Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 24/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nànula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Besana n. 3;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ; la Questura di Verona, in persona del Questore pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
-del decreto, emesso dal Questore della Provincia di Verona e assunto al prot. n. Cat.-OMISSIS-, datato 29.06.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per lavoro subordinato/attesa occupazione ex art. 32, comma 1° bis , del D.Lgs. n. 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha riassunto il ricorso di R.G. n. -OMISSIS-/2024 in precedenza proposto avanti a questo Tribunale (sez. III), che all’esito della c.c. del 20.3.2024 lo aveva definito con sentenza breve di rigetto n. -OMISSIS-/2024, annullata con rinvio dal C.d.S. con la sentenza n. 329/2025, resa in decisione dell’appello di R.G. n. 7995/2024.
2. In questa sede il ricorrente, ripercorsa la precedente vicenda processuale, ha trascritto l’originario ricorso di R.G. n. -OMISSIS-/2024, aggiungendo un paragrafo a sé stante contenente delle “considerazioni” sul documento prodotto dall’Amministrazione nel precedente giudizio. Documento che non essendo stato sottoposto al contraddittorio delle parti ha motivato l’annullamento della precedente sentenza con rinvio al Tribunale ai sensi dell’art. 105 del cod. proc. amm.
3. La nuova impugnativa, corredata da istanza cautelare, è dunque affidata al medesimo motivo in precedenza proposto, epigrafato “ sulla violazione dell’art. 10bis della L. 241/90 per omessa notifica dell’avviso di avvio di procedimento amministrativo” e a delle censure dirette nei confronti del documento prodotto nel giudizio a quo.
Nel complesso il ricorrente ribadisce dunque l’illegittimità del decreto questorile in epigrafe sotto il profilo della violazione di legge, e questo perché sarebbe mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso di lavoro subordinato/attesa occupazione ex art. 32, comma 1° bis , del D.Lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione avrebbe così pregiudicato la sua partecipazione al procedimento amministrativo e la possibilità stessa di incidere sul suo esito. A questa violazione il ricorrente aggiunge il rilievo per cui il preavviso di rigetto non sarebbe stato tradotto nella lingua nota al ricorrente e ulteriori rilievi sostanzialmente tesi a dimostrare un’ingiustificata e prolungata inerzia da parte delle Autorità competenti.
4. Alla camera di consiglio del 19.6.2025, cui la causa veniva rinviata per consentire la formazione del Collegio, il Tribunale ha dato alle parti un doppio avviso in ordine sia alla possibile irricevibilità dei nuovi motivi di ricorso eventualmente proposti dal ricorrente e sia della possibilità di una pronuncia in forma semplificata. La causa è stata poi assegnata in decisione.
5. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni evocate in giudizio, regolarmente costituitesi, e altresì la completezza dell’istruttoria.
6. Il ricorso è in parte irricevibile e per il resto infondato.
7. Sono irricevibili le censure che il ricorrente ha proposto nel paragrafo III del ricorso in riassunzione.
Anzitutto quella avverso il preavviso di rigetto di cui alla nota questorile del 30.6.2021 (ridepositata nel presente giudizio dal ricorrente sub all. n. 5, corrispondente al doc. n. 4 del p.a.t., allegato al ricorso in riassunzione), che in tesi violerebbe l’art. 3, comma 3°, del d.P.R. n. 394/1999 per la mancata traduzione dello stesso in una lingua nota al ricorrente. E invero il preavviso di rigetto reca in calce la ricevuta di consegna dell’atto al ricorrente, che se lo è visto notificare personalmente il 30.6.2021, ad ore 11.50, come da dichiarazione dell’ufficiale notificante. La censura è dunque tardiva sia rispetto all’originario ricorso introduttivo del giudizio di R.G. n. -OMISSIS-/2024, datato 5.2.2024, e sia, a maggior ragione, avuto riguardo all’odierno giudizio di riassunzione, incardinato con ricorso notificato il 15.4.2025 e poi depositato il 15.5.2025.
Analogamente è a dirsi per la contestazione della ingiustificata e prolungata inerzia dell’Amministrazione, che porterebbe a non condividere l’assunto del decreto questorile in epigrafe per cui “ l’Amministrazione non avrebbe potuto procrastinare ulteriormente” il procedimento amministrativo, lasciando all’-OMISSIS- la scelta del momento in cui poter integrare” la documentazione. Difatti si tratta di una doglianza nuova, non contenuta nell’originario ricorso trascritto nell’atto di riassunzione e non proponibile in questa sede una volta acclarato che l’Amministrazione aveva a suo tempo notificato il preavviso di rigetto al ricorrente.
Le doglianze recate dal terzo § del ricorso in riassunzione sono dunque irricevibili.
8. Per il resto il ricorso va respinto.
È dirimente osservare come il motivo di impugnazione incentrato sull’asserita mancata notifica del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990, alla luce della documentazione riversata in questo giudizio dallo stesso ricorrente (vd. il fascicolo di parte del giudizio di secondo grado), sia infondato. Infatti vi è prova della notifica al ricorrente del preavviso di rigetto del 30.6.2021 relativo all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da egli presentata. Il provvedimento non solo esiste ed è stato portato a conoscenza del ricorrente, ma pure indicava la documentazione da integrare per consentire il completamento dell’esame della domanda.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, nella parte in cui deduce l’asserita violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e la mancata conoscenza dei documenti da produrre per integrare la propria domanda di conversione.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e per il resto va rigettato per l’infondatezza dell’unico motivo esaminabile nel merito.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto lo rigetta.
Condanna il sig. -OMISSIS- a rifondere alle Amministrazioni intimate le spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1° e 2°, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.