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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2022, avente a oggetto “contratti” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via Santerno n. 25, presso lo studio dell'avv. Manuele Adami, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Pisa, via L. Coccapani n.14, presso lo studio dell'avv. Daniele Burgassi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 23.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 809/22 (RG: 2224/2022) emanato dall'intestato Tribunale in data 8.11.2022 in favore della società , per l'importo di € 16.552,89, quale credito nascente dal CP_1 mancato pagamento di due fatture emesse nel bimestre agosto-settembre 2022 per prestazioni di noleggio e lavaggio di biancheria ad uso di una struttura turistico-ricettiva.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, lamentando la ricorrenza di pagina 1 di 4 gravi ritardi nella consegna della merce idonei ad arrecarle danni suscettibili di una quantificazione equitativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la condanna avversaria ex art. 96, co. 3 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 18.4.2023, il Giudice accordava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente concedeva i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 23.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € 16.552,89 CP_1 contabilizzata in due fatture emesse nel bimestre agosto-settembre 2022, quale corrispettivo di prestazioni di noleggio e lavaggio di biancheria rese in quei due mesi a favore di riguardo alla struttura turistico-ricettiva sita in Follonica denominata Pt_1
Villaggio Girasole da ella gestita (all. 4 e 5 del ricorso monitorio).
Come noto, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus
Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'ingiungente ha assolto gli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697, co. 1 c.c., producendo in giudizio non solo le fatture summenzionate, ma anche i rispettivi documenti di trasporto, alcuni sottoscritti dal destinatario, altri dal solo conducente in assenza di questi (all. 6).
Atteso che poi l'attrice, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la ricezione della merce né i prezzi fatturati, e successivamente ha pure depositato il contratto di prestazione di servizi del 2016 firmato dalle parti (all. 8), è da ritenersi provato il titolo del credito azionato in via monitoria. pagina 2 di 4 , infatti, s'è limitata a sollevare un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., Pt_1 biasimando i gravi disservizi da parte di verificatisi in corso di rapporto, e nel CP_1 dettaglio integrati da numerosi ritardi nella fornitura della merce forieri di pregiudizi alla struttura, da liquidarsi in via equitativa, stante l'esigenza della somministrata d'aver comunque dovuto retribuire il personale appositamente convocato per allestire la biancheria non consegnata e rimediare con propri mezzi alle carenze dell'opposta.
Tuttavia, si ravvisa per un verso la carenza di ogni principio di prova in grado di dimostrare l'esistenza di un accordo inter partes vincolante a consegnare la CP_1 biancheria nelle giornate di lunedì e venerdì, e per altro verso che la documentazione offerta da atta a certificare obiezioni puntualmente mosse a si riferisce in Pt_1 CP_1 larga parte ad assunti ritardi occorsi a luglio 2022, mese rispetto al quale è incontroverso il saldo del corrispettivo delle prestazioni non oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(all.ti 2-6 e 11-13).
Ma la ragione assorbente idonea a respingere l'opposizione risiede nella completa assenza di prova sui presunti danni che l'odierna attrice assume d'aver patito a causa dei denunciati ritardi di controparte nell'esecuzione di prestazioni di cui ha comunque integralmente beneficiato.
Né dette lacune avrebbero potuto colmarsi con l'invocata liquidazione equitativa del danno, in quanto la parte che invoca il risarcimento da inadempimento ha l'onere di fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare quantomeno l'esistenza certa del pregiudizio e a consentirne la relativa quantificazione, non potendo assumere, la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., alcuna valenza surrogatoria della prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento stesso (cfr. ex pluribus Cons. Stato n. 9822/2024).
Sul punto, giova allora rimarcare come ai fini della legittima proposizione dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. è necessario che il rifiuto di adempimento, oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
ad ogni buon conto, a fronte di un inadempimento parziale, la controparte non può opporre l'eccezione, rifiutandosi di adempiere la propria obbligazione per intero. pagina 3 di 4 Nel caso di specie, malgrado l'attrice abbia censurato inesatti adempimenti di CP_1 nella somministrazione della biancheria, tali, secondo la sua prospettazione, da incidere sul sinallagma contrattuale, non è dato sapere a quali singole forniture si riferiscano dette doglianze, né tantomeno quali siano stati in concreto i disagi sofferti da , visto Pt_1 che alcuni capitoli della prova testimoniale dalla stessa articolata erano funzionali a stimolare le dichiarazioni del teste su un fatto del tutto generico (“Dica il teste quali pregiudizi tali problematiche comportavano alla Ditta Ghini ed a e se, in Parte_1 particolare, vi sono state lamentele da parte della clientela del Residence”) o chiaramente documentale (“V.c. per far fronte a questa situazione, ossia : ricevere i ricambi di biancheria nei giorni diversi da lunedì e venerdì e dover allestire le camere con una quantità insufficiente di ricambi, era costretta ad ingaggiare più personale ovvero, od anche, aumentare le ore di lavoro di quello già in servizio”).
L'inapprezzabilità delle scusanti fornite da conducono al naturale rigetto Pt_1 dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Non si ravvisano, per converso, i requisiti per applicare la sanzione pretesa dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., tenuto anche conto dell'immediata ottemperanza al provvedimento giudiziale di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dell'adesione alla procedura di negoziazione assistita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 809/22 (RG:
2224/2022) emanato dall'intestato Tribunale in data 8.11.2022;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 16.12.2025
Il Giudice
MA VE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2022, avente a oggetto “contratti” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via Santerno n. 25, presso lo studio dell'avv. Manuele Adami, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Pisa, via L. Coccapani n.14, presso lo studio dell'avv. Daniele Burgassi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 23.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 809/22 (RG: 2224/2022) emanato dall'intestato Tribunale in data 8.11.2022 in favore della società , per l'importo di € 16.552,89, quale credito nascente dal CP_1 mancato pagamento di due fatture emesse nel bimestre agosto-settembre 2022 per prestazioni di noleggio e lavaggio di biancheria ad uso di una struttura turistico-ricettiva.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, lamentando la ricorrenza di pagina 1 di 4 gravi ritardi nella consegna della merce idonei ad arrecarle danni suscettibili di una quantificazione equitativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la condanna avversaria ex art. 96, co. 3 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 18.4.2023, il Giudice accordava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente concedeva i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 23.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € 16.552,89 CP_1 contabilizzata in due fatture emesse nel bimestre agosto-settembre 2022, quale corrispettivo di prestazioni di noleggio e lavaggio di biancheria rese in quei due mesi a favore di riguardo alla struttura turistico-ricettiva sita in Follonica denominata Pt_1
Villaggio Girasole da ella gestita (all. 4 e 5 del ricorso monitorio).
Come noto, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus
Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'ingiungente ha assolto gli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697, co. 1 c.c., producendo in giudizio non solo le fatture summenzionate, ma anche i rispettivi documenti di trasporto, alcuni sottoscritti dal destinatario, altri dal solo conducente in assenza di questi (all. 6).
Atteso che poi l'attrice, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la ricezione della merce né i prezzi fatturati, e successivamente ha pure depositato il contratto di prestazione di servizi del 2016 firmato dalle parti (all. 8), è da ritenersi provato il titolo del credito azionato in via monitoria. pagina 2 di 4 , infatti, s'è limitata a sollevare un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., Pt_1 biasimando i gravi disservizi da parte di verificatisi in corso di rapporto, e nel CP_1 dettaglio integrati da numerosi ritardi nella fornitura della merce forieri di pregiudizi alla struttura, da liquidarsi in via equitativa, stante l'esigenza della somministrata d'aver comunque dovuto retribuire il personale appositamente convocato per allestire la biancheria non consegnata e rimediare con propri mezzi alle carenze dell'opposta.
Tuttavia, si ravvisa per un verso la carenza di ogni principio di prova in grado di dimostrare l'esistenza di un accordo inter partes vincolante a consegnare la CP_1 biancheria nelle giornate di lunedì e venerdì, e per altro verso che la documentazione offerta da atta a certificare obiezioni puntualmente mosse a si riferisce in Pt_1 CP_1 larga parte ad assunti ritardi occorsi a luglio 2022, mese rispetto al quale è incontroverso il saldo del corrispettivo delle prestazioni non oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(all.ti 2-6 e 11-13).
Ma la ragione assorbente idonea a respingere l'opposizione risiede nella completa assenza di prova sui presunti danni che l'odierna attrice assume d'aver patito a causa dei denunciati ritardi di controparte nell'esecuzione di prestazioni di cui ha comunque integralmente beneficiato.
Né dette lacune avrebbero potuto colmarsi con l'invocata liquidazione equitativa del danno, in quanto la parte che invoca il risarcimento da inadempimento ha l'onere di fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare quantomeno l'esistenza certa del pregiudizio e a consentirne la relativa quantificazione, non potendo assumere, la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., alcuna valenza surrogatoria della prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento stesso (cfr. ex pluribus Cons. Stato n. 9822/2024).
Sul punto, giova allora rimarcare come ai fini della legittima proposizione dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. è necessario che il rifiuto di adempimento, oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
ad ogni buon conto, a fronte di un inadempimento parziale, la controparte non può opporre l'eccezione, rifiutandosi di adempiere la propria obbligazione per intero. pagina 3 di 4 Nel caso di specie, malgrado l'attrice abbia censurato inesatti adempimenti di CP_1 nella somministrazione della biancheria, tali, secondo la sua prospettazione, da incidere sul sinallagma contrattuale, non è dato sapere a quali singole forniture si riferiscano dette doglianze, né tantomeno quali siano stati in concreto i disagi sofferti da , visto Pt_1 che alcuni capitoli della prova testimoniale dalla stessa articolata erano funzionali a stimolare le dichiarazioni del teste su un fatto del tutto generico (“Dica il teste quali pregiudizi tali problematiche comportavano alla Ditta Ghini ed a e se, in Parte_1 particolare, vi sono state lamentele da parte della clientela del Residence”) o chiaramente documentale (“V.c. per far fronte a questa situazione, ossia : ricevere i ricambi di biancheria nei giorni diversi da lunedì e venerdì e dover allestire le camere con una quantità insufficiente di ricambi, era costretta ad ingaggiare più personale ovvero, od anche, aumentare le ore di lavoro di quello già in servizio”).
L'inapprezzabilità delle scusanti fornite da conducono al naturale rigetto Pt_1 dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Non si ravvisano, per converso, i requisiti per applicare la sanzione pretesa dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., tenuto anche conto dell'immediata ottemperanza al provvedimento giudiziale di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dell'adesione alla procedura di negoziazione assistita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 809/22 (RG:
2224/2022) emanato dall'intestato Tribunale in data 8.11.2022;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 16.12.2025
Il Giudice
MA VE
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