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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1183/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in DA (fraz. di Briatico), Parte_1
C/da San Basile - Sp83, presso lo studio dell'avv. Ferrara Teresa (PEC: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/06/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 24.5.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (dep il
14.11.2017), i benefici derivanti dal riconoscimento del requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale CP_ indennità di accompagnamento. Condannare l' a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda
o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a norma dell'art. 16 comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412; Condannare l'istituto convenuto a pagare le spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità al 100% con diritto all'accompagnamento.
6. Per tale ragione, a seguito di apposita nomina, il professionista medico-legale, in modo accurato e scrupoloso, ha espletato una consulenza da cui è emerso che “La IG.ra
è affetta dalle seguenti infermità permanenti: ““Morbo di Parte_1
Parkinson con disturbi mnemonici lievi e sindrome ansiosa depressiva reattiva in trattamento con levo-dopa e antidepressivo. Ipertensione arteriosa in II^ Classe NYHA. Osteporosi.
Coxartrosi destra per dismetria lieve (1 cm.) . A causa e per effetto delle suddette infermità, la capacità a svolgere le funzioni proprie dell'età è da considerare permanentemente ridotta in misura del 100 % (cento/percento), senza necessità di assistenza continua. Non sussistono pertanto le condizioni previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene la decorrenza dello stato invalidante, in base alla documentazione sanitaria esaminata e tenendo in considerazione le visite effettuate in precedenza di cui si ha contezza si conferma la decorrenza dalla data della domanda
(08.03.2017).”.
7. Per tale ragione, non ha diritto a ottenere i benefici auspicati, perché non è stato Parte_1 riconosciuto a suo favore il grado di invalidità tale da riconoscergli il diritto all'indennità di accompagnamento.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in DA (fraz. di Briatico), Parte_1
C/da San Basile - Sp83, presso lo studio dell'avv. Ferrara Teresa (PEC: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/06/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 24.5.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (dep il
14.11.2017), i benefici derivanti dal riconoscimento del requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale CP_ indennità di accompagnamento. Condannare l' a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda
o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a norma dell'art. 16 comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412; Condannare l'istituto convenuto a pagare le spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità al 100% con diritto all'accompagnamento.
6. Per tale ragione, a seguito di apposita nomina, il professionista medico-legale, in modo accurato e scrupoloso, ha espletato una consulenza da cui è emerso che “La IG.ra
è affetta dalle seguenti infermità permanenti: ““Morbo di Parte_1
Parkinson con disturbi mnemonici lievi e sindrome ansiosa depressiva reattiva in trattamento con levo-dopa e antidepressivo. Ipertensione arteriosa in II^ Classe NYHA. Osteporosi.
Coxartrosi destra per dismetria lieve (1 cm.) . A causa e per effetto delle suddette infermità, la capacità a svolgere le funzioni proprie dell'età è da considerare permanentemente ridotta in misura del 100 % (cento/percento), senza necessità di assistenza continua. Non sussistono pertanto le condizioni previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene la decorrenza dello stato invalidante, in base alla documentazione sanitaria esaminata e tenendo in considerazione le visite effettuate in precedenza di cui si ha contezza si conferma la decorrenza dalla data della domanda
(08.03.2017).”.
7. Per tale ragione, non ha diritto a ottenere i benefici auspicati, perché non è stato Parte_1 riconosciuto a suo favore il grado di invalidità tale da riconoscergli il diritto all'indennità di accompagnamento.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani