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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1087/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abbate ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello, alla via Lauria n. 9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: handicap grave ex art 3, comma 3, della legge 104/1992.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 09.04.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 04.09.2024 si è costituito l' ed ha chiesto il CP_1
rigetto della domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, è stato disposto che il C.T.U. nominato nella precedente fase, dott.ssa , Persona_2
esaminasse la documentazione sopravvenuta e prodotta nel presente giudizio.
Il Consulente ha, quindi, ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza da febbraio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla
2 sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere la sussistenza del requisito sanitario legittimante la fruizione del beneficio rivendicato a far data da febbraio 2024.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e a favore del procuratore CP_1
antistatario della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1
sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 09.04.2024, ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a decorrere da febbraio 2024;
b) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in €
539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
3 c) compensa interamente le spese della fase ATP.
Potenza, 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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