Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1170
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notificazione degli atti interruttivi della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la contestazione della validità delle notifiche, a seguito del deposito della documentazione da parte dell'agente della riscossione, avrebbe richiesto la proposizione di motivi aggiunti ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992. Poiché la contestazione è avvenuta solo tramite memorie illustrative, le doglianze sono state ritenute inammissibili, con conseguente definitività della pretesa tributaria.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Le spese del grado sono state compensate in ragione della natura della decisione (in rito) e del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di proposizione di motivi aggiunti per contestare la documentazione relativa alla notificazione degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1170
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1170
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo