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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 17.11.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 281/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Oristano presso lo studio legale della società Studio Legale ZZ e NN S.T.P. A R.L., nelle persone dell'Avv. Antonio Roberto ZZ e dell'Avv. Carla NN, a cui è stato conferito incarico per la rappresentanza e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale in atti, P.IVA_1
- resistente –
Oggetto: indennizzo da malattia professionale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso introduttivo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dello Studio legale ZZ e NN società STP a R.L.”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto
Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' al Parte_1 CP_1
1 fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
- di avere svolto a far data dal 2002 ad oggi, in qualità di lavoratore dipendente, l'attività di magazziniere consegnatario/addetto al confezionamento e all'insacco ed autista presso le imprese indicate nel richiamato estratto e di avere svolto le mansioni meglio descritte nel ricorso, cui ci si riporta per sinteticità;
- che, a causa delle sopra descritte lavorazioni, svolte in modo non occasionale e ininterrottamente per lunghissimo periodo, l'esponente aveva contratto malattia professionale, nello specifico protrusioni discali in sede lombare;
- di avere presentato domanda il 06.04.2023 per il riconoscimento della suddetta malattia professionale (caso n. 517507544), ma la stessa era stata rigettata il 18.06.2023 e avverso il diniego era stata proposta opposizione il 28.09.2023, di cui era stato comunicato il rigetto il 09.10.2023;
- che, a fronte di differente affezione, contratta successivamente al luglio del 2000 e già valutata dall' come di origine lavorativa - nello specifico esiti da infortunio al ginocchio sinistro (caso n. CP_1
514283773) -, al ricorrente era già stato riconosciuto in ambito amministrativo un grado di menomazione della propria integrità psico - fisica complessivamente pari al 6%.
La parte ricorrente ha quindi concluso nei termini sopra integralmente ritrascritti, domandando che gli venisse riconosciuto un ulteriore grado di menomazione rispetto a quello già stimato in via amministrativa per i postumi da infortunio sul lavoro sopra descritto, rispettivamente pari o superiore al
12% o, un grado di menomazione non inferiore alla percentuale che, unita al cumulo con la segnata preesistenza, dia adito ad aggiuntivo indennizzo.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_1
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
***
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare la sussistenza di una patologia riconducibile causalmente alle attività svolte in maniera abituale dal ricorrente in ambito lavorativo.
All'udienza del 25.10.2024 è stato sentito il testimone , il quale ha ricordato di Testimone_1 essere stato collega del ricorrente alle dipendenze dell'impresa Simec per 5 anni e che, per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta in concreto, la stessa veniva svolta per 8 ore 5 giorni alla settimana e consisteva, fra l'altro, nel porre i sacchi vuoti nel macchinario, dopodiché il sacco veniva riempito attraverso una procedura automatizzata. Quando il sacco non era a norma, veniva scartato dal
2 macchinario e andava “ripassato”, per cui, nell'eseguire tale operazione, i sacchi, dal peso di circa 25 kg, dovevano essere sollevati manualmente per essere messi nella rulliera.
Inoltre, il ricorrente si doveva occupare del trasporto dei suddetti sacchi dal macchinario al punto di stoccaggio, con l'ausilio di carrelli elevatori.
Il ricorrente si occupava altresì di attività post vendita, consistenti nel trasporto manuale dei sacchi di farina dal punto di stoccaggio al mezzo di trasporto dell'acquirente e successive operazioni di carico dei sacchi di farina all'interno dei suddetti mezzi, specialmente la mattina dalle 6 alle 14, e delle attività tipiche dell'addetto al confezionamento e all'insacco, comprese le operazioni manuali di pulizia effettuate a fine turno, che comportavano il deposito delle farine di risulta in sacchi (sempre da 25 kg), che venivano successivamente trasportati manualmente presso le pedane di stoccaggio degli scarti.
Alla stessa udienza è stato sentito il teste , il quale ha ricordato di avere lavorato Testimone_2
insieme al ricorrente alle dipendenze della Simec per circa 10 anni.
Test Se è vero che il ha riferito che il riempimento dei sacchi di farina avveniva automaticamente, mediante il posizionamento manuale dei sacchi all'interno del macchinario, anch'egli, come il testimone , ha confermato che l'odierno ricorrente si occupava delle operazioni di campionatura Tes_1
dei sacchi di farina, che comportavano lo spostamento manuale dei sacchi dal punto di stoccaggio al punto preposto per le operazioni di controllo, nonché delle successive operazioni sempre manuali di apertura e di verifica del prodotto ivi contenuto: “Si è vero … È un'ispezione che viene fatta durante
l'insaccatura, e si prendono all'incirca 4 sacchi ogni 4 ore. A volte il sacco veniva scartato dal macchinario in quanto sotto peso e noi lo prendevamo dalla rulliera sino alla pedana che era vicina”.
Ha anche pienamente confermato che il ricorrente, svolgeva, come tutti gli altri addetti:
- operazioni manuali di “ripasso” consistenti nella sversamento manuale del contenuto dei sacchi di farina di varie produzioni all'interno del macchinario preposto: operazioni compiute mediante il sollevamento del sacco di farina da 25 kg ciascuno ad un'altezza di circa 1.10 cm, movimentando all'incirca 40 sacchi di farina a turno;
- operazioni manuali di pulizia effettuate a fine turno mediante il costante utilizzo di scope, spazzoloni, secchi e palette e successivo deposito delle farine di risulta in sacchi (sempre da 25 kg), i quali venivano successivamente trasportati presso le pedane di stoccaggio scarti;
- preparazione manuale dei pallet per le consegne giornaliere, operazioni consistenti nel trasporto dal punto di stoccaggio al pallet e carico dei sacchi con le farine richieste dal cliente;
- attività post vendita consistenti nel trasporto manuale dei sacchi di farina dal punto di stoccaggio al mezzo di trasporto dell'acquirente e successive operazioni di carico dei sacchi di farina all'interno dei suddetti mezzi.
3 Deve pertanto ritenersi provato, attraverso l'istruttoria svolta, lo svolgimento quotidiano di attività implicanti la “movimentazione manuale dei carichi” da parte del ricorrente, il cui lavoro, a differenza di quanto sostenuto dall' , non era totalmente sostituito dalle macchine, come riferito CP_1
concordemente dai testimoni sentiti nel corso del giudizio.
Tenendo conto della comprovata attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “spondilosi lombosacrale con protrusione discale L5-S1 e radicolopatia bilaterale nel territorio di L5-S1” e che tale patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, ritenendo che:
“Nel caso de quo, sulla base delle acquisizioni in merito all'anamnesi lavorativa e clinico- obiettiva, alle testimonianze rese da colleghi di lavoro, alla documentazione sanitaria presente nel fascicolo documentale, si può delineare in varia misura una condizione di “disturbo muscolo- scheletrico da sovraccarico biomeccanico” e l'esposizione cronica a vibrazioni per le patologie denunciate a carico del rachide lombare, avendo avuto cura di valutare tutti i fattori causali e concausali la condizione patologica denunciata, ovvero l'anamnesi lavorativa, extralavorativa non occupazionale, patologica remota, l'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui sopra basata sui referti degli esami strumentali eseguiti dal ricorrente e presenti nel fascicolo, che risultano sufficienti e adeguati, la storia naturale delle singole patologie corredata di dati di letteratura scientifica, la predisposizione individuale all'alterazione delle strutture osteo-muscolo-scheletriche e altri fattori extralavorativi riportati antecedentemente”.
In conclusione, il C.t.u. ha riconosciuto la certa correlazione tra la malattia denunciata a carico della colonna lombosacrale e l'attività lavorativa e la sua eziopatogenesi, dopo avere preso in esame tutti i fattori secondari alla multifattorialità eziopatogenetica che comprende fattori lavorativi e extralavorativi, l'anamnesi personale e lavorativa riportata nel ricorso amministrativo e confermata dallo stesso ricorrente e dalle testimonianze acquisite in corso di causa, oltre alla documentazione sanitaria clinica-strumentale e all'esame obiettivo eseguito in questa sede peritale, valutando un danno biologico unitario in una percentuale pari al 006%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213
(ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti = fino a 12%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (06.04.2023) e, inoltre, un danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente (esiti di CP_1
trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento alare mediale e deficit della
4 flessione = 6%) e di quella nuova sopra riportata, valutabile in una percentuale pari all'11%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Il C.t.u. ha ritenuto di confermare tali conclusioni, rispondendo alle osservazioni del C.t.p. dell'Istituto, avendo precisato che, seppure non si può escludere a priori una concausa extralavorativa, qual è l'involuzione fisiologica correlata all'età anagrafica, allo stesso modo non si può escludere una correlazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente che “ha indiscutibilmente favorito esordio e eziologia della patologia denunciata”, avuto riguardo anche alla stretta correlazione riconosciuta dalla letteratura medica scientifica tra attività lavorativa e patologie osteo-scheletriche e muscolo-articolari.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, non essendo rilevabili fattori causali alternativi, di natura extralavorativa, idonei ad incidere in via esclusiva sulla eziologia con superiore grado di probabilità e dovendosi osservare che la natura professionale della malattia non è esclusa dal concorso di cause anche extralavorative, atteso che la eccepita multifattorialità è caratteristica comune a tutte le menomazioni correlate a lavori usuranti e questi ultimi sono compatibili con fenomeni di naturale invecchiamento e normale usura, aggravandone ed accelerandone significativamente il decorso, appunto, in termini concausali.
Peraltro, diverse patologie che interessano la colonna vertebrale e i dischi intervertebrali sono specificamente tabellate e correlate eziologicamente alla tipologia di lavorazioni espletate per lungo tempo in modo continuativo dall'odierno ricorrente. Difatti, la Tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al D.M. 9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) riconosce come agenti patogeni dell'ernia discale lombare (voce n. 77) le “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”
(analogamente, v. la Nuova Tabella di cui al D.M. 10.10.2023, alla voce 73, parte industria) e la
Tabella delle malattie professionali di cui al D.M. del 10.6.2014 ha inserito nella Lista I, fra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, le “spondilodiscopatie del tratto lombare” derivanti da
“movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (codice identificativo I.2.03.).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D. Lgs.
n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico da malattia professionale, rapportato a un danno biologico complessivo dell'11%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, presentata il
06.04.2023 (la prestazione è dovuta dal primo giorno del mese successivo).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l' deve pertanto essere CP_1 condannato alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente, nella misura di legge,
5 rapportato a un danno biologico complessivo del'11%, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati nel 2022, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve inoltre disporsi la distrazione dei compensi in favore dello Studio legale ZZ NN società
STP a R.L., come espressamente richiesto con note scritte depositate in giudizio il 15.10.2025.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 442
c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico complessivo in misura dell'11%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6.04.2023;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore di , nella misura di legge corrispondente al Parte_1
danno biologico accertato nella percentuale sopra indicata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 6.04.2023, oltre agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello Studio legale ZZ e NN S.T.P. a
R.L.;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 17/11/2025
La Giudice del lavoro
dott.ssa Consuelo Mighela
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