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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 392 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2024 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Lambro e Michele Iucci, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E in persona del procuratore Dott. rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Giuseppe Angelosanto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: contratto di somministrazione – ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE emetteva il 18.12.2018 atto di ingiunzione di pagamento n. 035326, ai sensi Parte_2 dell'art. 2 R.D. 639/1910, nei confronti di , per il pagamento della somma di € Parte_1
19.509,33, comprensiva di interessi di mora e spese, di cui € 19.442,35 riferiti a fatture insolute relative alla fornitura del servizio idrico integrato per l'utenza codice cliente n.
1000854339, conto contrattuale n. 200000895640, ubicata in Cassino (FR), Via Marino
Fardelli n. 1, come da elenco allegato al medesimo atto.
Con atto di citazione notificato il 5.2.2019 proponeva opposizione chiedendo Parte_1 dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione con revoca/annullamento dell'atto ed accertamento dell'inesistenza di alcun debito nei confronti di ovvero, in subordine, con Parte_2
1 rideterminazione delle somme dovute in quelle corrispondenti ai soli consumi effettivi e debitamente provati, con riconoscimento, altresì, del diritto alla rateizzazione del pagamento.
A sostegno della domanda, osservava come il credito oggetto dell'ingiunzione non possedesse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità atti a giustificare il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale, in quanto gli importi addebitati nelle fatture erano stati determinati sulla base di consumi presunti o parzialmente presunti e non già reali, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 5 del Regolamento idrico prevedente l'effettuazione di almeno due letture l'anno da parte del gestore del servizio;
rilevava poi che i consumi indicati nelle fatture emesse dal settembre 2013 al novembre 2015, oltre che non coerenti con quelli, di gran lunga inferiori, dei periodi precedenti e successivi, erano oltremodo eccessivi ed inverosimili rispetto all'entità dell'approvvigionamento idrico, riguardando la fornitura un piccolo appartamento
(dotato di un solo bagno e con impianto di riscaldamento non funzionante, nonché privo di pertinenze significative) da sempre occupato dal solo opponente, il quale, oltretutto, si serviva dell'acqua per le sole esigenze di igiene personale, facendo riferimento, per ogni altra necessità, all'abitazione del fratello sita al piano sottostante;
sosteneva dunque che gli addebiti dovevano ritenersi frutto di malfunzionamento del contatore e anomalie dell'impianto non rilevate dal gestore e di conseguenti stime basate su dati erronei;
esponeva, ancora, di avere già in precedenza contestato le richieste di pagamento di e di avere ottenuto Parte_2 uno storno di € 7.049,00 a seguito di richiesta di “depenalizzazione” per perdita occulta sull'impianto privato;
infine, eccepiva la non debenza dei costi addebitati per il servizio di depurazione e fognatura, in quanto “sicuramente” non usufruito.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la conferma Parte_2
dell'atto di ingiunzione opposto. La convenuta richiamava l'autorizzazione, ricevuta con
D.M. del 22.2.2016, al recupero dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone attraverso lo strumento di cui al R.D. 639/1910; richiamava inoltre l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova a carico dell'opponente nei giudizi di opposizione all'ingiunzione fiscale, in quanto giudizi di accertamento negativo del credito, deducendone il mancato assolvimento nella fattispecie;
affermava che le fatture erano state emesse sulla base di letture reali, i cui dati erano confermati da fotografie del misuratore, ed osservava come l'attore avesse già chiesto ed ottenuto un ricalcolo dei consumi per fuoriuscita di acqua dalla parte privata dell'impianto, come consentito dal Regolamento idrico, fuoriuscita che avrebbe autonomamente rilevato eseguendo l'autolettura del contatore.
2 Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare un bonario componimento della lite (poi non realizzatosi), con ordinanza del 20.11.2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; a seguire, la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi di parte attrice e e, dopo ulteriori rinvii per trattative (nuovamente non Testimone_1 Parte_3
andate a buon fine), consulenza tecnica d'ufficio; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, la causa verte essenzialmente sulla quantificazione dei consumi effettuati dall'opponente in base al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato esistente tra le parti e, di conseguenza, sulla quantificazione del corrispettivo da lui dovuto.
Preliminarmente, sulla legittimità, in astratto, del ricorso all'ingiunzione fiscale, non vi è dubbio che sia legittimata alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla Parte_2
gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 5 Lazio meridionale – Frosinone con lo strumento di cui all'art. 2 del R.D. 639/1910 e ciò in virtù dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 10.3.2016, ai sensi dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. 46/1999.
Va ancora precisato come l'attore non neghi di avere fruito del servizio. La contestazione relativa alla quota di fognatura e depurazione si appalesa, d'altro canto, generica (e perciò inefficace) in quanto esclusivamente basata sull'annullamento dei costi inerenti a tali voci ottenuto da altro utente (le cui ragioni non sono conoscibili né accertabili con pienezza), senza alcun riferimento specifico alla situazione propria dell'opponente. Quest'ultimo, d'altronde, in sede di interrogatorio formale ha confermato di avere usufruito integralmente del servizio idrico integrato, comprendente, come specificato nel cap. 1 di interrogatorio, “fornitura di acqua ad uso domestico, fognatura, depurazione”.
L'attore ha contestato piuttosto il quantum della pretesa creditoria per l'eccessività, a suo dire, delle bollette ricevute.
In proposito occorre iniziare con l'osservare che l'ingiunzione di pagamento opposta ha alla sua base 12 fatture, la prima emessa il 30.9.2014 e l'ultima emessa il 7.12.2017.
Le prime sei fatture, di molto le più consistenti, si riferiscono a consumi stimati dal 30.6.2014 al 23.11.2015.
La specificità delle contestazioni mosse dall'attore, basate sul raffronto con i consumi rilevati in bollette precedenti e successive, nonché sull'evidenziazione di valori di consumo idrico, attribuiti nelle fatture, estremamente elevati anche in assoluto per una singola utenza dalle
3 caratteristiche indicate, ha giustificato l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini di un opportuno approfondimento di tipo tecnico su quanto in concreto avvenuto nello svolgimento e nella gestione del rapporto di fornitura.
Del resto i testimoni escussi hanno confermato le modalità di fruizione del servizio descritte dall'opponente, che inducono a ritenere estremamente contenuti i suoi abituali consumi (cfr. dichiarazioni teste vicino di causa e conoscente di lunga data di Testimone_1 Parte_1
“confermo che il sig. abita in un appartamento al primo piano, o meglio in
[...] Pt_1 quell'appartamento va solo a dormire;
in tutti gli altri orari sta a casa del fratello al piano terra, io lo trovo sempre lì. Essendo solo passa tutta la sua giornata dalla famiglia del fratello da cui viene accudito. So che l'impianto di riscaldamento del suo appartamento non è utilizzato, in quanto il sig. non ha disponibilità economiche sufficienti per fare l'allaccio Pt_1 del gas…L'abitazione del sig. è in leggera salita, come la mia, e dista dalla strada circa Pt_1
5 o 6 metri. Non è presente né un orto né un giardino, c'è un'area esterna incolta, dove lui, il fratello e i nipoti parcheggiano le auto”; nello stesso senso le dichiarazioni di
[...]
cognata dell'attore, abitante al piano sottostante dell'edificio: “l'impianto di Parte_3 riscaldamento dell'appartamento di mio cognato si è rotto credo circa 6 o 7 anni fa e da allora è rimasto così, inoltre lui non aveva disponibilità economiche per mettere il gasolio.
Mio cognato in questo appartamento dorme soltanto, il resto della giornata lo passa presso la nostra abitazione…Siccome anche lo scaldabagno del suo appartamento è rotto, lui abitualmente fa la doccia da noi, questo da più di dieci anni. Anche il suo bucato lo fa presso di noi, me ne occupo io…Davanti alle nostre abitazioni c'è solo un pezzetto di terra non coltivato”).
Al CTU nominato sono stati in particolare posti i seguenti quesiti:
“esaminati gli atti ed i documenti di causa, effettuati i sopralluoghi e le verifiche occorrenti anche sul contatore:
1) indichi il CTU, per ciascuna delle fatture poste a base dell'ingiunzione, il periodo di riferimento e la tipologia di consumi addebitati (verificando se si tratti di consumi stimati o effettivamente rilevati e se il gestore abbia proceduto a conguagli), elaborando un prospetto riassuntivo delle medesime;
2) verifichi i consumi effettivamente registrati dal contatore, previa verifica e descrizione delle condizioni di quest'ultimo e previo accertamento del suo regolare funzionamento;
3) accerti le modalità ed i criteri con cui nelle fatture è stato operato il conguaglio dei consumi e se i criteri utilizzati dal gestore idrico possano aver determinato l'applicazione di
4 fasce tariffarie più elevate in rapporto ai reali consumi;
in caso positivo, specifichi di quale importo dovrà essere rettificato e/o epurato il conteggio;
4) calcoli, in esito alle precedenti operazioni, le somme dovute dall'utente per ciascuno dei periodi indicati nelle fatture ed il totale complessivo;
5) verifichi, in ogni caso, la congruità dei consumi fatturati e registrati dal contatore rispetto
a quelli medi storici dell'utenza intestata all'attore e rispetto a quelli compatibili con le caratteristiche della fornitura, degli impianti a servizio dell'appartamento e con le modalità di utilizzo dello stesso (tenuto conto anche di quanto emerso dalle prove orali assunte) esprimendosi sulle possibili cause delle divergenze riscontrate;
6) fornisca quindi anche un conteggio del dovuto elaborato sulla base dei suddetti consumi medi storici”.
Ebbene il CTU ha proceduto ad una approfondita analisi attraverso la quale ha potuto ricostruire i consumi effettivi del contatore (sostituito da in data 17.2.2022 Parte_2
quando segnava 3.613 mc) ed ha evidenziato, in sostanza, come tali consumi siano stati di molto inferiori a quelli addebitati nelle fatture emesse da in quanto queste Parte_2
ultime si sono basate, in massima parte, su consumi presunti “ricavati” da un consumo anomalo registrato in precedenza per effetto di una perdita occulta, mai conguagliati.
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato il fatto che fino al 17.12.2015 (con il conguaglio effettuato a partire dalla suddetta data con la fattura n. 3016011000320101 del 27.9.2016, non compresa tra quelle oggetto di ingiunzione) non è mai stato eseguito il conguaglio dei consumi contabilizzati sulla base di semplici stime.
In tal modo vi è stato addebito di importi superiori al dovuto, in quanto “facendo riferimento
a consumi presunti, è stato utilizzato il consumo derivato dalla perdita occulta;
infatti per la prima fattura dell'ingiunzione di pagamento, la N. 2014/555447, è stato considerato un consumo presunto di mc 515,00 per 92 giorni, pari ad un consumo medio giornaliero di 5,598 mc/g”, laddove avendo rilevato per i vari periodi i consumi medi giornalieri a partire Pt_2 dal 13/6/14, avrebbe potuto effettuare il conguaglio”.
Solo a partire dalla fattura n. A000001600165859 del 15.3.2016 vi è stato l'addebito di consumi stimati più proporzionati a quelli effettivi.
Inoltre, sempre in base a quanto riscontrato dal CTU, l'aver utilizzato a base della fatturazione un consumo medio giornaliero “inficiato” dalla perdita occulta ha comportato un errato conteggio anche delle partite pregresse per gli anni dal 2006 al 2011.
In definitiva, dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “i consumi registrati dal contatore, dalla data del 30/6/14 (inizio del periodo di ingiunzione di pagamento), sono
5 congrui”, oltre che “compatibili con le caratteristiche della fornitura, degli impianti a servizio dell'appartamento e con le modalità di utilizzo dello stesso”, mentre “i consumi fatturati non lo sono avendo iniziato a conteggiare i consumi effettivi dal 24/11/15”. Pt_2
Nuovamente, al termine della relazione, è stato chiarito che “le cause delle divergenze riscontrate sono dovute al fatto che, per parte delle fatture relative all'ingiunzione di pagamento, ha fatto riferimento ai consumi inficiati dalla perdita occulta che si era Pt_2 verificata”.
In definitiva, effettuato il ricalcolo delle somme dovute dall'utente sulla base dei dati effettivi, il CTU ha quantificato il debito complessivo dell'attore per il periodo oggetto di ingiunzione in € 670,32.
La consulenza non è stata oggetto di osservazioni da parte della convenuta e se ne possono pertanto recepire integralmente i risultati, anche in quanto la stessa appare esaurientemente motivata e chiara nell'illustrazione.
Non può d'altra parte tenersi conto dei pagamenti indicati dalla difesa attorea solo in sede di osservazioni alla c.t.u., in quanto il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento (parziale) del debito portato dall'ingiunzione avrebbe dovuto essere tempestivamente allegato e documentato dall'opponente. Del tutto tardiva deve dunque ritenersi la produzione, solo in allegato alle suddette osservazioni, di tre bollettini di versamento (produzione che come tale non può essere considerata).
In conclusione l'atto di ingiunzione di pagamento impugnato deve essere annullato quanto all'importo eccedente la suddetta cifra di € 670,32 oltre interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna fattura (sugli importi ricalcolati dal CTU) alla data dell'atto.
Riguardo alla domanda di rateizzazione avanzata dall'opponente, è da rilevare come esuli dai poteri del giudice imporre rateizzazioni dei debiti ingiunti, cui all'evidenza il ricorrente potrà accedere solo previo accordo con la controparte.
In considerazione della prevalente soccombenza di le spese di lite vanno Parte_2 poste a carico di quest'ultima, nella misura liquidata in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente adeguati in aumento tenuto conto dell'entità delle difese svolte e del dispendio di attività processuali. Essendo stato l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone dell'11.7.2023, a seguito di istanza presentata il 27.6.2023, dopo il termine delle operazioni peritali con cui si è conclusa la fase istruttoria, per le spese relative alla fase decisionale va disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, in ossequio al dettato dell'art. 133
6 d.P.R. 113/2002 (T.U. spese di giustizia). Le spese di CTU, in base al medesimo criterio di cui sopra, devono gravare in via definitiva sulla convenuta.
Non ricorrono viceversa gli estremi per una condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96
c.p.c., così come invocato nella comparsa conclusionale di parte attrice, residuando comunque un credito della società nei confronti dell'opponente atto a giustificare, sia pure per un importo assai inferiore, l'emissione dell'atto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento n. 035326 del 18.12.2018 emessa da Parte_2
nei confronti di quanto all'importo eccedente la cifra di € 670,32 oltre interessi Parte_1
legali di mora (da calcolarsi secondo quanto specificato in motivazione);
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attore Parte_2
le spese di lite, che liquida in € 274,59 per esborsi e in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato quanto all'importo di € 2.000,00 oltre accessori;
3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Parte_2
Così deciso in Frosinone, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
7
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 392 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2024 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Lambro e Michele Iucci, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E in persona del procuratore Dott. rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Giuseppe Angelosanto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: contratto di somministrazione – ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE emetteva il 18.12.2018 atto di ingiunzione di pagamento n. 035326, ai sensi Parte_2 dell'art. 2 R.D. 639/1910, nei confronti di , per il pagamento della somma di € Parte_1
19.509,33, comprensiva di interessi di mora e spese, di cui € 19.442,35 riferiti a fatture insolute relative alla fornitura del servizio idrico integrato per l'utenza codice cliente n.
1000854339, conto contrattuale n. 200000895640, ubicata in Cassino (FR), Via Marino
Fardelli n. 1, come da elenco allegato al medesimo atto.
Con atto di citazione notificato il 5.2.2019 proponeva opposizione chiedendo Parte_1 dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione con revoca/annullamento dell'atto ed accertamento dell'inesistenza di alcun debito nei confronti di ovvero, in subordine, con Parte_2
1 rideterminazione delle somme dovute in quelle corrispondenti ai soli consumi effettivi e debitamente provati, con riconoscimento, altresì, del diritto alla rateizzazione del pagamento.
A sostegno della domanda, osservava come il credito oggetto dell'ingiunzione non possedesse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità atti a giustificare il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale, in quanto gli importi addebitati nelle fatture erano stati determinati sulla base di consumi presunti o parzialmente presunti e non già reali, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 5 del Regolamento idrico prevedente l'effettuazione di almeno due letture l'anno da parte del gestore del servizio;
rilevava poi che i consumi indicati nelle fatture emesse dal settembre 2013 al novembre 2015, oltre che non coerenti con quelli, di gran lunga inferiori, dei periodi precedenti e successivi, erano oltremodo eccessivi ed inverosimili rispetto all'entità dell'approvvigionamento idrico, riguardando la fornitura un piccolo appartamento
(dotato di un solo bagno e con impianto di riscaldamento non funzionante, nonché privo di pertinenze significative) da sempre occupato dal solo opponente, il quale, oltretutto, si serviva dell'acqua per le sole esigenze di igiene personale, facendo riferimento, per ogni altra necessità, all'abitazione del fratello sita al piano sottostante;
sosteneva dunque che gli addebiti dovevano ritenersi frutto di malfunzionamento del contatore e anomalie dell'impianto non rilevate dal gestore e di conseguenti stime basate su dati erronei;
esponeva, ancora, di avere già in precedenza contestato le richieste di pagamento di e di avere ottenuto Parte_2 uno storno di € 7.049,00 a seguito di richiesta di “depenalizzazione” per perdita occulta sull'impianto privato;
infine, eccepiva la non debenza dei costi addebitati per il servizio di depurazione e fognatura, in quanto “sicuramente” non usufruito.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e la conferma Parte_2
dell'atto di ingiunzione opposto. La convenuta richiamava l'autorizzazione, ricevuta con
D.M. del 22.2.2016, al recupero dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone attraverso lo strumento di cui al R.D. 639/1910; richiamava inoltre l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova a carico dell'opponente nei giudizi di opposizione all'ingiunzione fiscale, in quanto giudizi di accertamento negativo del credito, deducendone il mancato assolvimento nella fattispecie;
affermava che le fatture erano state emesse sulla base di letture reali, i cui dati erano confermati da fotografie del misuratore, ed osservava come l'attore avesse già chiesto ed ottenuto un ricalcolo dei consumi per fuoriuscita di acqua dalla parte privata dell'impianto, come consentito dal Regolamento idrico, fuoriuscita che avrebbe autonomamente rilevato eseguendo l'autolettura del contatore.
2 Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare un bonario componimento della lite (poi non realizzatosi), con ordinanza del 20.11.2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; a seguire, la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi di parte attrice e e, dopo ulteriori rinvii per trattative (nuovamente non Testimone_1 Parte_3
andate a buon fine), consulenza tecnica d'ufficio; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, la causa verte essenzialmente sulla quantificazione dei consumi effettuati dall'opponente in base al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato esistente tra le parti e, di conseguenza, sulla quantificazione del corrispettivo da lui dovuto.
Preliminarmente, sulla legittimità, in astratto, del ricorso all'ingiunzione fiscale, non vi è dubbio che sia legittimata alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla Parte_2
gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 5 Lazio meridionale – Frosinone con lo strumento di cui all'art. 2 del R.D. 639/1910 e ciò in virtù dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 10.3.2016, ai sensi dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. 46/1999.
Va ancora precisato come l'attore non neghi di avere fruito del servizio. La contestazione relativa alla quota di fognatura e depurazione si appalesa, d'altro canto, generica (e perciò inefficace) in quanto esclusivamente basata sull'annullamento dei costi inerenti a tali voci ottenuto da altro utente (le cui ragioni non sono conoscibili né accertabili con pienezza), senza alcun riferimento specifico alla situazione propria dell'opponente. Quest'ultimo, d'altronde, in sede di interrogatorio formale ha confermato di avere usufruito integralmente del servizio idrico integrato, comprendente, come specificato nel cap. 1 di interrogatorio, “fornitura di acqua ad uso domestico, fognatura, depurazione”.
L'attore ha contestato piuttosto il quantum della pretesa creditoria per l'eccessività, a suo dire, delle bollette ricevute.
In proposito occorre iniziare con l'osservare che l'ingiunzione di pagamento opposta ha alla sua base 12 fatture, la prima emessa il 30.9.2014 e l'ultima emessa il 7.12.2017.
Le prime sei fatture, di molto le più consistenti, si riferiscono a consumi stimati dal 30.6.2014 al 23.11.2015.
La specificità delle contestazioni mosse dall'attore, basate sul raffronto con i consumi rilevati in bollette precedenti e successive, nonché sull'evidenziazione di valori di consumo idrico, attribuiti nelle fatture, estremamente elevati anche in assoluto per una singola utenza dalle
3 caratteristiche indicate, ha giustificato l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini di un opportuno approfondimento di tipo tecnico su quanto in concreto avvenuto nello svolgimento e nella gestione del rapporto di fornitura.
Del resto i testimoni escussi hanno confermato le modalità di fruizione del servizio descritte dall'opponente, che inducono a ritenere estremamente contenuti i suoi abituali consumi (cfr. dichiarazioni teste vicino di causa e conoscente di lunga data di Testimone_1 Parte_1
“confermo che il sig. abita in un appartamento al primo piano, o meglio in
[...] Pt_1 quell'appartamento va solo a dormire;
in tutti gli altri orari sta a casa del fratello al piano terra, io lo trovo sempre lì. Essendo solo passa tutta la sua giornata dalla famiglia del fratello da cui viene accudito. So che l'impianto di riscaldamento del suo appartamento non è utilizzato, in quanto il sig. non ha disponibilità economiche sufficienti per fare l'allaccio Pt_1 del gas…L'abitazione del sig. è in leggera salita, come la mia, e dista dalla strada circa Pt_1
5 o 6 metri. Non è presente né un orto né un giardino, c'è un'area esterna incolta, dove lui, il fratello e i nipoti parcheggiano le auto”; nello stesso senso le dichiarazioni di
[...]
cognata dell'attore, abitante al piano sottostante dell'edificio: “l'impianto di Parte_3 riscaldamento dell'appartamento di mio cognato si è rotto credo circa 6 o 7 anni fa e da allora è rimasto così, inoltre lui non aveva disponibilità economiche per mettere il gasolio.
Mio cognato in questo appartamento dorme soltanto, il resto della giornata lo passa presso la nostra abitazione…Siccome anche lo scaldabagno del suo appartamento è rotto, lui abitualmente fa la doccia da noi, questo da più di dieci anni. Anche il suo bucato lo fa presso di noi, me ne occupo io…Davanti alle nostre abitazioni c'è solo un pezzetto di terra non coltivato”).
Al CTU nominato sono stati in particolare posti i seguenti quesiti:
“esaminati gli atti ed i documenti di causa, effettuati i sopralluoghi e le verifiche occorrenti anche sul contatore:
1) indichi il CTU, per ciascuna delle fatture poste a base dell'ingiunzione, il periodo di riferimento e la tipologia di consumi addebitati (verificando se si tratti di consumi stimati o effettivamente rilevati e se il gestore abbia proceduto a conguagli), elaborando un prospetto riassuntivo delle medesime;
2) verifichi i consumi effettivamente registrati dal contatore, previa verifica e descrizione delle condizioni di quest'ultimo e previo accertamento del suo regolare funzionamento;
3) accerti le modalità ed i criteri con cui nelle fatture è stato operato il conguaglio dei consumi e se i criteri utilizzati dal gestore idrico possano aver determinato l'applicazione di
4 fasce tariffarie più elevate in rapporto ai reali consumi;
in caso positivo, specifichi di quale importo dovrà essere rettificato e/o epurato il conteggio;
4) calcoli, in esito alle precedenti operazioni, le somme dovute dall'utente per ciascuno dei periodi indicati nelle fatture ed il totale complessivo;
5) verifichi, in ogni caso, la congruità dei consumi fatturati e registrati dal contatore rispetto
a quelli medi storici dell'utenza intestata all'attore e rispetto a quelli compatibili con le caratteristiche della fornitura, degli impianti a servizio dell'appartamento e con le modalità di utilizzo dello stesso (tenuto conto anche di quanto emerso dalle prove orali assunte) esprimendosi sulle possibili cause delle divergenze riscontrate;
6) fornisca quindi anche un conteggio del dovuto elaborato sulla base dei suddetti consumi medi storici”.
Ebbene il CTU ha proceduto ad una approfondita analisi attraverso la quale ha potuto ricostruire i consumi effettivi del contatore (sostituito da in data 17.2.2022 Parte_2
quando segnava 3.613 mc) ed ha evidenziato, in sostanza, come tali consumi siano stati di molto inferiori a quelli addebitati nelle fatture emesse da in quanto queste Parte_2
ultime si sono basate, in massima parte, su consumi presunti “ricavati” da un consumo anomalo registrato in precedenza per effetto di una perdita occulta, mai conguagliati.
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato il fatto che fino al 17.12.2015 (con il conguaglio effettuato a partire dalla suddetta data con la fattura n. 3016011000320101 del 27.9.2016, non compresa tra quelle oggetto di ingiunzione) non è mai stato eseguito il conguaglio dei consumi contabilizzati sulla base di semplici stime.
In tal modo vi è stato addebito di importi superiori al dovuto, in quanto “facendo riferimento
a consumi presunti, è stato utilizzato il consumo derivato dalla perdita occulta;
infatti per la prima fattura dell'ingiunzione di pagamento, la N. 2014/555447, è stato considerato un consumo presunto di mc 515,00 per 92 giorni, pari ad un consumo medio giornaliero di 5,598 mc/g”, laddove avendo rilevato per i vari periodi i consumi medi giornalieri a partire Pt_2 dal 13/6/14, avrebbe potuto effettuare il conguaglio”.
Solo a partire dalla fattura n. A000001600165859 del 15.3.2016 vi è stato l'addebito di consumi stimati più proporzionati a quelli effettivi.
Inoltre, sempre in base a quanto riscontrato dal CTU, l'aver utilizzato a base della fatturazione un consumo medio giornaliero “inficiato” dalla perdita occulta ha comportato un errato conteggio anche delle partite pregresse per gli anni dal 2006 al 2011.
In definitiva, dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “i consumi registrati dal contatore, dalla data del 30/6/14 (inizio del periodo di ingiunzione di pagamento), sono
5 congrui”, oltre che “compatibili con le caratteristiche della fornitura, degli impianti a servizio dell'appartamento e con le modalità di utilizzo dello stesso”, mentre “i consumi fatturati non lo sono avendo iniziato a conteggiare i consumi effettivi dal 24/11/15”. Pt_2
Nuovamente, al termine della relazione, è stato chiarito che “le cause delle divergenze riscontrate sono dovute al fatto che, per parte delle fatture relative all'ingiunzione di pagamento, ha fatto riferimento ai consumi inficiati dalla perdita occulta che si era Pt_2 verificata”.
In definitiva, effettuato il ricalcolo delle somme dovute dall'utente sulla base dei dati effettivi, il CTU ha quantificato il debito complessivo dell'attore per il periodo oggetto di ingiunzione in € 670,32.
La consulenza non è stata oggetto di osservazioni da parte della convenuta e se ne possono pertanto recepire integralmente i risultati, anche in quanto la stessa appare esaurientemente motivata e chiara nell'illustrazione.
Non può d'altra parte tenersi conto dei pagamenti indicati dalla difesa attorea solo in sede di osservazioni alla c.t.u., in quanto il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento (parziale) del debito portato dall'ingiunzione avrebbe dovuto essere tempestivamente allegato e documentato dall'opponente. Del tutto tardiva deve dunque ritenersi la produzione, solo in allegato alle suddette osservazioni, di tre bollettini di versamento (produzione che come tale non può essere considerata).
In conclusione l'atto di ingiunzione di pagamento impugnato deve essere annullato quanto all'importo eccedente la suddetta cifra di € 670,32 oltre interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna fattura (sugli importi ricalcolati dal CTU) alla data dell'atto.
Riguardo alla domanda di rateizzazione avanzata dall'opponente, è da rilevare come esuli dai poteri del giudice imporre rateizzazioni dei debiti ingiunti, cui all'evidenza il ricorrente potrà accedere solo previo accordo con la controparte.
In considerazione della prevalente soccombenza di le spese di lite vanno Parte_2 poste a carico di quest'ultima, nella misura liquidata in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente adeguati in aumento tenuto conto dell'entità delle difese svolte e del dispendio di attività processuali. Essendo stato l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone dell'11.7.2023, a seguito di istanza presentata il 27.6.2023, dopo il termine delle operazioni peritali con cui si è conclusa la fase istruttoria, per le spese relative alla fase decisionale va disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, in ossequio al dettato dell'art. 133
6 d.P.R. 113/2002 (T.U. spese di giustizia). Le spese di CTU, in base al medesimo criterio di cui sopra, devono gravare in via definitiva sulla convenuta.
Non ricorrono viceversa gli estremi per una condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96
c.p.c., così come invocato nella comparsa conclusionale di parte attrice, residuando comunque un credito della società nei confronti dell'opponente atto a giustificare, sia pure per un importo assai inferiore, l'emissione dell'atto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento n. 035326 del 18.12.2018 emessa da Parte_2
nei confronti di quanto all'importo eccedente la cifra di € 670,32 oltre interessi Parte_1
legali di mora (da calcolarsi secondo quanto specificato in motivazione);
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attore Parte_2
le spese di lite, che liquida in € 274,59 per esborsi e in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato quanto all'importo di € 2.000,00 oltre accessori;
3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Parte_2
Così deciso in Frosinone, il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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