Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 206
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Invalidità della sottoscrizione

    La sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del tributo, nei casi di accertamenti effettuati mediante sistemi informatici automatizzati.

  • Rigettato
    Invalidità dell'accertamento cumulativo e decadenza dell'azione accertatrice

    Non esiste una disposizione normativa che escluda il recupero del tributo relativo a più annualità mediante un unico atto impositivo. Per quanto riguarda la decadenza, nel caso di omessa dichiarazione, il termine per l'azione accertatrice decorre dall'anno di scadenza della presentazione della denuncia (30 giugno dell'anno successivo). Pertanto, per l'anno 2016, il termine utile per l'azione accertatrice scadeva il 31.12.2022, rendendo tempestivo l'atto impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 206
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 206
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo