Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 07/05/2025, alle ore 9,50 innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa R.G. n. 914 dell'anno 2018 sono presenti l'avv. Giuseppa Barrale in sostituzione dell'avv. Gaetana Rita Barrale per parte attrice, l'avv. Francesco Riggio in sostituzione dell'avv. RIGGIO NICOLA per parte convenuta e l'avv. Massimo Guarcello in sostituzione dell'avv. Aricò per la terza chiamata, i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la causa stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 914/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, a seguito della discussione orale
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), n. q. di procuratrice speciale di , nata a C.F._1 Parte_2
TE GN (PA), il 10/04/1946 (c.f. ), rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. Gaetana Rita Barrale giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore ( ; Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
TE GN (Pa), via Kennedy n. 54, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Riggio giusta procura in atti ( ; Email_2
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
(P. IVA , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Aricò ( ; Email_3
Oggetto: risarcimento del danno
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Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da n.q. di procuratrice Parte_1 speciale di;
Parte_2
2) condanna n.q. di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite di parte convenuta e della terza chiamata che
[...] liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A e e rimborso spese generali, da distrarsi, quanto alla convenuta, in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giudizio e, premettendo che in data 22 settembre 2016 si era recata prima Controparte_3 dell'orario di apertura presso il supermercato sito a TE GN, via Kennedy e che a causa della pavimentazione scivolosa non segnalata era caduta per terra procurandosi delle lesioni, ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta, avendo riportato quale esito “trauma caviglia destra con frattura distacco apofisi calcaneare posteriore calcagno”.
Si è costituita in giudizio non contestando la ricostruzione del Controparte_1 fatto storico esposto nell'atto di citazione e chiedendo di essere garantita in caso di condanna da Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio che ha insistito per Controparte_2 il rigetto della domanda risarcitoria sottolineando che già nella fase stragiudiziale erano insorte perplessità in ordine all'accadimento e alle modalità dell'evento; ha rilevato l'insussistenza del nesso causale tra le conseguenze dannose lamentate a carico di
[...]
e l'evento per cui è causa. Parte_2
La causa è stata istruita documentalmente, tramite l'escussione di un testimone addotto da parte attrice e tramite c.t.u. medico legale;
sostituito per esigenze d'ufficio il giudice assegnatario, la causa è stata posta in decisione all'esito della discussione orale.
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La domanda è infondata e va rigettata.
In linea generale va premesso che in caso di domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile dedotto a fondamento dell'obbligazione risarcitoria della quale si chiede l'accertamento incombe sul danneggiato, tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., quanto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Ciò posto, è il caso di evidenziare che la prospettazione dei fatti compiuta nell'atto introduttivo non appare del tutto coerente con alcune prove documentali prodotte dalla parte attrice.
Appare controverso l'orario di accadimento del sinistro;
nella richiesta risarcitoria non viene specificato, nell'atto di citazione viene genericamente collocato “prima dell'orario di apertura” e ugualmente non specificato;
tuttavia, anche alla luce delle contestazioni mosse dalla terza chiamata, tale genericità non consente di verificare la congruenza della ricostruzione del fatto compiuta in citazione rispetto all'orario di ingresso al Pronto Soccorso avvenuto alle ore 8,12 del mattino.
Non risulta provato, poi, il luogo della caduta. Pa Parte attrice ha riferito nell'atto introduttivo che è caduta Parte_2 all'interno del supermercato, che la stessa si è poi recata a casa della figlia e di essere stata soccorsa dal sevizio 118.
La singolare circostanza della caduta presso il supermercato in orario antecedente a quello di apertura risulta, però, smentita dal verbale di Pronto Soccorso prodotto in atti, nel quale si legge “riferito trauma accidentale al domicilio in data odierna”, nonché nel documento in
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cui vi è la diagnosi in entrata presso il reparto di ortopedia ove si legge “riferita caduta accidentale odierna davanti la propria abitazione in contesto stradale” (cfr. Doc. 3 e ss.).
Alla luce di tali emergenze probatorie, la dichiarazione resa dalla testimone dopo essere stata posta ad un rigido vaglio di Testimone_1 attendibilità da parte del Tribunale, non può ritenersi credibile con riferimento al fatto storico del sinistro e al luogo di accadimento poiché in totale contrasto con quanto dichiarato dalla danneggiata stessa agli operatori sanitari al momento dell'ingresso al Pronto
Soccorso e al reparto di ortopedia.
Peraltro, nella richiesta stragiudiziale si legge che l'attrice era accompagnata solo dalla sig.ra mentre nell'atto di citazione si legge che era accompagnata anche dalla Tes_1 figlia.
In assenza di ulteriori elementi (anche solo indiziari) che depongano nel senso della effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità illustrate in citazione, la domanda risarcitoria va rigettata.
Al rigetto delle domande segue, ex art. 91 c.p.c., la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata (“In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” cfr. Cass. civ. n. 2520/2025).
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate), secondo i valori minimi in ragione della semplicità in fatto e diritto della fattispecie concreta e della reiterazione degli argomenti negli atti processuali di parte, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
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Termini Imerese, 7 maggio 2025
Il giudice
Federica Bonsangue
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