Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 01/04/2026, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04779/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4779 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO Di RO, rappresentata e difesa dall’avvocato Norberto Ventolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tarquinia, via Luigi Bellati, 3;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Tarquinia con registro generale n. 13 dell’8 febbraio 2024, rif. fasc. 13/2023, prot. C-D024-ACC9864-1-2024-02-08-0005696, in pari data trasmessa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO Di RO il 18 dicembre 2024:
del provvedimento emesso dal Comune di Tarquinia del 21 novembre 2024, prot. C_D024-ACC9864-1-2024-12-04-0049765, comunicato a mezzo PEC del 4 dicembre 2024, con il quale si è comunicata la improcedibilità e conseguenziale archiviazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4 del d.lgs. 42/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa IA IN e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 13 dell’8 febbraio 2024, il Comune di Tarquinia ha ingiunto alla sig.ra RO Di RO, in qualità di proprietaria e responsabile degli abusi, di provvedere alla demolizione di alcune opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica sull’immobile distinto in catasto al foglio 76, particella 181, situato in zona paesaggisticamente vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. m), del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
1.1. In particolare, le opere oggetto dell’ingiunzione a demolire sono così descritte nel provvedimento impugnato:
1) “ Creazione di una nuova strada di accesso all’immobile, di un accesso pedonale e di un passo carraio ”, ciò che ha comportato “ modifiche al muro di recinzione preesistente ” mediante (i) “ realizzazione di nuovo intonaco ”, (ii) “ innalzamento a circa 2,50 mt dell’altezza preesistente attraverso l’installazione di pannellature metalliche ”, (iii) “ realizzazione di un nuovo muro di cinta per una lunghezza di circa 25 mt e di altezza variabile, con sovrastante pannellatura metallica ”, (iv) “ realizzazione di viabilità carrabile sul lato settentrionale del lotto, delimitata da una staccionata in legno e nuove essenze vegetali decorative, di un nuovo cancello carrabile e di una nuova recinzione con paletti e rete metallici ” (contestata l’assenza sia di permesso di costruire, sia di autorizzazione paesaggistica, oltre che di nulla osta per le operazioni scavo);
2) “ Realizzazione di nuova pavimentazione esterna in materiale ceramico o simile, sviluppantesi per circa 250 mq su due livelli, raccordati tra loro tramite una piccola scalinata ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica, oltre che di parere archeologico);
3) “ Realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici a servizio dell’abitazione. Uno è stato installato sul corpo di fabbrica principale, sulla falda lato mare, a quota maggiore e un secondo, di ridotte dimensioni, è posto sulla copertura più bassa, a falda unica, sul corpo di fabbrica secondario ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
4) “ Modifiche prospettiche: rispetto a quanto contenuto nella documentazione fotografica e nei titoli edilizi autorizzativi agli atti di questo Ufficio, si riscontrano le modifiche prospettiche relative al posizionamento di due canne fumarie e alle aperture sulla facciata principale dell’edificio ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
5) “ Realizzazione tettoia in legno delle dimensioni di mt 4,89 x 3,40 per un’altezza massima di mt 3,40 ed un’altezza minima di mt 2,25 per una superficie di circa mq 17, costituita da una struttura in legno con copertura ad unica falda con soprastanti tegole, fissata stabilmente al solaio ” (contestata l’assenza sia di permesso di costruire, sia di autorizzazione paesaggistica);
6) “Realizzazione vano tecnico a ridosso del muro di cinta, chiuso lateralmente in muratura e frontalmente da infissi in ferro, delle dimensioni di mt 5,50 x 2,50 con altezza variabile da mt 2,00 a 2,40 mt ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
7) “ Ricovero attrezzi: trattasi di un manufatto accessorio in legno per ricovero attrezzi delle dimensioni di mt 1,90 x 1,90, non stabilmente infisso al suolo ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
8) “ Manufatto in muratura: Trattasi di manufatto in muratura di altezza di mt 1,10 cavo ad uso deposito per piccoli oggetti, stabilmente infisso a terra ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
9) “ Ricovero attrezzi: Trattasi di manufatto accessorio prefabbricato in legno per ricovero attrezzi di dimensioni mt 3,80 x 2,80. Altezza al colmo mt 2,30 e altezza alla gronda di mt 2,00, appoggiato su blocchi di tufo, cavo ad uso deposito per piccoli oggetti, stabilmente infisso a terra” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
10) “ Pergolato in legno con tenda e chiusura laterali retrattili Trattasi di manufatto in legno stabilmente ancorato al suolo e pavimentato con la stessa pavimentazione esterna esistente, atto a sostenere una tenda retrattile. Dotato di chiusure laterali retrattili delle dimensioni di mt. 3,80 x 5,80 con altezza al di sotto degli elementi orizzontali di coronamento pari a 3,00 mt. ” (contestata l’assenza di autorizzazione paesaggistica);
11) “ Pergolato in ferro: Trattasi di manufatto in ferro di dimensioni circa mt. 6,00 x 4,00, infisso nel terreno con copertura filtrante in canniccio ” (contestata l’assenza sia di idoneo titolo edilizio, sia dell’autorizzazione paesaggistica, oltre che di nulla osta archeologico);
12) “ Muro di sostegno e terrazzamento. Modifiche della conformazione del terreno antistante l’immobile riscontrabile dal confronto delle foto aree dal 2005 al 2019. Per compensare il dislivello è stato modificato in maniera irreversibile l’andamento naturale del terreno ” mediante la realizzazione di: “ un primo terrazzamento con relativa scarpata di circa 75 cm di dislivello, servito da 2 scalinate di n. 4 gradini ciascuna ”; “ un secondo terrazzamento con relativo muro di contenimento di altezza variabile e di lunghezza di circa mt 20, ricoperto da siepi di rosmarino e delimitato da una staccionata in legno; anche questo secondo terrazzamento è servito da n. 1 scalinata di n. 4 gradini per sopperire al dislivello creato ” (contestata l’assenza sia di idoneo titolo edilizio, sia di autorizzazione paesaggistica, oltre che di nulla osta archeologico);
13) “ Interventi sul muro di cinta lato strada. Modifiche del muro di cinta, in pietra, preesistente mediante la chiusura di un cancello (delimitato da due pilastri in muratura) con muratura piena e la realizzazione di nuovo rivestimento con nuovo intonaco (originariamente in buona parte in pietra a vista). Modifiche dell’altezza del muro, attualmente di mt. 2,50 circa, mediante installazione a coronamento di pannellature metalliche debitamente ancorate alla muratura. Realizzazione di nuovo muro di cinta di circa 25 mt di lunghezza e di altezza variabile, con sovrastante pannellatura metallica. Integrazione del muro di cinta in corrispondenza dei locali tecnici e realizzazione ex novo di parte in muratura in tufo per una lunghezza di circa mt. 10 e di altezza variabile ” – (contestata l’assenza sia di idoneo titolo edilizio, sia di autorizzazione paesaggistica, oltre che nulla osta archeologico e di autorizzazione sismica);
14) “ Realizzazione muro di cinta lato nord-ovest e recinzione in paletti e rete lato sud-ovest. Realizzazione di nuovo muro di cinta in blocchi di tufo in corrispondenza della nuova viabilità di accesso e ai nuovi cancelli. La nuova struttura è coronata da pannellature metalliche debitamente ancorate alla muratura e in corrispondenza dal cancello servono da sostegno allo stesso. Realizzazione di nuova recinzione con paletti e rete metallici e creazione di un secondo accesso carrabile, con colonne e battenti in ferro, debitamente ancorato al suolo ” (contestata l’assenza sia di idoneo titolo edilizio, sia di autorizzazione paesaggistica, oltre che di nulla osta archeologico).
1.2. Così descritte le singole opere, il provvedimento, poi, avuto riguardo alla considerazione complessiva degli interventi e alla relativa incidenza sullo stato dei luoghi, evidenzia che “ tutte le modifiche apportate ai prospetti (aperture, canne fumarie, impianto fotovoltaico), la realizzazione di alcuni manufatti (vano tecnico, tettoia, pergolato in ferro, pergolato in legno, rimesse in legno per attrezzi, deposito in muratura), tutti i muri di cinta e contenimento realizzati, la creazione di un nuovo accesso carrabile e pedonale, la creazione di una nuova strada di accesso, la realizzazione della pavimentazione esterna etc, di fatto necessitavano di un titolo edilizio, dove fosse rappresentato l’intervento globale di ridefinizione dell’immobile e dell’area circostante ”, concludendo nel senso che “ quanto realizzato nella sua complessità rientra, ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. d) del DPR 380/2001, in quello che possiamo definire «intervento di ristrutturazione edilizia» ossia un insieme sistematico di opere volte a portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ”.
2. Avverso tale ordinanza la sig.ra RO di RO è insorta con il ricorso all’esame del Collegio, notificato il 2 aprile 2024 e depositato il 29 aprile 2024.
2.1. Premette in fatto che il compendio immobiliare su cui insistono le opere contestate è costituito da un appezzamento di terreno di circa 5.000 mq e da un edificio abitativo composto da piano terra e piano primo. Quest’ultimo sarebbe stato edificato in data antecedente al 1967 e successivamente oggetto di una DIA dell’8 aprile 2010 e di una CI del 29 maggio 2015, presentate dalla dante causa della ricorrente per “ l’esecuzione di lavori inerenti opere di demolizione e rifacimento oltre a diversa distribuzione degli spazi e rifacimento mura perimetrali crollate, pertanto per opere di manutenzione straordinaria dell’edificio consistente dell’adeguamento, nonché miglioramento delle finiture interne, esterne e degli impianti in dotazione ”.
La ricorrente riferisce, inoltre, che il procedimento sanzionatorio sfociato nell’ordine di demolizione impugnato è stato originato da una segnalazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale (d’ora in avanti, per brevità, solo “Soprintendenza”), alla quale la stessa si era rivolta al fine di ottenere il parere di compatibilità paesaggistica in relazione alla costruzione di un fontanile per la raccolta delle acque meteoriche, segnalazione cui il Comune di Tarquinia ha dato seguito svolgendo il sopralluogo di cui al verbale della Polizia Locale n. 4325 del 30 gennaio 2024.
Precisa, infine, di aver presentato al Comune di Tarquinia, ai fini della sanatoria delle opere contestate sia un’istanza di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (n. 11949 del 19 marzo 2024), sia un’istanza di CI in sanatoria (n. 121/2024, prot. n. 12513 del 22 marzo 2024).
2.2. Il ricorso è affidato a due motivi di diritto.
Con il primo motivo (“ A) Erronea e contradditoria motivazione-omessa valutazione dei manufatti rientranti nell’alveo dell’edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001- assenza di necessità titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica ”), la ricorrente deduce che alcune delle opere contestate – e precisamente quelle di cui ai suddetti n. 1, n. 2, n. 3, n. 7, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 – rientrano, sotto il profilo edilizio, nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in particolare, lett. e- ter , e- quater , b- bis , d, secondo quanto dalla ricorrente specificamente illustrato) e, sotto il profilo paesaggistico, tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (anche in tal caso con individuazione della specifica previsione in tesi applicabile).
Con il secondo motivo (“ B) Erronea e contradditoria motivazione-omessa valutazione dei manufatti sanabili con SC e rientranti nell’alveo del DPR del 13 febbraio 2017 n. 31 allegato B ”), poi, la ricorrente si sofferma sulle ragioni della sanabilità edilizia e paesaggistica delle restanti opere, mediante, rispettivamente, istanza di CI in sanatoria ex art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e istanza ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 22 del 2004.
3. Il Comune di Tarquinia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza n. 1941 del 16 maggio 2024, pronunciata all’esito della trattazione della domanda cautelare presentata in via incidentale, la Sezione, ha disposto istruttoria nei confronti del Comune di Tarquinia, al fine di acquisire una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda, che specificasse, in particolare, se i procedimenti concernenti le predette istanze di sanatoria fossero stati o meno conclusi.
5. In ottemperanza a tale ordinanza istruttoria, il Comune, in data 20 giugno 2024, ha prodotto una dettagliata relazione nella quale, dopo aver ricostruito l’intera vicenda amministrativa per cui è causa, ha chiarito che: (i) in relazione al procedimento di compatibilità paesaggistica, il competente ufficio comunale, con nota n. 21925 del 28 maggio 2024, aveva fornito le proprie valutazioni e contestualmente formulato una richiesta di integrazione documentale, assegnando il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione; (ii) l’istanza di CI in sanatoria era stata rigettata con provvedimento n. 25452 del 19 giugno 2024, nel quale si rilevava, tra l’altro, che gli abusi erano riconducibili alla “ totale difformità dal titolo abilitativo […] e che pertanto la CI in sanatoria non è titolo idoneo ”.
6. Con ordinanza n. 18054 del 18 ottobre 2024, la Sezione ha accolto l’istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare presentata dalla ricorrente, avendo questa rappresentato di aver trasmesso la richiesta documentazione integrativa concernente l’istanza di compatibilità paesaggistica e di essere in attesa delle determinazioni comunali al riguardo.
7. È quindi intervenuto il provvedimento comunale n. 49765 del 4 dicembre 2024, recante la dichiarazione di improcedibilità e conseguente archiviazione di tale istanza, avverso il quale la sig.ra Di RO ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 18 dicembre 2024.
7.1. A supporto dell’impugnazione del provvedimento sopravvenuto sono posti due motivi di ricorso.
Il primo motivo (“ 1) Erronea e contraddittoria motivazione – mancata richiesta di preventivo parere archeologico ai sensi dell’art. 42 delle norme del PTPR ”) è diretto a censurare il capo di motivazione della nota che si riferisce alla mancata richiesta, per talune delle opere, del preventivo parere archeologico di cui all’art. 42 delle norme del PTPR. Al riguardo, la ricorrente deduce che l’onere di acquisire il parere in questione grava sul Comune e non sul soggetto che formula l’istanza di compatibilità paesaggistica.
Con il secondo motivo (“ 2) Erronea e contraddittoria motivazione sulla sanabilità delle opere contestate e insussistenza della necessità del parere archeologico per le opere indicate ”) la ricorrente si sofferma analiticamente sulle singole opere contestate al fine di sostenere che esse siano, a seconda dei casi, legittime dal punto di vista paesaggistico – in quanto riconducibili ad una delle voci dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, e, quindi, escluse dall’autorizzazione paesaggistica – o, comunque, sanabili mediante accertamento di compatibilità, oltre che non assoggettate a parere archeologico.
7.2. Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente rappresenta, peraltro, che le opere di cui ai suddetti punti n. 7, n. 8 e n. 9 sono state spontaneamente demolite e formula conseguentemente, rispetto ad esse, richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
7.3. In seno ai motivi aggiunti così proposti, la ricorrente ha poi proposto istanza cautelare, notificata e depositata il 20 dicembre 2024.
8. Con ordinanza n. 823 del 5 febbraio 2025, la Sezione, decidendo la domanda cautelare sul ricorso e sui motivi aggiunti, ha fissato l’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., con la precisazione che doveva ritenersi impregiudicata la questione della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della citata nota comunale n. 25452 del 19 giugno 2024 di rigetto della CI in sanatoria.
9. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025, in accoglimento dell’istanza prodotta il 21 giugno 2025 dalla ricorrente, che ha rappresentato di aver formulato una nuova istanza di compatibilità paesaggistica (n. 25971 del 19 giugno 2025), previo conseguimento del nulla osta archeologico della Soprintendenza (n. 7330-P del 9 maggio 2025), la discussione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 dicembre 2025.
10. In vista di tale discussione, la ricorrente, in data 19 dicembre 2025, ha depositato i seguenti atti sopravvenuti:
- nota della Soprintendenza n. 19602-P del 3 dicembre 2025 relativa alla nuova istanza di compatibilità paesaggistica, con la quale l’autorità tutoria, nel rendere al Comune di Tarquinia il parere prescritto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, si è espressa favorevolmente in ordine alle opere di cui ai suddetti n. 1), n. 2), n. 4), n. 6), n. 11), n. 12), n. 13) e n. 14), mentre ha valutato negativamente le opere n. 5), n. 7), n. 8), n. 9) e n. 10);
- nota del Comune di Tarquinia n. 53165 del 10 dicembre 2025, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di compatibilità paesaggistica per le opere n. 5), n. 7), n. 8), n. 9) e n. 10), nonché richiesta di integrazione documentale per le opere n. 1), n. 2), n. 6), n. 11), n. 12) e n. 13 (quanto, invece, alle opere n. 3) e n. 4), è stata comunicato che esse non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica).
10.1. La ricorrente ha depositato, inoltre, la nota del 17 dicembre 2025 dalla stessa asseritamente trasmessa al Comune di Tarquinia in riscontro a tale preavviso di provvedimento parzialmente negativo, con la quale ha evidenziato che:
- i manufatti n. 7), n 8) e n. 9) sono stati spontaneamente demoliti, con la conseguenza che il parere negativo su di essi non è conforme allo stato dei luoghi;
- la tettoia in legno di cui al n. 5 “ è stata oggetto di un intervento risolutivo […] infatti la copertura in tegole e legno sottostante, che ne determinava l’impatto visivo e volumetrico, è stata integralmente rimossa ”, con conseguente trasformazione della struttura in “ una pergola con funzione di arredo del giardino, opera pertinenziale priva di autonoma rilevanza volumetrica e pacificamente compatibile con il paesaggio ”;
- il manufatto di cui al n. 10 è stato erroneamente qualificato dalla Soprintendenza, trattandosi in realtà di una “ serra domestica per la coltivazione di limoni e piante officinali ”, come tale esclusa dall’autorizzazione paesaggistica.
10.2. Data l’avvenuta presentazione di tali osservazioni, la ricorrente, con atto depositato il 19 dicembre 2025, ha chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza di merito “ al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo di accertamento di compatibilità paesaggistica pendente presso il Comune di Tarquinia ”.
11. Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2025, previo avviso alle parti riguardo a profili di improcedibilità del ricorso in relazione alla CI in sanatoria, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, il Collegio, in considerazione dei rinvii già più volte concessi, ritiene di non accogliere l’ulteriore istanza in tal senso formulata dalla ricorrente, a fronte, peraltro, del carattere eccezionale delle ipotesi in cui il rinvio della trattazione della causa è consentito dall’art. 73, comma 1- bis , secondo periodo, c.p.a.
13. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
14. Quanto al ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’ordine di demolizione, l’improcedibilità dell’impugnativa discende dalla mancata impugnazione del provvedimento n. 25452 del 19 giugno 2024, recante “ formale diniego della CI in sanatoria prot. 12513 del 22/03/2024 ed integrazione prot. 24996 del 15/06/2024 ”.
14.1. Costituisce, infatti, onere del destinatario di un ordine di demolizione il quale abbia successivamente presentato un’istanza di sanatoria impugnare il diniego sopravvenuto, cristallizzandosi, in difetto, l’accertamento in ordine all’abusività delle opere e non avendo, quindi, egli più interesse allo scrutinio dei motivi di ricorso avverso il provvedimento demolitorio volti, come nel caso di specie, a dimostrare, per converso, la legittimità delle stesse (T.A.R. Sicilia, Catania, 14 ottobre 2024, n. 3371; T.A.R. Salerno, Sez. II, 27 febbraio 2025, n. 392; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 3 agosto 2023, n. 1014). Il provvedimento di diniego della CI è stato depositato in giudizio il 20 giugno 2024, con la conseguenza che, alla data del passaggio in decisione della presente causa, esso era divenuto inoppugnabile, non avendo la ricorrente proposto motivi aggiunti avverso lo stesso.
14.2. Mette conto precisare che l’improcedibilità per omessa impugnazione del diniego di sanatoria riguarda l’ordine di demolizione nella sua totalità, vale a dire la generalità delle opere contestate. Se è vero, infatti, che per alcune di esse – n. 2), n. 3), n. 4), n. 6) e n. 10) – il Comune di Tarquinia, nel considerarle singolarmente, non aveva specificamente rilevato l’assenza di titolo edilizio ma solo di autorizzazione paesaggistica, la complessiva qualificazione degli interventi unitariamente valutati è stata, comunque, come sopra chiarito, nel senso della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001. La stessa ricorrente, del resto, coerentemente con tale impostazione dell’ordinanza di demolizione, ha presentato la domanda di CI in sanatoria con riferimento a tutti gli interventi contestati.
14.3. È appena il caso di rilevare, poi, che, quanto alle opere di cui ai punti n. 7), n. 8) e n. 9), l’improcedibilità del ricorso introduttivo deriva, sotto un ulteriore e concomitante profilo, dall’essere state demolite dalla ricorrente, sicché nessun vantaggio potrebbe alla stessa derivare dall’annullamento di un provvedimento che ha spontaneamente eseguito.
15. Parimenti improcedibili si appalesano, infine, i motivi aggiunti, avendo essi ad oggetto un provvedimento – la nota comunale n. 49765 del 4 dicembre 2024, recante la dichiarazione di improcedibilità della prima istanza di compatibilità paesaggistica, la n. 11949 del 19 marzo 2024 – interamente superato dall’avvio, su istanza della ricorrente, di un nuovo procedimento ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, sul quale è intervenuto il citato parere vincolante della Soprintendenza n. 19602-P del 2025.
16. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
17. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IN | LA AN |
IL SEGRETARIO