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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9561 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CE AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25327/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Nardovino giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. , in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2 CP_3
giusta procura generale per Notar di Roma (rep.
[...] Persona_1
128.396, racc. 39.675), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo e RC ZU;
convenuta nonché nei confronti di
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_3 del procuratore giusta procura speciale per Notar CP_5 Per_2
di Milano (rep. 203789, racc. 29291), rappresentata e difesa, giusta
[...] procura in atti, dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo e
RC ZU;
terza chiamata pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: A) Accertare e dichiarare che percepiva da CP_2 CP_1 indebitamente la somma complessiva di € 8.395,43
(ottomilatrecentonovantacinque/43); di cui euro 6.632,39 a titolo di accisa delle addizionali provinciali;
ed euro 1.763,04 per iva al 21%; B) per l'effetto, condannare (Codice Fiscale - P. Iva ) al CP_2 P.IVA_2 P.IVA_4 pagamento della somma di euro € 8.395,43
(ottomilatrecentonovantacinque/43); di cui euro 6.632,39 a titolo di accisa delle addizionali provinciali;
ed euro 1.763,04 per iva al 21% – o a quella diversa che sarà accertata dal Giudice in corso di causa – oltre interessi ex art. 1284 c.c., comma quarto – “… dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti commerciali” e rivalutazione, come per legge In ogni caso: C) Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio secondo gli onorari massimi previsti nel decreto ministeriale, aumentati delle spese generali,
Cassa avvocati, Iva e spese non imponibili”;
Per la convenuta e per la terza chiamata:
“NEL MERITO In via principale - respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare in solido (Cod. Fisc. - P.iva CP_2 P.IVA_2
) ed (Cod. Fisc. e P.iva P.IVA_4 Controparte_4
) ex art. 2560, II comma, al pagamento nei confronti dell'attrice P.IVA_3 della somma € 8.395,43, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
SULLE SPESE LEGALI - spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui ed venissero condannate CP_2 Controparte_4 alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle
pagina 2 di 9 accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha riassunto dinanzi a questo Tribunale la causa CP_1 originariamente introdotta dinanzi al Tribunale di Roma – Tribunale che con provvedimento del 13.5.2024 si è dichiarato incompetente per territorio – instando, sul presupposto dell'esistenza con la società di un CP_2 rapporto di somministrazione di energia elettrica relativo alle utenze indicate in citazione, per l'accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di € 8.395,43 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo dal 1° giugno 2011 al 22.12.2011 e per la condanna della predetta alla restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, CP_2 del predetto importo.
A sostegno delle suddette domande, l'attrice ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
cessionaria del ramo di azienda cui afferisce la presente
[...] controversia, resistendo nel merito alla domanda attorea. In particolare, parte convenuta ha dedotto, per ciò che ancora rileva ai fini della decisione:
a) che, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11.4.2024, non era consentito al Giudice di disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati una disposizione nazionale in tesi contrastante con una direttiva dell'Unione Europea;
b) la carenza di legittimazione dell'utente ad agire nei confronti del fornitore di energia elettrica, dovendo egli rivolgersi all c) Parte_1
pagina 3 di 9 l'infondatezza della domanda attorea di ripetizione dell'iva, avendo l'utente interamente detratto tale costo;
d) di essere stata “costretta” a resistere in giudizio in forza del disposto dell'art. 14, comma 4°, T.U. sulle accise per potere a sua volta ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale sulle accise da parte dell'Amministrazione Finanziaria, circostanza questa che determinava, sia la spettanza di interessi in caso di accoglimento della domanda di parte attrice soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale e con applicazione del saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c., sia la necessità di compensare in tal caso, le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4 quest'ultima si è costituita in giudizio, aderendo alle difese della convenuta e, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di CP_2 essere condannata in solido con la chiamante.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
pagina 4 di 9 f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025, “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
pagina 5 di 9 termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società convenuta e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto dell'attrice di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte attrice ha puntualmente indicato nell'atto introduttivo le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, provvedendo altresì a depositare le fatture emesse dalla convenuta (vd. docc. 2, 4 e 5) unitamente alla documentazione contabile attestante i relativi pagamenti (v. doc. 3) e che, rispetto a ciò, alcuna specifica contestazione, circa la materiale ricezione dei pagamenti di cui si tratta, è stata sollevata dalla convenuta costituita. Ritiene, pertanto, il
Tribunale che l'attrice abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, di guisa che, in assenza di elementi di segno contrario nella specie non addotti dalla convenuta, la domanda di ripetizione va accolta.
Non merita, poi, accoglimento l'assunto difensivo della convenuta, volto ad escludere la ripetibilità delle somme pagate dall'attrice a titolo di iva sull'addizionale provinciale in parola. Infatti, rispetto all'attribuzione riconosciuta priva di causa giustificatrice, risultano, invero, del tutto irrilevanti le vicende di carattere tributario riguardanti i rapporti tra pagina 6 di 9 l'odierna attrice e l'Amministrazione, giacché la ripetizione non può che riguardare tutte le somme il cui pagamento trovava causa nell'applicazione dell'addizionale e, dunque, per ciò che qui rileva, anche gli importi pagati dalle ricorrenti a titolo di IVA.
Conseguentemente, alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di ripetizione avanzata dall'attrice va accolta e, conseguentemente, CP_2 va condannata in solido – viste le conclusioni in tal senso rassegnate dalla terza chiamata – con al pagamento in Controparte_4 favore di della somma su menzionata di € 8.395,43. Su tale CP_1 somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora (16.11.2020, doc. 6) sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Né, ad avviso del
Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la
Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella pagina 7 di 9 fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, ai sensi dell'art. 14 T.U.A. - il quale, prevede, al secondo comma, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al quarto comma, che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” - il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessitava comunque, quantomeno rispetto alla normativa vigente all'epoca di introduzione del presente giudizio, ed essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass.
27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e del fatto che le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, intervenuta nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna ed in solido tra CP_2 Controparte_4 loro, a pagare ad la somma di € 8.395,43, oltre agli interessi CP_1 calcolati al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal
16.11.2020 sino al saldo;
pagina 8 di 9 - compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Milano, 11/12/2025 la Giudice
CE AN
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CE AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25327/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Nardovino giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. , in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2 CP_3
giusta procura generale per Notar di Roma (rep.
[...] Persona_1
128.396, racc. 39.675), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo e RC ZU;
convenuta nonché nei confronti di
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_3 del procuratore giusta procura speciale per Notar CP_5 Per_2
di Milano (rep. 203789, racc. 29291), rappresentata e difesa, giusta
[...] procura in atti, dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo e
RC ZU;
terza chiamata pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: A) Accertare e dichiarare che percepiva da CP_2 CP_1 indebitamente la somma complessiva di € 8.395,43
(ottomilatrecentonovantacinque/43); di cui euro 6.632,39 a titolo di accisa delle addizionali provinciali;
ed euro 1.763,04 per iva al 21%; B) per l'effetto, condannare (Codice Fiscale - P. Iva ) al CP_2 P.IVA_2 P.IVA_4 pagamento della somma di euro € 8.395,43
(ottomilatrecentonovantacinque/43); di cui euro 6.632,39 a titolo di accisa delle addizionali provinciali;
ed euro 1.763,04 per iva al 21% – o a quella diversa che sarà accertata dal Giudice in corso di causa – oltre interessi ex art. 1284 c.c., comma quarto – “… dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti commerciali” e rivalutazione, come per legge In ogni caso: C) Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio secondo gli onorari massimi previsti nel decreto ministeriale, aumentati delle spese generali,
Cassa avvocati, Iva e spese non imponibili”;
Per la convenuta e per la terza chiamata:
“NEL MERITO In via principale - respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare in solido (Cod. Fisc. - P.iva CP_2 P.IVA_2
) ed (Cod. Fisc. e P.iva P.IVA_4 Controparte_4
) ex art. 2560, II comma, al pagamento nei confronti dell'attrice P.IVA_3 della somma € 8.395,43, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
SULLE SPESE LEGALI - spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui ed venissero condannate CP_2 Controparte_4 alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle
pagina 2 di 9 accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha riassunto dinanzi a questo Tribunale la causa CP_1 originariamente introdotta dinanzi al Tribunale di Roma – Tribunale che con provvedimento del 13.5.2024 si è dichiarato incompetente per territorio – instando, sul presupposto dell'esistenza con la società di un CP_2 rapporto di somministrazione di energia elettrica relativo alle utenze indicate in citazione, per l'accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di € 8.395,43 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo dal 1° giugno 2011 al 22.12.2011 e per la condanna della predetta alla restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, CP_2 del predetto importo.
A sostegno delle suddette domande, l'attrice ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
cessionaria del ramo di azienda cui afferisce la presente
[...] controversia, resistendo nel merito alla domanda attorea. In particolare, parte convenuta ha dedotto, per ciò che ancora rileva ai fini della decisione:
a) che, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11.4.2024, non era consentito al Giudice di disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati una disposizione nazionale in tesi contrastante con una direttiva dell'Unione Europea;
b) la carenza di legittimazione dell'utente ad agire nei confronti del fornitore di energia elettrica, dovendo egli rivolgersi all c) Parte_1
pagina 3 di 9 l'infondatezza della domanda attorea di ripetizione dell'iva, avendo l'utente interamente detratto tale costo;
d) di essere stata “costretta” a resistere in giudizio in forza del disposto dell'art. 14, comma 4°, T.U. sulle accise per potere a sua volta ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale sulle accise da parte dell'Amministrazione Finanziaria, circostanza questa che determinava, sia la spettanza di interessi in caso di accoglimento della domanda di parte attrice soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale e con applicazione del saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c., sia la necessità di compensare in tal caso, le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4 quest'ultima si è costituita in giudizio, aderendo alle difese della convenuta e, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di CP_2 essere condannata in solido con la chiamante.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
pagina 4 di 9 f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025, “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
pagina 5 di 9 termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società convenuta e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto dell'attrice di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte attrice ha puntualmente indicato nell'atto introduttivo le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, provvedendo altresì a depositare le fatture emesse dalla convenuta (vd. docc. 2, 4 e 5) unitamente alla documentazione contabile attestante i relativi pagamenti (v. doc. 3) e che, rispetto a ciò, alcuna specifica contestazione, circa la materiale ricezione dei pagamenti di cui si tratta, è stata sollevata dalla convenuta costituita. Ritiene, pertanto, il
Tribunale che l'attrice abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, di guisa che, in assenza di elementi di segno contrario nella specie non addotti dalla convenuta, la domanda di ripetizione va accolta.
Non merita, poi, accoglimento l'assunto difensivo della convenuta, volto ad escludere la ripetibilità delle somme pagate dall'attrice a titolo di iva sull'addizionale provinciale in parola. Infatti, rispetto all'attribuzione riconosciuta priva di causa giustificatrice, risultano, invero, del tutto irrilevanti le vicende di carattere tributario riguardanti i rapporti tra pagina 6 di 9 l'odierna attrice e l'Amministrazione, giacché la ripetizione non può che riguardare tutte le somme il cui pagamento trovava causa nell'applicazione dell'addizionale e, dunque, per ciò che qui rileva, anche gli importi pagati dalle ricorrenti a titolo di IVA.
Conseguentemente, alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di ripetizione avanzata dall'attrice va accolta e, conseguentemente, CP_2 va condannata in solido – viste le conclusioni in tal senso rassegnate dalla terza chiamata – con al pagamento in Controparte_4 favore di della somma su menzionata di € 8.395,43. Su tale CP_1 somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora (16.11.2020, doc. 6) sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Né, ad avviso del
Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la
Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella pagina 7 di 9 fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, ai sensi dell'art. 14 T.U.A. - il quale, prevede, al secondo comma, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al quarto comma, che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” - il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessitava comunque, quantomeno rispetto alla normativa vigente all'epoca di introduzione del presente giudizio, ed essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass.
27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e del fatto che le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, intervenuta nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna ed in solido tra CP_2 Controparte_4 loro, a pagare ad la somma di € 8.395,43, oltre agli interessi CP_1 calcolati al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal
16.11.2020 sino al saldo;
pagina 8 di 9 - compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Milano, 11/12/2025 la Giudice
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