Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12242 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ileana Messa e Emanuele Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno n. -OMISSIS- datata 13 luglio - 12 ottobre 2021 e notificato al sig. -OMISSIS- in data 14 dicembre 2021, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente in data 13 dicembre 2016 di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 c. 1 lett. F) L. 91/1992 e di ogni altro atto antecedente, consequenziale, connesso e/o correlato e di ogni ulteriore statuizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente con istanza presentata in data 13 dicembre 2016 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’Amministrazione procedente ha rilevato in capo al ricorrente la presenza dei seguenti elementi:
“- 20.10.2005: sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Bergamo, divenuta irrevocabile il 5.12.2005 per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n, 74, art. 62 bis c.p. (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per mesi 6;
- 30.11.2007: decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo, divenuto esecutivo il 12.3.2009 per il reato di cui agli arti. 81, 62 bis c.p., art. 2 Legge 11 novembre 1983, n, 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato)”.
Tali elementi sono stati ritenuti dal Ministero sufficienti per fondare un giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico nazionale.
3. Parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha chiesto l’annullamento del decreto adducendo un unico motivo così rubricato: “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, contraddittorietà, perplessità, illogicità manifesta; violazione di legge con riferimento agli art. 3 e 97 Cost.; violazione di legge con riferimento all’art. 3 della L. 241/90.”
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato una relazione di causa con la quale ha eccepito l’infondatezza dello stesso.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di condividere le censure di difetto di istruttoria e di motivazione formulate dal ricorrente.
7. In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis , n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
8.Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il provvedimento sia affetto dai denunciati vizi di illegittimità per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Invero, dalla disamina del diniego impugnato risulta che l’Amministrazione sia pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale esclusivamente sulla base di due precedenti penali a suo carico. In particolare, all’istante sono stati contestati due precedenti riferiti a reati di natura fiscale e previdenziale risalenti a fatti consumati oltre dieci anni prima la presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza.
Trattasi di condanne dichiarate dallo stesso ricorrente allorché ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza e con riferimento alle quali lo stesso ha, altresì, contraddetto in sede di presentazione delle osservazioni ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, evidenziando le peculiarità fattuali della vicenda penale (“ tra i molti lavori svolti all’epoca del suo arrivo in Italia negli anni 2000, purtroppo il sig. -OMISSIS- si lasciava convincere dal proprio datore di lavoro (fallito) a ricoprire la carica di amministratore di una società di materassi, di fatto gestita da quell’altro che, approfittando della sua ignoranza, giovane età e, soprattutto, non ancora perfetta conoscenza della lingua e delle leggi italiane in materia di adempimenti fiscali e obbligazioni nascenti in seno ai rapporti di lavoro subordinato, lo utilizzava di fatto come “c.d. testa di legno”. In tale contesto si verificarono i fatti a seguito dei quali l’esponente subiva le condanne del Tribunale bergamasco ”).
Nonostante la evidenziata considerazione che si tratta di reati commessi prima del c.d. “periodo di osservazione”, ossia prima del decennio antecedente alla presentazione dell’istanza di concessione (arco temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza italiana), l’Amministrazione ha fondato il proprio diniego esclusivamente in ragione della loro sussistenza.
Ebbene, con riguardo al profilo della datazione oltre il decennio di circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, la ormai consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questa Sezione (cfr., tra le tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2944 e 2945 del 2022), ritiene che il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione si è limitata a richiamare le due vicende penali, nonostante il carattere “ultradecennale” dei reati commessi, ritenendole di per sé indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, senza considerare in concreto ulteriori elementi, pure emersi nel corso dell’istruttoria, riferiti all'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
La laconicità della motivazione del decreto ministeriale e il difetto d’istruttoria del procedimento costituiscono vizi inficianti l’impugnato decreto di rigetto.
9.Ne consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato.
Per l’effetto, l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese alla decisione assunta.
10.Le spese di lite sono compensate in ragione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.