Decreto cautelare 31 agosto 2023
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2023
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/05/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gente di Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vergara e Ferruccio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ferruccio Barone in Napoli, piazza Sannazaro, n. 71;
contro
Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenicantonio Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad UM:
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e declaratoria di inefficacia e nullità e per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell'ordinanza del Responsabile del SUAP del Comune di Sant'Agnello prot. -OMISSIS- (n. -OMISSIS-del 21/8/2023) di divieto di prosecuzione dell'attività per rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA prot. -OMISSIS-per attività di Casa Vacanza denominata “Casa -OMISSIS-” esercitata alla Via -OMISSIS-;
2) del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune di Sant'Agnello prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023 di annullamento della CILA prot. -OMISSIS-e della SCA (segnalazione certificata per l'agibilità) prot. -OMISSIS- del 13/6/2022 relative a opere interne realizzate nella casa vacanza di Via -OMISSIS-;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui tutti gli atti dell'istruttoria richiamati nei provvedimenti comunali di cui ai punti 1) e 2) che precedono, ed in particolare la relazione istruttoria prot. -OMISSIS- del 21/7/2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Gente di Mare S.r.l. il 30/10/2023 e depositati in giudizio l’8/11/2023, per l'accertamento e declaratoria di inefficacia e nullità e per l'annullamento:
1) dell'ordinanza del Responsabile del SUAP del Comune di Sant'Agnello prot. -OMISSIS- (n. -OMISSIS-del 21/8/2023) di divieto di prosecuzione dell'attività per rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA prot. -OMISSIS-per attività di Casa Vacanza denominata “Casa -OMISSIS-” esercitata alla Via -OMISSIS-;
2) del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune di Sant'Agnello prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023 di annullamento della CILA prot. -OMISSIS-e della SCA (segnalazione certificata per l'agibilità) prot. -OMISSIS- del 13/6/2022 relative a opere interne realizzate nella casa vacanza di Via -OMISSIS-;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui tutti gli atti dell'istruttoria richiamati nei provvedimenti comunali di cui ai punti 1) e 2) che precedono, ed in particolare la relazione istruttoria prot. -OMISSIS- del 21/7/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agnello;
Visto l’atto di intervento ad UM ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (che afferma di gestire da circa 10 anni una casa vacanza in Sant’Agnello (NA) alla via M. -OMISSIS-, piano terzo, interno 15, in virtù di contratto di locazione e di S.C.I.A. prot. -OMISSIS- del 10/9/2013), con ricorso notificato il 30/08/2023 e depositato in giudizio in pari data, chiede l'accertamento e la declaratoria di inefficacia e nullità e l'annullamento: 1) dell'ordinanza del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Sant'Agnello prot. -OMISSIS- (n. -OMISSIS-del 21/8/2023), che ha ordinato il “ divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione definitiva degli effetti prodotti dalla SCIA presentata al protocollo generale di questo Comune n. -OMISSIS- del 10/09/2013… per l’avvio dell’attività di Casa Vacanza denominata “Casa -OMISSIS-” sita in via M. -OMISSIS- ”; 2) del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune di Sant'Agnello prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023 di annullamento ex art. 21 nonies della CILA prot. -OMISSIS-e della SCIA per l'Agibilità prot. -OMISSIS- del 13/6/2022 relative a opere interne realizzate nella casa vacanza di Via -OMISSIS-, n. 51, “ in quanto gli interventi interessano un immobile privo di legittimità urbanistica e paesaggistica ”; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui tutti gli atti dell'istruttoria richiamati nei provvedimenti comunali di cui ai punti 1) e 2) che precedono, ed in particolare la relazione istruttoria prot. -OMISSIS- del 21/7/2023.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
A) VIZI PROPRI DELL’ORDINANZA DEL SUAP PROT. 15965 DEL 23/8/2023 (N. -OMISSIS-DEL 21/8/2023) DI ANULLAMENTO DELLA SCIA DI CASA VACANZA PROT. -OMISSIS- DEL 10/09/2013 E DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ.
A.1) Violazione degli artt. 3, 7, 10 e 21- nonies L. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, della partecipazione e parità di trattamento.
A.2) Violazione dell’art. 21- nonies L. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza. Eccesso di potere per sviamento.
A.3) Violazione degli artt. 2, comma 8- bis , 3, 19 e 21- nonies della L. 214/1990. Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di buona fede. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sproporzione.
B) VIZI PROPRI DEL PROVVEDIMENTO DELL’UFFICIO EDILIZIA PROT. -OMISSIS- DEL 18/8/2023 ED ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA ORDINANZA DEL SUAP PROT. 15965 DEL 23/8/2023.
B.1) Illegittimità derivata della ordinanza del SUAP prot. -OMISSIS-.
B.2) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 della L. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, della partecipazione, parità di trattamento, e ragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta.
B.3) Violazione degli artt. 27 ss. del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta.
B.4) Violazione degli artt. 6- bis e 37 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 1, 3, 19 e 21-nonies della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi.
Con decreto cautelare presidenziale n. 1367 del 31/08/2023, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche di parte ricorrente e fissata per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 4 ottobre 2023, con la seguente motivazione: “ Ritenuto sussistente il pregiudizio di estrema gravità e urgenza lamentato da parte ricorrente, individuato nella cessazione dell’attività ricettiva in periodo di picco stagionale - turistico, nonchè in assenza di previa interlocuzione procedimentale e di riscontro dell’istanza di accesso agli atti e di proroga avanzata dall’interessato;
Considerato che nella comparazione tra opposti interessi l’amministrazione non ha evidenziato un pregiudizio prevalente di natura pubblica all’igiene e salubrità dei luoghi o all’incolumità delle persone, deducendo solo ragioni di difformità plano volumetrica da una originaria licenza edilizia rilasciata nel 1968;
Ritenuto che la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare può essere fissata alla data del 4 ottobre 2023. ”
Il 28/09/2023, si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Agnello, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha dedotto che l’avverso ricorso è inammissibile, improcedibile e infondato, chiedendone la reiezione, in una alla cautela invocata, con ogni conseguente statuizione.
Con atto di intervento ad UM ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a., notificato e depositato in giudizio il 29/09/2023, si sono costituiti in giudizio gli interventori meglio identificati in epigrafe, quali proprietari di appartamenti siti nel fabbricato di via -OMISSIS- nel Comune di Sant’Agnello, acquistati direttamente dal costruttore o dagli aventi causa di questi, concludendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.
Il 30/09/2023, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in uno alla pedissequa cautela, con ogni conseguenza di legge.
Ad esito della Camera di Consiglio del 4/10/2023, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 1692 del 09/10/2023, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso i provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza dell’8 maggio 2024, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che appaiono meritevoli di approfondimento in sede di merito le doglianze relative al difetto di istruttoria, con specifico riferimento alle risultanze della relazione prot. -OMISSIS- del 21/7/2023 e al profilo della partecipazione procedimentale di parte ricorrente;
Considerato che, come già rilevato con Decreto n. 1367 del 31.08.2023, nella comparazione tra opposti interessi l’amministrazione non ha evidenziato un pregiudizio prevalente di natura pubblica all’igiene e salubrità dei luoghi o all’incolumità delle persone, deducendo solo ragioni di difformità planovolumetrica da una originaria licenza edilizia rilasciata nel 1968;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare al fine di pervenire alla decisione di merito re adhuc integra; ”.
Con motivi aggiunti notificati il 30/10/2023 e depositati in giudizio l’8/11/2023, la Società ricorrente propone i seguenti ulteriori motivi di illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:
I) Violazione dell’art. 6- bis L. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., della L. 7/3/1986 n. 65, del principio di separazione delle funzioni di amministrazione attiva e di controllo.
II) Violazione degli artt. 3 e 21- nonies L. 241/1990. Omessa comparazione degli interessi in gioco. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta.
III) Violazione degli artt. 27 ss. del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta.
Il 19/03/2024, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria di costituzione nei confronti del notificato atto di intervento ad UM , deducendo che lo stesso è, unitamente al ricorso, inammissibile, improcedibile e infondato, e chiedendone la reiezione, con ogni conseguente statuizione.
Il 05/04/2024, gli interventori ad UM hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il 05/04/2024, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 27 e 41 c.p.a., “ perché tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti non sono stati notificati ad almeno uno dei controinteressati, con particolare riferimento - nella specie - al proprietario dell’appartamento nel quale la Società, quale locatario, gestisce l’attività di casa vacanze e ha effettuato i lavori ”, e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso principale, dell’intervento ad UM e del ricorso per motivi aggiunti, perché inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondati.
Il 16/04/2024, gli interventori ad UM hanno depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria depositata dalla difesa comunale il 5/4/2024, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Il 17/04/2024, anche la Società ricorrente ha depositato in giudizio una puntuale memoria di replica alla memoria comunale del 5/4/2024, ribadendo, tra l’altro, che la relazione del Tecnico istruttore del 21/7/2024, “ non poteva da solo fondare l’“annullamento” delle SCIA e della CILA della ricorrente, in mancanza di previa adozione dei presupposti provvedimenti finali di autotutela dei titoli edilizi rilasciati per il fabbricato e sanzionatori dei pregressi abusi edilizi definitivamente accertati sul fabbricato ”.
Il 07/05/2024, il Comune resistente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per la reiezione del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e dell’atto di intervento.
Nella pubblica udienza dell’08/05/2024, la causa è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di marzo 2025.
Il 21/02/2025, gli interventori ad UM hanno depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., nella quale hanno segnalato due elementi di novità, sopraggiunti nelle more del giudizio, ovvero (i) che “ come emerge dal deposito del 12.2.2025, è stato archiviato il procedimento penale instaurato a carico degli interventori sulla scorta delle medesime contestazioni edilizie oggetto del presente giudizio: il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto di archiviazione del 14.1.25 seguente ad omologa richiesta del PM del 3.12.24, ha stabilito la “insussistenza degli elementi oggettivi del reato ipotizzato ””, nonchè (ii) le modifiche apportate dal D.L. 69/2024 agli artt. 9 bis e 34 ter , comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, “ ad ulteriore conforto della tesi della ricorrente avallata dagli interventori - secondo cui è del tutto lacunosa l’istruttoria compiuta dall’amministrazione ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.
Nella pubblica udienza del 27/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
1. - Occorre, anzitutto, disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al proprietario dell’appartamento nel quale la Società ricorrente, quale locataria, gestisce l’attività di casa vacanze e ha effettuato i lavori, sollevata dal Comune resistente nella memoria difensiva del 05/04/2024, in quanto il proprietario dell’appartamento in questione non riveste la qualifica di controinteressato in senso tecnico, né in senso formale (non essendo lo stesso menzionato negli atti impugnati), né in senso sostanziale (non essendo lo stesso titolare di un interesse contrario alla rimozione dei provvedimenti impugnati, fondati sulla asserita illegittimità urbanistica e paesaggistica dell’immobile in questione).
1.1. - Ciò premesso, il Tribunale ritiene fondate ed assorbenti le censure incentrate sul difetto di istruttoria e di adeguata motivazione dei provvedimenti impugnati, con specifico riferimento alle risultanze della relazione istruttoria comunale prot. n. -OMISSIS- del 21/7/2023, come rilevato anche con ordinanza cautelare n. 1692 del 09/10/2023 di questa Sezione.
In particolare, la Società ricorrente, con il secondo motivo di gravame articolato sub lett. B), lamenta, da un lato, che “ Il provvedimento prot. -OMISSIS- del 18/8/2023 è illegittimo in quanto l’Ufficio Edilizia non ha previamente e ritualmente definito il procedimento di accertamento di pretese difformità edilizie al fabbricato, che doveva concludersi con l’adozione di ordinanza a firma del Responsabile dell’Ufficio prevista dagli artt. 27 ss. D.P.R. 380/2001. Ed invece il Comune – con illegittima inversione dell’iter procedimentale – ha “annullato” la CILA prot. 21178/2021 e la SCA prot. -OMISSIS-/2022 sulla base della sola relazione istruttoria interna a firma di Istruttore Tecnico prot. n. -OMISSIS- del 21/7/2023, e prima ancora di aver concluso il procedimento di accertamento di difformità edilizie al fabbricato rispetto alla licenza edilizia n. -OMISSIS- ”, e che “ tale genericità ed indeterminatezza vizia il provvedimento dell’Ufficio Edilizia del 18/8/2023, per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e difetto di istruttoria, in quanto da esso non è dato ricavare neppure se ed in quale parte le pretese difformità edilizie rilevate al fabbricato riguardino anche l’appartamento locato dalla Società ricorrente ” (sub lettera B.3) - e, dall’altro lato, che i predetti vizi del provvedimento dell’Ufficio Edilizia prot. -OMISSIS- del 18/8/2023 “ determinano quindi la illegittimità derivata della ordinanza del SUAP prot. -OMISSIS- ” (sub lettera B.1).
Osserva, infatti, il Collegio che la motivazione del gravato provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023 di annullamento ex art. 21 nonies della CILA prot. -OMISSIS-e della SCIA per l'Agibilità prot. -OMISSIS- del 13/6/2022 è dichiaratamente “ fondata sulle ragioni, ritenute di prevalente interesse pubblico consistenti nella mancanza del requisito di legittimità urbanistica e paesaggistica dell'edificio, come definitivamente accertata in data 21/07/2023, il ché pregiudica la possibilità di eseguire su di esso interventi edilizi modificativi della sua consistenza immobiliare in quanto gli stessi risulterebbero realizzati in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati; ”, nel mentre nella ivi richiamata relazione conclusiva prot. n. -OMISSIS- del 21/07/2023 (recante in oggetto “ Relazione conclusiva relativa al sopralluogo effettuato alla via via M. -OMISSIS- 51-53 Proprietà: Condominio via M. -OMISSIS- 51-53 Amm. Condominio -OMISSIS- ”) si riporta che “ le difformità eseguite all'immobile consistono nella creazione di superficie utile e volumi maggiori rispetto a quelli assentiti, nonché modifica della sagoma, dei prospetti e mutamento della destinazione d'uso di parte del piano seminterrato. Tali difformità sono contestuali all'esecuzione dell'intero complesso immobiliare ”, con indicazione delle difformità rilevate per ogni singolo livello (piano seminterrato, piano terra/rialzato, piano primo, piano secondo e piano terzo/attico) e per ogni singola unità immobiliare, senza, tuttavia, indicare alcuna difformità con riferimento alla specifica unità immobiliare di che trattasi, sita al piano terzo, interno 15, rispetto alla quale si legge soltanto “ che risulta inoltrata un'ulteriore istanza di condono relativa al piano terzo, ma priva di idonea documentazione che possa correttamente associare ad una delle unità scoperte da condono ed in particolare l'interno 14 e 15 ”; pertanto, sulla base dei provvedimenti impugnati, non è dato comprendere se ed in quale parte le (asserite) difformità edilizie rilevate in relazione al fabbricato in questione e/o alle singole unità immobiliari riguardino anche l’appartamento condotto in locazione dalla Società ricorrente. A tale proposito (anche) il gravato provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023 di annullamento ex art. 21 nonies della CILA prot. -OMISSIS-e della SCIA per l'Agibilità prot. -OMISSIS- del 13/6/2022 si limita ad affermare (genericamente) che i sopralluoghi eseguiti presso l'immobile di che trattasi, al fine di accertare l'esecuzione di eventuali opere edili abusive o in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, “ come da relazione conclusiva prot. n. -OMISSIS- del 21/07/2023, che qui si intende integralmente richiamata, hanno evidenziato che l'intero complesso immobiliare e pertanto anche l'unità immobiliare oggetto dei lavori di cui alla suddetta CILA e successiva SCIA per l'Agibilità, risulta essere realizzato in difformità alla Licenza Edilizia n. 477/68 mediante l'incremento sia di superficie che di volume nonché di modifica della sagoma e dei prospetti ”, senza però adeguatamente precisare le difformità riguardanti l’appartamento interessato dalla “casa vacanze”, né adeguatamente motivare se ed in che termini le (asserite) difformità edilizie rilevate in relazione al fabbricato e/o alle singole unità immobiliari riguardino anche l’appartamento condotto in locazione dalla Società ricorrente.
I predetti vizi di difetto di istruttoria e di adeguata motivazione del provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023 di annullamento ex art. 21 nonies della CILA prot. -OMISSIS-e della SCIA per l'Agibilità prot. -OMISSIS- del 13/6/2022 si riverberano anche sulla conseguenziale ordinanza comunale prot. -OMISSIS-, recante “ Divieto di prosecuzione dell’attività per rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA prot. -OMISSIS- in data 10/09/2013 per attività di Casa Vacanza denominata Casa -OMISSIS- ”, nella quale, richiamato il precedente iter procedimentale, si invoca la condivisibile giurisprudenza secondo la quale “ il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi, che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale ”, che, però, non è conferente alla concreta fattispecie di causa, nella quale, come sopra detto, non è dato ricavare dai provvedimenti impugnati (nei quali, peraltro, come rilevato sia nel decreto cautelare presidenziale n. 1367 del 31/08/2023, che nell’ordinanza cautelare n. 1692 del 09/10/2023 della Sezione, non è evidenziato un pregiudizio prevalente di natura pubblica all’igiene e salubrità dei luoghi o all’incolumità delle persone) se ed in che termini le (asserite) difformità edilizie rilevate in relazione al fabbricato e/o alle singole unità immobiliari riguardino anche l’appartamento condotto in locazione dalla Società ricorrente, né risultano adottati - allo stato - i relativi “ provvedimenti repressivi, che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale ”.
Peraltro, osserva il Collegio, a conforto del lamentato difetto di istruttoria e di adeguata motivazione dei provvedimenti impugnati, che gli interventori ad UM rappresentano, nell’ultima memoria difensiva versata in atti il 21/02/2025 e a cui il Comune resistente non ha replicato, che il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 14/01/2025, ha archiviato il procedimento penale instaurato a carico degli interventori medesimi “ sulla scorta delle medesime contestazioni edilizie oggetto del presente giudizio ”, perché “ il fatto non sussiste ”.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve, quindi, essere accolto per difetto di istruttoria e di adeguata motivazione, e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti comunali impugnati (i.e. l'ordinanza del Comune di Sant'Agnello prot. -OMISSIS- e il provvedimento del Comune di Sant'Agnello prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023), fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
3. - Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti del presente giudizio, essendo fatto salvo il riesercizio del potere della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati (i.e. l'ordinanza del Comune di Sant'Agnello prot. -OMISSIS- e il provvedimento del Comune di Sant'Agnello prot. n. -OMISSIS- del 18/08/2023), fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli intervenienti ad UM .
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.