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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Troia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 339 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 733/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria Ricorrente_1 impugna avviso di accertamento per il mancato versamento della di somme a titolo di IMU , assoggettando ad imposta con maggiore aliquota non riconoscendo le esenzioni quali immobili costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata siti nel Comune di Ascoli Satriano.
La ricorrente società lamenta come l'atto si sottoscritto dal “funzionario responsabile dell'IMU” senza indicazione in ordine alla fonte dei poteri di sottoscrizione, l'omessa motivazione, e carenza di legittimazione passiva per violazione della normativa di riferimento tenuto conto della esenzione stabilita ex L. 147/13 per gli alloggi con “destinazione popolare” ex l. 214/11, invocando l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale, come per l'Imu, dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che le ragioni della parte, sono pertinenti e quindi, sono da accogliere.
In primo luogo, in difetto di elementi contrari , non risulta allegato e giustificato il provvedimento con cui risulta conferito il potere di firma al funzionario responsabile dell'atto impugnato.
Nel resto la Corte rileva, in merito al dedotto difetto di motivazione, che l'avviso di accertamento contiene gli elementi di fatto di diritto in modo da rendere pienamente edotto il contribuente dell'an e del quantum che costituiscono la pretesa imposta, quindi è da rigettare tale doglianza. Parimenti va disattesa la dedotta illegittimità per insufficiente istruttoria, attesa la concreta esperita ricerca e identificazione delle unità immobiliari ritenuta da assoggettare all'imposta, atti preliminari delle fasi del procedimento che ha portato all'adozione ed alla formazione, dell'atto per cui è causa.
La Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU e TASI, ex art.13 D.L. n.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 Legge n.147/2013 poichè gli alloggi Arca sono da ritenersi alloggi sociali, come tali, esenti da IMU in quanto equiparati, ex lege, all'abitazione principale.
Sul punto, il Collegio, pur conoscendo di contrasto giurisprudenziale in corso, in merito alla legittimità dell'applicazione per alloggio come da Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio2020) art. 1) comma 749 la detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune, ovvero della legittimità dell'esenzione totale spettante quali “alloggi sociali” prevista dalla stessa Legge
n.160/2019 (Legge di Bilancio2020), all'art.1 comma 741, lett. c), n. 3) per l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU e dalla TASI , ritiene, il prevalere dell'applicazione della esenzione totale, poiché qualificabili “alloggi sociali.
Tale convincimento, rinviene dalla precisa osservanza di tutte le disposizioni regolamentari
(dichiarazione prevista dal comma 5 del DL102/2013 etc.), in quanto, profili probatori da far ritenere, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ricorrente_1, rientrino in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione in quanto riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008; ed ancora, la contezza, del Comune, della natura degli immobili, e la diretta partecipazione all'attività Ricorrente_1, fin dal previsione progettuale, delle convenzioni, delle graduatorie ed infine delle stesse assegnazioni con decreto del Sindaco sulla base di una graduatoria stilata dall'Ufficio Casa del Comune ai sensi degli artt.4 e 9 della Legge della Regione Puglia n.10/2014.
Pertanto, la Corte ritiene che gli alloggi di proprietà dell'Arca, assegnati come da Legge Regionale
n.10/2014, rientrano nella classificazione di < cui al comma 3, art.10 ”Edilizia residenziale sociale” del D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 in base alla quale: “Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato”.
Tale condizione è tra l'altro, l'oggetto sociale dell'Agenzia, quindi è da ritenere incontrovertibile l'associazione che gli alloggi locati dall'Agenzia, costituiscono a tutti gli effetti alloggi sociali, perciò esenti dall'IMU e dalla TASI anche ai sensi del Regolamento Comunale, debitamente allegato al ricorso, anche se viene contestata la presenza di corresponsione di un canone, ritenendo lo stesso ininfluente alla qualifica sociale dell'immobile ( in tal senso da ultimo vedasi ordinanza Corte di Cassazione n. 6380 del
08.03.2024 ).
Pertanto la Corte, accoglie il ricorso;
la controvertibilità consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Troia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 339 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 733/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria Ricorrente_1 impugna avviso di accertamento per il mancato versamento della di somme a titolo di IMU , assoggettando ad imposta con maggiore aliquota non riconoscendo le esenzioni quali immobili costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata siti nel Comune di Ascoli Satriano.
La ricorrente società lamenta come l'atto si sottoscritto dal “funzionario responsabile dell'IMU” senza indicazione in ordine alla fonte dei poteri di sottoscrizione, l'omessa motivazione, e carenza di legittimazione passiva per violazione della normativa di riferimento tenuto conto della esenzione stabilita ex L. 147/13 per gli alloggi con “destinazione popolare” ex l. 214/11, invocando l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale, come per l'Imu, dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che le ragioni della parte, sono pertinenti e quindi, sono da accogliere.
In primo luogo, in difetto di elementi contrari , non risulta allegato e giustificato il provvedimento con cui risulta conferito il potere di firma al funzionario responsabile dell'atto impugnato.
Nel resto la Corte rileva, in merito al dedotto difetto di motivazione, che l'avviso di accertamento contiene gli elementi di fatto di diritto in modo da rendere pienamente edotto il contribuente dell'an e del quantum che costituiscono la pretesa imposta, quindi è da rigettare tale doglianza. Parimenti va disattesa la dedotta illegittimità per insufficiente istruttoria, attesa la concreta esperita ricerca e identificazione delle unità immobiliari ritenuta da assoggettare all'imposta, atti preliminari delle fasi del procedimento che ha portato all'adozione ed alla formazione, dell'atto per cui è causa.
La Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU e TASI, ex art.13 D.L. n.
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 Legge n.147/2013 poichè gli alloggi Arca sono da ritenersi alloggi sociali, come tali, esenti da IMU in quanto equiparati, ex lege, all'abitazione principale.
Sul punto, il Collegio, pur conoscendo di contrasto giurisprudenziale in corso, in merito alla legittimità dell'applicazione per alloggio come da Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio2020) art. 1) comma 749 la detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune, ovvero della legittimità dell'esenzione totale spettante quali “alloggi sociali” prevista dalla stessa Legge
n.160/2019 (Legge di Bilancio2020), all'art.1 comma 741, lett. c), n. 3) per l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU e dalla TASI , ritiene, il prevalere dell'applicazione della esenzione totale, poiché qualificabili “alloggi sociali.
Tale convincimento, rinviene dalla precisa osservanza di tutte le disposizioni regolamentari
(dichiarazione prevista dal comma 5 del DL102/2013 etc.), in quanto, profili probatori da far ritenere, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ricorrente_1, rientrino in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione in quanto riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008; ed ancora, la contezza, del Comune, della natura degli immobili, e la diretta partecipazione all'attività Ricorrente_1, fin dal previsione progettuale, delle convenzioni, delle graduatorie ed infine delle stesse assegnazioni con decreto del Sindaco sulla base di una graduatoria stilata dall'Ufficio Casa del Comune ai sensi degli artt.4 e 9 della Legge della Regione Puglia n.10/2014.
Pertanto, la Corte ritiene che gli alloggi di proprietà dell'Arca, assegnati come da Legge Regionale
n.10/2014, rientrano nella classificazione di < cui al comma 3, art.10 ”Edilizia residenziale sociale” del D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 in base alla quale: “Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato”.
Tale condizione è tra l'altro, l'oggetto sociale dell'Agenzia, quindi è da ritenere incontrovertibile l'associazione che gli alloggi locati dall'Agenzia, costituiscono a tutti gli effetti alloggi sociali, perciò esenti dall'IMU e dalla TASI anche ai sensi del Regolamento Comunale, debitamente allegato al ricorso, anche se viene contestata la presenza di corresponsione di un canone, ritenendo lo stesso ininfluente alla qualifica sociale dell'immobile ( in tal senso da ultimo vedasi ordinanza Corte di Cassazione n. 6380 del
08.03.2024 ).
Pertanto la Corte, accoglie il ricorso;
la controvertibilità consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate