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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1C&c SR - Concessioni E Consulenze -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 056 820 2022 in epigrafe indicato, notificato il 17.8.2022, con il quale la C & C SR (Concessioni e Consulenze SR), Concessionaria per accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Manfredonia, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 1.967,00 a titolo di TARI dovuta per gli anni 2016/2021 in relazione agli immobili indicati.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Invalidità della sottoscrizione,
2-Invalidità dell'accertamento cumulativo ed intervenuta decadenza della azione accertatrice.
Si è costituita in giudizio la C & C SR , confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che nell'accertamento prodotto (come nella specie) mediante sistemi informatici automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dalla indicazione a stampa nel nominativo del rappresentante responsabile del tributo ex art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva, ancora, che nessuna disposizione normativa esclude la possibilità di procedere al recupero del tributo relativo a più annualità mediante un unico atto impositivo .
Quanto alla eccepita decadenza (riconducibile al solo anno 2016) si rileva che nella ipotesi, come quella che ci occupa, di omessa dichiarazione, il termine utile per l'esercizio della azione accertatrice decorre dalla annualità di scadenza per la presentazione della denunzia (30 giugno dell'anno successivo) : così, da ultimo, Cass. ord. n. 29250/2025.
Ne consegue che per l'anno 2016, relativamente al quale la denunzia TARI poteva essere presentata entro il 30.06.2017, il termine utile per l'esercizio della azione accertatrice andava a scadere il 31.12.2022, con conseguente tempestività dell'atto impositivo impugnato.
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna la ricorrente Ricorrente_1 SR al pagamento in favore della resistente C & C SR delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Rigetta il ricorso.
Ricorrente_1-Condanna la ricorrente SR al pagamento in favore della resistente C & C SR delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1C&c SR - Concessioni E Consulenze -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 056 820 2022 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 056 820 2022 in epigrafe indicato, notificato il 17.8.2022, con il quale la C & C SR (Concessioni e Consulenze SR), Concessionaria per accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Manfredonia, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 1.967,00 a titolo di TARI dovuta per gli anni 2016/2021 in relazione agli immobili indicati.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Invalidità della sottoscrizione,
2-Invalidità dell'accertamento cumulativo ed intervenuta decadenza della azione accertatrice.
Si è costituita in giudizio la C & C SR , confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che nell'accertamento prodotto (come nella specie) mediante sistemi informatici automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dalla indicazione a stampa nel nominativo del rappresentante responsabile del tributo ex art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva, ancora, che nessuna disposizione normativa esclude la possibilità di procedere al recupero del tributo relativo a più annualità mediante un unico atto impositivo .
Quanto alla eccepita decadenza (riconducibile al solo anno 2016) si rileva che nella ipotesi, come quella che ci occupa, di omessa dichiarazione, il termine utile per l'esercizio della azione accertatrice decorre dalla annualità di scadenza per la presentazione della denunzia (30 giugno dell'anno successivo) : così, da ultimo, Cass. ord. n. 29250/2025.
Ne consegue che per l'anno 2016, relativamente al quale la denunzia TARI poteva essere presentata entro il 30.06.2017, il termine utile per l'esercizio della azione accertatrice andava a scadere il 31.12.2022, con conseguente tempestività dell'atto impositivo impugnato.
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna la ricorrente Ricorrente_1 SR al pagamento in favore della resistente C & C SR delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Rigetta il ricorso.
Ricorrente_1-Condanna la ricorrente SR al pagamento in favore della resistente C & C SR delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)