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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 4274/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte appellante
E
(avv. Vincenzo Giuliano, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione del 16/12/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, il proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza nr. 191/2022, depositata in data 2/5/2022, con cui il Giudice di Pace di Guardia
DI accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 907/22 del
[...]
- Polizia Municipale. A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della Parte_1
pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità.
p. 1/4
2. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
3. Il giudicante, in diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
ritiene infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento dell'infrazione. Infatti, nel verbale impugnato gli agenti accertatori – pubblici ufficiali – hanno attestato che la postazione di controllo è
segnalata da adeguata cartellonistica stradale apposta nel rispetto della vigente normativa.
L'originaria parte ricorrente, cui competeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario, neppure per quanto concerne la pur dedotta illegittimità e non conformità alle disposizioni di legge dei pannelli e degli strumenti di segnalazione dell'apparecchiatura, limitandosi sul punto a deduzioni del tutto apodittiche. In tal senso, “in
tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità
e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della
presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione,
Sez. 2, ord. nr. 23566/2017). Tale principio è stato ribadito di recente dalla corte di legittima, la quale ha ribadito che il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della
Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante (Cassazione, sez. II, sent. nr. 30129/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “in mancanza di attestazione sul
verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione
della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale
demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende
illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti”
(Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 1661/2019). Ed ancora, “in tema di opposizione a verbale di
contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere
di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui
al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della
p. 2/4 velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di
strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 24166/2023).
4. Sono infondati i motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti dalla parte appellata. Infatti:
- “gli appartenenti alla polizia municipale […] possono accertare tutte le violazioni in materia di
sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si
trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano
effettivamente in servizio” (Cassazione, Sez. II, sent. nr. 5771/08). Nel caso di specie non è
oggetto di contestazione la circostanza che la rilevazione della sanzione è avvenuta nell'ambito territoriale del Comune di;
Parte_1
- l'ente ha fornito prova della taratura dell'autovelox, di cui nel verbale sono indicati tutti i dati. Infatti, ha prodotto in giudizio il relativo certificato, emesso in data
14/12/2020 da un centro autorizzato (cfr. documento in atti). Il numero di matricola dell'apparecchio indicato nel certificato coincide con quello indicato nell'verbale di accertamento. Ha prodotto i provvedimenti di approvazione del dispositivo (decreto in allegato alla produzione di primo grado). In difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni tale certificazione deve ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio, peraltro, pochi mesi prima della rilevazione dell'infrazione a carico della parte ricorrente. Sul punto, “in materia di
violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria
dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e
sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base
di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione,
installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di
taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le
modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr.
18354/2018).
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dall'originaria parte opponente.
p. 3/4
6. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori minimi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia DI nr. 191/2022, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.91/50 per esborsi e €.334 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 4274/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte appellante
E
(avv. Vincenzo Giuliano, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione del 16/12/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, il proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza nr. 191/2022, depositata in data 2/5/2022, con cui il Giudice di Pace di Guardia
DI accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 907/22 del
[...]
- Polizia Municipale. A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della Parte_1
pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità.
p. 1/4
2. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
3. Il giudicante, in diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
ritiene infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento dell'infrazione. Infatti, nel verbale impugnato gli agenti accertatori – pubblici ufficiali – hanno attestato che la postazione di controllo è
segnalata da adeguata cartellonistica stradale apposta nel rispetto della vigente normativa.
L'originaria parte ricorrente, cui competeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario, neppure per quanto concerne la pur dedotta illegittimità e non conformità alle disposizioni di legge dei pannelli e degli strumenti di segnalazione dell'apparecchiatura, limitandosi sul punto a deduzioni del tutto apodittiche. In tal senso, “in
tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità
e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della
presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione,
Sez. 2, ord. nr. 23566/2017). Tale principio è stato ribadito di recente dalla corte di legittima, la quale ha ribadito che il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della
Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante (Cassazione, sez. II, sent. nr. 30129/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “in mancanza di attestazione sul
verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione
della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale
demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende
illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti”
(Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 1661/2019). Ed ancora, “in tema di opposizione a verbale di
contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente e non sulla P.A., l'onere
di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui
al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della
p. 2/4 velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di
strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2, ord. nr. 24166/2023).
4. Sono infondati i motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti dalla parte appellata. Infatti:
- “gli appartenenti alla polizia municipale […] possono accertare tutte le violazioni in materia di
sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si
trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano
effettivamente in servizio” (Cassazione, Sez. II, sent. nr. 5771/08). Nel caso di specie non è
oggetto di contestazione la circostanza che la rilevazione della sanzione è avvenuta nell'ambito territoriale del Comune di;
Parte_1
- l'ente ha fornito prova della taratura dell'autovelox, di cui nel verbale sono indicati tutti i dati. Infatti, ha prodotto in giudizio il relativo certificato, emesso in data
14/12/2020 da un centro autorizzato (cfr. documento in atti). Il numero di matricola dell'apparecchio indicato nel certificato coincide con quello indicato nell'verbale di accertamento. Ha prodotto i provvedimenti di approvazione del dispositivo (decreto in allegato alla produzione di primo grado). In difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni tale certificazione deve ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio, peraltro, pochi mesi prima della rilevazione dell'infrazione a carico della parte ricorrente. Sul punto, “in materia di
violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria
dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e
sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base
di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione,
installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di
taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le
modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr.
18354/2018).
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dall'originaria parte opponente.
p. 3/4
6. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori minimi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia DI nr. 191/2022, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.91/50 per esborsi e €.334 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 4/4