CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 412/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento ell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18/10/2023 ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate–Riscossione S.p.a. e alla Regione Campania, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020239008346080/000, notificata il 4/8/2023, di complessivi 1.011.188,67 euro, sulla scorta dell'asserita notifica avvenuta il 02/12/2003 della cartella di pagamento n. 10020030050646292000 per IRPEF/IRAP/
IVA anno 1999. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per un solo motivo: intervenuta prescrizione decennale per le imposte e quinquennale per sanzioni ed interessi, essendo decorsi dalla notifica della cartella quasi vent'anni in assenza di atti interruttivi, con condanna alle spese da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'AdER, rappresentando in particolare che: - la cartella di pagamento n.
10020030050646292000, era stata regolarmente notificata in data 02.12.2003 mediante consegna della raccomandata al sig. Difensore_2, qualificatosi coniuge del destinatario.- successivamente erano state notificate l'intimazione di pagamento n. 100201290022863482000 in data 17.06.2013 mediante consegna a mani proprie del destinatario dell'atto, e l'intimazione di pagamento n.10020179019114277000 in data
14.02.2018 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Salerno in pari data per irreperibilità del destinatario;
non era dunque maturata né la prescrizione decennale nè quella quinquennale..
Si costituiva in giudizio anche l'AdE, evidenziando che l'unico motivo di ricorso era inerente e collegato ad attività di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui pure risultava notificato il ricorso e a cui sarebbe spettato provare la notifica della cartella di pagamento contenuta nell'intimazione e la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione. Con la sentenza in epigrafe, il giudice di primo grado rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00,oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno ed in euro 5.000,00 oltre accessori di legge in favore del difensore antistatario dell' Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Avverso la sentenza è insorta la ricorrente deducendone, con unico motivo, l'erroneità per non aver il primo giudice ritenuto estinta l'obbligazione per prescrizione, stante l'omessa/irregolare notificazione degli atti interruttivi.
Si è costituita l'ADER, che, proponendo eccezioni non completamente pertinenti, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita l'ADE, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto solo in tale sede la parte si duole del fatto che dalla documentazione depositata in primo grado dall'AdER si evincerebbe che le notifiche sarebbero state eseguite al precedente indirizzo di residenza, in tal modo ponendo a fondamento della sua pretesa nuovi e diversi fatti non dedotti in primo grado e introducendo nel giudizio un tema di indagine e di decisione completamente nuovi.
L'appellante ha depositato memoria insistendo nelle eccezioni formulate.
All'udienza odierna, sentiti la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, integrandosene la motivazione nei termini che di seguito vengono esposti.
Nel giudizio di primo grado l'ADER ha depositato documentazione relativa alla notificazione della cartella e dei successivi atti che hanno interrotto la prescrizione.
Orbene, a seguito di detto deposito, il ricorrente, per contestare la validità delle predette notifiche, avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 32 Dlgs.n. 546/1992.
E' noto, infatti, che il thema decidendum rimane fissato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, salva l'eccezionale ipotesi dei motivi aggiunti ( da proporre peraltro con le stesse forme del ricorso ), mentre le memorie sono consentite al solo scopo di chiarire le tesi difensive anche sulla base delle deduzioni della controparte. "Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992» (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019). "Il comma 2 dell'art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito" ( così, tra le tante, 14165/2021 ).
Sul punto, il giudice della monofilachia ( v. Cass. 18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi " di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, mentre la contestazione è avvenuta soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Allo stesso modo deve dirsi per la contestazione in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Le doglianze, pertanto, introducendo nuove eccezioni di merito, sono inammissibi.” Il principio è stato di recente ribadito da Cass. n. 16797/2025.
Da tale impostazione discende che le notificazioni prodotte non possono essere più contestate con conseguente definitività della pretesa tributaria. Neppure può eccepirsi la decadenza dal potere impositivo o la prescrizione del tributo dovendosi ritenere incontestabilmente notificati gli atti interruttivi.
L'appello in definitiva deve essere rigettato. Le spese del grado possono essere compensate sia in ragione del fatto che trattasi di una decisione in rito sia in quanto solo di recente si è consolidato l'orientamento che richiede la proposizione di motivi aggiunti per contestare la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici all'atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, compensa le spese del grado.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 412/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9008346080 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0050646292 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento ell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18/10/2023 ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate–Riscossione S.p.a. e alla Regione Campania, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020239008346080/000, notificata il 4/8/2023, di complessivi 1.011.188,67 euro, sulla scorta dell'asserita notifica avvenuta il 02/12/2003 della cartella di pagamento n. 10020030050646292000 per IRPEF/IRAP/
IVA anno 1999. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per un solo motivo: intervenuta prescrizione decennale per le imposte e quinquennale per sanzioni ed interessi, essendo decorsi dalla notifica della cartella quasi vent'anni in assenza di atti interruttivi, con condanna alle spese da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'AdER, rappresentando in particolare che: - la cartella di pagamento n.
10020030050646292000, era stata regolarmente notificata in data 02.12.2003 mediante consegna della raccomandata al sig. Difensore_2, qualificatosi coniuge del destinatario.- successivamente erano state notificate l'intimazione di pagamento n. 100201290022863482000 in data 17.06.2013 mediante consegna a mani proprie del destinatario dell'atto, e l'intimazione di pagamento n.10020179019114277000 in data
14.02.2018 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Salerno in pari data per irreperibilità del destinatario;
non era dunque maturata né la prescrizione decennale nè quella quinquennale..
Si costituiva in giudizio anche l'AdE, evidenziando che l'unico motivo di ricorso era inerente e collegato ad attività di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui pure risultava notificato il ricorso e a cui sarebbe spettato provare la notifica della cartella di pagamento contenuta nell'intimazione e la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione. Con la sentenza in epigrafe, il giudice di primo grado rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00,oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno ed in euro 5.000,00 oltre accessori di legge in favore del difensore antistatario dell' Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Avverso la sentenza è insorta la ricorrente deducendone, con unico motivo, l'erroneità per non aver il primo giudice ritenuto estinta l'obbligazione per prescrizione, stante l'omessa/irregolare notificazione degli atti interruttivi.
Si è costituita l'ADER, che, proponendo eccezioni non completamente pertinenti, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Si è costituita l'ADE, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto solo in tale sede la parte si duole del fatto che dalla documentazione depositata in primo grado dall'AdER si evincerebbe che le notifiche sarebbero state eseguite al precedente indirizzo di residenza, in tal modo ponendo a fondamento della sua pretesa nuovi e diversi fatti non dedotti in primo grado e introducendo nel giudizio un tema di indagine e di decisione completamente nuovi.
L'appellante ha depositato memoria insistendo nelle eccezioni formulate.
All'udienza odierna, sentiti la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, integrandosene la motivazione nei termini che di seguito vengono esposti.
Nel giudizio di primo grado l'ADER ha depositato documentazione relativa alla notificazione della cartella e dei successivi atti che hanno interrotto la prescrizione.
Orbene, a seguito di detto deposito, il ricorrente, per contestare la validità delle predette notifiche, avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 32 Dlgs.n. 546/1992.
E' noto, infatti, che il thema decidendum rimane fissato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, salva l'eccezionale ipotesi dei motivi aggiunti ( da proporre peraltro con le stesse forme del ricorso ), mentre le memorie sono consentite al solo scopo di chiarire le tesi difensive anche sulla base delle deduzioni della controparte. "Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992» (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019). "Il comma 2 dell'art. 24, D. Lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" solo nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito" ( così, tra le tante, 14165/2021 ).
Sul punto, il giudice della monofilachia ( v. Cass. 18877/2020 ) ha precisato che “in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 5 aprile 2013, n. 8398);- il deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento avrebbe potuto legittimare il contribuente ad introdurre nel processo "nuovi motivi " di ricorso, notificando una "memoria integrativa dei motivi", come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, mentre la contestazione è avvenuta soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Allo stesso modo deve dirsi per la contestazione in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Le doglianze, pertanto, introducendo nuove eccezioni di merito, sono inammissibi.” Il principio è stato di recente ribadito da Cass. n. 16797/2025.
Da tale impostazione discende che le notificazioni prodotte non possono essere più contestate con conseguente definitività della pretesa tributaria. Neppure può eccepirsi la decadenza dal potere impositivo o la prescrizione del tributo dovendosi ritenere incontestabilmente notificati gli atti interruttivi.
L'appello in definitiva deve essere rigettato. Le spese del grado possono essere compensate sia in ragione del fatto che trattasi di una decisione in rito sia in quanto solo di recente si è consolidato l'orientamento che richiede la proposizione di motivi aggiunti per contestare la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici all'atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, compensa le spese del grado.