventualmente tenuta a pagare agli attori e/o ai convenuti e/o ad altri soggetti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”);
-Per il terzo chiamato DAC: come in Controparte_3 comparsa di costituzione o designato: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei
Controparte_2 confronti della terza chiamata per i za Controparte_5 dello stesso arch. oscimento dell'indennizzo
Controparte_2 assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “Dual Professioni” n. PI-38027418J0, per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei
Controparte_2 confronti della terza chiamata , previo rigetto delle Controparte_5 domande svolte dall'attrice sig ussistendo profili di Parte_1 responsabilità imputabili allo stesso ar in relazione ai fatti dedotti
Controparte_2 nel presente giudizio. Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata
Controparte_2 Controparte_5
st di quest'ultima nei limiti delle cond
[...] contratto di assicurazione, compresi franchigie e massimali. Spese e compensi professionali rifusi”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che -committente- citava in giudizio Parte_1
(nel prosieguo, Controparte_4
- CP_7 Controparte_2 direttore lavori ir accogliere le seguenti a principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, accertare la sussistenza di vizi, difetti e manchevolezze delle opere edili eseguite dalla ditta “
[...]
nel cantiere di Vi Controparte_4 enuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla conchiudente, determinati in € 30.871,90, comprensivi della restituzione delle somme versate in eccesso, rispetto al valore dei lavori realizzati ovvero, nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di espletamento di CTU, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
sempre in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inadempimento dell'Architetto nell'esecuzione dell'incarico di Controparte_2
Direttore dei Lavori svolti sott ione nel cantiere di Via Ilva 4/19/19A in Genova e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera professionale e condannare il convenuto a restituire gli onorari percepiti ed, al contempo, condannare il medesimo a risarcire alla Sig.ra tutti i danni subiti e subendi, Pt_1 in solido con la ditta ”, Controparte_4 da quantificare nella e emergerà in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo”;
2. - rilevato che l'attrice deduceva: - di aver commissionato a i lavori di cui al preventivo del 22.04.2019 CP_4
(doc. 1);
- di aver affidato in corso d'opera gli ulteriori interventi di cui al preventivo del 04.06.2019 (doc. 2);
- di non aver mai accettato il preventivo redatto da del 02.12.2019 CP_4
(doc. 3);
- di aver pagato le fatture nn. 9A, 12A, 20A, 7A (docc. 4-11);
- che le opere non venivano terminate, né accettate;
- di aver denunciato e chiesto il ripristino di diversi vizi occulti (docc. 13,14,15);
- che il perito ing. da sé incaricato redigeva una relazione in CP_8 data 13.08.2021 dalla quale emergevano ulteriori vizi occulti, nonché una serie di lavorazioni non realizzate ed un credito della committente verso l'appaltatrice a titolo di minor valore delle opere e di costi per eliminare i difetti. Precisamente, a fronte di versamenti per la somma di euro 37.653,00 e lavori eseguiti per l'importo di euro 26.622,00, la vanta Pt_1 un credito di euro 11.031,00 a titolo di somme corrisposte e di euro 19.840,90 per l'eliminazione dei vizi e difetti alle opere svolte da
(doc. 16); CP_4
- che anche l'arch. d.l., a cui l'attrice aveva corrisposto la somma Per_1 di euro 1.042,00 i compenso (docc. 18,19), era solidalmente responsabile con la CP_4
3. - rilevato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto CP_4 delle domande attore, nonché la corresponsione della somma di euro 9.000,00 ed eccependo: a) la mancanza di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale ed intervenuto accordo transattivo. In particolare, , ottenuto incarico CP_4 verbale per la ristrutturazione dell'appartamento sito in Genova via Ilva 4/19 e per la suddivisione dello stesso in due unità immobiliari, predisponeva diversi preventivi (doc. 1), che venivano poi analizzati dalla committente con il d.l., nell'ambito dei quali la sceglieva poi le Pt_1 opere da eseguire. A fronte dei lavori effettuati, il convenuto avrebbe dovuto riscuotere ancora la somma di euro 15.750,00 (cfr. fattura 15A di cui al doc. 4), ma le parti si erano poi accordate in via transattiva sul pagamento della somma di euro 9.000,00 (doc. 6), da cui erano discesi l'annullamento da parte di della fattura, l'emissione della nota di CP_4 credito (doc. 7) e l'emission uova fattura (n. 27A) per l'importo di euro 9.000,00 (doc. 8). All'esito della consegna delle chiavi al portiere, come richiesto dalla attrice (docc. 11 e 12), la non rispettava il Pt_1 termine per il pagamento e, in seno alla negoziazione assistita incardinata dal convenuto per ottenere il pagamento dell'importo di euro 9.000,00, iniziava a lamentare vizi (doc. 16); a ciò seguiva un sopralluogo congiunto, in cui riconosceva solo, quali difetti, l'erroneo montaggio delle CP_4 valvol distribuzione negli appartamenti e la mancanza di apertura nell'armadio della cameretta per l'accesso ai contatori. L'attrice non consentiva tuttavia al convenuto di rimediare a detti vizi e proseguiva con la doglianza di ulteriori;
b) infondatezza dei lamentati vizi. Questi venivano dall'attrice denunciati in pendenza di accordo transattivo e solo dopo l'invito alla negoziazione assistita. Su di essi la insisteva anche successivamente e procedeva Pt_1 ad aggiungerne altri;
4. - rilevato che l'arch. si costituiva in giudizio, eccependo CP_2
l'improcedibilità della domanda non avendo l'attrice a sé esteso la negoziazione assistita, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di , contestando nel merito le domande attore. CP_5
In parti e difese analoghe a quelle dell'appaltatore, eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c. rispetto ai vizi, non occulti, denunciati in data 23.08.2021, essendo state le chiavi dell'immobile restituite in data 09.03.2021, con conseguente decorso del termine dei 60 giorni previsto dalla norma;
5. - rilevato che, autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio , la quale eccepiva Controparte_5 la decadenza dell'ar izzo assicurativo;
CP_2 inoltre, rilevava che la m unzia integrava, oltre che una violazione contrattuale, anche una violazione di legge (art. 1913 c.c.); nel merito, si associava alle difese del convenuto;
in via subordinata, richiamava la clausola claims made, con conseguente non riconoscibilità della somma di euro 1.042,00 ed invocava l'applicazione dei massimali e della franchigia;
6. - rilevato che, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante prova orale e CTU e all'udienza del'11.06.2025 le parti precisavano le conclusioni, con conseguente rimessione della causa in decisione;
***** 7. - premesso in fatto, sul rapporto negoziale intercorso tra le parti, che:
- nel mese di aprile 2019, appaltava, verbalmente, a Parte_1 CP_4
e ” opere ed
[...] Controparte_4 ri enova, Via Ilva 4/19, con l'intenzione di ricavare due unità abitative autonome. In particolare, l'attrice commissionava i lavori contenuti nel preventivo redatto dalla ditta il 22.4.2019 ed accettato dalla medesima, in pari data (doc. 1 attrice); - successivamente, il 4.6.2019, in corso d'opera, la incaricava Pt_1
di realizzare ulteriori lavori edili per suddivider amento di CP_4
a 4/19 in due unità immobiliari autonome. A tal fine, CP_4 predisponeva il preventivo in pari data, accettato dalla committente (doc. 2);
- durante i lavori, il 2.12.2019, predisponeva un terzo preventivo CP_4
–di cui non v'è prova certa dell' ione da parte della (nessun Pt_1 testimone era a conoscenza della circostanza, cfr. risposte sul capitolo n. 10 dell'attrice)– avente ad oggetto ulteriori opere di ultimazione dei due appartamenti di Via Ilva 4/19 e 4/19A (doc. 3);
- è pacifico che l'arch. abbia assunto il ruolo di direttore dei CP_2 lavori;
8. - rilevato che, nell'ambito di tale rapporto negoziale, sono subentrate nel tempo questioni afferenti alla incompleta e/o difettosa esecuzione dei lavori, le quali si sono snodate in una -ipotetica (cfr. infra)- transazione (doc. 6 , nella proposizione di diverse doglianze da parte CP_4 dell'attrice (docc. 1 , poi sfociate nell'incardinamento della presente causa. Tali tematiche vengono qui di seguito esaminate;
9. - ritenuto, quanto all'invocata -da parte dei convenuti- transazione, che:
- in diritto, deve richiamarsi il principio secondo cui “… la transazione, a norma dell'art. 1967 c.c., dev'essere provata per iscritto. Il ricorso al ragionamento presuntivo, dunque, non è consentito nella fattispecie, poiché la norma richiede espressamente che l'accordo tra le parti, implicante reciproche rinunce ai rispettivi diritti (secondo lo schema aliquid datum, aliquid retentum) debba essere dimostrato mediante un atto scritto. Va data continuità, sul punto, al principio secondo cui “La disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 03/03/1999, Rv. 523794; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7717 del 07/06/2000, Rv. 537375; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6662 del 15/05/2001, Rv. 546664). Né può essere fornita la prova dell'esistenza, o del contenuto, dell'accordo transattivo mediante testimoni, poiché, sul punto, questa Corte ha affermato chiaramente che “La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8875 del 28/04/2005, Rv. 581997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 03/03/1999, Rv. 523794), potendosi ammettere il ricorso ad elementi esterni al contratto transattivo, che comunque deve rivestire forma scritta ad probationem, soltanto per precisare il contenuto e le modalità di attuazione pratica delle reciproche concessioni previste dall'atto predetto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13389 del 08/06/2007, Rv. 597998)” (Cass. 15471/2025 in motivazione);
- nella fattispecie, non appare sufficientemente dimostrato per iscritto che l'accordo abbia investito elementi di rilievo dell'accordo. A fronte della missiva del 03.11.2020 della (“… Evincendo, da ciò che Lei mi ha Pt_1 scritto, che il signor ua a fingere di farmi uno sconto su lavori Controparte_4 che non sono stati es o specificato nella mail che Le ho inviato in data 28 Ottobre 2020 le criticità di quelli eseguiti) e mettendo in evidenza che non può essermi richiesto il pagamento di € 15.750,00 più IVA, io sottoscritta Parte_1
a saldo di quanto da me dovuto al signor per di Controparte_4 disponibilità a trovare una soluzione bon sia che ci occupa, sono disposta a pagare € 9.000 + IVA, dopo che il signor avrà annullato Controparte_4 la fattura numero 15A del 17/7/2020 dell'importo A, altrimenti saró lieta di conferire, coadiuvata dal mio avvocato, con un giudice in tribunale, per delucidarlo dettagliatamente sull'esatto svolgimento dei fatti”) la quale denota una ipotesi transattiva, vi sono successive e-mail che dimostrano come non vi fosse l'accordo su elementi rilevanti, ossia sulla consegna delle chiavi, sulla sottoscrizione da parte dell'attrice di una “liberatoria” all'esito di un sopralluogo tra le parti e sulla correlazione tra il pagamento della somma di euro 9.000,00 e dette circostanze (cfr. in primis docc. 11 e 12 ; CP_4 pertanto, non v'è prova di tutti gli elementi costitutivi del contr i transazione;
10. - ritenuto, circa la sussistenza dei vizi e sul completamento dell'opera da parte dell'appaltatrice, che occorre richiamare la istruzione svolta, soprattutto la CTU -corredata da logiche motivazioni ed appropriate indagini tecniche, compiuta all'esito della -e considerata la- prova orale svolta. L'elaborato peritale muove dall'esame documentale, affermando che “Al momento dei due sopralluoghi l'immobile oggetto di causa si presenta come una abitazione, originariamente unica, che è stata suddivisa in due abitazioni indipendenti grazie all'esecuzione di un complesso di lavori non completamente ultimati e che presentano alcune criticità evidenziate nel seguito. Va osservato, innanzitutto, l'imperfetta formalizzazione dell'appalto che sconta l'assenza di un contratto, di un elenco prezzi unitari e di un computo metrico estimativo e addirittura la mancanza di un programma di lavori chiaramente definita nel suo complesso prima della commessa. Come risulta dai quattro preventivi allegati al ricorso e dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di sopralluoghi, il contratto è stato gestito su la base di un primo preventivo formulato dalla impresa appaltatrice e che elenca lavori di ripristino dell'abitazione originaria e da tre successivi preventivi, formulati in corso d'opera, che modificano la previsione precedente ed estendono i lavori a realizzare la suddivisione in due distinte abitazioni indipendenti. I quattro preventivi, peraltro, elencano solo sommariamente le lavorazioni offerte per la ristrutturazione dell'appartamento in causa, non riportano quantità e prezzi unitari ma solo un prezzo a corpo per le varie lavorazioni. Per l'assenza di una qualsiasi documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori al momento della redazione dei successivi preventivi non è inoltre dato sapere se la modifica del programma iniziale abbia comportato o meno un maggior onere a carico della impresa per la modifica e/o rifacimento di lavorazioni già eseguite. Neppure la fattura di acconto emessa dalla ditta e depositata in atti costituisce un qualche CP_4 ulteriore chiarimento, poi che ha per oggetto un generico riferimento ad un “acconto per lavori straordinari per rifacimento di impianti idrici” senza neppure riportare il valore della intera lavorazione cui è riferito. Premesse tali carenze e imperfezioni nella formalizzazione e conduzione dell'appalto, si prende atto che le parti hanno anche verbalmente ritenuto validi e accettati i quattro preventivi stessi, con l'unica eccezione della verniciatura dei caloriferi, che è stata eseguita ma che la parte attrice sostiene non avere richiesto. A descrivere lo stato dei luoghi, e in particolare le opere eseguite da “
[...]
, anche per comodità di lettura, è utile riportare distintament Controparte_4 seguito, le lavorazioni previste nei quattro preventivi. nel preventivo del 22/04/2019 sono previste le seguenti opere:
- Rimozione tappezzeria, preparazione delle superfici, infine coloritura di circa 900 mq
- a corpo € 18.000,00;
- Bagno principale: sostituzione sanitari e opere correlate
–a corpo 550,00;
- Pavimentazioni: - circa 225 mq - lucidatura e ripristino di tutte le pavimentazioni compreso ilparquet ed il marmo del bagno
–a corpo 3.650,00;
- Cucina: impianto gas dal contatore ai fuochi oltre a valvola di intercettazione, certificato diconformità ed opere murarie;
a corpo € 1.200,00
- fornitura e posa di pavimento in doghe di pvc;
a corpo € 1.200,00
- realizzazione di retro top in resina;
a corpo €400,00
- ultimato l'intervento in tutte le sue parti l'impresa, con personale idoneo, dovrà provvedere alla pulizia completa dei locali e delle parti comuni a corpo € 300,00 nel preventivo del 04/06/2019 sono previste opere descritte come “lavori per la divisione dell'appartamento”. Impianto idraulico:
- demolizione di parte della muratura nel locale;
- assistenza muraria per l'alloggiamento di impianto acqua calda/fredda; a corpo € 1.150,00
- impianto idraulico per la separazione delle due unità – fornitura e posa dei contatori;
a corpo € 800,00 Impianto elettrico
- assistenza muraria per la separazione delle linee elettriche e di citofonia;
a corpo € 2.150,00
- sostituzione totale dei cavi elettrici e messa in opera di impianti, elettrico televisivo e di video citofonia a norma e a supporto di due unità indipendenti, non è compreso il secondo videocitofono;
a corpo € 7.400,00 nel preventivo del 02/12/2019 ulteriori “lavori per la divisione dell'appartamento”, Verniciatura:
- laccatura della cucina componibile;
a corpo € 1.480,00
- verniciatura caloriferi;
a corpo € 1.100,00
- verniciatura tipo”marmorizzato” di n° 2 pareti gia contabilizzate con verniciatura bianca;
differenza materiali e manodopera, costo complessivo € 1.050,00
- trattamento lucidatura mobili in legno a corpo € 830,00 Porta blindata
. sostituzione e posa a corpo € 4.500,00 Altre voci Faretti n° 18 fornitura e posa a corpo € 990,00 Impianto elettrico in camera Tot € 750,00 Box Doccia fornitura ed installazione a corpo € 530,00 nel preventivo del 10/07/2020 sono previste le seguenti opere:
- Fornitura e posa in opera di piana di marmo con rifilatura della pavimentazione del ballatoio condominiale esistente
€ 320,00
- Fornitura e posa di battiscopa in ardesia nel nuovo ingresso
€ 150,00
- Smaltimento in pubblica discarica e successivo montaggio elettrodomestici nuovi cucina
€ 250,00
- Fornitura e posa in opera di pulsantiera caposcala campanello realizzata su misura come le esistenti
€ 200,00
- Fornitura e installazione box doccia bagno padronale
€ 245,00
- Scrostatura, rintonacatura, stuccatura e finitura con pitturazione bianca celino appartamento inferiore
€ 750,00” (pagg.5-7). La perita prosegue, in relazione alle opere non completate e/o viziate, constatando che “In sostanziale risposta ai punti b), c) e d) del quesito, nel tabulato seguente sono stati sintetizzati, distintamente in riferimento a ciascuno dei tre preventivi:
- le opere contrattualmente previste e i relativi prezzi a corpo;
- le contestazioni del ricorrente;
- le valutazioni del CTU circa la completa e corretta esecuzione con la conseguente definizione delle singole voci, nel parziale di ogni preventivo e nel totale generale.
Per quanto in particolare alla natura dei vizi denunciati con i doc. 15 e 16, il CTU osserva come, poi che l'opera non risulta tuttora completata e consegnata, sia improprio riferirsi a vizi occulti e che tutti i residui vizi evidenziati dalla parte ricorrente in sede dei sopralluoghi compiuti da questo CTU sono stati qui presi in considerazione” (pag. 7).
Quest'ultima affermazione conduce ad analizzare l'adempimento dell'appaltatrice e del d.l. in forza dei principi generali che governano la responsabilità contrattuale, superando l'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute ex art. 1667 c.c. Infatti, opera il principio giurisprudenziale a mente del quale “la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli art. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c., con la conseguente esperibilità nei suoi confronti dell'azione risarcitoria anche indipendentemente da quella di risoluzione del contratto. Infatti, le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto previste dagli artt. 1667 - 1669 c.c. integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali (Cass. civ. Sez. II, 16/10/1995, n. 10772; Cass. civ. Sez. Il, 17-05-2004, n. 9333). Di conseguenza, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per l'inesatto adempimento (e di esperire le conseguenti azioni nei di lui confronti) far ricorso alla disciplina della domanda di garanzia. Pertanto, la domanda di pagamento della penale per ritardato completamento dell'opera non doveva ritenersi assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi…” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018 in motivazione, cui è conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019: “La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”. Può quindi accogliersi quanto acclarato dalla CTU nel seguente tabulato (pagg.
8-10 relazione): Rispetto a tali conclusioni, va detratta la voce di euro 1.200,00 a titolo di
“fornitura e posa di pavimento in doghe pvc” (cfr. tabella primo preventivo), poiché la CTU, nella narrativa del proprio elaborato, aveva accolto l'osservazione del CTP circa la mancata esecuzione del pavimento in doghe pvc (poi ribadita dal difensore all'udienza del 05.12.2024 di esame CTU), ma poi nella redazione del tabulato non ha provveduto alla sua espunzione. Ne discende che parte attrice va condannata, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di al pagamento della somma di euro CP_4
7.010,00 (euro 8210,00 - euro 1.200,00), oltre IVA di legge ed oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
11. - ritenuto che per le medesime ragioni di cui si è dato conto con riguardo all'appaltatrice, va rigettata la domanda di parte attrice anche con riguardo all'arch. apparendo minima, rispetto all'ammontare CP_2 complessivo del v appalto, la quota di lavori non eseguiti o mal realizzati. A ciò si aggiunga la considerazione svolta dalla CTU secondo cui “…nelle aleatorie condizioni contrattuali più volte sottolineate, sia indubbiamente difficoltoso prestare opera di direzione lavori in maniera oggettiva e lineare, dovendosi spesso ricorrere ad attività di mediazione non necessariamente in ambito tecnico. Agli effetti di causa non è comunque possibile dimostrare che l'arch. sia venuto meno CP_2 all'obbligo di impegno – e non di risultato - cui unicamente è tenuto il professionista nel condurre la direzione dei lavori” (pag. 4);
12. - ritenuto che il rigetto delle domande attoree assorbe la domanda di manleva proposta dal d.l. nei confronti della propria assicurazione;
13. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base alla somma attribuita – valori medi-. In ordine al terzo chiamato, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore in opposizione in virtù del principio di causazione (Cass. 31889/2019, cui è conforme Cass. 18710/21) –valori minimi-, essendo minora l'attività difensiva svolta relativamente a questo rapporto. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) Dichiara tenuta e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di Controparte_4
, della somma di euro 7.010,00, oltre IVA di legge ed
[...]
misura legale dalla domanda al saldo;
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] , delle spese di lite, Controparte_4
e generali, iva e cpa come per legge;
c) Condanna al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
de che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_2 pese generali, iva e cpa come per legge;
d) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 Controparte_5 generali, iva e cpa come per legge;
e) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di Parte_1
Genova, 29.10.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
Parte_1
-parte attrice-
contro
Controparte_1
[...]
-parte convenuta- nonché
contro
ARCH. Controparte_2
AVV. GABRIELE MONTANARI
-parte convenuta- e con l'intervento di AC Controparte_3
AVV. GIANCARLO LOMBARDI
-terzo chiamato- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, respinte le eccezioni e domande avversarie, così giudicare:
-in via principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, accertare la sussistenza di vizi, difetti e manchevolezze delle opere edili eseguite dalla ditta “
[...]
nel cantiere di Via Ilva Controparte_4
4/19/19A in Genova e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla conchiudente, determinati in € 30.871,90, comprensivi della restituzione delle somme versate in eccesso, rispetto al valore dei lavori realizzati, ovvero, nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di espletamento di CTU, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- sempre in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inadempimento dell'Architetto nell'esecuzione dell'incarico Controparte_2 di Direttore dei Lavori svolti sotto la sua supervisione nel cantiere di Via Ilva 4/19/19A in Genova e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera professionale e condannare il convenuto a restituire gli onorari percepiti ed, al contempo, condannare il medesimo a risarcire alla Sig.ra tutti i danni subiti e subendi, Pt_1 in solido con la ditta “ ”, Controparte_4 ed, eventualmente, se del caso, con l'intervento in garanzia di Controparte_5 da quantificare nella somma di € 30.871,90, ovvero, in quella minore o maggiore
[...] che emergerà in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
- in ogni caso: vinte le spese.”), previa revoca dell'ordinanza del 6.12.24, insistendo nell'istanza di cui al verbale del 5.12.24 di convocazione a chiarimenti del CTU;
-Per parte convenuta Controparte_1
: come in memoria ex art.
[...]
183 comma 6 n. 1 c.p.c. (“Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis In via principale: accertare e dichiarare intervenuto accordo transattivo e, per l'effetto, dichiarare la signora tenuta alla corresponsione in favore della ditta Parte_1 [...] della somma di € 9.000,00 oltre IVA, gli Controparte_4 interessi dalla domanda al saldo nonché i danni da ritardato pagamento;
In via subordinata: accertare l'insussistenza dei vizi, difetti e manchevolezze nelle opere edili realizzate nel cantiere di Via Ilva 19/19A e, per l'effetto dichiarare la signora Parte_1 tenuta alla corresponsione in favore della ditta Controparte_4
della somma di € 9.000,00 oltre IVA, gli interessi dalla
[...] domanda al saldo nonché i danni da ritardato pagamento;
in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che emergessero vizi e/o manchevolezze nelle lavorazioni dichiarare la ditta
[...]
autorizzata alla rimozione degli stessi a propria Controparte_4 cura e spese;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”); -Per parte convenuta ARCH. come in Controparte_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. o Giudice, contrariis reiectis: In via principale: accertare e dichiarare valida ed efficace la transazione avvenuta in data 06 novembre 2020 tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
Controparte_4
[...] provvedimento meglio ritenuto, e per l'effetto dichiarare valido ed assolto correttamente il contratto con la signora nonché dichiararlo non tenuto al Parte_1 risarcimento dei danni azi gere le domande tutte formulate nei confronti dell'arch. con vittoria di spese tecniche e di Controparte_2 lite anche non ripetibili, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55/2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende. Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento dell'Architetto e per l'effetto dichiarare valido ed assolto Controparte_2 correttamente i nonché dichiararlo Parte_1 non tenuto al risarcimento dei danni a ingere le domande tutte formulate nei confronti dell'arch. in quanto, per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa, a lei non i nto le domande risultano esorbitanti, inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate con vittoria di spese tecniche e di lite anche non ripetibili, e compensi professionali calcolati ai sensi della tabella allegata al D.M. 55/2014, con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese successive occorrende. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse l'inadempimento o l'errato adempimento dell'incarico di direzione dei lavori, dichiarare
Controparte_6
secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via della Posta, n. 7, 20123 Milano, C.F. e P.IVA. - PEC P.IVA_1
in persona del leg te pro tempore, Email_1 da ogni pretesa attorea Controparte_2
e/o dei convenuti principali e/ o la stessa a rifondere quanto sarà eventualmente tenuta a pagare agli attori e/o ai convenuti e/o ad altri soggetti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”);
-Per il terzo chiamato DAC: come in Controparte_3 comparsa di costituzione o designato: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei
Controparte_2 confronti della terza chiamata per i za Controparte_5 dello stesso arch. oscimento dell'indennizzo
Controparte_2 assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “Dual Professioni” n. PI-38027418J0, per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei
Controparte_2 confronti della terza chiamata , previo rigetto delle Controparte_5 domande svolte dall'attrice sig ussistendo profili di Parte_1 responsabilità imputabili allo stesso ar in relazione ai fatti dedotti
Controparte_2 nel presente giudizio. Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata
Controparte_2 Controparte_5
st di quest'ultima nei limiti delle cond
[...] contratto di assicurazione, compresi franchigie e massimali. Spese e compensi professionali rifusi”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che -committente- citava in giudizio Parte_1
(nel prosieguo, Controparte_4
- CP_7 Controparte_2 direttore lavori ir accogliere le seguenti a principale e nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, accertare la sussistenza di vizi, difetti e manchevolezze delle opere edili eseguite dalla ditta “
[...]
nel cantiere di Vi Controparte_4 enuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla conchiudente, determinati in € 30.871,90, comprensivi della restituzione delle somme versate in eccesso, rispetto al valore dei lavori realizzati ovvero, nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di espletamento di CTU, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
sempre in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inadempimento dell'Architetto nell'esecuzione dell'incarico di Controparte_2
Direttore dei Lavori svolti sott ione nel cantiere di Via Ilva 4/19/19A in Genova e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'opera professionale e condannare il convenuto a restituire gli onorari percepiti ed, al contempo, condannare il medesimo a risarcire alla Sig.ra tutti i danni subiti e subendi, Pt_1 in solido con la ditta ”, Controparte_4 da quantificare nella e emergerà in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo”;
2. - rilevato che l'attrice deduceva: - di aver commissionato a i lavori di cui al preventivo del 22.04.2019 CP_4
(doc. 1);
- di aver affidato in corso d'opera gli ulteriori interventi di cui al preventivo del 04.06.2019 (doc. 2);
- di non aver mai accettato il preventivo redatto da del 02.12.2019 CP_4
(doc. 3);
- di aver pagato le fatture nn. 9A, 12A, 20A, 7A (docc. 4-11);
- che le opere non venivano terminate, né accettate;
- di aver denunciato e chiesto il ripristino di diversi vizi occulti (docc. 13,14,15);
- che il perito ing. da sé incaricato redigeva una relazione in CP_8 data 13.08.2021 dalla quale emergevano ulteriori vizi occulti, nonché una serie di lavorazioni non realizzate ed un credito della committente verso l'appaltatrice a titolo di minor valore delle opere e di costi per eliminare i difetti. Precisamente, a fronte di versamenti per la somma di euro 37.653,00 e lavori eseguiti per l'importo di euro 26.622,00, la vanta Pt_1 un credito di euro 11.031,00 a titolo di somme corrisposte e di euro 19.840,90 per l'eliminazione dei vizi e difetti alle opere svolte da
(doc. 16); CP_4
- che anche l'arch. d.l., a cui l'attrice aveva corrisposto la somma Per_1 di euro 1.042,00 i compenso (docc. 18,19), era solidalmente responsabile con la CP_4
3. - rilevato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto CP_4 delle domande attore, nonché la corresponsione della somma di euro 9.000,00 ed eccependo: a) la mancanza di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale ed intervenuto accordo transattivo. In particolare, , ottenuto incarico CP_4 verbale per la ristrutturazione dell'appartamento sito in Genova via Ilva 4/19 e per la suddivisione dello stesso in due unità immobiliari, predisponeva diversi preventivi (doc. 1), che venivano poi analizzati dalla committente con il d.l., nell'ambito dei quali la sceglieva poi le Pt_1 opere da eseguire. A fronte dei lavori effettuati, il convenuto avrebbe dovuto riscuotere ancora la somma di euro 15.750,00 (cfr. fattura 15A di cui al doc. 4), ma le parti si erano poi accordate in via transattiva sul pagamento della somma di euro 9.000,00 (doc. 6), da cui erano discesi l'annullamento da parte di della fattura, l'emissione della nota di CP_4 credito (doc. 7) e l'emission uova fattura (n. 27A) per l'importo di euro 9.000,00 (doc. 8). All'esito della consegna delle chiavi al portiere, come richiesto dalla attrice (docc. 11 e 12), la non rispettava il Pt_1 termine per il pagamento e, in seno alla negoziazione assistita incardinata dal convenuto per ottenere il pagamento dell'importo di euro 9.000,00, iniziava a lamentare vizi (doc. 16); a ciò seguiva un sopralluogo congiunto, in cui riconosceva solo, quali difetti, l'erroneo montaggio delle CP_4 valvol distribuzione negli appartamenti e la mancanza di apertura nell'armadio della cameretta per l'accesso ai contatori. L'attrice non consentiva tuttavia al convenuto di rimediare a detti vizi e proseguiva con la doglianza di ulteriori;
b) infondatezza dei lamentati vizi. Questi venivano dall'attrice denunciati in pendenza di accordo transattivo e solo dopo l'invito alla negoziazione assistita. Su di essi la insisteva anche successivamente e procedeva Pt_1 ad aggiungerne altri;
4. - rilevato che l'arch. si costituiva in giudizio, eccependo CP_2
l'improcedibilità della domanda non avendo l'attrice a sé esteso la negoziazione assistita, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di , contestando nel merito le domande attore. CP_5
In parti e difese analoghe a quelle dell'appaltatore, eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c. rispetto ai vizi, non occulti, denunciati in data 23.08.2021, essendo state le chiavi dell'immobile restituite in data 09.03.2021, con conseguente decorso del termine dei 60 giorni previsto dalla norma;
5. - rilevato che, autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio , la quale eccepiva Controparte_5 la decadenza dell'ar izzo assicurativo;
CP_2 inoltre, rilevava che la m unzia integrava, oltre che una violazione contrattuale, anche una violazione di legge (art. 1913 c.c.); nel merito, si associava alle difese del convenuto;
in via subordinata, richiamava la clausola claims made, con conseguente non riconoscibilità della somma di euro 1.042,00 ed invocava l'applicazione dei massimali e della franchigia;
6. - rilevato che, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante prova orale e CTU e all'udienza del'11.06.2025 le parti precisavano le conclusioni, con conseguente rimessione della causa in decisione;
***** 7. - premesso in fatto, sul rapporto negoziale intercorso tra le parti, che:
- nel mese di aprile 2019, appaltava, verbalmente, a Parte_1 CP_4
e ” opere ed
[...] Controparte_4 ri enova, Via Ilva 4/19, con l'intenzione di ricavare due unità abitative autonome. In particolare, l'attrice commissionava i lavori contenuti nel preventivo redatto dalla ditta il 22.4.2019 ed accettato dalla medesima, in pari data (doc. 1 attrice); - successivamente, il 4.6.2019, in corso d'opera, la incaricava Pt_1
di realizzare ulteriori lavori edili per suddivider amento di CP_4
a 4/19 in due unità immobiliari autonome. A tal fine, CP_4 predisponeva il preventivo in pari data, accettato dalla committente (doc. 2);
- durante i lavori, il 2.12.2019, predisponeva un terzo preventivo CP_4
–di cui non v'è prova certa dell' ione da parte della (nessun Pt_1 testimone era a conoscenza della circostanza, cfr. risposte sul capitolo n. 10 dell'attrice)– avente ad oggetto ulteriori opere di ultimazione dei due appartamenti di Via Ilva 4/19 e 4/19A (doc. 3);
- è pacifico che l'arch. abbia assunto il ruolo di direttore dei CP_2 lavori;
8. - rilevato che, nell'ambito di tale rapporto negoziale, sono subentrate nel tempo questioni afferenti alla incompleta e/o difettosa esecuzione dei lavori, le quali si sono snodate in una -ipotetica (cfr. infra)- transazione (doc. 6 , nella proposizione di diverse doglianze da parte CP_4 dell'attrice (docc. 1 , poi sfociate nell'incardinamento della presente causa. Tali tematiche vengono qui di seguito esaminate;
9. - ritenuto, quanto all'invocata -da parte dei convenuti- transazione, che:
- in diritto, deve richiamarsi il principio secondo cui “… la transazione, a norma dell'art. 1967 c.c., dev'essere provata per iscritto. Il ricorso al ragionamento presuntivo, dunque, non è consentito nella fattispecie, poiché la norma richiede espressamente che l'accordo tra le parti, implicante reciproche rinunce ai rispettivi diritti (secondo lo schema aliquid datum, aliquid retentum) debba essere dimostrato mediante un atto scritto. Va data continuità, sul punto, al principio secondo cui “La disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 03/03/1999, Rv. 523794; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7717 del 07/06/2000, Rv. 537375; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6662 del 15/05/2001, Rv. 546664). Né può essere fornita la prova dell'esistenza, o del contenuto, dell'accordo transattivo mediante testimoni, poiché, sul punto, questa Corte ha affermato chiaramente che “La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8875 del 28/04/2005, Rv. 581997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 03/03/1999, Rv. 523794), potendosi ammettere il ricorso ad elementi esterni al contratto transattivo, che comunque deve rivestire forma scritta ad probationem, soltanto per precisare il contenuto e le modalità di attuazione pratica delle reciproche concessioni previste dall'atto predetto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13389 del 08/06/2007, Rv. 597998)” (Cass. 15471/2025 in motivazione);
- nella fattispecie, non appare sufficientemente dimostrato per iscritto che l'accordo abbia investito elementi di rilievo dell'accordo. A fronte della missiva del 03.11.2020 della (“… Evincendo, da ciò che Lei mi ha Pt_1 scritto, che il signor ua a fingere di farmi uno sconto su lavori Controparte_4 che non sono stati es o specificato nella mail che Le ho inviato in data 28 Ottobre 2020 le criticità di quelli eseguiti) e mettendo in evidenza che non può essermi richiesto il pagamento di € 15.750,00 più IVA, io sottoscritta Parte_1
a saldo di quanto da me dovuto al signor per di Controparte_4 disponibilità a trovare una soluzione bon sia che ci occupa, sono disposta a pagare € 9.000 + IVA, dopo che il signor avrà annullato Controparte_4 la fattura numero 15A del 17/7/2020 dell'importo A, altrimenti saró lieta di conferire, coadiuvata dal mio avvocato, con un giudice in tribunale, per delucidarlo dettagliatamente sull'esatto svolgimento dei fatti”) la quale denota una ipotesi transattiva, vi sono successive e-mail che dimostrano come non vi fosse l'accordo su elementi rilevanti, ossia sulla consegna delle chiavi, sulla sottoscrizione da parte dell'attrice di una “liberatoria” all'esito di un sopralluogo tra le parti e sulla correlazione tra il pagamento della somma di euro 9.000,00 e dette circostanze (cfr. in primis docc. 11 e 12 ; CP_4 pertanto, non v'è prova di tutti gli elementi costitutivi del contr i transazione;
10. - ritenuto, circa la sussistenza dei vizi e sul completamento dell'opera da parte dell'appaltatrice, che occorre richiamare la istruzione svolta, soprattutto la CTU -corredata da logiche motivazioni ed appropriate indagini tecniche, compiuta all'esito della -e considerata la- prova orale svolta. L'elaborato peritale muove dall'esame documentale, affermando che “Al momento dei due sopralluoghi l'immobile oggetto di causa si presenta come una abitazione, originariamente unica, che è stata suddivisa in due abitazioni indipendenti grazie all'esecuzione di un complesso di lavori non completamente ultimati e che presentano alcune criticità evidenziate nel seguito. Va osservato, innanzitutto, l'imperfetta formalizzazione dell'appalto che sconta l'assenza di un contratto, di un elenco prezzi unitari e di un computo metrico estimativo e addirittura la mancanza di un programma di lavori chiaramente definita nel suo complesso prima della commessa. Come risulta dai quattro preventivi allegati al ricorso e dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di sopralluoghi, il contratto è stato gestito su la base di un primo preventivo formulato dalla impresa appaltatrice e che elenca lavori di ripristino dell'abitazione originaria e da tre successivi preventivi, formulati in corso d'opera, che modificano la previsione precedente ed estendono i lavori a realizzare la suddivisione in due distinte abitazioni indipendenti. I quattro preventivi, peraltro, elencano solo sommariamente le lavorazioni offerte per la ristrutturazione dell'appartamento in causa, non riportano quantità e prezzi unitari ma solo un prezzo a corpo per le varie lavorazioni. Per l'assenza di una qualsiasi documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori al momento della redazione dei successivi preventivi non è inoltre dato sapere se la modifica del programma iniziale abbia comportato o meno un maggior onere a carico della impresa per la modifica e/o rifacimento di lavorazioni già eseguite. Neppure la fattura di acconto emessa dalla ditta e depositata in atti costituisce un qualche CP_4 ulteriore chiarimento, poi che ha per oggetto un generico riferimento ad un “acconto per lavori straordinari per rifacimento di impianti idrici” senza neppure riportare il valore della intera lavorazione cui è riferito. Premesse tali carenze e imperfezioni nella formalizzazione e conduzione dell'appalto, si prende atto che le parti hanno anche verbalmente ritenuto validi e accettati i quattro preventivi stessi, con l'unica eccezione della verniciatura dei caloriferi, che è stata eseguita ma che la parte attrice sostiene non avere richiesto. A descrivere lo stato dei luoghi, e in particolare le opere eseguite da “
[...]
, anche per comodità di lettura, è utile riportare distintament Controparte_4 seguito, le lavorazioni previste nei quattro preventivi. nel preventivo del 22/04/2019 sono previste le seguenti opere:
- Rimozione tappezzeria, preparazione delle superfici, infine coloritura di circa 900 mq
- a corpo € 18.000,00;
- Bagno principale: sostituzione sanitari e opere correlate
–a corpo 550,00;
- Pavimentazioni: - circa 225 mq - lucidatura e ripristino di tutte le pavimentazioni compreso ilparquet ed il marmo del bagno
–a corpo 3.650,00;
- Cucina: impianto gas dal contatore ai fuochi oltre a valvola di intercettazione, certificato diconformità ed opere murarie;
a corpo € 1.200,00
- fornitura e posa di pavimento in doghe di pvc;
a corpo € 1.200,00
- realizzazione di retro top in resina;
a corpo €400,00
- ultimato l'intervento in tutte le sue parti l'impresa, con personale idoneo, dovrà provvedere alla pulizia completa dei locali e delle parti comuni a corpo € 300,00 nel preventivo del 04/06/2019 sono previste opere descritte come “lavori per la divisione dell'appartamento”. Impianto idraulico:
- demolizione di parte della muratura nel locale;
- assistenza muraria per l'alloggiamento di impianto acqua calda/fredda; a corpo € 1.150,00
- impianto idraulico per la separazione delle due unità – fornitura e posa dei contatori;
a corpo € 800,00 Impianto elettrico
- assistenza muraria per la separazione delle linee elettriche e di citofonia;
a corpo € 2.150,00
- sostituzione totale dei cavi elettrici e messa in opera di impianti, elettrico televisivo e di video citofonia a norma e a supporto di due unità indipendenti, non è compreso il secondo videocitofono;
a corpo € 7.400,00 nel preventivo del 02/12/2019 ulteriori “lavori per la divisione dell'appartamento”, Verniciatura:
- laccatura della cucina componibile;
a corpo € 1.480,00
- verniciatura caloriferi;
a corpo € 1.100,00
- verniciatura tipo”marmorizzato” di n° 2 pareti gia contabilizzate con verniciatura bianca;
differenza materiali e manodopera, costo complessivo € 1.050,00
- trattamento lucidatura mobili in legno a corpo € 830,00 Porta blindata
. sostituzione e posa a corpo € 4.500,00 Altre voci Faretti n° 18 fornitura e posa a corpo € 990,00 Impianto elettrico in camera Tot € 750,00 Box Doccia fornitura ed installazione a corpo € 530,00 nel preventivo del 10/07/2020 sono previste le seguenti opere:
- Fornitura e posa in opera di piana di marmo con rifilatura della pavimentazione del ballatoio condominiale esistente
€ 320,00
- Fornitura e posa di battiscopa in ardesia nel nuovo ingresso
€ 150,00
- Smaltimento in pubblica discarica e successivo montaggio elettrodomestici nuovi cucina
€ 250,00
- Fornitura e posa in opera di pulsantiera caposcala campanello realizzata su misura come le esistenti
€ 200,00
- Fornitura e installazione box doccia bagno padronale
€ 245,00
- Scrostatura, rintonacatura, stuccatura e finitura con pitturazione bianca celino appartamento inferiore
€ 750,00” (pagg.5-7). La perita prosegue, in relazione alle opere non completate e/o viziate, constatando che “In sostanziale risposta ai punti b), c) e d) del quesito, nel tabulato seguente sono stati sintetizzati, distintamente in riferimento a ciascuno dei tre preventivi:
- le opere contrattualmente previste e i relativi prezzi a corpo;
- le contestazioni del ricorrente;
- le valutazioni del CTU circa la completa e corretta esecuzione con la conseguente definizione delle singole voci, nel parziale di ogni preventivo e nel totale generale.
Per quanto in particolare alla natura dei vizi denunciati con i doc. 15 e 16, il CTU osserva come, poi che l'opera non risulta tuttora completata e consegnata, sia improprio riferirsi a vizi occulti e che tutti i residui vizi evidenziati dalla parte ricorrente in sede dei sopralluoghi compiuti da questo CTU sono stati qui presi in considerazione” (pag. 7).
Quest'ultima affermazione conduce ad analizzare l'adempimento dell'appaltatrice e del d.l. in forza dei principi generali che governano la responsabilità contrattuale, superando l'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute ex art. 1667 c.c. Infatti, opera il principio giurisprudenziale a mente del quale “la responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli art. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c., con la conseguente esperibilità nei suoi confronti dell'azione risarcitoria anche indipendentemente da quella di risoluzione del contratto. Infatti, le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto previste dagli artt. 1667 - 1669 c.c. integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali (Cass. civ. Sez. II, 16/10/1995, n. 10772; Cass. civ. Sez. Il, 17-05-2004, n. 9333). Di conseguenza, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per l'inesatto adempimento (e di esperire le conseguenti azioni nei di lui confronti) far ricorso alla disciplina della domanda di garanzia. Pertanto, la domanda di pagamento della penale per ritardato completamento dell'opera non doveva ritenersi assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi…” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018 in motivazione, cui è conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019: “La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”. Può quindi accogliersi quanto acclarato dalla CTU nel seguente tabulato (pagg.
8-10 relazione): Rispetto a tali conclusioni, va detratta la voce di euro 1.200,00 a titolo di
“fornitura e posa di pavimento in doghe pvc” (cfr. tabella primo preventivo), poiché la CTU, nella narrativa del proprio elaborato, aveva accolto l'osservazione del CTP circa la mancata esecuzione del pavimento in doghe pvc (poi ribadita dal difensore all'udienza del 05.12.2024 di esame CTU), ma poi nella redazione del tabulato non ha provveduto alla sua espunzione. Ne discende che parte attrice va condannata, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di al pagamento della somma di euro CP_4
7.010,00 (euro 8210,00 - euro 1.200,00), oltre IVA di legge ed oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
11. - ritenuto che per le medesime ragioni di cui si è dato conto con riguardo all'appaltatrice, va rigettata la domanda di parte attrice anche con riguardo all'arch. apparendo minima, rispetto all'ammontare CP_2 complessivo del v appalto, la quota di lavori non eseguiti o mal realizzati. A ciò si aggiunga la considerazione svolta dalla CTU secondo cui “…nelle aleatorie condizioni contrattuali più volte sottolineate, sia indubbiamente difficoltoso prestare opera di direzione lavori in maniera oggettiva e lineare, dovendosi spesso ricorrere ad attività di mediazione non necessariamente in ambito tecnico. Agli effetti di causa non è comunque possibile dimostrare che l'arch. sia venuto meno CP_2 all'obbligo di impegno – e non di risultato - cui unicamente è tenuto il professionista nel condurre la direzione dei lavori” (pag. 4);
12. - ritenuto che il rigetto delle domande attoree assorbe la domanda di manleva proposta dal d.l. nei confronti della propria assicurazione;
13. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base alla somma attribuita – valori medi-. In ordine al terzo chiamato, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore in opposizione in virtù del principio di causazione (Cass. 31889/2019, cui è conforme Cass. 18710/21) –valori minimi-, essendo minora l'attività difensiva svolta relativamente a questo rapporto. Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) Dichiara tenuta e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento, in favore di Controparte_4
, della somma di euro 7.010,00, oltre IVA di legge ed
[...]
misura legale dalla domanda al saldo;
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] , delle spese di lite, Controparte_4
e generali, iva e cpa come per legge;
c) Condanna al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
de che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_2 pese generali, iva e cpa come per legge;
d) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 Controparte_5 generali, iva e cpa come per legge;
e) Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di Parte_1
Genova, 29.10.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel