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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4249/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA VITO LA MANTIA, 146 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
IC IA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA VITO LA MANTIA, 146 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
ZANGHI' FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 16 settembre 2025 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in Palermo, il 8 giugno 1979).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il Sig. non verserà alcun mantenimento alla sig.ra CP_1 Pt_1
[...]
3. I coniugi esprimono fin da ora reciproco assenso e autorizzazione per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti, dovendo, pertanto, la presente dichiarazione servire quale nullaosta per qualsiasi attività competente;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 75, P. II, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4249/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA VITO LA MANTIA, 146 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
IC IA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA VITO LA MANTIA, 146 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
ZANGHI' FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 16 settembre 2025 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in Palermo, il 8 giugno 1979).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il Sig. non verserà alcun mantenimento alla sig.ra CP_1 Pt_1
[...]
3. I coniugi esprimono fin da ora reciproco assenso e autorizzazione per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti, dovendo, pertanto, la presente dichiarazione servire quale nullaosta per qualsiasi attività competente;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 75, P. II, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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