CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2024, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RL NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 14/06/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 14 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 17 luglio), ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Lecce in data 21 aprile 2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RL NI, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (Sacra Corona Unita, segnatamente al "clan AN" di Gallipoli, quale "reggente") - aggravata dall'essere l'associazione armata e dalla circostanza che le attività economiche Penale Sent. Sez. 6 Num. 5317 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 28/11/2023 controllate dai partecipi venivano finanziate in parte con i proventi delle attività illecite del clan - (Capo A) e di tentata estorsione in concorso pluriggravata - anche dalla "mafiosità" - a danno di tale UT ER, titolare della "Gallipoli Rent s.r.l.", che, secondo la contestazione provvisoria, l'indagato, unitamente ad altri soggetti, tentava di costringere, avvalendosi del metodo "mafioso", a versare la somma di 64.500 euro a persone, vicine al clan, che avevano acquistato vetture poi sottoposte a sequestro perché di provenienza illecita - in Gallipoli, in epoca antecedente e prossima al 21 maggio 2020 - (Capo A2). 2. In particolare, il Tribunale dell'appello cautelare, nel condividere le argomentazioni del Gip in merito alla sussistenza della gravità indiziaria a carico del RL in ordine agli addebiti provvisori sopra indicati, ha però ritenuto - diversamente dal primo Giudice - la attualità delle esigenze (invece esclusa dal Gip). 3. Avverso detta ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato deducendo, in primo luogo, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambe le contestazioni cautelari. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari;
ciò, in quanto: a) anzitutto difetterebbero i "gravi indizi di colpevolezza"; b) comunque mancherebbero, dopo l'espiazione della pena nel 2019, ulteriori condotte concretamente ascrivibili all'interessato, dovendo valorizzarsi quella parte della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza, anche per i delitti ricompresi nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., del "tempo silente". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto concerne la sussistenza della gravità indiziaria in ordine agli addebiti provvisori contestati al RL, l'ordinanza impugnata - che richiama la conforme valutazione sul punto del provvedimento genetico del Gip - motiva in modo certamente non illogico in merito al coinvolgimento dell'indagato nella associazione e nella estorsione aggravata. 2.1. Preliminarmente, in ordine ai limiti che incontra il giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali va ribadito che, come anche di recente è stato precisato (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Nardin, n.m.), «quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno 2 indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628)». 3. Nel ricorso vengono dedotte censure che, a fronte della conforme valutazione di entrambi i Giudici della cautela, intendono proporre alla Corte di legittimità una, non consentita, rivisitazione della piattaforma indiziaria. In particolare, in riferimento all'addebito associativo, viene contestata - in modo aspecifico - la sussistenza dell'associazione stessa nonché il contributo prestato dal ricorrente al sodalizio criminoso. Non vengono però evidenziati profili di reale contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Con riferimento alla specifica posizione dell'indagato RL si deduce una diversa interpretazione della conversazione ambientale intercorsa in data 29 luglio 2020 tra il ricorrente e TI GA (indicato come "reggente del clan Ponti"), interpretazione secondo la quale nella stessa non si farebbe riferimento all'attuale posizione dell'indagato (indicato come reggente del clan AN, anch'esso, come il clan Politi, articolazione della associazione denominata "Sacra Corona Unita", entrambi i clan operanti nella zona di Gallipoli) ma verrebbero solo rievocati i trascorsi del RL, nell'ambito dell'associazione in ordine alla quale aveva riportato condanna con sentenza della Corte di Appello di Lecce del luglio del 2016, condanna espiata sino al 2 febbraio 2019. 3.1. Sul punto, va rilevato che è principio risalente e incontroverso che «Nel procedimento "de libertate", la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica» (Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999 - dep. 2000, Cannavò, Rv. 216269 - 01). Al riguardo, del tutto congrua risulta sul punto la motivazione del Tribunale dell'appello cautelare che, sulla base del tenore e degli argomenti della conversazione in oggetto (ossia, il pagamento del cd. "punto" - scilicet "pizzo" - da parte di tale Di RI GI, soggetto che si era "impossessato" di parte del mercato ittico di Gallipoli storicamente appannaggio della famiglia AN, il cui provento doveva essere destinare al sostegno degli associati detenuti;
la 3 programmazione di un intervento ritorsivo nei confronti del figlio del predetto Di RI;
la disponibilità espressa da entrambi gli interlocutori a porre in essere attività finalizzate al mantenimento dei detenuti dei due clan), ha ritenuto a livello indiziario dimostrata la piena attualità della partecipazione del RL al sodalizio criminale anche in epoca successiva alla scarcerazione. Attualità - come evidenziato dal PG nella sua relazione scritta - corroborata anche dal «linguaggio utilizzato, in cui inequivocabilmente i verbi vengono tutti coniugati al presente, senza alcun appunto al riguardo da parte del difensore ("tieni C 5.000, per lui", "lo abbiamo schiaffeggiato di nuovo" ...)». 3.2. Sotto altro profilo, rileva il Collegio che, trattandosi del contenuto di conversazione intercorsa tra l'indagato e altro soggetto, il materiale indiziario - di evidente rilevanza e significatività - dalla stessa emergente non necessita di "riscontri esterni", atteso che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 3.3. Infondato risulta anche il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'addebito di estorsione, qualificata dall'ordinanza impugnata quale tentativo. Anche in questo caso, il ricorrente non si confronta in modo adeguato con l'interpretazione - non illogica - data dal Tribunale del riesame ai dialoghi intercorsi tra PE FF e LO PA. Da essi si evince - a livello di gravità indiziarla - l'attribuibilità al RL NI (il "Gianni" che ha minacciato il titolare della concessionaria) di un ruolo attivo nell'ambito del tentativo, posto in essere con modalità "mafiose", di recuperare le somme che il LO aveva versato per l'acquisto di autovetture, successivamente non consegnate perché sequestrate in quanto risultate provento di furto. D'altronde, non implausibilmente, il Gip nell'ordinanza "genetica" ha ritenuto che proprio il fatto estorsivo confermasse in modo evidente anche la partecipazione del RL all'associazione di stampo mafioso, atteso che "E' significativo, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., l'atteggiamento della vittima del reato in questione, determinatasi a pagare il debito, senza denunciare i fatti perpetrati ai suoi danni. Dalla conversazione innanzi riportata, inoltre, si desume il coinvolgimento di LI NI, di cui si dirà nel prosieguo, ritenuto esponente del "dlan" NO di Gallipoli, che si riteneva dovesse essere coinvolto per quello che appare una sorta di rispetto e divisione delle aree territoriali tra esponenti della criminalità organizzata". 4 4. Per quanto concerne le esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha ribaltato l'originaria valutazione del Gip che ne aveva escluso la attuale e concreta ricorrenza. Al riguardo va precisato che «In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale» (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982). Confronto critico che nel caso di specie il Giudice dell'appello cautelare ha operato pervenendo ad una valutazione che non risulta sindacabile in questa sede di legittimità. 4.1. Invero, nell'ordinanza genetica il Gip - che come si è detto ha giudicato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in riferimento ad entrambi gli addebiti provvisori - aveva ritenuto, per quel che riguarda la contestazione associativa, che le condotte dell'indagato "non sono tali da far ritenere sussistenti i presupposti per l'adozione di una misura restrittiva, trattandosi di una vicenda circoscritta, risalente nel tempo, non accompagnata da altri fatti idonei a far ritenere attuali le esigenze cautelari che, pur tenendosi conto della peculiare contestazione elevata, devono sussistere per applicare una misura restrittiva della libertà personale." In riferimento, poi, alla contestazione ex art. 629 cod. pen., si è evidenziato che "trattandosi di fatti, come si è detto, risalenti nel tempo e per i quali non si ritiene debba applicarsi alcuna misura coercitiva". 4.2. Il Tribunale dell'appello cautelare ha invece ritenuto, con motivazione certamente non illogica, la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce di una serie di elementi di sicura pregnanza. Ciò in quanto: "i fatti risalgono all'estate del 2020, e dunque risultano relativamente recenti, ed inoltre sono riconducibili al contesto mafioso in cui il LI operava". "Sussiste il concreto pericolo di commissione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto delle allarmanti modalità del fatto e della gravità della condotta contestata"; 4.3. Inoltre, l'ordinanza impugnata - che concerne addebiti cautelari per i quali è applicabile il particolare regime di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - risulta rispettosa del principio, maggiormente garantista (non univoco ma al quale questa Sezione si è in varie occasioni riportata), secondo cui «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti 5 Il Consigliere estensore Il Pr sidente contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 19683 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). Infatti, il Tribunale del riesame ha evidenziato come "... il compendio indiziario acquisito risulti dimostrativo della perdurante ed ininterrotta adesione al pactum sceleris da parte dell'indagato, che neppure la pregressa condanna e la detenzione sono valsi a recidere o a affievolire. Infatti, risulta accertato come non appena rimesso in libertà il LI avesse [preso] in mano le redini del clan AN decapitato dei vertici, e si sia concretamente attivato per mantenere il controllo del suo territorio". 5. Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. e 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. e 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 14 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 17 luglio), ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Lecce in data 21 aprile 2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RL NI, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (Sacra Corona Unita, segnatamente al "clan AN" di Gallipoli, quale "reggente") - aggravata dall'essere l'associazione armata e dalla circostanza che le attività economiche Penale Sent. Sez. 6 Num. 5317 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 28/11/2023 controllate dai partecipi venivano finanziate in parte con i proventi delle attività illecite del clan - (Capo A) e di tentata estorsione in concorso pluriggravata - anche dalla "mafiosità" - a danno di tale UT ER, titolare della "Gallipoli Rent s.r.l.", che, secondo la contestazione provvisoria, l'indagato, unitamente ad altri soggetti, tentava di costringere, avvalendosi del metodo "mafioso", a versare la somma di 64.500 euro a persone, vicine al clan, che avevano acquistato vetture poi sottoposte a sequestro perché di provenienza illecita - in Gallipoli, in epoca antecedente e prossima al 21 maggio 2020 - (Capo A2). 2. In particolare, il Tribunale dell'appello cautelare, nel condividere le argomentazioni del Gip in merito alla sussistenza della gravità indiziaria a carico del RL in ordine agli addebiti provvisori sopra indicati, ha però ritenuto - diversamente dal primo Giudice - la attualità delle esigenze (invece esclusa dal Gip). 3. Avverso detta ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato deducendo, in primo luogo, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambe le contestazioni cautelari. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari;
ciò, in quanto: a) anzitutto difetterebbero i "gravi indizi di colpevolezza"; b) comunque mancherebbero, dopo l'espiazione della pena nel 2019, ulteriori condotte concretamente ascrivibili all'interessato, dovendo valorizzarsi quella parte della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza, anche per i delitti ricompresi nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., del "tempo silente". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto concerne la sussistenza della gravità indiziaria in ordine agli addebiti provvisori contestati al RL, l'ordinanza impugnata - che richiama la conforme valutazione sul punto del provvedimento genetico del Gip - motiva in modo certamente non illogico in merito al coinvolgimento dell'indagato nella associazione e nella estorsione aggravata. 2.1. Preliminarmente, in ordine ai limiti che incontra il giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali va ribadito che, come anche di recente è stato precisato (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Nardin, n.m.), «quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno 2 indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628)». 3. Nel ricorso vengono dedotte censure che, a fronte della conforme valutazione di entrambi i Giudici della cautela, intendono proporre alla Corte di legittimità una, non consentita, rivisitazione della piattaforma indiziaria. In particolare, in riferimento all'addebito associativo, viene contestata - in modo aspecifico - la sussistenza dell'associazione stessa nonché il contributo prestato dal ricorrente al sodalizio criminoso. Non vengono però evidenziati profili di reale contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Con riferimento alla specifica posizione dell'indagato RL si deduce una diversa interpretazione della conversazione ambientale intercorsa in data 29 luglio 2020 tra il ricorrente e TI GA (indicato come "reggente del clan Ponti"), interpretazione secondo la quale nella stessa non si farebbe riferimento all'attuale posizione dell'indagato (indicato come reggente del clan AN, anch'esso, come il clan Politi, articolazione della associazione denominata "Sacra Corona Unita", entrambi i clan operanti nella zona di Gallipoli) ma verrebbero solo rievocati i trascorsi del RL, nell'ambito dell'associazione in ordine alla quale aveva riportato condanna con sentenza della Corte di Appello di Lecce del luglio del 2016, condanna espiata sino al 2 febbraio 2019. 3.1. Sul punto, va rilevato che è principio risalente e incontroverso che «Nel procedimento "de libertate", la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica» (Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999 - dep. 2000, Cannavò, Rv. 216269 - 01). Al riguardo, del tutto congrua risulta sul punto la motivazione del Tribunale dell'appello cautelare che, sulla base del tenore e degli argomenti della conversazione in oggetto (ossia, il pagamento del cd. "punto" - scilicet "pizzo" - da parte di tale Di RI GI, soggetto che si era "impossessato" di parte del mercato ittico di Gallipoli storicamente appannaggio della famiglia AN, il cui provento doveva essere destinare al sostegno degli associati detenuti;
la 3 programmazione di un intervento ritorsivo nei confronti del figlio del predetto Di RI;
la disponibilità espressa da entrambi gli interlocutori a porre in essere attività finalizzate al mantenimento dei detenuti dei due clan), ha ritenuto a livello indiziario dimostrata la piena attualità della partecipazione del RL al sodalizio criminale anche in epoca successiva alla scarcerazione. Attualità - come evidenziato dal PG nella sua relazione scritta - corroborata anche dal «linguaggio utilizzato, in cui inequivocabilmente i verbi vengono tutti coniugati al presente, senza alcun appunto al riguardo da parte del difensore ("tieni C 5.000, per lui", "lo abbiamo schiaffeggiato di nuovo" ...)». 3.2. Sotto altro profilo, rileva il Collegio che, trattandosi del contenuto di conversazione intercorsa tra l'indagato e altro soggetto, il materiale indiziario - di evidente rilevanza e significatività - dalla stessa emergente non necessita di "riscontri esterni", atteso che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 3.3. Infondato risulta anche il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'addebito di estorsione, qualificata dall'ordinanza impugnata quale tentativo. Anche in questo caso, il ricorrente non si confronta in modo adeguato con l'interpretazione - non illogica - data dal Tribunale del riesame ai dialoghi intercorsi tra PE FF e LO PA. Da essi si evince - a livello di gravità indiziarla - l'attribuibilità al RL NI (il "Gianni" che ha minacciato il titolare della concessionaria) di un ruolo attivo nell'ambito del tentativo, posto in essere con modalità "mafiose", di recuperare le somme che il LO aveva versato per l'acquisto di autovetture, successivamente non consegnate perché sequestrate in quanto risultate provento di furto. D'altronde, non implausibilmente, il Gip nell'ordinanza "genetica" ha ritenuto che proprio il fatto estorsivo confermasse in modo evidente anche la partecipazione del RL all'associazione di stampo mafioso, atteso che "E' significativo, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., l'atteggiamento della vittima del reato in questione, determinatasi a pagare il debito, senza denunciare i fatti perpetrati ai suoi danni. Dalla conversazione innanzi riportata, inoltre, si desume il coinvolgimento di LI NI, di cui si dirà nel prosieguo, ritenuto esponente del "dlan" NO di Gallipoli, che si riteneva dovesse essere coinvolto per quello che appare una sorta di rispetto e divisione delle aree territoriali tra esponenti della criminalità organizzata". 4 4. Per quanto concerne le esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha ribaltato l'originaria valutazione del Gip che ne aveva escluso la attuale e concreta ricorrenza. Al riguardo va precisato che «In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale» (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982). Confronto critico che nel caso di specie il Giudice dell'appello cautelare ha operato pervenendo ad una valutazione che non risulta sindacabile in questa sede di legittimità. 4.1. Invero, nell'ordinanza genetica il Gip - che come si è detto ha giudicato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in riferimento ad entrambi gli addebiti provvisori - aveva ritenuto, per quel che riguarda la contestazione associativa, che le condotte dell'indagato "non sono tali da far ritenere sussistenti i presupposti per l'adozione di una misura restrittiva, trattandosi di una vicenda circoscritta, risalente nel tempo, non accompagnata da altri fatti idonei a far ritenere attuali le esigenze cautelari che, pur tenendosi conto della peculiare contestazione elevata, devono sussistere per applicare una misura restrittiva della libertà personale." In riferimento, poi, alla contestazione ex art. 629 cod. pen., si è evidenziato che "trattandosi di fatti, come si è detto, risalenti nel tempo e per i quali non si ritiene debba applicarsi alcuna misura coercitiva". 4.2. Il Tribunale dell'appello cautelare ha invece ritenuto, con motivazione certamente non illogica, la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce di una serie di elementi di sicura pregnanza. Ciò in quanto: "i fatti risalgono all'estate del 2020, e dunque risultano relativamente recenti, ed inoltre sono riconducibili al contesto mafioso in cui il LI operava". "Sussiste il concreto pericolo di commissione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto delle allarmanti modalità del fatto e della gravità della condotta contestata"; 4.3. Inoltre, l'ordinanza impugnata - che concerne addebiti cautelari per i quali è applicabile il particolare regime di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - risulta rispettosa del principio, maggiormente garantista (non univoco ma al quale questa Sezione si è in varie occasioni riportata), secondo cui «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti 5 Il Consigliere estensore Il Pr sidente contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 19683 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). Infatti, il Tribunale del riesame ha evidenziato come "... il compendio indiziario acquisito risulti dimostrativo della perdurante ed ininterrotta adesione al pactum sceleris da parte dell'indagato, che neppure la pregressa condanna e la detenzione sono valsi a recidere o a affievolire. Infatti, risulta accertato come non appena rimesso in libertà il LI avesse [preso] in mano le redini del clan AN decapitato dei vertici, e si sia concretamente attivato per mantenere il controllo del suo territorio". 5. Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. e 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. e 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 novembre 2023