Art. 33.
Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che gia' rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi pero' altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).
Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che gia' rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi pero' altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).