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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8481/2020 promossa da:
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonino Maugeri
Attrice contro
( ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.i Massimiliano Ghignone e Tiziana Castelli, convenuta e nei confronti
DO. ( rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Marco Fabio Domenico Aiello
DO. ( ) , rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Controparte_3 CodiceFiscale_3
Spagnolo
Terzi chiamati
Avente ad oggetto: responsabilità medica
All'udienza del 20 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione e il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 16 Con ricorso ex art. 702 bis cpc, l'attrice in epigrafe riferiva che nel mese di Ottobre 2014, si era rivolta alla clinica dentale per un consulenza circa l'opportunità di sottoporsi a cure e/o CP_4 trattamenti finalizzati ad una eventuale riabilitazione dell'arcata dentale superiore, precisando che, al momento della visita, presentava due impianti in posizione 12 e 14, installati tempo addietro, e 6 elementi dentari naturali (esattamente in posizione 11, 21, 22, 23, 24 e 25); riferiva che, in seguito ad ispezione superficiale ed in assenza di esami strumentali, le era stato sottoposto un piano del costo di €
7500,00 comprendente: l'estrazione dei 6 elementi dentari naturali presenti nell'arcata superiore e dei due impianti, l'innesto di materiale biocompatibile e membrana, la successiva collocazione di 4 impianti, nonché l'apposizione di una protesi provvisoria mobile e poi di una protesi definitiva montata sui suddetti impianti, ovvero una riabilitazione completa dell'arcata dentaria superiore con il sistema di protesi definitiva noto col termine di "All-On-Four"; riferiva che in data 17.11.2014 aveva eseguito una
TAC (Dentalscan) prescritta dai sanitari ed il 6 dicembre 2014, il dottor aveva effettuato la CP_3 rimozione dei due impianti dentali in posizione 12 e 14, l'estrazione degli elementi dentari 24 e 25 ed aveva inserito un nuovo impianto inclinato in posizione 26; riferiva che, rimossi i punti di sutura il
16.12.2014 e ritirata la protesi mobile provvisoria il 23.12.2014, non aveva avuto più notizie successivamente al controllo del 9.1.2015 e che a seguito di apposito sollecito, era stata sottoposta a visita in data 13.04.15, ove le era stata prescritta una tac da cui era emerso “diffuso riassorbimento osseo orizzontale, a carattere paradontosico, interessante l'osso mascellare destro e sinistro, con insufficiente tessuto scheletrico, a scopo implantologico. Si rileva lesione osteolitica sul versante mediale della vite implantare allogata nell'osso mascellare sinistro (cross parassiale numero 102)”; allegando di essere affetta da disagi nella masticazione e dolori in varie parti della bocca, riferiva di essersi rivolta ad altri sanitari, i quali avevano affermato la presenza di controindicazioni ai trattamenti effettuati dalla struttura;
allegava la responsabilità professionale della struttura convenuta, evidenziandone l'imprudenza e l'imperizia, nonché l'inutilità e dannosità dei trattamenti praticati e, richiamando gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, sia in punto di danno non patrimoniale che di danno patrimoniale, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'azienda e condannare la stessa al risarcimento di euro 15.810,04 con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , contestando la coerenza e logicità delle conclusioni della Controparte_1
CTU, sostenendo la correttezza dell'operato dei sanitari ed invocando l'applicazione dell'art. 1227 co 2
c.c. per i danni che la ricorrente avrebbe potuto evitare sottoponendosi a cure alternative dopo aver pagina 2 di 16 interrotto il trattamento, evidenziando che la stessa, almeno sino allo svolgimento delle operazioni peritali (2020) non aveva proseguito con alcuna terapia, neanche presso altri professionisti. Eccepiva
l'infondatezza della richiesta di rimborso della somma corrisposta, non essendo stata formulata domanda di risoluzione del contratto e, allegando la responsabilità esclusiva dei dott.ri e CP_2 chiedeva di essere autorizzata alla loro citazione in giudizio, al fine di essere garantita e CP_3 manlevata da quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere all'attrice in dipendenza del processo, richiamando in proposito anche gli artt.
4.1 e 4.4 dei contratti di collaborazione con essi stipulati;
chiedeva infine disporsi il mutamento del rito ed il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
Entrambi i chiamati si costituivano;
il dott. allegava, in particolare, la esclusiva responsabilità CP_3 della clinica ex art. 1228 cc. e la nullità della clausola richiamata nella comparsa della il CP_1 dott. , richiamava le stesse difese del e, in più, evidenziava di aver posto in essere CP_2 CP_3 una condotta residuale e irrilevante.
La ricorrente con le Note di Trattazione Scritta per l'udienza “cartolare” del 28/06/2021 estendeva la domanda risarcitoria anche ai due medici chiamati in giudizio dalla clinica;
tale domanda è da ritenersi tempestiva, essendo stata avanzata alla prima udienza successiva alla costituzione dei terzi.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, la controversia, istruita documentalmente e per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20 marzo 2025, veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul
pagina 3 di 16 contratto ma sul "contatto sociale"”. Inoltre, non è dirimente la circostanza che il medico sia dipendente della struttura, infatti, ha precisato la Corte che la predetta responsabilità sussiste sempre, anche laddove il sanitario sia esterno e non dipendente della struttura entro la quale sia stata eseguita l'operazione o comunque erogata la prestazione medico sanitaria, e pure nei casi in cui lo stesso sia stato scelto direttamente dal paziente, poiché presuppone solamente “che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione”(Cass. 24.02.25 n. 8163).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Ciò posto, il caso in esame è precedente all'entrata in vigore della legge Gello-Bianco. È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui: In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per i fatti antecedenti al 2017, la responsabilità del medico dipendente di struttura sanitaria ha natura contrattuale
(da c.d. contatto sociale), al pari di quella della struttura, secondo il consolidato orientamento pagina 4 di 16 giurisprudenziale pre-riforma. In tali casi, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per inadempimento della prestazione di diligenza professionale e lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre grava sul debitore (medico e struttura) l'onere di provare, una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. L'accertamento del nesso causale in ambito civilistico segue la regola della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"). Quanto alla struttura sanitaria, una volta comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del medico dipendente e il danno denunciato dal paziente, essa è tenuta a fornire la specifica dimostrazione del fatto non imputabile al quale ricondurre la ragione del contestato inadempimento, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'assenza di responsabilità del sanitario.
Nel caso in esame non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attrice sia stata sottoposta alle cure della struttura convenuta e dei due medici chiamati;
trovano, dunque, applicazione
– in forza dello stipulato contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008,
“l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del
30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso,
pagina 5 di 16 resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande dell'attrice, ritenuto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione.
La signora riferisce che i sanitari non sono stati diligenti, prospettandole un piano di Pt_1 trattamento inadeguato alla sua condizione e destinato a rimanere inattuato, procedendo inutilmente pagina 6 di 16 alla avulsione di due elementi dentari e all'eliminazione di due protesi. Lamenta inoltre di aver subito un autonomo danno derivante dalla lesione del consenso informato per non aver ricevuto complete e specifiche informazioni in merito ai trattamenti a cui sarebbe stata sottoposta nonché ai possibili rischi.
La struttura e i medici chiamati insistono nella correttezza del proprio operato.
Occorre dunque prendere in considerazione le risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, nonché di quanto chiarito dai medesimi consulenti, in ordine alle osservazioni ed alle eccezioni formulate dalle parti nel presente giudizio.
Si legge nella ctu: “la proposta terapeutica della Vital Dent poteva avere una sua logica, ma è stata viziata dall'assenza di una seria programmazione e da uno studio accurato di esami radiografici di 2° livello. Se questo studio fosse stato effettuato ed approfondito, come avrebbe dovuto essere, sarebbe stato sconsigliato procedere alla bonifica dell'arcata superiore dentale della ricorrente, perché dato il notevole riassorbimento osseo, non si sarebbe potuto procedere alla riabilitazione programmata, senza effettuare prima complessi interventi di chirurgia ricostruttiva ossea. E' chiaro che tale tipologia di intervento di pertinenza della chirurgia maxillo-facciale non può essere considerato un intervento di routine, bensì è da ritenere un intervento che richiede una elevata capacità ed abilità tecnica professionale specifica del settore. Alla condotta negligente da parte della per carente ed CP_5 errata programmazione, si affianca la mancanza del consenso informato con la dovuta descrizione dell'intervento, dei rischi correlati, delle possibili complicanze e delle alternative terapeutiche, preferendo, invece, a tutto ciò la standardizzazione delle condotte terapeuti-che, piuttosto che la personalizzazione di un trattamento consapevolmente informato, secondo la situazione clinica di ciascun paziente.” E ancora che “Più precisamente, dalla condotta posta in essere dalla CP_5 emergono elementi chiari ed inequivocabili di colpa professionale per negligenza (per avere omesso necessari accertamenti di II livello e non avere redatto un consenso informato sottoscritto dalla paziente) ed imperizia (per avere adottato un trattamento incongruo), cioè a dire non avere proceduto ad una preventiva ricostruzione dell'osso mascellare od osteo-integrazione prima di programmare il trattamento implantologico, secondo quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico- assistenziali” Pertanto, “a seguito del trattamento incongruo eseguito dagli specialisti della società
[...]
oggi divenuta e quindi dall'insuccesso che ne è derivato, è in atto Parte_2 Controparte_1 affetta da: ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO DI ESTRAZIONE DI DUE PREMOLARI DI
SINISTRA E DI DUE IMPIANTI DELL'ARCATA SUPERIORE DI DESTRA, CONSISTENTI IN
DEFICIT DELLA MASTICAZIONE.”.
pagina 7 di 16 Come già premesso, poiché nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, la struttura convenuta non era costituita ed i medici non sono stati convenuti, si è reso necessario ed opportuno disporre il richiamo dei consulenti, al fine di sottoporre ai medesimi le osservazioni e le contestazioni pervenute dalle parti.
In esito all'ulteriore esame della vicenda, i consulenti hanno riferito: “riguardo la condotta posta in essere dal personale medico del l'errore fondamentale sta nell'avere Controparte_6 affrontato il caso senza averlo studiato bene prima dell'intervento, come invece meritava, prova ne è che dopo l'intervento praticato nel 2014 di avulsione dei due denti premolari dell'arcata dentaria superiore sin. e rimozione dei due impianti dell'arcata dentaria superiore destra , gli specialisti si sono resi conto che era necessario procedere ad una osteo-integrazione con rialzo del seno mascellare e nell'aprile 2015 hanno richiesto una nuova TC dentale (poi eseguita a maggio); manca una corretta informazione dettagliata e circostanziata riguardo il trattamento praticato, che contemplava la tipologia dell'intervento, la tempistica ed anche i rischi connessi all'intervento stesso e le eventuali complicanze, che doveva essere prospettato dal medico dentista all'atto della presa in carico per il trattamento proposto ed il relativo piano terapeutico” e concludeva che “Pertanto, stante a quanto rilevato, in atto , per la mal practice, di cui si è detto sopra, risulta affetta da: ESITI Parte_1
DI PREGRESSO INTERVENTO DI ESTRAZIONE DI DUE PREMOLARI DELL'ARCATA DENTARIA
SUPERIORE DI SINISTRA E RIMOZIONE DI DUE IMPIANTI DELL'ARCATA SUPERIORE DI
DESTRA IN SOGGETTO EDENTULO NEI SETTORI MOLARI, CON RELATIVO DEFICIT DELLA
MASTICAZIONE.”.
Le conclusioni raggiunte da CTU sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, oltre che sostanzialmente conformi a quelle già espresse in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc.
Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e struttura, (contratto atipico di spedalità, impostazione da ultimo confermata anche da Cass. Civ. sent. n. 2060/2018) e al rapporto da c.d. contatto sociale tra paziente e medici, va ritenuta la parziale fondatezza della prospettazione attorea.
Ritenendosi raggiunta la prova in merito alla negligenza del trattamento sanitario, sussiste senz'altro la responsabilità della clinica ex art. 1228 c.c; parimenti va affermata la responsabilità del Dott. CP_3 anch'egli responsabile a titolo di c.d. contatto sociale (trattandosi di un fatto precedente all'entrata in pagina 8 di 16 vigore della citata Gelli-Bianco), avendo materialmente provveduto alla concreta esecuzione del programma sanitaria, rivelatosi inadeguato ed inefficace.
Diversa è la conclusione con riferimento al Dott. essendo emerso che egli si è limitato a CP_2 stilare un preventivo che– come specificato sul documento stesso - poteva essere modificato in relazione alle risultanze degli esami radiologici;
dall'esame degli atti e dalle stesse allegazioni delle parti, non emerge che il sanitario abbia poi fornito altre cure all'attrice e, pertanto, va escluso il nesso causale tra il suo operato e il danno patito dalla paziente.
È infondata la domanda con cui la struttura sanitaria chiede di essere manlevata e/o garantita dai sanitari.
Sul punto merita rammentare quanto in più occasioni affermato dalla Corte di Legittimità, da ultimo con sentenza n. 28642/2024 “ E' stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: "In tema di responsabilità medica, nel regime
pagina 9 di 16 anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.
2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati."; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il secondo motivo va quindi accolto, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.”.
Non muta la situazione la clausola contenuta nei contratti di collaborazione sottoscritti con i sanitari, di cui va rilevata la nullità, condividendo il decidente quanto già affermato da altra giurisprudenza di merito: “Il patto di esonero preventivo dalla responsabilità per i danni conseguenti ad un paziente per l'attività imprudente, negligente o imperita svolta dal medico operante presso una struttura sanitaria deve ritenersi nullo per contrarietà all'articolo 1229, comma 2, del Cc. Infatti, la tutela della salute rileva come “norma di ordine pubblico” e la trasgressione delle disposizioni dirette a salvaguardare il bene “salute” espone l'autore della violazione al risarcimento, a prescindere da pagina 10 di 16 qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione di responsabilità. Ciò in quanto, nell'ambito di operatività della richiamata disposizione, vanno senz'altro ricompresi gli obblighi riguardanti la salvaguardia dell'altrui integrità fisica o morale, con la conseguenza che siffatte clausole di esonero della responsabilità per i danni alla persona debbono ritenersi invalide” (cfr Trib. Busto
Arsizio sent. n. 1103/2023; ed ancora : “per indeterminatezza dell'oggetto in quanto è impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti, la clausola non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.; per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della Struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il
Sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art.
1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista ” Trib. Monza, Sez II , 31/01/2022; in senso conforme Trib.
Milano n. 10876/2019 del 26/11/2019).
Occorre dunque procedere a verificare la fondatezza delle richieste risarcitorie.
Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico",
pagina 11 di 16 restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente,
"costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non risulta allegata alcuna circostanza peculiare tale da integrare pregiudizio maggiore e diverso da casi consimili e, pertanto, non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno.
Al fine di liquidare il danno residuato all'attrice, va richiamato quanto previsto dal DL n. 158/2012 che ha esteso al settore sanitario il criterio di liquidazione del danno biologico secondo il sistema tabellare adottato nel Codice delle Assicurazioni private ( art. 138 e 139)- La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma ("Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...": art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP . … La norma sopravvenuta del D.L. n. 158 del 2012 non disciplina, infatti, la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce - nella materia della responsabilità
pagina 12 di 16 sanitaria - l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito. … b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del
04/05/1966; id. Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L, Sentenza n. 2433 del
03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del
02/08/2016). … la fattispecie dell'illecito civile - per quanto concerne la individuazione e la verifica giudiziale dell'evento lesivo produttivo del danno da cui insorge la responsabilità per l'obbligazione risarcitoria - non viene intaccata dalla norma sopravvenuta (legge cd. Balduzzi), che non pone limiti alla responsabilità civile e neppure viene a negare alla vittima - ovvero anche soltanto a limitare ingiustificatamente e sproporzionatamente - il diritto di credito al risarcimento del danno, ma interviene a definire, tra i molteplici criteri utilizzabili discrezionalmente dal Giudice per procedere alla
"aestimatio" del danno - qualora non possa trovare attuazione il risarcimento in forma specifica -, quello ritenuto più idoneo a realizzare quel bilanciamento - perseguito dal Legislatore - tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito;
l'interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta - almeno in parte - alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell'assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012, anche la esigenza di non distogliere risorse indispensabili all'espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall'incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali). …”.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi pagina 13 di 16 interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla
Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento intervento (60) e dei valori di cui al DM anno
2024, in relazione all'invalidità permanente – pari al 3% - ed ai giorni di ITP (3 giorni al 75%, 5 giorni al 50% e 10 giorni al 25%) per come accertati dal CTU, spetta la complessiva somma di € 2.958,20 di cui € € 2.557,71 a titolo di danno biologico permanente, € 400,49 a titolo di ITP.
In ordine al danno patrimoniale si osserva.
Non è dovuto il rimborso dell'importo di € 2922,25, corrisposto a titolo di acconto: l'attrice non ha svolto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Quanto alle spese da sostenere, va osservato che i consulenti, in esito alle osservazioni delle parti, hanno quantificato in € 1500,00 l'importo necessario per la sostituzione di una protesi parziale scheletrata superiore mobile;
null'altro può ritenersi dovuto;
va osservato che l'attrice, in seguito all'operato della clinica convenuta, non ha più inteso sottoporsi ad alcuna terapia, senza che l'inerzia possa essere giustificata da quanto da ella riferito, ovvero il non voler interrompere il nesso causale con i fatti oggetto di giudizio;
ed infatti, è evidente che i rimedi processuali garantiti dall'ordinamento – sia con riguardo alla tutela cautelare, sia con riguardo al procedimento ex art. 696 bis cpc – ben avrebbero consentito alla stessa di ottenere un accertamento tecnico nel contraddittorio delle parti da utilizzare pagina 14 di 16 nell'ambito di un giudizio di merito, così da potersi poi sottoporre alle cure necessarie;
ad ogni modo, la scelta autonoma, volontaria e consapevole di non ricorrere alle cure del caso, oltre a suggerire la non necessarietà delle stesse, induce ad affermare che nulla può essere addebitato alle parti convenute circa l'aggravamento delle condizioni di salute, in applicazione del criterio di cui all'art. 1227 II comma cc.
Per quanto riguarda la violazione del diritto ad un consenso informato, occorre chiarire che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, quando ricorrano congiuntamente: il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), il danno iatrogeno (ovvero il peggioramento delle condizioni di salute) e la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
quando invece si rilevi: il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), il danno iatrogeno e la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia il danno, biologico, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ovvero le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate, anche tramite presunzioni (cfr Cass. n. 16633/2023). In ogni caso, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (cfr Cass n. 244712020); nel caso di specie la domanda è carente di specifica e concreta allegazione sul punto.
Concludendo, l'azienda convenuta e il Dott. vanno condannati in solido a risarcire il danno CP_3 non patrimoniale patito dall'attore quantificato in € 2.958,20 nonché quello patrimoniale pari ad €
1500,00.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia, tenendo conto di quanto previsto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; possono essere compensate le spese del processo nei confronti del dott.
[...]
le spese del procedimento ex 696 bis c.p.c., liquidate tenendo conto di quanto previsto dai CP_2 compensi minimi del III scaglione della relativa tabella sono poste a carico della CP_1
unica parte citata in quel giudizio.
[...]
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della clinica convenuta e del dott. CP_3
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, in solido con il Dott. al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale patito da corrispondendo in suo favore il complessivo importo Parte_1 di € 2.958,20 in valori attuali, oltre interessi legali dal 10.4.2015 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna in persona del legale rappresentante pt, in solido con il Dott. Controparte_1 al risarcimento del danno patrimoniale patito da Controparte_3 Parte_1 corrispondendo in suo favore il complessivo importo di € 1500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pt, in solido con il Dott. Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento, Controparte_3 liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2540,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese del procedimento ex art. 696 bis cpc, liquidate in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 1170,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese del procedimento nei confronti di;
Controparte_2
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di e Controparte_1 Controparte_3
Così deciso in Catania, il 22.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.sa Giulia Romano, magistrato ordinario in tirocinio pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8481/2020 promossa da:
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonino Maugeri
Attrice contro
( ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.i Massimiliano Ghignone e Tiziana Castelli, convenuta e nei confronti
DO. ( rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Marco Fabio Domenico Aiello
DO. ( ) , rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Controparte_3 CodiceFiscale_3
Spagnolo
Terzi chiamati
Avente ad oggetto: responsabilità medica
All'udienza del 20 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione e il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 16 Con ricorso ex art. 702 bis cpc, l'attrice in epigrafe riferiva che nel mese di Ottobre 2014, si era rivolta alla clinica dentale per un consulenza circa l'opportunità di sottoporsi a cure e/o CP_4 trattamenti finalizzati ad una eventuale riabilitazione dell'arcata dentale superiore, precisando che, al momento della visita, presentava due impianti in posizione 12 e 14, installati tempo addietro, e 6 elementi dentari naturali (esattamente in posizione 11, 21, 22, 23, 24 e 25); riferiva che, in seguito ad ispezione superficiale ed in assenza di esami strumentali, le era stato sottoposto un piano del costo di €
7500,00 comprendente: l'estrazione dei 6 elementi dentari naturali presenti nell'arcata superiore e dei due impianti, l'innesto di materiale biocompatibile e membrana, la successiva collocazione di 4 impianti, nonché l'apposizione di una protesi provvisoria mobile e poi di una protesi definitiva montata sui suddetti impianti, ovvero una riabilitazione completa dell'arcata dentaria superiore con il sistema di protesi definitiva noto col termine di "All-On-Four"; riferiva che in data 17.11.2014 aveva eseguito una
TAC (Dentalscan) prescritta dai sanitari ed il 6 dicembre 2014, il dottor aveva effettuato la CP_3 rimozione dei due impianti dentali in posizione 12 e 14, l'estrazione degli elementi dentari 24 e 25 ed aveva inserito un nuovo impianto inclinato in posizione 26; riferiva che, rimossi i punti di sutura il
16.12.2014 e ritirata la protesi mobile provvisoria il 23.12.2014, non aveva avuto più notizie successivamente al controllo del 9.1.2015 e che a seguito di apposito sollecito, era stata sottoposta a visita in data 13.04.15, ove le era stata prescritta una tac da cui era emerso “diffuso riassorbimento osseo orizzontale, a carattere paradontosico, interessante l'osso mascellare destro e sinistro, con insufficiente tessuto scheletrico, a scopo implantologico. Si rileva lesione osteolitica sul versante mediale della vite implantare allogata nell'osso mascellare sinistro (cross parassiale numero 102)”; allegando di essere affetta da disagi nella masticazione e dolori in varie parti della bocca, riferiva di essersi rivolta ad altri sanitari, i quali avevano affermato la presenza di controindicazioni ai trattamenti effettuati dalla struttura;
allegava la responsabilità professionale della struttura convenuta, evidenziandone l'imprudenza e l'imperizia, nonché l'inutilità e dannosità dei trattamenti praticati e, richiamando gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, sia in punto di danno non patrimoniale che di danno patrimoniale, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'azienda e condannare la stessa al risarcimento di euro 15.810,04 con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , contestando la coerenza e logicità delle conclusioni della Controparte_1
CTU, sostenendo la correttezza dell'operato dei sanitari ed invocando l'applicazione dell'art. 1227 co 2
c.c. per i danni che la ricorrente avrebbe potuto evitare sottoponendosi a cure alternative dopo aver pagina 2 di 16 interrotto il trattamento, evidenziando che la stessa, almeno sino allo svolgimento delle operazioni peritali (2020) non aveva proseguito con alcuna terapia, neanche presso altri professionisti. Eccepiva
l'infondatezza della richiesta di rimborso della somma corrisposta, non essendo stata formulata domanda di risoluzione del contratto e, allegando la responsabilità esclusiva dei dott.ri e CP_2 chiedeva di essere autorizzata alla loro citazione in giudizio, al fine di essere garantita e CP_3 manlevata da quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere all'attrice in dipendenza del processo, richiamando in proposito anche gli artt.
4.1 e 4.4 dei contratti di collaborazione con essi stipulati;
chiedeva infine disporsi il mutamento del rito ed il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
Entrambi i chiamati si costituivano;
il dott. allegava, in particolare, la esclusiva responsabilità CP_3 della clinica ex art. 1228 cc. e la nullità della clausola richiamata nella comparsa della il CP_1 dott. , richiamava le stesse difese del e, in più, evidenziava di aver posto in essere CP_2 CP_3 una condotta residuale e irrilevante.
La ricorrente con le Note di Trattazione Scritta per l'udienza “cartolare” del 28/06/2021 estendeva la domanda risarcitoria anche ai due medici chiamati in giudizio dalla clinica;
tale domanda è da ritenersi tempestiva, essendo stata avanzata alla prima udienza successiva alla costituzione dei terzi.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, la controversia, istruita documentalmente e per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20 marzo 2025, veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul
pagina 3 di 16 contratto ma sul "contatto sociale"”. Inoltre, non è dirimente la circostanza che il medico sia dipendente della struttura, infatti, ha precisato la Corte che la predetta responsabilità sussiste sempre, anche laddove il sanitario sia esterno e non dipendente della struttura entro la quale sia stata eseguita l'operazione o comunque erogata la prestazione medico sanitaria, e pure nei casi in cui lo stesso sia stato scelto direttamente dal paziente, poiché presuppone solamente “che vi sia un rapporto di tipo professionale tra i due, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione”(Cass. 24.02.25 n. 8163).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Ciò posto, il caso in esame è precedente all'entrata in vigore della legge Gello-Bianco. È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui: In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per i fatti antecedenti al 2017, la responsabilità del medico dipendente di struttura sanitaria ha natura contrattuale
(da c.d. contatto sociale), al pari di quella della struttura, secondo il consolidato orientamento pagina 4 di 16 giurisprudenziale pre-riforma. In tali casi, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per inadempimento della prestazione di diligenza professionale e lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre grava sul debitore (medico e struttura) l'onere di provare, una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. L'accertamento del nesso causale in ambito civilistico segue la regola della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"). Quanto alla struttura sanitaria, una volta comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del medico dipendente e il danno denunciato dal paziente, essa è tenuta a fornire la specifica dimostrazione del fatto non imputabile al quale ricondurre la ragione del contestato inadempimento, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'assenza di responsabilità del sanitario.
Nel caso in esame non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attrice sia stata sottoposta alle cure della struttura convenuta e dei due medici chiamati;
trovano, dunque, applicazione
– in forza dello stipulato contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008,
“l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del
30.9.2014 e Cass. n. 21177 del 20.10.2015).
Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso,
pagina 5 di 16 resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande dell'attrice, ritenuto che entrambe le parti processuali hanno assolto il proprio onere di allegazione.
La signora riferisce che i sanitari non sono stati diligenti, prospettandole un piano di Pt_1 trattamento inadeguato alla sua condizione e destinato a rimanere inattuato, procedendo inutilmente pagina 6 di 16 alla avulsione di due elementi dentari e all'eliminazione di due protesi. Lamenta inoltre di aver subito un autonomo danno derivante dalla lesione del consenso informato per non aver ricevuto complete e specifiche informazioni in merito ai trattamenti a cui sarebbe stata sottoposta nonché ai possibili rischi.
La struttura e i medici chiamati insistono nella correttezza del proprio operato.
Occorre dunque prendere in considerazione le risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, nonché di quanto chiarito dai medesimi consulenti, in ordine alle osservazioni ed alle eccezioni formulate dalle parti nel presente giudizio.
Si legge nella ctu: “la proposta terapeutica della Vital Dent poteva avere una sua logica, ma è stata viziata dall'assenza di una seria programmazione e da uno studio accurato di esami radiografici di 2° livello. Se questo studio fosse stato effettuato ed approfondito, come avrebbe dovuto essere, sarebbe stato sconsigliato procedere alla bonifica dell'arcata superiore dentale della ricorrente, perché dato il notevole riassorbimento osseo, non si sarebbe potuto procedere alla riabilitazione programmata, senza effettuare prima complessi interventi di chirurgia ricostruttiva ossea. E' chiaro che tale tipologia di intervento di pertinenza della chirurgia maxillo-facciale non può essere considerato un intervento di routine, bensì è da ritenere un intervento che richiede una elevata capacità ed abilità tecnica professionale specifica del settore. Alla condotta negligente da parte della per carente ed CP_5 errata programmazione, si affianca la mancanza del consenso informato con la dovuta descrizione dell'intervento, dei rischi correlati, delle possibili complicanze e delle alternative terapeutiche, preferendo, invece, a tutto ciò la standardizzazione delle condotte terapeuti-che, piuttosto che la personalizzazione di un trattamento consapevolmente informato, secondo la situazione clinica di ciascun paziente.” E ancora che “Più precisamente, dalla condotta posta in essere dalla CP_5 emergono elementi chiari ed inequivocabili di colpa professionale per negligenza (per avere omesso necessari accertamenti di II livello e non avere redatto un consenso informato sottoscritto dalla paziente) ed imperizia (per avere adottato un trattamento incongruo), cioè a dire non avere proceduto ad una preventiva ricostruzione dell'osso mascellare od osteo-integrazione prima di programmare il trattamento implantologico, secondo quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico- assistenziali” Pertanto, “a seguito del trattamento incongruo eseguito dagli specialisti della società
[...]
oggi divenuta e quindi dall'insuccesso che ne è derivato, è in atto Parte_2 Controparte_1 affetta da: ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO DI ESTRAZIONE DI DUE PREMOLARI DI
SINISTRA E DI DUE IMPIANTI DELL'ARCATA SUPERIORE DI DESTRA, CONSISTENTI IN
DEFICIT DELLA MASTICAZIONE.”.
pagina 7 di 16 Come già premesso, poiché nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, la struttura convenuta non era costituita ed i medici non sono stati convenuti, si è reso necessario ed opportuno disporre il richiamo dei consulenti, al fine di sottoporre ai medesimi le osservazioni e le contestazioni pervenute dalle parti.
In esito all'ulteriore esame della vicenda, i consulenti hanno riferito: “riguardo la condotta posta in essere dal personale medico del l'errore fondamentale sta nell'avere Controparte_6 affrontato il caso senza averlo studiato bene prima dell'intervento, come invece meritava, prova ne è che dopo l'intervento praticato nel 2014 di avulsione dei due denti premolari dell'arcata dentaria superiore sin. e rimozione dei due impianti dell'arcata dentaria superiore destra , gli specialisti si sono resi conto che era necessario procedere ad una osteo-integrazione con rialzo del seno mascellare e nell'aprile 2015 hanno richiesto una nuova TC dentale (poi eseguita a maggio); manca una corretta informazione dettagliata e circostanziata riguardo il trattamento praticato, che contemplava la tipologia dell'intervento, la tempistica ed anche i rischi connessi all'intervento stesso e le eventuali complicanze, che doveva essere prospettato dal medico dentista all'atto della presa in carico per il trattamento proposto ed il relativo piano terapeutico” e concludeva che “Pertanto, stante a quanto rilevato, in atto , per la mal practice, di cui si è detto sopra, risulta affetta da: ESITI Parte_1
DI PREGRESSO INTERVENTO DI ESTRAZIONE DI DUE PREMOLARI DELL'ARCATA DENTARIA
SUPERIORE DI SINISTRA E RIMOZIONE DI DUE IMPIANTI DELL'ARCATA SUPERIORE DI
DESTRA IN SOGGETTO EDENTULO NEI SETTORI MOLARI, CON RELATIVO DEFICIT DELLA
MASTICAZIONE.”.
Le conclusioni raggiunte da CTU sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, oltre che sostanzialmente conformi a quelle già espresse in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc.
Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e struttura, (contratto atipico di spedalità, impostazione da ultimo confermata anche da Cass. Civ. sent. n. 2060/2018) e al rapporto da c.d. contatto sociale tra paziente e medici, va ritenuta la parziale fondatezza della prospettazione attorea.
Ritenendosi raggiunta la prova in merito alla negligenza del trattamento sanitario, sussiste senz'altro la responsabilità della clinica ex art. 1228 c.c; parimenti va affermata la responsabilità del Dott. CP_3 anch'egli responsabile a titolo di c.d. contatto sociale (trattandosi di un fatto precedente all'entrata in pagina 8 di 16 vigore della citata Gelli-Bianco), avendo materialmente provveduto alla concreta esecuzione del programma sanitaria, rivelatosi inadeguato ed inefficace.
Diversa è la conclusione con riferimento al Dott. essendo emerso che egli si è limitato a CP_2 stilare un preventivo che– come specificato sul documento stesso - poteva essere modificato in relazione alle risultanze degli esami radiologici;
dall'esame degli atti e dalle stesse allegazioni delle parti, non emerge che il sanitario abbia poi fornito altre cure all'attrice e, pertanto, va escluso il nesso causale tra il suo operato e il danno patito dalla paziente.
È infondata la domanda con cui la struttura sanitaria chiede di essere manlevata e/o garantita dai sanitari.
Sul punto merita rammentare quanto in più occasioni affermato dalla Corte di Legittimità, da ultimo con sentenza n. 28642/2024 “ E' stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: "In tema di responsabilità medica, nel regime
pagina 9 di 16 anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.
2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati."; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il secondo motivo va quindi accolto, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.”.
Non muta la situazione la clausola contenuta nei contratti di collaborazione sottoscritti con i sanitari, di cui va rilevata la nullità, condividendo il decidente quanto già affermato da altra giurisprudenza di merito: “Il patto di esonero preventivo dalla responsabilità per i danni conseguenti ad un paziente per l'attività imprudente, negligente o imperita svolta dal medico operante presso una struttura sanitaria deve ritenersi nullo per contrarietà all'articolo 1229, comma 2, del Cc. Infatti, la tutela della salute rileva come “norma di ordine pubblico” e la trasgressione delle disposizioni dirette a salvaguardare il bene “salute” espone l'autore della violazione al risarcimento, a prescindere da pagina 10 di 16 qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione di responsabilità. Ciò in quanto, nell'ambito di operatività della richiamata disposizione, vanno senz'altro ricompresi gli obblighi riguardanti la salvaguardia dell'altrui integrità fisica o morale, con la conseguenza che siffatte clausole di esonero della responsabilità per i danni alla persona debbono ritenersi invalide” (cfr Trib. Busto
Arsizio sent. n. 1103/2023; ed ancora : “per indeterminatezza dell'oggetto in quanto è impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti, la clausola non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.; per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della Struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il
Sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art.
1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista ” Trib. Monza, Sez II , 31/01/2022; in senso conforme Trib.
Milano n. 10876/2019 del 26/11/2019).
Occorre dunque procedere a verificare la fondatezza delle richieste risarcitorie.
Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico",
pagina 11 di 16 restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente,
"costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua
"personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non risulta allegata alcuna circostanza peculiare tale da integrare pregiudizio maggiore e diverso da casi consimili e, pertanto, non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno.
Al fine di liquidare il danno residuato all'attrice, va richiamato quanto previsto dal DL n. 158/2012 che ha esteso al settore sanitario il criterio di liquidazione del danno biologico secondo il sistema tabellare adottato nel Codice delle Assicurazioni private ( art. 138 e 139)- La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma ("Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...": art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP . … La norma sopravvenuta del D.L. n. 158 del 2012 non disciplina, infatti, la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce - nella materia della responsabilità
pagina 12 di 16 sanitaria - l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito. … b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del
04/05/1966; id. Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L, Sentenza n. 2433 del
03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del
02/08/2016). … la fattispecie dell'illecito civile - per quanto concerne la individuazione e la verifica giudiziale dell'evento lesivo produttivo del danno da cui insorge la responsabilità per l'obbligazione risarcitoria - non viene intaccata dalla norma sopravvenuta (legge cd. Balduzzi), che non pone limiti alla responsabilità civile e neppure viene a negare alla vittima - ovvero anche soltanto a limitare ingiustificatamente e sproporzionatamente - il diritto di credito al risarcimento del danno, ma interviene a definire, tra i molteplici criteri utilizzabili discrezionalmente dal Giudice per procedere alla
"aestimatio" del danno - qualora non possa trovare attuazione il risarcimento in forma specifica -, quello ritenuto più idoneo a realizzare quel bilanciamento - perseguito dal Legislatore - tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito;
l'interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta - almeno in parte - alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell'assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012, anche la esigenza di non distogliere risorse indispensabili all'espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall'incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali). …”.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi pagina 13 di 16 interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla
Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento intervento (60) e dei valori di cui al DM anno
2024, in relazione all'invalidità permanente – pari al 3% - ed ai giorni di ITP (3 giorni al 75%, 5 giorni al 50% e 10 giorni al 25%) per come accertati dal CTU, spetta la complessiva somma di € 2.958,20 di cui € € 2.557,71 a titolo di danno biologico permanente, € 400,49 a titolo di ITP.
In ordine al danno patrimoniale si osserva.
Non è dovuto il rimborso dell'importo di € 2922,25, corrisposto a titolo di acconto: l'attrice non ha svolto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Quanto alle spese da sostenere, va osservato che i consulenti, in esito alle osservazioni delle parti, hanno quantificato in € 1500,00 l'importo necessario per la sostituzione di una protesi parziale scheletrata superiore mobile;
null'altro può ritenersi dovuto;
va osservato che l'attrice, in seguito all'operato della clinica convenuta, non ha più inteso sottoporsi ad alcuna terapia, senza che l'inerzia possa essere giustificata da quanto da ella riferito, ovvero il non voler interrompere il nesso causale con i fatti oggetto di giudizio;
ed infatti, è evidente che i rimedi processuali garantiti dall'ordinamento – sia con riguardo alla tutela cautelare, sia con riguardo al procedimento ex art. 696 bis cpc – ben avrebbero consentito alla stessa di ottenere un accertamento tecnico nel contraddittorio delle parti da utilizzare pagina 14 di 16 nell'ambito di un giudizio di merito, così da potersi poi sottoporre alle cure necessarie;
ad ogni modo, la scelta autonoma, volontaria e consapevole di non ricorrere alle cure del caso, oltre a suggerire la non necessarietà delle stesse, induce ad affermare che nulla può essere addebitato alle parti convenute circa l'aggravamento delle condizioni di salute, in applicazione del criterio di cui all'art. 1227 II comma cc.
Per quanto riguarda la violazione del diritto ad un consenso informato, occorre chiarire che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, quando ricorrano congiuntamente: il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), il danno iatrogeno (ovvero il peggioramento delle condizioni di salute) e la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
quando invece si rilevi: il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), il danno iatrogeno e la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia il danno, biologico, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ovvero le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate, anche tramite presunzioni (cfr Cass. n. 16633/2023). In ogni caso, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (cfr Cass n. 244712020); nel caso di specie la domanda è carente di specifica e concreta allegazione sul punto.
Concludendo, l'azienda convenuta e il Dott. vanno condannati in solido a risarcire il danno CP_3 non patrimoniale patito dall'attore quantificato in € 2.958,20 nonché quello patrimoniale pari ad €
1500,00.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia, tenendo conto di quanto previsto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; possono essere compensate le spese del processo nei confronti del dott.
[...]
le spese del procedimento ex 696 bis c.p.c., liquidate tenendo conto di quanto previsto dai CP_2 compensi minimi del III scaglione della relativa tabella sono poste a carico della CP_1
unica parte citata in quel giudizio.
[...]
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della clinica convenuta e del dott. CP_3
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, in solido con il Dott. al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale patito da corrispondendo in suo favore il complessivo importo Parte_1 di € 2.958,20 in valori attuali, oltre interessi legali dal 10.4.2015 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna in persona del legale rappresentante pt, in solido con il Dott. Controparte_1 al risarcimento del danno patrimoniale patito da Controparte_3 Parte_1 corrispondendo in suo favore il complessivo importo di € 1500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pt, in solido con il Dott. Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento, Controparte_3 liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2540,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese del procedimento ex art. 696 bis cpc, liquidate in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 1170,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese del procedimento nei confronti di;
Controparte_2
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di e Controparte_1 Controparte_3
Così deciso in Catania, il 22.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.sa Giulia Romano, magistrato ordinario in tirocinio pagina 16 di 16