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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 421 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. CAMODECA ATTILIO '
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/2/2020 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190005514524000 con il quale è stato richiesto il pagamento, della somma di euro 117.036,28 per contributi previdenziali a titolo di Gestione Agricola Datori di lavoro dal primo-
trimestre 2014 al secondo trimestre 2018 e per sanzioni civili.
Ha dedotto che con verbale di accertamento del 31/1/2019 gli ispettori di vigilanza dell'CP_1 avrebbero riscontrato delle irregolarità afferenti all'impiego della manodopera agricola nell'ambito della propria azienda, da cui sarebbero derivate evasioni contributive per il periodo richiamato;
che a tali conclusioni i verbalizzanti erano pervenuti prendendo in considerazione non le giornate effettivamente lavorate dai dipendenti e regolarmente denunciate dalla ricorrente nel Libro Unico del Lavoro e per le quali era stata versata la relativa contribuzione, ma le giornate lavorative solo astrattamente previste e indicate nelle comunicazioni UniLav di assunzione e, dunque, anche le giornate lavorative di operai tempo determinato originariamente dichiarate come giornate di assenza.
Tutto ciò esposto, ha argomentato:
l'errata interpretazione da parte degli ispettori accertanti della disciplina che regola la materia del lavoro in agricoltura caratterizzata dal dovere per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, quindi, di versare la relativa contribuzione, solo per le giornate effettivamente lavorate dai propri dipendenti e non per quelle solo astrattamente previste al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro a termine;
l'onere gravante sull'Ente previdenziale di dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo vantato nei confronti della ricorrente, non potendo assumere alcuna valida efficacia probatoria il verbale ispettivo.
Ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'atto opposto per insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa creditoria e per difetto di motivazione, anche in punto di erronea quantificazione della pretesa con riferimento all'importo delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione. Si è costituito CP_1, deducendo l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente, l'attendibilità del verbale ispettivo e la conseguente legittimità della pretesa contributiva.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale ed escussione dei testi comuni Tes_1 e Testimone 2
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve essere disattesa la doglianza di nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, secondo comma, d. I.
78/2010.
In primo luogo, si osserva che, per giurisprudenza costante sul punto, se il debitore intende far valere vizi di forma dell'avviso di addebito, compresa la carenza di motivazione dell'atto, deve proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme e secondo la modalità previste dagli artt.618 bis e 617 c.p.c. (cfr. in tal senso,
Cass. 15115/2016; Cass. n. 835/2016) e, dunque, entro il termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, coma da rinvio disposto dall'art. 29, comma secondo, d. lgs. n. 46/1999. Tanto non risulta essere stato fatto, nel caso di specie con riferimento all'avviso di addebito notificato il 27/12/2019 (come da relata di notifica in allegati CP_1, risultando il ricorso depositato in data
5/2/2020. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione è inammissibile.
In ogni caso, si osserva altresì che, in astratto, il difetto di motivazione non può condurre alla declaratoria di nullità dell'atto che si assuma non motivato, qualora risulti che, in concreto, il debitore ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'avviso di addebito, per averli puntualmente contestati in sede giurisdizionale (cfr. ex multis, Cass. Civ. 18 aprile 2017, n. 9778).
Infine, l'eventuale riscontro di vizi formali e contenutistici sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, in disparte la considerazione che l'autorità giudiziaria ordinaria, differentemente da quanto accade per quella amministrativa - che ha il potere di annullare gli atti perché deputata a sindacarne la legittimità - è Giudice del rapporto sostanziale sottostante. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che "in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Cass., n. 14149/2012, Cass. n.
11839/2014; Cass.n.10218/2015; Cass. n.14149/2015; Cass. n. 20055/2016;
Cass. n. 26872/17; Cass. n. 7093/18; Cass. n. 17858/2018; Cass.n.8724/2019;
Cass.n.10025/2019; Cass.n.5821/2021).
Passando, dunque, all'esame del merito, giova premettere che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo, preteso sulla base del verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'CP 1 con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (così, ex multis, Cass. n. 26274/2020; Cass. n. 14965 del
2012; Cass. n. 22862/2010).
Ebbene, CP_1 ha omesso di provare che i lavoratori individuati nel verbale di accertamento abbiano lavorato nei giorni registrati come assenza nel Libro
Unico del Lavoro.
L'avviso di addebito impugnato trae origine da un accertamento ispettivo all'esito del quale gli ispettori hanno riscontrato delle omissioni contributive relative a giornate lavorative che la datrice di lavoro aveva denunciato al momento dell'assunzione di alcuni lavoratori.
A tali conclusioni sono giunti sulla scorta delle dichiarazioni rese da parte di una campionatura di lavoratori intervistati e dalla titolare aziendale, deducendone una continuità operativa nello svolgimento del rapporto di lavoro
(v. pagg. 28 e 32 del verbale ispettivo in atti). Hanno, pertanto, calcolato la differenza di imponibile previdenziale sulle ore indicate nel libro unico come assenze orarie, ritenute non reali in costanza di verifica, imputando alla datrice di lavoro di avere omesso di assoggettare le somme spettanti per le ore di lavoro prestate e non registrate (rectius registrate come assenze), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, secondo un prospetto riepilogativo delle ore non retribuite per ogni singolo lavoratore.
Invero ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
Tuttavia, la fede privilegiata di un verbale di accertamento ispettivo non può essere attribuita né a giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione soggettiva.
Ne consegue che le dichiarazioni rese agli ispettori -delle quali peraltro non vi è traccia nel verbale- non assurgono a piena prova ove non confortate dall'esito dell'istruttoria.
Inoltre, l'interpretazione data dai verbalizzanti, già priva di supporto documentale, appare arbitraria, generica e inferenziale posto che la dedotta continuità delle prestazioni lavorative in relazione ai diversi periodi occupazionali non esclude, già in astratto, le assenze compatibili con la flessibilità del lavoro agricolo, fisiologicamente connessa alle condizioni meteorologiche, alle condizioni del mercato, alla produttività dei terreni e al grado di meccanizzazione dell'azienda.
E la mancanza, nel verbale, delle risposte date dai lavoratori, non consente neanche di comprendere se ad essere escluse, nelle intenzioni di chi parlava, fossero le assenze per motivi personali di ogni singolo lavoratore e non quelle naturalmente connesse alle dinamiche dell'azienda datrice e alla natura del lavoro svolto. In ogni caso, le deduzioni degli ispettori risultano confutate dall'esito dell'istruttoria orale, che ha convalidato la ricostruzione dell'andamento aziendale prospettato dalla ricorrente.
Le testimoni escusse all'udienza del 11/5/2023, Tes 1 e [...]
'hanno confermato l'utilizzo della manodopera nei giorni in Testimone 2
cui fosse concretamente possibile per condizioni metereologiche e nei limiti della residualità al netto del lavoro eseguito dai macchinari.
Tes 1Al riguardo si riportano le dichiarazioni testimoniali di
"(...) Quando pioveva non si raccoglieva, neanche con le macchine, anche per i giorni successivi, il terreno deve tornare in condizioni per poterci andare dentro.
ADR. quando non si poteva lavorare perché non c'era da lavorare, ad esempio c'era un macchinario rotto, oppure pioveva, non andavamo, anche se eravamo assunti, che andavamo a fare?".
Di tenore analogo, la deposizione di Testimone_2
"(...)
ADR. Io andavo soltanto quando venivo chiamata. Quando pioveva non si lavorava, né il giorno di pioggia, né il giorno successivo, non si poteva andare nella terra. Io ero assunta, ma andavo quando c'era bisogno e mi chiamava.
ADR. non è mai capitato di fare altre attività quando pioveva o non si poteva andare sui terreni.
ADR. dal 2015 che io vado lì non si è mai lavorato sotto l'acqua e nemmeno il giorno dopo.".
La rappresentazione che è emersa dalle deposizioni ha confermato, in linea con quanto allegato dalla parte ricorrente, non solo la circostanza delle assenze ma anche il loro fisiologico collegamento con le esigenze fattuali della realtà aziendale, valutata non in astratto ma calata nelle sue dinamiche concrete e specifiche.
E non v'è dubbio che il datore di lavoro agricolo sia tenuto a denunciare, con conseguente obbligo retributivo e contributivo, non le giornate astrattamente previste come lavorabili all'atto dell'assunzione ma quelle di volta in volta effettivamente lavorate dal dipendente nel corso del rapporto. A tal proposito l'art. 13 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 stabilisce, all'ultimo comma, che "(...) la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato", svincolando la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti.
Per tale ragione nel corso dello svolgimento del rapporto il datore di lavoro
è tenuto a denunciare trimestralmente all'CP_1 ai fini degli adempimenti previdenziali, mediante i c.d. modelli DMAG, le giornate effettivamente lavorate dai propri dipendenti con i relativi dati retributivi.
La stessa Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di affermare che "In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n.
338 del 1989, conv. dalla I. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda sua disposizione" a
(Sez. L., Ordinanza n. 13185 del 27/04/2022).
Infine, anche la documentazione prodotta dalla parte ricorrente
(dichiarazioni IVA, buste paghe e dichiarazioni dei redditi), in assenza di contestazione sul punto, ha comprovato lo svolgimento da parte dei dipendenti individuati nel verbale ispettivo di attività lavorativa per un numero di ore inferiore rispetto a quello astrattamente risultante dalle comunicazioni Unilav: la diversa ricostruzione presunta dall' CP_1 porterebbe ad un'evidente antieconomicità dell'attività aziendale per l'impiego di un numero di giornate lavorative notevolmente superiore alle reali esigenze dell'azienda stessa e alle possibilità di retribuzione in favore dei lavoratori.
Alla luce di tutto quanto esposto, va disposto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33420190005514524000.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari
- in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 33420190005514524000; condanna CP 1 a rimborsare all'Avv. ATTILIO CAMODECA, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
NI HI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. CAMODECA ATTILIO '
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/2/2020 parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190005514524000 con il quale è stato richiesto il pagamento, della somma di euro 117.036,28 per contributi previdenziali a titolo di Gestione Agricola Datori di lavoro dal primo-
trimestre 2014 al secondo trimestre 2018 e per sanzioni civili.
Ha dedotto che con verbale di accertamento del 31/1/2019 gli ispettori di vigilanza dell'CP_1 avrebbero riscontrato delle irregolarità afferenti all'impiego della manodopera agricola nell'ambito della propria azienda, da cui sarebbero derivate evasioni contributive per il periodo richiamato;
che a tali conclusioni i verbalizzanti erano pervenuti prendendo in considerazione non le giornate effettivamente lavorate dai dipendenti e regolarmente denunciate dalla ricorrente nel Libro Unico del Lavoro e per le quali era stata versata la relativa contribuzione, ma le giornate lavorative solo astrattamente previste e indicate nelle comunicazioni UniLav di assunzione e, dunque, anche le giornate lavorative di operai tempo determinato originariamente dichiarate come giornate di assenza.
Tutto ciò esposto, ha argomentato:
l'errata interpretazione da parte degli ispettori accertanti della disciplina che regola la materia del lavoro in agricoltura caratterizzata dal dovere per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, quindi, di versare la relativa contribuzione, solo per le giornate effettivamente lavorate dai propri dipendenti e non per quelle solo astrattamente previste al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro a termine;
l'onere gravante sull'Ente previdenziale di dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo vantato nei confronti della ricorrente, non potendo assumere alcuna valida efficacia probatoria il verbale ispettivo.
Ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'atto opposto per insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa creditoria e per difetto di motivazione, anche in punto di erronea quantificazione della pretesa con riferimento all'importo delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione. Si è costituito CP_1, deducendo l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente, l'attendibilità del verbale ispettivo e la conseguente legittimità della pretesa contributiva.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale ed escussione dei testi comuni Tes_1 e Testimone 2
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve essere disattesa la doglianza di nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, secondo comma, d. I.
78/2010.
In primo luogo, si osserva che, per giurisprudenza costante sul punto, se il debitore intende far valere vizi di forma dell'avviso di addebito, compresa la carenza di motivazione dell'atto, deve proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme e secondo la modalità previste dagli artt.618 bis e 617 c.p.c. (cfr. in tal senso,
Cass. 15115/2016; Cass. n. 835/2016) e, dunque, entro il termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, coma da rinvio disposto dall'art. 29, comma secondo, d. lgs. n. 46/1999. Tanto non risulta essere stato fatto, nel caso di specie con riferimento all'avviso di addebito notificato il 27/12/2019 (come da relata di notifica in allegati CP_1, risultando il ricorso depositato in data
5/2/2020. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione è inammissibile.
In ogni caso, si osserva altresì che, in astratto, il difetto di motivazione non può condurre alla declaratoria di nullità dell'atto che si assuma non motivato, qualora risulti che, in concreto, il debitore ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'avviso di addebito, per averli puntualmente contestati in sede giurisdizionale (cfr. ex multis, Cass. Civ. 18 aprile 2017, n. 9778).
Infine, l'eventuale riscontro di vizi formali e contenutistici sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, in disparte la considerazione che l'autorità giudiziaria ordinaria, differentemente da quanto accade per quella amministrativa - che ha il potere di annullare gli atti perché deputata a sindacarne la legittimità - è Giudice del rapporto sostanziale sottostante. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che "in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Cass., n. 14149/2012, Cass. n.
11839/2014; Cass.n.10218/2015; Cass. n.14149/2015; Cass. n. 20055/2016;
Cass. n. 26872/17; Cass. n. 7093/18; Cass. n. 17858/2018; Cass.n.8724/2019;
Cass.n.10025/2019; Cass.n.5821/2021).
Passando, dunque, all'esame del merito, giova premettere che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo, preteso sulla base del verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'CP 1 con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (così, ex multis, Cass. n. 26274/2020; Cass. n. 14965 del
2012; Cass. n. 22862/2010).
Ebbene, CP_1 ha omesso di provare che i lavoratori individuati nel verbale di accertamento abbiano lavorato nei giorni registrati come assenza nel Libro
Unico del Lavoro.
L'avviso di addebito impugnato trae origine da un accertamento ispettivo all'esito del quale gli ispettori hanno riscontrato delle omissioni contributive relative a giornate lavorative che la datrice di lavoro aveva denunciato al momento dell'assunzione di alcuni lavoratori.
A tali conclusioni sono giunti sulla scorta delle dichiarazioni rese da parte di una campionatura di lavoratori intervistati e dalla titolare aziendale, deducendone una continuità operativa nello svolgimento del rapporto di lavoro
(v. pagg. 28 e 32 del verbale ispettivo in atti). Hanno, pertanto, calcolato la differenza di imponibile previdenziale sulle ore indicate nel libro unico come assenze orarie, ritenute non reali in costanza di verifica, imputando alla datrice di lavoro di avere omesso di assoggettare le somme spettanti per le ore di lavoro prestate e non registrate (rectius registrate come assenze), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, secondo un prospetto riepilogativo delle ore non retribuite per ogni singolo lavoratore.
Invero ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
Tuttavia, la fede privilegiata di un verbale di accertamento ispettivo non può essere attribuita né a giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione soggettiva.
Ne consegue che le dichiarazioni rese agli ispettori -delle quali peraltro non vi è traccia nel verbale- non assurgono a piena prova ove non confortate dall'esito dell'istruttoria.
Inoltre, l'interpretazione data dai verbalizzanti, già priva di supporto documentale, appare arbitraria, generica e inferenziale posto che la dedotta continuità delle prestazioni lavorative in relazione ai diversi periodi occupazionali non esclude, già in astratto, le assenze compatibili con la flessibilità del lavoro agricolo, fisiologicamente connessa alle condizioni meteorologiche, alle condizioni del mercato, alla produttività dei terreni e al grado di meccanizzazione dell'azienda.
E la mancanza, nel verbale, delle risposte date dai lavoratori, non consente neanche di comprendere se ad essere escluse, nelle intenzioni di chi parlava, fossero le assenze per motivi personali di ogni singolo lavoratore e non quelle naturalmente connesse alle dinamiche dell'azienda datrice e alla natura del lavoro svolto. In ogni caso, le deduzioni degli ispettori risultano confutate dall'esito dell'istruttoria orale, che ha convalidato la ricostruzione dell'andamento aziendale prospettato dalla ricorrente.
Le testimoni escusse all'udienza del 11/5/2023, Tes 1 e [...]
'hanno confermato l'utilizzo della manodopera nei giorni in Testimone 2
cui fosse concretamente possibile per condizioni metereologiche e nei limiti della residualità al netto del lavoro eseguito dai macchinari.
Tes 1Al riguardo si riportano le dichiarazioni testimoniali di
"(...) Quando pioveva non si raccoglieva, neanche con le macchine, anche per i giorni successivi, il terreno deve tornare in condizioni per poterci andare dentro.
ADR. quando non si poteva lavorare perché non c'era da lavorare, ad esempio c'era un macchinario rotto, oppure pioveva, non andavamo, anche se eravamo assunti, che andavamo a fare?".
Di tenore analogo, la deposizione di Testimone_2
"(...)
ADR. Io andavo soltanto quando venivo chiamata. Quando pioveva non si lavorava, né il giorno di pioggia, né il giorno successivo, non si poteva andare nella terra. Io ero assunta, ma andavo quando c'era bisogno e mi chiamava.
ADR. non è mai capitato di fare altre attività quando pioveva o non si poteva andare sui terreni.
ADR. dal 2015 che io vado lì non si è mai lavorato sotto l'acqua e nemmeno il giorno dopo.".
La rappresentazione che è emersa dalle deposizioni ha confermato, in linea con quanto allegato dalla parte ricorrente, non solo la circostanza delle assenze ma anche il loro fisiologico collegamento con le esigenze fattuali della realtà aziendale, valutata non in astratto ma calata nelle sue dinamiche concrete e specifiche.
E non v'è dubbio che il datore di lavoro agricolo sia tenuto a denunciare, con conseguente obbligo retributivo e contributivo, non le giornate astrattamente previste come lavorabili all'atto dell'assunzione ma quelle di volta in volta effettivamente lavorate dal dipendente nel corso del rapporto. A tal proposito l'art. 13 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 stabilisce, all'ultimo comma, che "(...) la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato", svincolando la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti.
Per tale ragione nel corso dello svolgimento del rapporto il datore di lavoro
è tenuto a denunciare trimestralmente all'CP_1 ai fini degli adempimenti previdenziali, mediante i c.d. modelli DMAG, le giornate effettivamente lavorate dai propri dipendenti con i relativi dati retributivi.
La stessa Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di affermare che "In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n.
338 del 1989, conv. dalla I. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda sua disposizione" a
(Sez. L., Ordinanza n. 13185 del 27/04/2022).
Infine, anche la documentazione prodotta dalla parte ricorrente
(dichiarazioni IVA, buste paghe e dichiarazioni dei redditi), in assenza di contestazione sul punto, ha comprovato lo svolgimento da parte dei dipendenti individuati nel verbale ispettivo di attività lavorativa per un numero di ore inferiore rispetto a quello astrattamente risultante dalle comunicazioni Unilav: la diversa ricostruzione presunta dall' CP_1 porterebbe ad un'evidente antieconomicità dell'attività aziendale per l'impiego di un numero di giornate lavorative notevolmente superiore alle reali esigenze dell'azienda stessa e alle possibilità di retribuzione in favore dei lavoratori.
Alla luce di tutto quanto esposto, va disposto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33420190005514524000.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari
- in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 33420190005514524000; condanna CP 1 a rimborsare all'Avv. ATTILIO CAMODECA, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
NI HI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO