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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1190/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Santo Stefano Belbo
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Santo Stefano Belbo entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERTELLI ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Castino il 07/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castino (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: , ad Alba (CN), il 30/5/2007 e , ad Persona_1 Persona_2
Alba (CN) il 12/7/2010.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data
07.03.2024, n. 30/2024 (R.G. 370/2024).
Con ricorso depositato il 15/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato (n. 30/2024, R.G. 3701/2024 Tribunale di Asti).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite a carico del sig. , come da accordo tra le parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto dai signori e , in Castino il 07/05/2005, Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2005, parte II, serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre. Per_2
Al fine di mantenere un'adeguata ed equilibrata relazione di con il padre, quest'ultima Per_2 trascorrerà con il padre i weekend a settimane alterne, a partire dalle ore 14:00 del venerdì pomeriggio e fino alle ore 21:00 della domenica sera. Trascorrerà inoltre con il padre, nella settimana successiva al weekend in cui non ha dimorato presso di lui, il pomeriggio di martedì dalle ore 14:00 e la giornata di mercoledì fino alle ore 21:00.
Infine, ad anni alterni:
2 ▪ trascorrerà con un genitore i due giorni consecutivi di Natale e Santo Stefano, l'Epifania, il Per_2 giorno del compleanno, la Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica e la ricorrenza dell'Immacolata Concezione, compresi i relativi “ponti”; passeranno invece con l'altro genitore le giornate di San Silvestro e Capodanno, i tre giorni consecutivi del Sabato Santo, di Pasqua e di Pasquetta, la festa dei Lavoratori e la festività di Ognissanti, compresi i relativi “ponti”;
▪ trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane di ferie, anche non Per_2 consecutive, da concordarsi con un preavviso di almeno 15 giorni.
Il sig. si farà carico delle spese di mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente, fino al raggiungimento della autonomia economica.
Vista la collocazione prevalente della minore presso la madre e l'impegno del padre a garantire Per_2 le spese di mantenimento del figlio non autosufficiente, nessuno dei genitori verserà Per_1 all'altro un assegno di mantenimento per i figli.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, fino al raggiungimento della loro autonomia economica, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i seguenti criteri:
▪ spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
al riguardo, ferma la scelta della facoltà, quella dell'università deve cadere, ai fini della sussumibilità delle spese correlative fra quelle che non richiedono il previo consenso, sulla sede universitaria più prossima chilometricamente alla residenza effettiva del figlio, avuto riguardo alla distanza coperta con i mezzi pubblici;
in ogni caso per ottenere la rifusione della quota di spese universitarie dovrà essere fornita la prova documentale di avere richiesto i sussidi, le detrazioni ovvero le borse di studio cui il figlio abbia eventualmente diritto;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
▪ spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
▪ spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra- scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, purché relativo ad attività già praticata al momento dell'interruzione della vita familiare o di convivenza, ovvero nei limiti del costo della diversa attività, di analoga natura, già praticata, ovvero ancora in caso di attività suggerita a livello scolastico nell'interesse specifico del figlio;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) esborsi per custodia in caso di malattia dei minori ove non sia possibile ricorrere ai nonni o ad altri stretti parenti e i genitori, per ragioni lavorative non derogabili o per malattia, siano effettivamente impossibilitati;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per il conseguimento patente guida (scooter, moto, auto).
▪ spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento nella misura eccedente il costo per le analoghe voci contemplato al capo che precede;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) costi del centro ricreativo estivo e gruppo estivo, costi del soggiorno estivo, di studio, sportivo, di stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
▪ spese medico - sanitarie: tutte le spese (in esse comprese quelle per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista) connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari,
3 gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. In caso di contrasto fra i genitori sulla necessità o urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso;
le prestazioni che il SSN eroga dovranno essere utilizzate, salvo diverso accordo;
anche in questo caso, ove sorga contrasto, il genitore che intenda ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute del figlio.
PRENDE ATTO CHE:
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei ricorrenti, i quali dichiarano di essere economicamente autonomi e che non sussiste disparità di condizioni economiche, non verranno versati contributi di mantenimento del coniuge.
Il sig. si obbliga comunque a versare alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
31/12/2025, a titolo di riconoscimento del contributo personale dato alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno, già interamente suddiviso fra i ricorrenti in sede di separazione, l'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00); le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
I ricorrenti dichiarano di aver quindi regolato fra loro tutti i rapporti economici e le questioni patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti della figlia ai fini Per_2 della validità per l'espatrio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese legali a carico del sig. come da accordi tra le parti. Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1190/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Santo Stefano Belbo
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Santo Stefano Belbo entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERTELLI ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Castino il 07/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castino (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: , ad Alba (CN), il 30/5/2007 e , ad Persona_1 Persona_2
Alba (CN) il 12/7/2010.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data
07.03.2024, n. 30/2024 (R.G. 370/2024).
Con ricorso depositato il 15/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato (n. 30/2024, R.G. 3701/2024 Tribunale di Asti).
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite a carico del sig. , come da accordo tra le parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto dai signori e , in Castino il 07/05/2005, Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2005, parte II, serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre. Per_2
Al fine di mantenere un'adeguata ed equilibrata relazione di con il padre, quest'ultima Per_2 trascorrerà con il padre i weekend a settimane alterne, a partire dalle ore 14:00 del venerdì pomeriggio e fino alle ore 21:00 della domenica sera. Trascorrerà inoltre con il padre, nella settimana successiva al weekend in cui non ha dimorato presso di lui, il pomeriggio di martedì dalle ore 14:00 e la giornata di mercoledì fino alle ore 21:00.
Infine, ad anni alterni:
2 ▪ trascorrerà con un genitore i due giorni consecutivi di Natale e Santo Stefano, l'Epifania, il Per_2 giorno del compleanno, la Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica e la ricorrenza dell'Immacolata Concezione, compresi i relativi “ponti”; passeranno invece con l'altro genitore le giornate di San Silvestro e Capodanno, i tre giorni consecutivi del Sabato Santo, di Pasqua e di Pasquetta, la festa dei Lavoratori e la festività di Ognissanti, compresi i relativi “ponti”;
▪ trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane di ferie, anche non Per_2 consecutive, da concordarsi con un preavviso di almeno 15 giorni.
Il sig. si farà carico delle spese di mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente, fino al raggiungimento della autonomia economica.
Vista la collocazione prevalente della minore presso la madre e l'impegno del padre a garantire Per_2 le spese di mantenimento del figlio non autosufficiente, nessuno dei genitori verserà Per_1 all'altro un assegno di mantenimento per i figli.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, fino al raggiungimento della loro autonomia economica, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i seguenti criteri:
▪ spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
al riguardo, ferma la scelta della facoltà, quella dell'università deve cadere, ai fini della sussumibilità delle spese correlative fra quelle che non richiedono il previo consenso, sulla sede universitaria più prossima chilometricamente alla residenza effettiva del figlio, avuto riguardo alla distanza coperta con i mezzi pubblici;
in ogni caso per ottenere la rifusione della quota di spese universitarie dovrà essere fornita la prova documentale di avere richiesto i sussidi, le detrazioni ovvero le borse di studio cui il figlio abbia eventualmente diritto;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
▪ spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
▪ spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra- scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, purché relativo ad attività già praticata al momento dell'interruzione della vita familiare o di convivenza, ovvero nei limiti del costo della diversa attività, di analoga natura, già praticata, ovvero ancora in caso di attività suggerita a livello scolastico nell'interesse specifico del figlio;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) esborsi per custodia in caso di malattia dei minori ove non sia possibile ricorrere ai nonni o ad altri stretti parenti e i genitori, per ragioni lavorative non derogabili o per malattia, siano effettivamente impossibilitati;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per il conseguimento patente guida (scooter, moto, auto).
▪ spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento nella misura eccedente il costo per le analoghe voci contemplato al capo che precede;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) costi del centro ricreativo estivo e gruppo estivo, costi del soggiorno estivo, di studio, sportivo, di stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
▪ spese medico - sanitarie: tutte le spese (in esse comprese quelle per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista) connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari,
3 gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. In caso di contrasto fra i genitori sulla necessità o urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso;
le prestazioni che il SSN eroga dovranno essere utilizzate, salvo diverso accordo;
anche in questo caso, ove sorga contrasto, il genitore che intenda ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute del figlio.
PRENDE ATTO CHE:
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei ricorrenti, i quali dichiarano di essere economicamente autonomi e che non sussiste disparità di condizioni economiche, non verranno versati contributi di mantenimento del coniuge.
Il sig. si obbliga comunque a versare alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
31/12/2025, a titolo di riconoscimento del contributo personale dato alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno, già interamente suddiviso fra i ricorrenti in sede di separazione, l'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00); le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
I ricorrenti dichiarano di aver quindi regolato fra loro tutti i rapporti economici e le questioni patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti della figlia ai fini Per_2 della validità per l'espatrio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese legali a carico del sig. come da accordi tra le parti. Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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