CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2316/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 398075-2023 IRPEF-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3512/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna il provvedimento di diniego della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano relativo all'istanza di rimborso presentata il 20.12.2023, inerente la restituzione di importi a titolo di Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
Afferma di essere stato fiscalmente residente nei Paesi Bassi fino al 15 maggio 2019, e di avere svolto continuativamente attività lavorativa dipendente all'estero presso la Società_1. Veniva poi assunto dalla società Società_2 S.p.A. e dal 15 maggio 2019 trasferiva la propria residenza in Italia a Milano in Indirizzo_1 e quindi in data 27 maggio 2019, ha iscritto la propria residenza nell'anagrafe della popolazione residente.
Con l'istanza respinta dall'Ufficio, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo di euro 29.199,00, per effetto dell'applicazione della minore percentuale di abbattimento del reddito imponibile (50%) originariamente prevista per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.lgs 14/2015, in luogo di quella risultante dalla modifica operata dal Decreto Crescita, che è pari al 70%.
Nel ricorso eccepisce preliminarmente l'illegittimità ed infondatezza del diniego impugnato in quanto a seguito dell'abrogazione del Fondo Controesodo ad opera dell'Articolo 45 del Decreto-legge del 02/03/2024
n. 19, è venuta meno la condizione di preventivo accesso a quest'ultimo. Ripercorre il quadro normativo e la ricostruzione operata dall'Ufficio che ritiene infondata, in quanto l'abrogazione del Fondo Controesodo non può aver determinato l'implicita soppressione retroattiva dell'agevolazione. Il considerare soppressa l'agevolazione della detassazione del 70% per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, sarebbe incostituzionale per violazione del principio del legittimo affidamento tutelato dall'art. 3 della Costituzione e ribadisce il diritto al rimborso. Conclude chiedendo: accertata l'illegittimità/infondatezza del provvedimento di diniego impugnato, dichiararne l'illegittimità e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso a favore del sig. Ricorrente_1 dell'importo di euro 27.200,59. Con condanna al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio e con vittoria di spese.
Si costituiva la Agenzia Entrate DPII di Milano replicando di aver rigettato la richiesta sul presupposto che il contribuente - in astratto legittimato a fruire dell'agevolazione fiscale del 70%, in quanto ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 - avrebbe dovuto attendere l'istituzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del c.d. “Fondo Controesodo” ex art.13- ter, comma 2, del D.L. n. 124/2019. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento attuativo, l'Ufficio riteneva applicabile esclusivamente il minor abbattimento del reddito nella misura del 50%. La mancata adozione del decreto attuativo di tale Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze impedirebbe, secondo l'Agenzia delle Entrate, la concessione del rimborso richiesto dal Ricorrente_1. Conclude chiedendo In via principale e nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
La causa veniva riservata in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i doumenti di causa ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'importo di euro 29.199,00, per effetto dell'applicazione della percentuale del 50% di abbattimento del reddito imponibile originariamente prevista per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.lgs 14/2015, in luogo di quella risultante dalla modifica operata dal Decreto Crescita, che è pari al 70%. Ritiene il contribuente che essendogli stata applicata la esenzione del 50% nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 13ter del D.L. 26/10/2019 n.124, avrebbe oggi diritto a beneficiare con effetto retroattivo, della più vantaggiosa detassazione nella misura 70% prevista dal
Decreto Crescita.
In linea con la finalità della norma tesa ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività di lavoro, il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' è stato oggetto di diverse modifiche normative, tra cui quella operata dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, anche ''Decreto Crescita''), in vigore dal 1° maggio 2019, come modificato dall'articolo
13ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
L'art.13 ter comma 2 prevede che:"Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso."
Nelle more dell'emanazione di tale decreto attuativo l'Agenzia Entrate ha emanato la Circolare n. 33 del
28.12.2020 nella quale prevede che, "su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione nella minore misura del 50 per cento. Resta inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall'emanazione del citato decreto..."
Successivamente l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha abrogato l'art. 13ter, comma 2 citato, che istituiva il cd. ''Fondo
Controesodo".
Il comma 2 dell'articolo 13ter del d.l. n. 124/2019, nonostante prevedesse già le apposite coperture finanziarie tramite l'istituzione di un Fondo dedicato (appunto, il cd. ''Fondo Controesodo'') aveva apposto una condizione sospensiva a tale diritto, subordinandone l'effettività alla definizione di ulteriori specifiche procedurali tramite
Decreto ministeriale.
Rilevato che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo” non è mai stato adottato, si ritiene che a seguito dell'abrogazione della norma, non si sia verificata la condizione per l'accesso alla normativa più favorevole.
Conseguentemente non si rileva alcuna violazione del principio del legittimo affidamento tutelato dall'art. 3 della Costituzione.
E' principio generale e riconosciuto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, così che l'aver vincolato la maggiore agevolazione del 70% ( in luogo del 50%) all'accesso al Fondo Controesodo, implica che la sua abrogazione ad opera dell'Articolo 45 del Decreto-legge del 02/03/2024 n. 19, fa venire meno la condizione per il suo ottenimento.
Alla luce di tutto quanto precede il diniego dell'Ufficio appare legittimo, con susseguente rigetto del ricorso.
Quanto alle spese la peculiarità della controversia e motivi di equità inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2316/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 398075-2023 IRPEF-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3512/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna il provvedimento di diniego della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano relativo all'istanza di rimborso presentata il 20.12.2023, inerente la restituzione di importi a titolo di Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
Afferma di essere stato fiscalmente residente nei Paesi Bassi fino al 15 maggio 2019, e di avere svolto continuativamente attività lavorativa dipendente all'estero presso la Società_1. Veniva poi assunto dalla società Società_2 S.p.A. e dal 15 maggio 2019 trasferiva la propria residenza in Italia a Milano in Indirizzo_1 e quindi in data 27 maggio 2019, ha iscritto la propria residenza nell'anagrafe della popolazione residente.
Con l'istanza respinta dall'Ufficio, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo di euro 29.199,00, per effetto dell'applicazione della minore percentuale di abbattimento del reddito imponibile (50%) originariamente prevista per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.lgs 14/2015, in luogo di quella risultante dalla modifica operata dal Decreto Crescita, che è pari al 70%.
Nel ricorso eccepisce preliminarmente l'illegittimità ed infondatezza del diniego impugnato in quanto a seguito dell'abrogazione del Fondo Controesodo ad opera dell'Articolo 45 del Decreto-legge del 02/03/2024
n. 19, è venuta meno la condizione di preventivo accesso a quest'ultimo. Ripercorre il quadro normativo e la ricostruzione operata dall'Ufficio che ritiene infondata, in quanto l'abrogazione del Fondo Controesodo non può aver determinato l'implicita soppressione retroattiva dell'agevolazione. Il considerare soppressa l'agevolazione della detassazione del 70% per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, sarebbe incostituzionale per violazione del principio del legittimo affidamento tutelato dall'art. 3 della Costituzione e ribadisce il diritto al rimborso. Conclude chiedendo: accertata l'illegittimità/infondatezza del provvedimento di diniego impugnato, dichiararne l'illegittimità e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso a favore del sig. Ricorrente_1 dell'importo di euro 27.200,59. Con condanna al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio e con vittoria di spese.
Si costituiva la Agenzia Entrate DPII di Milano replicando di aver rigettato la richiesta sul presupposto che il contribuente - in astratto legittimato a fruire dell'agevolazione fiscale del 70%, in quanto ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 - avrebbe dovuto attendere l'istituzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del c.d. “Fondo Controesodo” ex art.13- ter, comma 2, del D.L. n. 124/2019. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento attuativo, l'Ufficio riteneva applicabile esclusivamente il minor abbattimento del reddito nella misura del 50%. La mancata adozione del decreto attuativo di tale Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze impedirebbe, secondo l'Agenzia delle Entrate, la concessione del rimborso richiesto dal Ricorrente_1. Conclude chiedendo In via principale e nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
La causa veniva riservata in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i doumenti di causa ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'importo di euro 29.199,00, per effetto dell'applicazione della percentuale del 50% di abbattimento del reddito imponibile originariamente prevista per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.lgs 14/2015, in luogo di quella risultante dalla modifica operata dal Decreto Crescita, che è pari al 70%. Ritiene il contribuente che essendogli stata applicata la esenzione del 50% nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 13ter del D.L. 26/10/2019 n.124, avrebbe oggi diritto a beneficiare con effetto retroattivo, della più vantaggiosa detassazione nella misura 70% prevista dal
Decreto Crescita.
In linea con la finalità della norma tesa ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività di lavoro, il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' è stato oggetto di diverse modifiche normative, tra cui quella operata dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, anche ''Decreto Crescita''), in vigore dal 1° maggio 2019, come modificato dall'articolo
13ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
L'art.13 ter comma 2 prevede che:"Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso."
Nelle more dell'emanazione di tale decreto attuativo l'Agenzia Entrate ha emanato la Circolare n. 33 del
28.12.2020 nella quale prevede che, "su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione nella minore misura del 50 per cento. Resta inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall'emanazione del citato decreto..."
Successivamente l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha abrogato l'art. 13ter, comma 2 citato, che istituiva il cd. ''Fondo
Controesodo".
Il comma 2 dell'articolo 13ter del d.l. n. 124/2019, nonostante prevedesse già le apposite coperture finanziarie tramite l'istituzione di un Fondo dedicato (appunto, il cd. ''Fondo Controesodo'') aveva apposto una condizione sospensiva a tale diritto, subordinandone l'effettività alla definizione di ulteriori specifiche procedurali tramite
Decreto ministeriale.
Rilevato che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo” non è mai stato adottato, si ritiene che a seguito dell'abrogazione della norma, non si sia verificata la condizione per l'accesso alla normativa più favorevole.
Conseguentemente non si rileva alcuna violazione del principio del legittimo affidamento tutelato dall'art. 3 della Costituzione.
E' principio generale e riconosciuto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, così che l'aver vincolato la maggiore agevolazione del 70% ( in luogo del 50%) all'accesso al Fondo Controesodo, implica che la sua abrogazione ad opera dell'Articolo 45 del Decreto-legge del 02/03/2024 n. 19, fa venire meno la condizione per il suo ottenimento.
Alla luce di tutto quanto precede il diniego dell'Ufficio appare legittimo, con susseguente rigetto del ricorso.
Quanto alle spese la peculiarità della controversia e motivi di equità inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.