TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7802/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da 1) Parte_1
Nata a il 9/06/1988 a Napoli (NA) cittadina: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato a il 27/11/1985 a COSENZA (CS) cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. MARIAELENA D'AGOSTINO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bacoli (NA) in data 24/08/2019 (anno 2019 atto n. 71 reg. parte 2 serie A) In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, IG.ra e IG. Parte_1
, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_2
2) La figlia viene affidata in maniera condivisa ai genitori, seppur collocata Per_1 prevalentemente, anche ai fini della residenza, presso la casa familiare sita in Cesano BO (MI) alla Via Francesco Petrarca nr. 14. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la bambina.
3) I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza a educare la figlia nel massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita della stessa con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dalla minore. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative della medesima. I genitori si impegnano altresì, in caso di frequentazione di nuovi partner, affinché la conoscenza e la frequentazione con questi ultimi e la bambina avvengano gradualmente evitando, almeno fino a quando il nuovo rapporto non venga considerato stabile, pernottamenti, nel rispetto della figura materna e paterna e soprattutto per non turbare la serenità della piccola.
4) La casa familiare sita in Cesano BO (MI) alla Via Francesco Petrarca nr. 14, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario cointestato – con rata mensile variabile di circa Euro 926,00.=, verrà assegnata alla IG.ra , la quale dal momento in Pt_1 cui il IG. lascerà l'abitazione - entro e non oltre il 15 settembre 2025 - si farà CP_2 integralmente carico della rata di mutuo. La stessa cambierà anche la serratura di casa. Resta inteso che fino a che il marito si tratterrà presso la casa familiare, continuerà a partecipare a tutte le spese nella misura del 50%. Conseguentemente, la casa, appena le sarà possibile, verrà intestata alla IG.ra , con accollo anche della quota di mutuo di competenza del coniuge. Pt_1
In tal caso il IG. non pretenderà la restituzione della parte di mutuo già corrisposta. CP_2
In alternativa l'abitazione potrà essere messa in vendita ed il ricavato, previa estinzione del mutuo, verrà diviso tra i coniugi in proporzione alle quote dagli stessi versate al momento dell'acquisto ed a quelle successivamente corrisposte, a titolo di mutuo, spese straordinarie e finanziamento, sempre sull'appartamento. 5) In merito alla regolamentazione delle visite padre-figlia, vista la tenera età della minore, il padre potrà vedere a week end alternati, il sabato mattina dalle ore 9.00, prelevandola Per_1 direttamente presso l'abitazione della IG.ra e riaccompagnandola presso la casa Pt_1 famigliare nella stessa serata, entro le ore 20.00; il pernottamento presso il padre potrà avvenire prima del III anno di età previo accordo con la IG.ra . In caso di impedimenti della Pt_1 minore il padre prenderà la piccola con sé dalle 9.00 del mattino alle 20.00 della sera.
Inoltre il IG. potrà trascorrere con la minore anche due pomeriggi a settimana, CP_2 il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo ID e/o da scuola, fino alle ore 20,00 con riaccompagno presso la madre. A partire dal terzo anno di età della figlia, il padre potrà tenerla con sé a week end alternati dal venerdì alle 18.00 sino alle 21.00 della domenica. Detta regolamentazione avrà valenza dal momento in cui il IG. si trasferirà altrove. CP_2
6) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale. Nel caso in cui i genitori si trovassero entrambi in Lombardia, nei giorni festivi sopra elencati, e non fuori regione (Campania e Calabria), potranno applicare la regola dell'alternanza delle festività ravvicinate (es. 24 dicembre con la madre e 25 dicembre con il padre, 31 dicembre con la madre e 1° gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, 25 aprile con la madre 1 maggio con il padre. I periodi di chiusura scolastica, invece, saranno ripartiti equamente tra gli stessi ed anche in tal caso detti periodi saranno concordati entro il mese di maggio in modo da organizzarsi al meglio per il benessere della minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie del 2025 la minore, dato che non avrà ancora 3 anni, trascorrerà la vigilia e il Natale con la madre, e con il padre il Capodanno. Fino al compimento dei tre anni, qualora il singolo pernottamento nelle festività sia a ridosso con quello del fine settimana, la bambina pernotterà con il padre solo il giorno della festività. Dal compimento del terzo anno, nel periodo estivo, trascorrerà almeno quindici giorni anche Per_1 non consecutivi con il padre, periodo questo che dovrà essere concordato annualmente entro la fine del mese di maggio. Vista la tenera età della minore, per l'annualità 2025 il padre starà con una sola settimana, da concordare entro il mese di maggio del medesimo anno e con Per_1 modalità che verranno stabilite tra le Parti. La IG.ra si renderà disponibile a recarsi Pt_1 presso il luogo di vacanza scelto dal coniuge, in maniera che durante il giorno, il IG. CP_2 stia con la figlia, mentre, per la notte possa dormire con la madre. In merito a tale punto, Per_1 le Parti valuteranno successivamente nel concreto, una volta definita l'organizzazione delle vacanze estive da parte del IG. , l'orario e il luogo presso il quale la IG.ra CP_2 Pt_1 andrà a riprendere la figlia dopo la giornata trascorsa con il padre, che dovrà comprendere pranzo e cena, accordandosi in modo tale che il raggiungimento dello stesso, da un punto di vista prettamente logistico, non risulti eccessivamente gravoso alla madre ma soprattutto, in considerazione dell'orario, per la figlia Detta regolamentazione potrà modificarsi nel Per_1 caso in cui le Parti verifichino che la figlia, non abbia difficoltà a pernottare con il padre per più giorni consecutivi. 7) In caso di chiusura scolastica per ragioni improvvise o cause di forza maggiore, ovvero nel caso di malattia della figlia minore i genitori si accorderanno di volta in volta tra loro per l'accudimento di e nell'esclusivo interesse della stessa compatibilmente con gli Per_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori, prediligendo – per quanto possibile - l'alternanza tra loro con la minore. Se le Parti dovessero ricorrere all'aiuto di una baby sitter, il costo verrà ripartito in parti uguali tra gli stessi a meno che la necessità non riguardi un periodo di accudimento extra scolastico (in via esplicativa e non esaustiva: orario serale o nei week end). Nel periodo di chiusura della scuola, giugno/luglio/agosto/settembre quando ancora i genitori non saranno in ferie, gli stessi sceglieranno di comune accordo un campo estivo o attività equivalente per non sostenere costi prolungati ed onerosi di babysitting. Allo stesso modo provvederanno per i periodi prolungati di vacanza ove gli stessi debbano lavorare. In caso di disaccordo tra i coniugi ognuno provvederà come ritiene opportuno nei giorni in cui la bambina è affidata alle loro rispettive cure. I genitori cercheranno di cooperare sempre nell'interesse esclusivo di prendendo anche in considerazione la possibilità che la minore trascorra, Per_1 quando l'età lo permetterà, anche dei periodi con i nonni materni e paterni.
8) La figlia festeggerà, per quanto possibile e sempre che gli stessi lo considerino fattibile, con entrambi i genitori il suo compleanno, ed eventuali altri eventi di particolare rilevanza (ad esempio comunione, cresima, etc). Le spese degli eventi verranno ripartite equamente tra i coniugi, precisando che ciascuno provvederà al pagamento integrale dei propri personali invitati. Se sul punto non vi sarà accordo, stabiliranno di volta in volta come organizzarsi. Inoltre, la figlia trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il papà il 19 marzo (per il 19 marzo gli orari si stabiliranno in base agli impegni scolastici della minore ed agli impegni lavorativi del padre). Per il giorno della Festa della Mamma si precisa che, qualora lo stesso ricada nel giorno in cui dovrebbe restare con il padre, questo la Per_1 terrà con sé il giorno successivo;
9) Il IG. dal momento in cui lascerà la casa coniugale verserà, a titolo CP_2 di contributo per l'assegno di mantenimento mensile della figlia, entro il 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra un Pt_1 importo di Euro 300,00.=, somma questa rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo-vita, oltre al 50% del costo dell'iscrizione all'asilo ID (che verrà sostenuto dal solo in assenza CP_2 di bonus ovvero al 50% del residuo che il bonus non dovrebbe coprire) e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, che qui si riporta integralmente:
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano).
10) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore per cui occorresse la firma dell'altro, comunque escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre la figlia all'estero, che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o gite scolastiche o vacanze studio. I viaggi con la figlia dovranno essere preventivamente concordati, solo nel caso in cui avvengano fuori dal territorio nazionale;
mentre nel caso in cui uno dei genitori voglia spostarsi con la figlia, sul territorio nazionale, non dovrà richiedere il preventivo consenso dell'altro, a meno che la vacanza non comprenda giorni di competenza dell'altra parte, nel qual caso sarà necessario il consenso dell'altro genitore. Viceversa, qualora il viaggio venga effettuato nei giorni in cui la minore è affidata alle proprie cure, sarà sufficiente comunicare il luogo ed un recapito di telefono;
11) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra , che chiederà Pt_1
l'accredito sul proprio conto corrente bancario. 12) Per quanto riguarda il finanziamento acceso presso Findomestic, per la ristrutturazione della casa familiare, con rata mensile di Euro 167,00.= e scadenza ad aprile 2030, lo stesso continuerà ad essere onorato integralmente dal IG. e ciò fino CP_2 all'estinzione dello stesso.
13) Il presente accordo è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai contraenti, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti.
14) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita della figlia.
15) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra riportate, nulla avranno più a prendere l'uno dall'altra per qualsiasi motivo, causa e/o titolo connesso alla causa di separazione.
16) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.;
17) Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza;
18) Le Parti dichiarano altresì, di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
19) Le Parti rinunciano espressamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis 12, terzo comma.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Bacoli (NA) in data 24/08/2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da 1) Parte_1
Nata a il 9/06/1988 a Napoli (NA) cittadina: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato a il 27/11/1985 a COSENZA (CS) cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. MARIAELENA D'AGOSTINO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bacoli (NA) in data 24/08/2019 (anno 2019 atto n. 71 reg. parte 2 serie A) In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, IG.ra e IG. Parte_1
, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_2
2) La figlia viene affidata in maniera condivisa ai genitori, seppur collocata Per_1 prevalentemente, anche ai fini della residenza, presso la casa familiare sita in Cesano BO (MI) alla Via Francesco Petrarca nr. 14. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la bambina.
3) I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza a educare la figlia nel massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita della stessa con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dalla minore. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative della medesima. I genitori si impegnano altresì, in caso di frequentazione di nuovi partner, affinché la conoscenza e la frequentazione con questi ultimi e la bambina avvengano gradualmente evitando, almeno fino a quando il nuovo rapporto non venga considerato stabile, pernottamenti, nel rispetto della figura materna e paterna e soprattutto per non turbare la serenità della piccola.
4) La casa familiare sita in Cesano BO (MI) alla Via Francesco Petrarca nr. 14, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario cointestato – con rata mensile variabile di circa Euro 926,00.=, verrà assegnata alla IG.ra , la quale dal momento in Pt_1 cui il IG. lascerà l'abitazione - entro e non oltre il 15 settembre 2025 - si farà CP_2 integralmente carico della rata di mutuo. La stessa cambierà anche la serratura di casa. Resta inteso che fino a che il marito si tratterrà presso la casa familiare, continuerà a partecipare a tutte le spese nella misura del 50%. Conseguentemente, la casa, appena le sarà possibile, verrà intestata alla IG.ra , con accollo anche della quota di mutuo di competenza del coniuge. Pt_1
In tal caso il IG. non pretenderà la restituzione della parte di mutuo già corrisposta. CP_2
In alternativa l'abitazione potrà essere messa in vendita ed il ricavato, previa estinzione del mutuo, verrà diviso tra i coniugi in proporzione alle quote dagli stessi versate al momento dell'acquisto ed a quelle successivamente corrisposte, a titolo di mutuo, spese straordinarie e finanziamento, sempre sull'appartamento. 5) In merito alla regolamentazione delle visite padre-figlia, vista la tenera età della minore, il padre potrà vedere a week end alternati, il sabato mattina dalle ore 9.00, prelevandola Per_1 direttamente presso l'abitazione della IG.ra e riaccompagnandola presso la casa Pt_1 famigliare nella stessa serata, entro le ore 20.00; il pernottamento presso il padre potrà avvenire prima del III anno di età previo accordo con la IG.ra . In caso di impedimenti della Pt_1 minore il padre prenderà la piccola con sé dalle 9.00 del mattino alle 20.00 della sera.
Inoltre il IG. potrà trascorrere con la minore anche due pomeriggi a settimana, CP_2 il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo ID e/o da scuola, fino alle ore 20,00 con riaccompagno presso la madre. A partire dal terzo anno di età della figlia, il padre potrà tenerla con sé a week end alternati dal venerdì alle 18.00 sino alle 21.00 della domenica. Detta regolamentazione avrà valenza dal momento in cui il IG. si trasferirà altrove. CP_2
6) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale. Nel caso in cui i genitori si trovassero entrambi in Lombardia, nei giorni festivi sopra elencati, e non fuori regione (Campania e Calabria), potranno applicare la regola dell'alternanza delle festività ravvicinate (es. 24 dicembre con la madre e 25 dicembre con il padre, 31 dicembre con la madre e 1° gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, 25 aprile con la madre 1 maggio con il padre. I periodi di chiusura scolastica, invece, saranno ripartiti equamente tra gli stessi ed anche in tal caso detti periodi saranno concordati entro il mese di maggio in modo da organizzarsi al meglio per il benessere della minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie del 2025 la minore, dato che non avrà ancora 3 anni, trascorrerà la vigilia e il Natale con la madre, e con il padre il Capodanno. Fino al compimento dei tre anni, qualora il singolo pernottamento nelle festività sia a ridosso con quello del fine settimana, la bambina pernotterà con il padre solo il giorno della festività. Dal compimento del terzo anno, nel periodo estivo, trascorrerà almeno quindici giorni anche Per_1 non consecutivi con il padre, periodo questo che dovrà essere concordato annualmente entro la fine del mese di maggio. Vista la tenera età della minore, per l'annualità 2025 il padre starà con una sola settimana, da concordare entro il mese di maggio del medesimo anno e con Per_1 modalità che verranno stabilite tra le Parti. La IG.ra si renderà disponibile a recarsi Pt_1 presso il luogo di vacanza scelto dal coniuge, in maniera che durante il giorno, il IG. CP_2 stia con la figlia, mentre, per la notte possa dormire con la madre. In merito a tale punto, Per_1 le Parti valuteranno successivamente nel concreto, una volta definita l'organizzazione delle vacanze estive da parte del IG. , l'orario e il luogo presso il quale la IG.ra CP_2 Pt_1 andrà a riprendere la figlia dopo la giornata trascorsa con il padre, che dovrà comprendere pranzo e cena, accordandosi in modo tale che il raggiungimento dello stesso, da un punto di vista prettamente logistico, non risulti eccessivamente gravoso alla madre ma soprattutto, in considerazione dell'orario, per la figlia Detta regolamentazione potrà modificarsi nel Per_1 caso in cui le Parti verifichino che la figlia, non abbia difficoltà a pernottare con il padre per più giorni consecutivi. 7) In caso di chiusura scolastica per ragioni improvvise o cause di forza maggiore, ovvero nel caso di malattia della figlia minore i genitori si accorderanno di volta in volta tra loro per l'accudimento di e nell'esclusivo interesse della stessa compatibilmente con gli Per_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori, prediligendo – per quanto possibile - l'alternanza tra loro con la minore. Se le Parti dovessero ricorrere all'aiuto di una baby sitter, il costo verrà ripartito in parti uguali tra gli stessi a meno che la necessità non riguardi un periodo di accudimento extra scolastico (in via esplicativa e non esaustiva: orario serale o nei week end). Nel periodo di chiusura della scuola, giugno/luglio/agosto/settembre quando ancora i genitori non saranno in ferie, gli stessi sceglieranno di comune accordo un campo estivo o attività equivalente per non sostenere costi prolungati ed onerosi di babysitting. Allo stesso modo provvederanno per i periodi prolungati di vacanza ove gli stessi debbano lavorare. In caso di disaccordo tra i coniugi ognuno provvederà come ritiene opportuno nei giorni in cui la bambina è affidata alle loro rispettive cure. I genitori cercheranno di cooperare sempre nell'interesse esclusivo di prendendo anche in considerazione la possibilità che la minore trascorra, Per_1 quando l'età lo permetterà, anche dei periodi con i nonni materni e paterni.
8) La figlia festeggerà, per quanto possibile e sempre che gli stessi lo considerino fattibile, con entrambi i genitori il suo compleanno, ed eventuali altri eventi di particolare rilevanza (ad esempio comunione, cresima, etc). Le spese degli eventi verranno ripartite equamente tra i coniugi, precisando che ciascuno provvederà al pagamento integrale dei propri personali invitati. Se sul punto non vi sarà accordo, stabiliranno di volta in volta come organizzarsi. Inoltre, la figlia trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il papà il 19 marzo (per il 19 marzo gli orari si stabiliranno in base agli impegni scolastici della minore ed agli impegni lavorativi del padre). Per il giorno della Festa della Mamma si precisa che, qualora lo stesso ricada nel giorno in cui dovrebbe restare con il padre, questo la Per_1 terrà con sé il giorno successivo;
9) Il IG. dal momento in cui lascerà la casa coniugale verserà, a titolo CP_2 di contributo per l'assegno di mantenimento mensile della figlia, entro il 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra un Pt_1 importo di Euro 300,00.=, somma questa rivalutabile secondo gli indici ISTAT costo-vita, oltre al 50% del costo dell'iscrizione all'asilo ID (che verrà sostenuto dal solo in assenza CP_2 di bonus ovvero al 50% del residuo che il bonus non dovrebbe coprire) e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, che qui si riporta integralmente:
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano).
10) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore per cui occorresse la firma dell'altro, comunque escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre la figlia all'estero, che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o gite scolastiche o vacanze studio. I viaggi con la figlia dovranno essere preventivamente concordati, solo nel caso in cui avvengano fuori dal territorio nazionale;
mentre nel caso in cui uno dei genitori voglia spostarsi con la figlia, sul territorio nazionale, non dovrà richiedere il preventivo consenso dell'altro, a meno che la vacanza non comprenda giorni di competenza dell'altra parte, nel qual caso sarà necessario il consenso dell'altro genitore. Viceversa, qualora il viaggio venga effettuato nei giorni in cui la minore è affidata alle proprie cure, sarà sufficiente comunicare il luogo ed un recapito di telefono;
11) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra , che chiederà Pt_1
l'accredito sul proprio conto corrente bancario. 12) Per quanto riguarda il finanziamento acceso presso Findomestic, per la ristrutturazione della casa familiare, con rata mensile di Euro 167,00.= e scadenza ad aprile 2030, lo stesso continuerà ad essere onorato integralmente dal IG. e ciò fino CP_2 all'estinzione dello stesso.
13) Il presente accordo è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai contraenti, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti.
14) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita della figlia.
15) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra riportate, nulla avranno più a prendere l'uno dall'altra per qualsiasi motivo, causa e/o titolo connesso alla causa di separazione.
16) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.;
17) Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza;
18) Le Parti dichiarano altresì, di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
19) Le Parti rinunciano espressamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis 12, terzo comma.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Bacoli (NA) in data 24/08/2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG