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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1136/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SCRUGLI OTTAVIO Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente- contumace
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento del Comitato Provinciale di CP_1
rigetto della NASpI e richiesta di restituzione somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 7 giugno 2017, proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento del Comitato Provinciale dell' notificato il CP_1
12 maggio 2017, con cui era stato rigettato il ricorso amministrativo del 21 marzo 2017, volto a contestare la richiesta di restituzione della somma di € 2.979,75, a titolo di indebito relativo a prestazioni di disoccupazione NASpI.
1 2.La richiesta di restituzione era fondata sul disconoscimento del rapporto di lavoro domestico tra la ricorrente e la lavoratrice a seguito di verbale unico Persona_1 ispettivo notificato a quest'ultima in data 4 gennaio 2017.
3. La ricorrente eccepiva, da un lato, la sussistenza effettiva del rapporto lavorativo in contestazione, e dall'altro lato, l'invalidità dell'azione dell' per violazione dell'art. CP_1
7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), per non essere stato il verbale di accertamento prodotto in giudizio né sottoscritto dalla lavoratrice interessata. A sostegno di tale censura richiamava, tra l'altro, la sentenza della Corte di Cassazione n.
562 del 12 gennaio 2017.
4. L' rimaneva contumace. CP_1
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
6.In assenza del deposito del verbale unico di accertamento che ha determinato il disconoscimento del rapporto di lavoro, manca in atti l'elemento documentale essenziale su cui si fonda la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale. Tale verbale, seppure notificato alla datrice di lavoro, non risulta allegato in giudizio né risultano acquisite le dichiarazioni della lavoratrice , a cui risulta indirizzato. Per_1
7.In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000, deve essere portato a conoscenza del soggetto nei cui confronti si intende esercitare la pretesa, con adeguata motivazione, e contenere le osservazioni dell'interessato, ovvero dimostrare che sia stata concessa tale possibilità.
8.In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 562 del 12 gennaio 2017, ha statuito che la mancata partecipazione dell'interessato al procedimento ispettivo, in violazione del diritto al contraddittorio, determina l'illegittimità del recupero
2 dell'indebito, soprattutto in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro che abbia effetti sulla spettanza della prestazione previdenziale.
9.Nel caso di specie, l' non ha assolto all'onere della prova circa l'illegittimità CP_1
della prestazione erogata, né ha dimostrato di aver rispettato le garanzie procedimentali previste dalla normativa sopra richiamata.
10.In conseguenza, la pretesa restitutoria deve essere dichiarata infondata e il provvedimento impugnato va annullato.
11.Nulla è dovuto a titolo di spese di lite, atteso che l' è rimasto contumace e non CP_1
ha svolto attività difensiva nel presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
contro
: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 2.979,75 richiesta dall' a CP_1
titolo di ripetizione di indebito;
4.Nulla per le spese.
Così deciso, 7.5.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Così deciso, 31/03/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1136/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SCRUGLI OTTAVIO Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente- contumace
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento del Comitato Provinciale di CP_1
rigetto della NASpI e richiesta di restituzione somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 7 giugno 2017, proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento del Comitato Provinciale dell' notificato il CP_1
12 maggio 2017, con cui era stato rigettato il ricorso amministrativo del 21 marzo 2017, volto a contestare la richiesta di restituzione della somma di € 2.979,75, a titolo di indebito relativo a prestazioni di disoccupazione NASpI.
1 2.La richiesta di restituzione era fondata sul disconoscimento del rapporto di lavoro domestico tra la ricorrente e la lavoratrice a seguito di verbale unico Persona_1 ispettivo notificato a quest'ultima in data 4 gennaio 2017.
3. La ricorrente eccepiva, da un lato, la sussistenza effettiva del rapporto lavorativo in contestazione, e dall'altro lato, l'invalidità dell'azione dell' per violazione dell'art. CP_1
7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), per non essere stato il verbale di accertamento prodotto in giudizio né sottoscritto dalla lavoratrice interessata. A sostegno di tale censura richiamava, tra l'altro, la sentenza della Corte di Cassazione n.
562 del 12 gennaio 2017.
4. L' rimaneva contumace. CP_1
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
6.In assenza del deposito del verbale unico di accertamento che ha determinato il disconoscimento del rapporto di lavoro, manca in atti l'elemento documentale essenziale su cui si fonda la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale. Tale verbale, seppure notificato alla datrice di lavoro, non risulta allegato in giudizio né risultano acquisite le dichiarazioni della lavoratrice , a cui risulta indirizzato. Per_1
7.In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000, deve essere portato a conoscenza del soggetto nei cui confronti si intende esercitare la pretesa, con adeguata motivazione, e contenere le osservazioni dell'interessato, ovvero dimostrare che sia stata concessa tale possibilità.
8.In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 562 del 12 gennaio 2017, ha statuito che la mancata partecipazione dell'interessato al procedimento ispettivo, in violazione del diritto al contraddittorio, determina l'illegittimità del recupero
2 dell'indebito, soprattutto in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro che abbia effetti sulla spettanza della prestazione previdenziale.
9.Nel caso di specie, l' non ha assolto all'onere della prova circa l'illegittimità CP_1
della prestazione erogata, né ha dimostrato di aver rispettato le garanzie procedimentali previste dalla normativa sopra richiamata.
10.In conseguenza, la pretesa restitutoria deve essere dichiarata infondata e il provvedimento impugnato va annullato.
11.Nulla è dovuto a titolo di spese di lite, atteso che l' è rimasto contumace e non CP_1
ha svolto attività difensiva nel presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
contro
: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 2.979,75 richiesta dall' a CP_1
titolo di ripetizione di indebito;
4.Nulla per le spese.
Così deciso, 7.5.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Così deciso, 31/03/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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