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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 319/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10155 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012203858 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012203858 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012203858 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede di annullare l'atto impugnato. Con vittoria delle spese di lite, diritti, onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali.
Resistente: chiede di rigettare il ricorso e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7G012203858/2024 - anno d'imposta 2018 - relativo a II.DD. e I.V.A. per €.68.662,00, notificato ai suoi consulenti il 4.12.2024. Ric_1 aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 dichiarando un reddito di lavoro autonomo pari ad € 95.969,00= dato dalla differenza tra i compensi pari a € 223.480,00, e le spese pari a
€ 127.511,00. L'Ufficio ha rilevato anomalie nei dati indicati in dichiarazione e ha notificato al ricorrente, in data 10/09/2024, lo schema d'atto n. T7GQ12202182/2024 con il quale l'Ufficio ha contestato, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta dal ricorrente, la deduzione di spese non inerenti.
Nel dettaglio, con riferimento ai “rimborsi a piè di lista”, l'Ufficio ha ritenuto che le spese pari a € 9.659,09 relative a viaggi/trasporti, alberghi e ristoranti risultavano effettuate dal contribuente a nome proprio ed erano comprovate da scontrini privi del requisito di riconducibilità soggettiva. Stesse considerazioni per le spese per viaggi e alberghi addebitate nelle fatture emesse ai clienti per un importo totale di € 6.636,55. L'Ufficio ha recuperato a tassazione € 3.022,54 dato dalla differenza tra le spese totali contabilizzate e quelle documentate.
Con riferimento, invece, ai “costi per servizi afferenti”, l'Ufficio ha ritenuto le spese per un importo di
€ 73.658,00 fossero prive del requisito di inerenza in quanto sostenute per la spedizione escursionistica effettuata dal contribuente sul monte Everest (con esclusione di € 26.409,16) nel corso del 2018 (e, in particolare, per l'attività di preparazione fisica, per i trasporti e per l'assistenza alpinistica ricevuta durante la spedizione). L'Ufficio ha ritenuto che la spedizione organizzata per la scalata dell'Everest non rappresentasse un costo direttamente inerente all'attività professionale, considerato che il Ric_1 possedeva già notevoli esperienze in ambito aerospaziale ed aeronautico, idonee a garantire un bagaglio utile per lo svolgimento della professione di speaker in eventi aziendali e simili. In conseguenza di ciò, l'Ufficio ha recuperato a tassazione spese non inerenti pari a complessivi € 76.681,00=
Il contribuente con ricorso ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento:
1) per inesistenza giuridica della notificazione: l'avviso di accertamento non è stato notificato al contribuente ma alla società Società_1 S.r.l. e agli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2;
2) decadenza ex art. 43 DPR 600/173 dell'Ufficio dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2018 in quanto l'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2024, è stato conosciuto solamente in data 15/01/2025, data in cui ha conferito la procura speciale per proporre il ricorso
3) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per mancata allegazione della delega al funzionario sottoscrittore;
l'avviso di accertamento non risultava sottoscritto “né dal direttore dell'Ufficio né da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ma da semplice funzionario”.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'42, co. 2 DPR 600/73 e dunque difetto di motivazione, mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
5) nel merito sono state contetstato le riprese effettuate dall'Ufficio.
Il ricorrente nel corso del giudizio ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad un accordo conciliativo con parziale rideterminazione del maggiore imponibile accertato. Le parti hanno avviato trattative chiedendo una serie di rinvii di udienza. L'udienza del 24 ottobre 2025 è stata rinviata al 21 novembre 2025. E' stato richiesto ulteriore rinvio, pendenti trattative. All'udienza del 30 gennaio 2026 le parti sono comparse e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo conciliativo depositato in atti il 23 gennaio 2026 e hanno chiesto l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
La Corte ha preso atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha preso atto che all'esito delle interlocuzioni, le parti hanno concordato di rideterminare, in via conciliativa, senza nulla riconoscere circa le rispettive posizioni, un maggior reddito imponibile in misura pari ad € 37.272,00, nei termini indicati nell'accordo conciliativo. Sono stati riquantificati, dunque, imposte e interessi per € 23.995,20 e riconosciuti crediti d'imposta per gli anni di imposta 2017 e 2019 pari a €.
3.905,84. L'Ufficio ha dato atto che il contribuente ha versato in pendenza di giudizio la somma di € 12.045,99, da scomputare dalle somme dovute a definizione dell'accordo conciliativo. Il contribuente ha chiesto poi di potere utilizzare in compensazione dell'imposta ancora dovuta, a seguito del perfezionamento del presente accordo, i crediti riconosciutigli per gli anni di imposta 2017 e 2019 a seguito di corretta imputazione delle componenti negative erroneamente dedotte in difetto di competenza (in conformità con le indicazioni contenute nella Circolare 31E/2012). La Corta rinvia per l'individuazione degli estremi della conciliazione, a quanto contenuto nell'accordo depositato in atti.
La Corte, accoglie la richiesta delle parti e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 dlgs. 546/92 per cessazione della materie del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 319/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10155 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012203858 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012203858 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G012203858 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede di annullare l'atto impugnato. Con vittoria delle spese di lite, diritti, onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali.
Resistente: chiede di rigettare il ricorso e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7G012203858/2024 - anno d'imposta 2018 - relativo a II.DD. e I.V.A. per €.68.662,00, notificato ai suoi consulenti il 4.12.2024. Ric_1 aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 dichiarando un reddito di lavoro autonomo pari ad € 95.969,00= dato dalla differenza tra i compensi pari a € 223.480,00, e le spese pari a
€ 127.511,00. L'Ufficio ha rilevato anomalie nei dati indicati in dichiarazione e ha notificato al ricorrente, in data 10/09/2024, lo schema d'atto n. T7GQ12202182/2024 con il quale l'Ufficio ha contestato, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta dal ricorrente, la deduzione di spese non inerenti.
Nel dettaglio, con riferimento ai “rimborsi a piè di lista”, l'Ufficio ha ritenuto che le spese pari a € 9.659,09 relative a viaggi/trasporti, alberghi e ristoranti risultavano effettuate dal contribuente a nome proprio ed erano comprovate da scontrini privi del requisito di riconducibilità soggettiva. Stesse considerazioni per le spese per viaggi e alberghi addebitate nelle fatture emesse ai clienti per un importo totale di € 6.636,55. L'Ufficio ha recuperato a tassazione € 3.022,54 dato dalla differenza tra le spese totali contabilizzate e quelle documentate.
Con riferimento, invece, ai “costi per servizi afferenti”, l'Ufficio ha ritenuto le spese per un importo di
€ 73.658,00 fossero prive del requisito di inerenza in quanto sostenute per la spedizione escursionistica effettuata dal contribuente sul monte Everest (con esclusione di € 26.409,16) nel corso del 2018 (e, in particolare, per l'attività di preparazione fisica, per i trasporti e per l'assistenza alpinistica ricevuta durante la spedizione). L'Ufficio ha ritenuto che la spedizione organizzata per la scalata dell'Everest non rappresentasse un costo direttamente inerente all'attività professionale, considerato che il Ric_1 possedeva già notevoli esperienze in ambito aerospaziale ed aeronautico, idonee a garantire un bagaglio utile per lo svolgimento della professione di speaker in eventi aziendali e simili. In conseguenza di ciò, l'Ufficio ha recuperato a tassazione spese non inerenti pari a complessivi € 76.681,00=
Il contribuente con ricorso ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento:
1) per inesistenza giuridica della notificazione: l'avviso di accertamento non è stato notificato al contribuente ma alla società Società_1 S.r.l. e agli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2;
2) decadenza ex art. 43 DPR 600/173 dell'Ufficio dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2018 in quanto l'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2024, è stato conosciuto solamente in data 15/01/2025, data in cui ha conferito la procura speciale per proporre il ricorso
3) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per mancata allegazione della delega al funzionario sottoscrittore;
l'avviso di accertamento non risultava sottoscritto “né dal direttore dell'Ufficio né da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ma da semplice funzionario”.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'42, co. 2 DPR 600/73 e dunque difetto di motivazione, mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
5) nel merito sono state contetstato le riprese effettuate dall'Ufficio.
Il ricorrente nel corso del giudizio ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad un accordo conciliativo con parziale rideterminazione del maggiore imponibile accertato. Le parti hanno avviato trattative chiedendo una serie di rinvii di udienza. L'udienza del 24 ottobre 2025 è stata rinviata al 21 novembre 2025. E' stato richiesto ulteriore rinvio, pendenti trattative. All'udienza del 30 gennaio 2026 le parti sono comparse e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo conciliativo depositato in atti il 23 gennaio 2026 e hanno chiesto l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
La Corte ha preso atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha preso atto che all'esito delle interlocuzioni, le parti hanno concordato di rideterminare, in via conciliativa, senza nulla riconoscere circa le rispettive posizioni, un maggior reddito imponibile in misura pari ad € 37.272,00, nei termini indicati nell'accordo conciliativo. Sono stati riquantificati, dunque, imposte e interessi per € 23.995,20 e riconosciuti crediti d'imposta per gli anni di imposta 2017 e 2019 pari a €.
3.905,84. L'Ufficio ha dato atto che il contribuente ha versato in pendenza di giudizio la somma di € 12.045,99, da scomputare dalle somme dovute a definizione dell'accordo conciliativo. Il contribuente ha chiesto poi di potere utilizzare in compensazione dell'imposta ancora dovuta, a seguito del perfezionamento del presente accordo, i crediti riconosciutigli per gli anni di imposta 2017 e 2019 a seguito di corretta imputazione delle componenti negative erroneamente dedotte in difetto di competenza (in conformità con le indicazioni contenute nella Circolare 31E/2012). La Corta rinvia per l'individuazione degli estremi della conciliazione, a quanto contenuto nell'accordo depositato in atti.
La Corte, accoglie la richiesta delle parti e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 dlgs. 546/92 per cessazione della materie del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.