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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12115 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 25/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20054 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to SCARTOZZI GINO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to GIORDANO CRISTIANA ,
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 3.6.2025, l'istante lamentava il rigetto, anche in sede Parte_1
di ricorso amministrativo, della sua istanza di congedo per maternità per il periodo 11.9.24-30.9.24; deduceva di avere allegato certificazione della ASL;
lamentava di essere stata costretta a fruire di giorni di ferie per sopperire;
concludeva chiedendo dichiararsi la nullità dei provvedimenti di rigetto
1 CP_ e condannarsi l' a versare al datore di lavoro l'indennità di maternità dovuta ex lege per il detto periodo, con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale richiamava il quadro normativo vigente in materia e segnalava la mancanza di una istruttoria da parte dell'ente deputato ai sensi dell'art.17 Dlgs n.151/2001; chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Decreto legislativo n.151/2001 prevede, per quel che qui interessa, quanto segue:
“Art. 16-Divieto di adibire al lavoro le donne-
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) …
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20…”.
“Art. 17-Estensione del divieto-
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
((2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e
4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6,
2 e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.))
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice… ”.
Nel caso di specie, la ricorrente era in possesso del solo certificato emesso da un medico della ASL
Roma2, il quale attestava le sue condizioni di salute ed effettuava una prognosi;
tale certificato era solo il presupposto per la richiesta di provvedimento, di autorizzazione alla astensione, alla ASL
(ente competente ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a)), provvedimento che invece non è stato richiesto.
CP_ Pertanto, l' non avrebbe potuto in alcun caso accogliere l'istanza in oggetto.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la condanna a versare a tale titolo CP_ all' la somma di E.1310,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
3 Roma 25.11.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 25/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20054 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to SCARTOZZI GINO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to GIORDANO CRISTIANA ,
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 3.6.2025, l'istante lamentava il rigetto, anche in sede Parte_1
di ricorso amministrativo, della sua istanza di congedo per maternità per il periodo 11.9.24-30.9.24; deduceva di avere allegato certificazione della ASL;
lamentava di essere stata costretta a fruire di giorni di ferie per sopperire;
concludeva chiedendo dichiararsi la nullità dei provvedimenti di rigetto
1 CP_ e condannarsi l' a versare al datore di lavoro l'indennità di maternità dovuta ex lege per il detto periodo, con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale richiamava il quadro normativo vigente in materia e segnalava la mancanza di una istruttoria da parte dell'ente deputato ai sensi dell'art.17 Dlgs n.151/2001; chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Decreto legislativo n.151/2001 prevede, per quel che qui interessa, quanto segue:
“Art. 16-Divieto di adibire al lavoro le donne-
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) …
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20…”.
“Art. 17-Estensione del divieto-
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
((2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e
4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6,
2 e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.))
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice… ”.
Nel caso di specie, la ricorrente era in possesso del solo certificato emesso da un medico della ASL
Roma2, il quale attestava le sue condizioni di salute ed effettuava una prognosi;
tale certificato era solo il presupposto per la richiesta di provvedimento, di autorizzazione alla astensione, alla ASL
(ente competente ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a)), provvedimento che invece non è stato richiesto.
CP_ Pertanto, l' non avrebbe potuto in alcun caso accogliere l'istanza in oggetto.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la condanna a versare a tale titolo CP_ all' la somma di E.1310,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
3 Roma 25.11.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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