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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1805/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Moggi Presidente
dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1805/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della LI nata fuori dal matrimonio, promossa da:
(C.F.: , cittadina colombiana, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Prato, in Via Roma 317/E, presso lo studio dell'Avv. Carmen
Rosales, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione del
2.10.2024).
Pag. 1 di 11 Conclusioni: all'udienza svoltasi dinanzi alla giudice delegata in data 12.11.2025 parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa in decisione, dichiarando di rinunciare alle memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c., e ha concluso riportandosi agli atti e chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, il contributo al mantenimento a carico del padre come stabilito nei provvedimenti provvisori e il diritto di visita secondo le modalità indicate dal servizio sociale incaricato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c., depositato in data 27.9.2024, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e
[...] mantenimento della LI minore (Firenze, 9.4.2021), nata dall'unione more uxorio Per_1 con , deducendo: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2020 CP_1 con , dalla quale è nata la LI minore , riconosciuta da entrambi i CP_1 Per_1 genitori;
che la vita familiare non è mai stata caratterizzata da serenità a causa del rapporto conflittuale tra le parti e dei comportamenti violenti paterni;
che la convivenza è cessata nel gennaio 2023, a causa dell'allontanamento del dalla casa familiare, il quale si è CP_1 disinteressato moralmente e materialmente della LI, interrompendo quasi completamente gli incontri e contribuendo al suo mantenimento solo sporadicamente, e risulta affetto da problemi psicologici che necessitano di essere adeguatamente trattati con terapia farmacologica;
che la LI minore vive in casa con la madre ed il fratello maggiore, figlio della sola ricorrente, frequenta l'asilo e gode di buona salute;
che la madre si fa carico integralmente del pagamento del canone di locazione della casa familiare, ha un contratto di lavoro dipendente e ha percepito per l'anno 2023 un reddito lavorativo pari ad € 8.062,96; che non sono noti i redditi percepiti dal padre della minore.
Ha, pertanto, chiesto di disporre che “a) La minore di 4 anni venga affidata in via Per_1 esclusiva alla madre, in forza del disposto dell'art. 155 bis c.c., che allo stato infatti un affidamento condiviso è da ritenere pregiudizievole alla minore, b) considerato che il padre dapprima poco si è interessato della minore e delle problematiche si salute psichiche che patisce;
c) in quanto al regime di visita, la ricorrente ritiene opportuno che il sig. CP_1 possa vedere la LI in data da determinarsi, dirà lui quando e come intende vedere la LI, se eventualmente il Sig. fosse interessato a frequentare la LI si chiede fin d'ora che CP_1 le visite siano graduale, perché tutto sommato anche se lui è il padre, trattasi di una persona che la minore conosce ben poco oltre alla patologia psichiatrica di cui è affetto, d) in
Pag. 2 di 11 subordine voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
e) in merito al mantenimento, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al CP_1 mantenimento della LI minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro
€.400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, da corrispondere sul conto corrente intestato alla madre, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del
50% con la ricorrente, Con vittoria di spese, diritti e onorari e con pronuncia immediatamente esecutiva.”
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il resistente , CP_1 comparso all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., non si è costituito in giudizio e con ordinanza del 14.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia. Con la medesima ordinanza, vista la produzione documentale depositata da parte ricorrente nonché sentite personalmente le parti comparse in udienza e il difensore della parte costituita, ritenuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana in materia di responsabilità genitoriale, la giudice delegata ha adottato, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine all'affidamento e al mantenimento della LI , nonché in ordine al diritto di Per_1 visita del genitore non collocatario: “la LI minore è affidata in via esclusiva alla Per_1 madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la minore;
il padre potrà vedere la LI minore Per_1 almeno per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo e di diversa calendarizzazione da parte dei servizi sociali il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore
19:30, alla presenza di persona di fiducia della ricorrente e ferma restando, in ogni caso, la possibilità per i servizi sociali di proporre una diversa calendarizzazione e una diversa modalità di visita, che appaiano adeguate nell'interesse della minore;
il padre CP_1
verserà in favore della madre a titolo di
[...] Parte_1 contributo al mantenimento per la LI , un assegno mensile pari a € 250,00, con Per_1 decorrenza dalla data della domanda (settembre 2024), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà
Pag. 3 di 11 integralmente percepito dalla madre”. Inoltre, visti gli 473-bis.2 e 473-bis.27 c.p.c., ha disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza della minore, disponendo il deposito di una relazione analitica degli interventi attivati e dell'esito delle osservazioni delegate, con termine alle parti per successive memorie.
Istruita la causa mediante la produzione documentale di parte ricorrente e l'acquisizione delle relazioni depositate dai servizi sociali incaricati, all'udienza svoltasi in data 12.11.2025 dinanzi alla giudice delegata parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della LI minorenne , nata dalla relazione tra Persona_2
e (v. atto di nascita, in atti). Parte_1 CP_1
In via preliminare, come già precisato dalla giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori, il collegio ritiene che sussista la giurisdizione italiana e che sia applicabile la legge italiana in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 reg. 1111/2019 e della
Convenzione dell'Aia del 1996 (v. considerando 92 del reg. 1111 cit.), nonché in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ai sensi degli artt. 3 e 15 reg.
4/2009 (v. altresì considerando 13 reg. 1111 cit.), stante la residenza abituale della minore nel territorio italiano e, in particolare, in SI (SI), in ciò radicandosi altresì la competenza territoriale del Tribunale di Siena, nonché di entrambi i genitori, i quali risiedono abitualmente in Italia.
Sempre preliminarmente, deve premettersi che non si è proceduto all'audizione della LI minore, in quanto infradodicenne e comunque ritenuta l'audizione superflua alla luce delle risultanze processuali.
Tanto premesso, in merito all'affidamento della LI minore , il collegio ritiene che Per_1 non vi siano ragioni per disattendere la richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo alla madre, in ciò considerato il potenziale pregiudizio che potrebbe derivare alla minore in caso di affidamento congiunto.
Invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
Pag. 4 di 11 assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza costante di legittimità,
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, cui può derogarsi soltanto ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo, con riferimento all'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla riscontrata inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. in merito, Cass., sez. 1, sent. n. 26587 del
17.12.2009; conf. Cass., sez. 6-1, ord. n. 24526 del 2.12.2010 e Cass., sez. 1, sent. n. 6535 del
6.3.2019). Invero, il principio cardine in materia è quello del best interest of the child, come espresso in particolare dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991, e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli.
Ciò posto, deve ritenersi che costituiscono condotte pregiudizievoli per l'interesse del minore, come tali giustificative dell'affidamento esclusivo, sia la totale inadempienza del genitore non collocatario rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori sia l'esercizio discontinuo da parte del genitore non collocatario del suo diritto di visita, trattandosi di comportamenti sintomatici della sua inidoneità genitoriale (v. in merito,
Cass., sez. 1, sent. n. 26587 del 17.12.2009).
Ebbene, nella presente fattispecie si ritiene che le risultanze processuali evidenzino l'impossibilità per il padre, allo stato, di esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale
Pag. 5 di 11 derivante dall'affido condiviso.
In particolare, dalla relazione relativa alla valutazione delle competenze genitoriali resa dai servizi sociali (v. relazione depositata in data 5.11.2025) è emerso che il padre si trova ad oggi in uno stato di grave fragilità psichica, tenuto conto dei propri dolorosi vissuti, e che non appare ancora in grado di prendersi cura di sé, nonostante segua correttamente la terapia farmacologica (v. p. 17 della relazione dove si precisa che “non cucina, a volte non mangia, non si sveglia per gli appuntamenti presi, oppure si riaddormenta”). Inoltre, nella relazione è stato altresì sottolineato che “sebbene egli sia consapevole di stare molto male e di aver bisogno di cure, appare del tutto inconsapevole degli effetti del suo star male in relazione alla sua genitorialità”, tra cui “la non consapevolezza di esporre a condotte danneggianti, Per_1 legata anche ad una deresponsabilizzazione nei confronti della LI che di fatto lo porta a non essere in grado di interessarsi in prima persona di quello che le accade, ma soltanto attraverso la mediazione arbitraria della madre” (v. ancora p. 17 della relazione). In particolare, è emersa la difficoltà del padre di restare attento, orientato e presente durante i colloqui, il che “rende difficile pensare alla possibilità di garantire una sufficiente attenzione educativa, accuditiva e di tutela verso la minore” e non possono essere esclusi episodi di ricaduta (v. sempre p. 17 della relazione).
Le medesime difficoltà emergono chiaramente anche dalla relazione dei servizi sociali competenti, in cui sono state chiaramente evidenziate le serie problematiche del padre, che
“rendono per lui faticoso seguire la bambina e rispondere prontamente a tutte le sue esigenze”, e che hanno portato alla proposta di affidamento esclusivo in favore della madre, evidenziando l'opportunità che “il padre trascorra con la bimba tempo in modalità libera per un periodo molto limitato della giornata a condizione che le sue condizioni sanitarie lo permettano” (v. p. 2 della relazione dei servizi sociali del 31.10.2025).
In definitiva, è emersa la sostanziale inidoneità della condotta paterna, ancorché ispirata da sentimenti di profonda affettività nei confronti della LI, come emerge dalle richiamate relazioni, all'esercizio della genitorialità nei riguardi della minore, mentre risulta dagli atti che la madre, pur con le criticità e le problematiche di cui di seguito si dirà e che rendono necessaria la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali, abbia piena capacità genitoriale.
Infatti, dalla relazione relativa alla valutazione delle competenze genitoriali resa dai servizi sociali (v. relazione depositata in data 5.11.2025) è emerso che la “Si è preoccupata di Pt_1
Pag. 6 di 11 garantire ad la vicinanza, la cura, chiedendo aiuto al padre soltanto laddove lei non Per_1 fosse disponibile per problemi lavorativi. La donna appare consapevole delle criticità di
ma crede che sia giusto non solo ricevere gli aiuti economici dall'uomo, ma anche Per_3 permettere la frequentazione tra e il padre, se questo si mostra in grado di farlo, se si Per_1 mantiene stabile psicologicamente. È possibile affermare che la madre mostri un atteggiamento consapevole, protettivo e responsabile verso la minore” (v. p. 16 della relazione).
Di conseguenza, il collegio ritiene conforme all'interesse della minore confermare l'affidamento esclusivo della LI alla madre, come già disposto in sede di Per_1 provvedimenti temporanei e urgenti assunti dalla giudice delegata ai sensi dell'art. 473-bis.22, co. 1 c.p.c..
Per le stesse ragioni il collegio ritiene di dover altresì confermare il collocamento della minore presso la madre.
In ogni caso, deve osservarsi che anche a fronte dell'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori è fatto salvo il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Inoltre, permane l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli.
Tuttavia, a fronte della delicatezza della situazione, anche in considerazione delle vicende legate ai disturbi psichiatrici del padre, nonché delle criticità ancora sussistenti nel rapporto tra i genitori, il collegio ritiene che sia necessario demandare ai servizi sociali territorialmente competenti, già incaricati nel corso del procedimento, il compito di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e tutti gli interventi attivati e proposti, con particolare riferimento all'educativa domiciliare, per la durata di un ulteriore anno, proponendo alle parti ogni ulteriore intervento che sia ritenuto necessario nell'interesse della minore e attivando ogni utile iniziativa di sostegno e supporto.
I servizi sociali territorialmente competenti dovranno, inoltre, relazionare al giudice tutelare presso il Tribunale di Siena ogni sei mesi sul rispetto del regime di frequentazione, nonché sulle condizioni della minore, segnalando tempestivamente ogni eventuale criticità che dovessero riscontrare o comunque ogni condotta che sia pregiudizievole per il rapporto della LI con l'altro genitore o per la minore stessa.
Pag. 7 di 11 Al riguardo, ritiene il collegio che sia opportuno richiamare integralmente le conclusioni della sopra richiamata valutazione delle capacità genitoriali, in quanto esplicative della complessità della situazione e del rischio di pregiudizio per la minore, che rendono necessaria la prosecuzione del monitoraggio e di tutti gli interventi già attivati e proposti: “Ciò che appare evidente è che si trovi in una situazione di potenziale pregiudizio: le difficoltà Per_1 psichiche del padre che lo portano ad essere spesso disattento, poco presente a se stesso, permissivo verso la bambina, non contenitivo né normativo, seppur molto meno da quando ha iniziato la terapia farmacologica, le difficoltà comunicative tra i due genitori, anch'esse ridotte, ma presenti, sono i protagonisti delle narrazioni verbali ed emotive dei genitori.
Sebbene la madre sembri riconoscere tali problematiche, di fronte alle proprie difficoltà lavorative ed economiche tende ad andare in deroga a tali consapevolezze, lasciando spesso
da sola non solo con ma anche con La bambina quando si trova da Per_1 Per_3 Per_4 sola con il padre rischia di sentirsi disorientata, non contenuta e non guidata, assumendo il controllo e il potere che spettano ad una figura genitoriale adulta. Tuttavia gli aspetti affettivi, di vicinanza, che emergono da parte della bambina nei confronti del padre e viceversa sono risorse positive da considerare e che fanno pensare alla possibilità di una frequentazione tra i due. Inoltre al fine di mantenere un clima sufficientemente collaborativo per , appare necessario che i genitori affrontino tramite mediazione e supporto alla Per_1 genitorialità i temi legati alla loro storia di coppia sia essa in fase di separazione che in fase di riavvicinamento, così da rendere più chiaro possibile alla minore il contesto in cui vive e la relazione presente tra i due genitori.” (v. p. 17-18 della relazione).
Per tali ragioni, per quanto riguarda il regime di visita e di frequentazione della minore da parte del padre, tenuto conto delle complessità evidenziate e della necessità di salvaguardare il benessere fisiopsichico della minore, deve essere confermato in merito che il padre potrà vedere la LI minore almeno per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo Per_1 tra le parti e di diversa organizzazione con il servizio sociale incaricato il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore 19:30, ma, come suggerito anche dall'ITFS all'esito delle osservazioni demandate per la valutazione delle competenze genitoriali, possibilmente e in accordo con i servizi, in presenza di un educatore domiciliare o, in alternativa, alla presenza di persona di fiducia della ricorrente e salva la possibilità di concordare un diverso regime di visita, anche tenuto conto delle indicazioni che verranno fornite dal servizio sociale incaricato e nell'ottica di un progressivo ampliamento del diritto di visita nell'ambito dei percorsi attivati.
Quanto al contributo per il mantenimento della minore, anzitutto occorre richiamare l'art. 316
Pag. 8 di 11 bis c.c., in ragione del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Occorre parimenti considerare, ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4 c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella fattispecie la ricorrente ha dichiarato di lavorare come cameriera e di percepire uno stipendio mensile in una forbice tra € 1.200,00 - € 700,00 e a volte anche inferiore, lavorando a chiamata;
dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la ricorrente ha dichiarato redditi per € 9.200,00 nell'anno di imposta 2022 (v. mod. 730/2023), € 12.454,00 nell'anno di imposta 2023 (v. mod. 730/2024) e risulta aver percepito € 15.877,00 nell'anno di imposta
2024 (v. certificazione unica in atti). Ha inoltre dichiarato di sostenere annualmente oneri locativi per € 4.500,00, oltre alle spese per le utenze.
Quanto a parte resistente, rimasto contumace ma comparso all'udienza di prima CP_1 comparizione, ha dichiarato di essere attualmente disoccupato e di essere tuttavia disponibile a corrispondere quanto il lavoro consentirà (v. verbale di udienza del 19.3.2025).
Ciò posto, rilevato, in ogni caso, che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, non essendovi ragioni per dubitare dell'attuale capacità lavorativa dello stesso, pur nelle difficoltà riscontrate dai servizi sociali e sopra tratteggiate, tenuto conto delle esigenze della LI parametrate all'età e della circostanza che la minore per la quasi totalità del tempo vive presso la madre, deve essere confermata la quantificazione del contributo al mantenimento in favore della LI nella misura di € 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2024). Inoltre, il padre dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI, come indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, cui si rimanda integralmente.
Il disposto affidamento esclusivo della minore alla madre implica l'attribuzione a
Pag. 9 di 11 quest'ultima dell'assegno unico nella misura del 100%.
3. In considerazione della natura delle questioni oggetto di causa, della sostanziale non opposizione del resistente alle richieste della ricorrente e degli esiti del giudizio a seguito dell'istruttoria svolta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 316 e 337 bis c.c., nonché gli 473-bis.21 e ss. c.p.c., così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo della LI minore (nata a Firenze, in [...] Per_1
9.4.2021) alla madre, con collocamento presso la stessa;
- dispone che il padre potrà vedere la LI minore almeno per due pomeriggi a Per_1 settimana (in mancanza di accordo tra le parti e di diversa organizzazione con il servizio sociale incaricato il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore 19:30, possibilmente e in accordo con i servizi, in presenza di un educatore domiciliare o, in alternativa, alla presenza di persona di fiducia della ricorrente e salva la possibilità di concordare un diverso regime di visita, anche tenuto conto delle indicazioni che verranno fornite dal servizio sociale incaricato, nell'ottica di un progressivo ampliamento del diritto di visita nell'ambito dei percorsi attivati;
- demanda ai servizi sociali territorialmente competenti, già incaricati nel corso del procedimento, di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, come specificato in parte motiva, per la durata di un ulteriore anno, depositando ogni sei mesi presso il giudice tutelare del Tribunale di Siena una relazione sul rispetto del regime di frequentazione, nonché sulle condizioni della minore, segnalando tempestivamente ogni eventuale criticità riscontrata o comunque ogni condotta pregiudizievole per il rapporto della LI con l'altro genitore o per la minore stessa, nonché di proseguire e attivare gli interventi proposti nella relazione depositata;
- onera i servizi sociali di segnalare tempestivamente ogni eventuale criticità che dovessero riscontrare o comunque ogni condotta che sia pregiudizievole per il rapporto della LI con l'altro genitore o per la minore stessa;
- dispone che il padre corrisponda alla madre CP_1 Parte_1
Pag. 10 di 11 , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la LI minore , la somma mensile di € 250,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda
(settembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, da intendersi qui richiamato;
- dispone che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre Parte_1
;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Michele Moggi)
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Moggi Presidente
dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1805/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della LI nata fuori dal matrimonio, promossa da:
(C.F.: , cittadina colombiana, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Prato, in Via Roma 317/E, presso lo studio dell'Avv. Carmen
Rosales, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione del
2.10.2024).
Pag. 1 di 11 Conclusioni: all'udienza svoltasi dinanzi alla giudice delegata in data 12.11.2025 parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa in decisione, dichiarando di rinunciare alle memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c., e ha concluso riportandosi agli atti e chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, il contributo al mantenimento a carico del padre come stabilito nei provvedimenti provvisori e il diritto di visita secondo le modalità indicate dal servizio sociale incaricato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c., depositato in data 27.9.2024, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e
[...] mantenimento della LI minore (Firenze, 9.4.2021), nata dall'unione more uxorio Per_1 con , deducendo: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2020 CP_1 con , dalla quale è nata la LI minore , riconosciuta da entrambi i CP_1 Per_1 genitori;
che la vita familiare non è mai stata caratterizzata da serenità a causa del rapporto conflittuale tra le parti e dei comportamenti violenti paterni;
che la convivenza è cessata nel gennaio 2023, a causa dell'allontanamento del dalla casa familiare, il quale si è CP_1 disinteressato moralmente e materialmente della LI, interrompendo quasi completamente gli incontri e contribuendo al suo mantenimento solo sporadicamente, e risulta affetto da problemi psicologici che necessitano di essere adeguatamente trattati con terapia farmacologica;
che la LI minore vive in casa con la madre ed il fratello maggiore, figlio della sola ricorrente, frequenta l'asilo e gode di buona salute;
che la madre si fa carico integralmente del pagamento del canone di locazione della casa familiare, ha un contratto di lavoro dipendente e ha percepito per l'anno 2023 un reddito lavorativo pari ad € 8.062,96; che non sono noti i redditi percepiti dal padre della minore.
Ha, pertanto, chiesto di disporre che “a) La minore di 4 anni venga affidata in via Per_1 esclusiva alla madre, in forza del disposto dell'art. 155 bis c.c., che allo stato infatti un affidamento condiviso è da ritenere pregiudizievole alla minore, b) considerato che il padre dapprima poco si è interessato della minore e delle problematiche si salute psichiche che patisce;
c) in quanto al regime di visita, la ricorrente ritiene opportuno che il sig. CP_1 possa vedere la LI in data da determinarsi, dirà lui quando e come intende vedere la LI, se eventualmente il Sig. fosse interessato a frequentare la LI si chiede fin d'ora che CP_1 le visite siano graduale, perché tutto sommato anche se lui è il padre, trattasi di una persona che la minore conosce ben poco oltre alla patologia psichiatrica di cui è affetto, d) in
Pag. 2 di 11 subordine voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
e) in merito al mantenimento, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al CP_1 mantenimento della LI minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro
€.400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, da corrispondere sul conto corrente intestato alla madre, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del
50% con la ricorrente, Con vittoria di spese, diritti e onorari e con pronuncia immediatamente esecutiva.”
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il resistente , CP_1 comparso all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., non si è costituito in giudizio e con ordinanza del 14.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia. Con la medesima ordinanza, vista la produzione documentale depositata da parte ricorrente nonché sentite personalmente le parti comparse in udienza e il difensore della parte costituita, ritenuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana in materia di responsabilità genitoriale, la giudice delegata ha adottato, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine all'affidamento e al mantenimento della LI , nonché in ordine al diritto di Per_1 visita del genitore non collocatario: “la LI minore è affidata in via esclusiva alla Per_1 madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la minore;
il padre potrà vedere la LI minore Per_1 almeno per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo e di diversa calendarizzazione da parte dei servizi sociali il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore
19:30, alla presenza di persona di fiducia della ricorrente e ferma restando, in ogni caso, la possibilità per i servizi sociali di proporre una diversa calendarizzazione e una diversa modalità di visita, che appaiano adeguate nell'interesse della minore;
il padre CP_1
verserà in favore della madre a titolo di
[...] Parte_1 contributo al mantenimento per la LI , un assegno mensile pari a € 250,00, con Per_1 decorrenza dalla data della domanda (settembre 2024), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà
Pag. 3 di 11 integralmente percepito dalla madre”. Inoltre, visti gli 473-bis.2 e 473-bis.27 c.p.c., ha disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza della minore, disponendo il deposito di una relazione analitica degli interventi attivati e dell'esito delle osservazioni delegate, con termine alle parti per successive memorie.
Istruita la causa mediante la produzione documentale di parte ricorrente e l'acquisizione delle relazioni depositate dai servizi sociali incaricati, all'udienza svoltasi in data 12.11.2025 dinanzi alla giudice delegata parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della LI minorenne , nata dalla relazione tra Persona_2
e (v. atto di nascita, in atti). Parte_1 CP_1
In via preliminare, come già precisato dalla giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori, il collegio ritiene che sussista la giurisdizione italiana e che sia applicabile la legge italiana in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 reg. 1111/2019 e della
Convenzione dell'Aia del 1996 (v. considerando 92 del reg. 1111 cit.), nonché in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ai sensi degli artt. 3 e 15 reg.
4/2009 (v. altresì considerando 13 reg. 1111 cit.), stante la residenza abituale della minore nel territorio italiano e, in particolare, in SI (SI), in ciò radicandosi altresì la competenza territoriale del Tribunale di Siena, nonché di entrambi i genitori, i quali risiedono abitualmente in Italia.
Sempre preliminarmente, deve premettersi che non si è proceduto all'audizione della LI minore, in quanto infradodicenne e comunque ritenuta l'audizione superflua alla luce delle risultanze processuali.
Tanto premesso, in merito all'affidamento della LI minore , il collegio ritiene che Per_1 non vi siano ragioni per disattendere la richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo alla madre, in ciò considerato il potenziale pregiudizio che potrebbe derivare alla minore in caso di affidamento congiunto.
Invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
Pag. 4 di 11 assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza costante di legittimità,
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, cui può derogarsi soltanto ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo, con riferimento all'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla riscontrata inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. in merito, Cass., sez. 1, sent. n. 26587 del
17.12.2009; conf. Cass., sez. 6-1, ord. n. 24526 del 2.12.2010 e Cass., sez. 1, sent. n. 6535 del
6.3.2019). Invero, il principio cardine in materia è quello del best interest of the child, come espresso in particolare dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991, e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli.
Ciò posto, deve ritenersi che costituiscono condotte pregiudizievoli per l'interesse del minore, come tali giustificative dell'affidamento esclusivo, sia la totale inadempienza del genitore non collocatario rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori sia l'esercizio discontinuo da parte del genitore non collocatario del suo diritto di visita, trattandosi di comportamenti sintomatici della sua inidoneità genitoriale (v. in merito,
Cass., sez. 1, sent. n. 26587 del 17.12.2009).
Ebbene, nella presente fattispecie si ritiene che le risultanze processuali evidenzino l'impossibilità per il padre, allo stato, di esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale
Pag. 5 di 11 derivante dall'affido condiviso.
In particolare, dalla relazione relativa alla valutazione delle competenze genitoriali resa dai servizi sociali (v. relazione depositata in data 5.11.2025) è emerso che il padre si trova ad oggi in uno stato di grave fragilità psichica, tenuto conto dei propri dolorosi vissuti, e che non appare ancora in grado di prendersi cura di sé, nonostante segua correttamente la terapia farmacologica (v. p. 17 della relazione dove si precisa che “non cucina, a volte non mangia, non si sveglia per gli appuntamenti presi, oppure si riaddormenta”). Inoltre, nella relazione è stato altresì sottolineato che “sebbene egli sia consapevole di stare molto male e di aver bisogno di cure, appare del tutto inconsapevole degli effetti del suo star male in relazione alla sua genitorialità”, tra cui “la non consapevolezza di esporre a condotte danneggianti, Per_1 legata anche ad una deresponsabilizzazione nei confronti della LI che di fatto lo porta a non essere in grado di interessarsi in prima persona di quello che le accade, ma soltanto attraverso la mediazione arbitraria della madre” (v. ancora p. 17 della relazione). In particolare, è emersa la difficoltà del padre di restare attento, orientato e presente durante i colloqui, il che “rende difficile pensare alla possibilità di garantire una sufficiente attenzione educativa, accuditiva e di tutela verso la minore” e non possono essere esclusi episodi di ricaduta (v. sempre p. 17 della relazione).
Le medesime difficoltà emergono chiaramente anche dalla relazione dei servizi sociali competenti, in cui sono state chiaramente evidenziate le serie problematiche del padre, che
“rendono per lui faticoso seguire la bambina e rispondere prontamente a tutte le sue esigenze”, e che hanno portato alla proposta di affidamento esclusivo in favore della madre, evidenziando l'opportunità che “il padre trascorra con la bimba tempo in modalità libera per un periodo molto limitato della giornata a condizione che le sue condizioni sanitarie lo permettano” (v. p. 2 della relazione dei servizi sociali del 31.10.2025).
In definitiva, è emersa la sostanziale inidoneità della condotta paterna, ancorché ispirata da sentimenti di profonda affettività nei confronti della LI, come emerge dalle richiamate relazioni, all'esercizio della genitorialità nei riguardi della minore, mentre risulta dagli atti che la madre, pur con le criticità e le problematiche di cui di seguito si dirà e che rendono necessaria la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali, abbia piena capacità genitoriale.
Infatti, dalla relazione relativa alla valutazione delle competenze genitoriali resa dai servizi sociali (v. relazione depositata in data 5.11.2025) è emerso che la “Si è preoccupata di Pt_1
Pag. 6 di 11 garantire ad la vicinanza, la cura, chiedendo aiuto al padre soltanto laddove lei non Per_1 fosse disponibile per problemi lavorativi. La donna appare consapevole delle criticità di
ma crede che sia giusto non solo ricevere gli aiuti economici dall'uomo, ma anche Per_3 permettere la frequentazione tra e il padre, se questo si mostra in grado di farlo, se si Per_1 mantiene stabile psicologicamente. È possibile affermare che la madre mostri un atteggiamento consapevole, protettivo e responsabile verso la minore” (v. p. 16 della relazione).
Di conseguenza, il collegio ritiene conforme all'interesse della minore confermare l'affidamento esclusivo della LI alla madre, come già disposto in sede di Per_1 provvedimenti temporanei e urgenti assunti dalla giudice delegata ai sensi dell'art. 473-bis.22, co. 1 c.p.c..
Per le stesse ragioni il collegio ritiene di dover altresì confermare il collocamento della minore presso la madre.
In ogni caso, deve osservarsi che anche a fronte dell'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori è fatto salvo il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Inoltre, permane l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli.
Tuttavia, a fronte della delicatezza della situazione, anche in considerazione delle vicende legate ai disturbi psichiatrici del padre, nonché delle criticità ancora sussistenti nel rapporto tra i genitori, il collegio ritiene che sia necessario demandare ai servizi sociali territorialmente competenti, già incaricati nel corso del procedimento, il compito di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e tutti gli interventi attivati e proposti, con particolare riferimento all'educativa domiciliare, per la durata di un ulteriore anno, proponendo alle parti ogni ulteriore intervento che sia ritenuto necessario nell'interesse della minore e attivando ogni utile iniziativa di sostegno e supporto.
I servizi sociali territorialmente competenti dovranno, inoltre, relazionare al giudice tutelare presso il Tribunale di Siena ogni sei mesi sul rispetto del regime di frequentazione, nonché sulle condizioni della minore, segnalando tempestivamente ogni eventuale criticità che dovessero riscontrare o comunque ogni condotta che sia pregiudizievole per il rapporto della LI con l'altro genitore o per la minore stessa.
Pag. 7 di 11 Al riguardo, ritiene il collegio che sia opportuno richiamare integralmente le conclusioni della sopra richiamata valutazione delle capacità genitoriali, in quanto esplicative della complessità della situazione e del rischio di pregiudizio per la minore, che rendono necessaria la prosecuzione del monitoraggio e di tutti gli interventi già attivati e proposti: “Ciò che appare evidente è che si trovi in una situazione di potenziale pregiudizio: le difficoltà Per_1 psichiche del padre che lo portano ad essere spesso disattento, poco presente a se stesso, permissivo verso la bambina, non contenitivo né normativo, seppur molto meno da quando ha iniziato la terapia farmacologica, le difficoltà comunicative tra i due genitori, anch'esse ridotte, ma presenti, sono i protagonisti delle narrazioni verbali ed emotive dei genitori.
Sebbene la madre sembri riconoscere tali problematiche, di fronte alle proprie difficoltà lavorative ed economiche tende ad andare in deroga a tali consapevolezze, lasciando spesso
da sola non solo con ma anche con La bambina quando si trova da Per_1 Per_3 Per_4 sola con il padre rischia di sentirsi disorientata, non contenuta e non guidata, assumendo il controllo e il potere che spettano ad una figura genitoriale adulta. Tuttavia gli aspetti affettivi, di vicinanza, che emergono da parte della bambina nei confronti del padre e viceversa sono risorse positive da considerare e che fanno pensare alla possibilità di una frequentazione tra i due. Inoltre al fine di mantenere un clima sufficientemente collaborativo per , appare necessario che i genitori affrontino tramite mediazione e supporto alla Per_1 genitorialità i temi legati alla loro storia di coppia sia essa in fase di separazione che in fase di riavvicinamento, così da rendere più chiaro possibile alla minore il contesto in cui vive e la relazione presente tra i due genitori.” (v. p. 17-18 della relazione).
Per tali ragioni, per quanto riguarda il regime di visita e di frequentazione della minore da parte del padre, tenuto conto delle complessità evidenziate e della necessità di salvaguardare il benessere fisiopsichico della minore, deve essere confermato in merito che il padre potrà vedere la LI minore almeno per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo Per_1 tra le parti e di diversa organizzazione con il servizio sociale incaricato il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore 19:30, ma, come suggerito anche dall'ITFS all'esito delle osservazioni demandate per la valutazione delle competenze genitoriali, possibilmente e in accordo con i servizi, in presenza di un educatore domiciliare o, in alternativa, alla presenza di persona di fiducia della ricorrente e salva la possibilità di concordare un diverso regime di visita, anche tenuto conto delle indicazioni che verranno fornite dal servizio sociale incaricato e nell'ottica di un progressivo ampliamento del diritto di visita nell'ambito dei percorsi attivati.
Quanto al contributo per il mantenimento della minore, anzitutto occorre richiamare l'art. 316
Pag. 8 di 11 bis c.c., in ragione del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Occorre parimenti considerare, ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4 c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella fattispecie la ricorrente ha dichiarato di lavorare come cameriera e di percepire uno stipendio mensile in una forbice tra € 1.200,00 - € 700,00 e a volte anche inferiore, lavorando a chiamata;
dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la ricorrente ha dichiarato redditi per € 9.200,00 nell'anno di imposta 2022 (v. mod. 730/2023), € 12.454,00 nell'anno di imposta 2023 (v. mod. 730/2024) e risulta aver percepito € 15.877,00 nell'anno di imposta
2024 (v. certificazione unica in atti). Ha inoltre dichiarato di sostenere annualmente oneri locativi per € 4.500,00, oltre alle spese per le utenze.
Quanto a parte resistente, rimasto contumace ma comparso all'udienza di prima CP_1 comparizione, ha dichiarato di essere attualmente disoccupato e di essere tuttavia disponibile a corrispondere quanto il lavoro consentirà (v. verbale di udienza del 19.3.2025).
Ciò posto, rilevato, in ogni caso, che la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, non essendovi ragioni per dubitare dell'attuale capacità lavorativa dello stesso, pur nelle difficoltà riscontrate dai servizi sociali e sopra tratteggiate, tenuto conto delle esigenze della LI parametrate all'età e della circostanza che la minore per la quasi totalità del tempo vive presso la madre, deve essere confermata la quantificazione del contributo al mantenimento in favore della LI nella misura di € 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2024). Inoltre, il padre dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della LI, come indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, cui si rimanda integralmente.
Il disposto affidamento esclusivo della minore alla madre implica l'attribuzione a
Pag. 9 di 11 quest'ultima dell'assegno unico nella misura del 100%.
3. In considerazione della natura delle questioni oggetto di causa, della sostanziale non opposizione del resistente alle richieste della ricorrente e degli esiti del giudizio a seguito dell'istruttoria svolta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 316 e 337 bis c.c., nonché gli 473-bis.21 e ss. c.p.c., così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo della LI minore (nata a Firenze, in [...] Per_1
9.4.2021) alla madre, con collocamento presso la stessa;
- dispone che il padre potrà vedere la LI minore almeno per due pomeriggi a Per_1 settimana (in mancanza di accordo tra le parti e di diversa organizzazione con il servizio sociale incaricato il martedì e il sabato) dalle ore 16:00 alle ore 19:30, possibilmente e in accordo con i servizi, in presenza di un educatore domiciliare o, in alternativa, alla presenza di persona di fiducia della ricorrente e salva la possibilità di concordare un diverso regime di visita, anche tenuto conto delle indicazioni che verranno fornite dal servizio sociale incaricato, nell'ottica di un progressivo ampliamento del diritto di visita nell'ambito dei percorsi attivati;
- demanda ai servizi sociali territorialmente competenti, già incaricati nel corso del procedimento, di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, come specificato in parte motiva, per la durata di un ulteriore anno, depositando ogni sei mesi presso il giudice tutelare del Tribunale di Siena una relazione sul rispetto del regime di frequentazione, nonché sulle condizioni della minore, segnalando tempestivamente ogni eventuale criticità riscontrata o comunque ogni condotta pregiudizievole per il rapporto della LI con l'altro genitore o per la minore stessa, nonché di proseguire e attivare gli interventi proposti nella relazione depositata;
- onera i servizi sociali di segnalare tempestivamente ogni eventuale criticità che dovessero riscontrare o comunque ogni condotta che sia pregiudizievole per il rapporto della LI con l'altro genitore o per la minore stessa;
- dispone che il padre corrisponda alla madre CP_1 Parte_1
Pag. 10 di 11 , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la LI minore , la somma mensile di € 250,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda
(settembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, da intendersi qui richiamato;
- dispone che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre Parte_1
;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Michele Moggi)
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