CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6635/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1078138240110764 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.a.s. dei Nominativo_1 & c. attraverso il legale rappresentante e socio accomandatario Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n.1078138240110764 notificato in data 13/06/2024 per omesso pagamento TARI anno 2023, emesso dal Comune di Scalea per un importo complessivo di €.1616,60 Parte ricorrente eccepiva:
Violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione (Art. 3 L. 241/90 e Art. 7 L. 212/2000)
Errata determinazione del presupposto d'imposta (Superficie tassabile)
Il ricorrente precisa che si tratta di uno stabilimento balneare e la TARI deve essere commisurata alle superfici effettivamente idonee a produrre rifiuti.
Eccepisce infine illegittimità dell'atto per violazione del Regolamento Comunale TARI e della normativa nazionale.
Si è costituito il Comune di Scalea eccependo che:
vi è stato il riconoscimento del debito (art.1988 c.c.) con istanza di rateizzazione. L'ente respinge l'accusa di "mancanza di chiarezza" atteso che l'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi necessari (superfici, tariffe, riduzioni per stagionalità) e che il contribuente, essendo titolare delle concessioni demaniali citate è perfettamente in grado di comprendere come è stata calcolata la tassa.
All'udienza del 14 .
1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo d'impugnazione con cui viene dedotta la carenza di motivazione del provvedimento ex art. 3 legge 241/1990 e art. 7 della legge 212/2000 deve essere disatteso, avuto riguardo alla esaustività degli elementi indicati nell'atto che devono ritenersi idonei a garantire il diritto di difesa del contribuente .
Inoltre, la Tari – per come emerge dalla documentazione in atti, è stata legittimamente commisurata alle superfici effettivamente idonee a produrre rifiuti.
Inoltre, la rateizzazione della TARI (o di altri tributi) con riconoscimento del debito non determina l'automatico accoglimento del ricorso.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria Provinciale di primo grado di Cosenza sez.VI Cosenza rigetta il ricorso.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6635/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1078138240110764 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.a.s. dei Nominativo_1 & c. attraverso il legale rappresentante e socio accomandatario Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n.1078138240110764 notificato in data 13/06/2024 per omesso pagamento TARI anno 2023, emesso dal Comune di Scalea per un importo complessivo di €.1616,60 Parte ricorrente eccepiva:
Violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione (Art. 3 L. 241/90 e Art. 7 L. 212/2000)
Errata determinazione del presupposto d'imposta (Superficie tassabile)
Il ricorrente precisa che si tratta di uno stabilimento balneare e la TARI deve essere commisurata alle superfici effettivamente idonee a produrre rifiuti.
Eccepisce infine illegittimità dell'atto per violazione del Regolamento Comunale TARI e della normativa nazionale.
Si è costituito il Comune di Scalea eccependo che:
vi è stato il riconoscimento del debito (art.1988 c.c.) con istanza di rateizzazione. L'ente respinge l'accusa di "mancanza di chiarezza" atteso che l'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi necessari (superfici, tariffe, riduzioni per stagionalità) e che il contribuente, essendo titolare delle concessioni demaniali citate è perfettamente in grado di comprendere come è stata calcolata la tassa.
All'udienza del 14 .
1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo d'impugnazione con cui viene dedotta la carenza di motivazione del provvedimento ex art. 3 legge 241/1990 e art. 7 della legge 212/2000 deve essere disatteso, avuto riguardo alla esaustività degli elementi indicati nell'atto che devono ritenersi idonei a garantire il diritto di difesa del contribuente .
Inoltre, la Tari – per come emerge dalla documentazione in atti, è stata legittimamente commisurata alle superfici effettivamente idonee a produrre rifiuti.
Inoltre, la rateizzazione della TARI (o di altri tributi) con riconoscimento del debito non determina l'automatico accoglimento del ricorso.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di giustizia Tributaria Provinciale di primo grado di Cosenza sez.VI Cosenza rigetta il ricorso.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.