Ordinanza cautelare 28 ottobre 2021
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Dipierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento emesso dalla Direzione Generale dell’ASL -OMISSIS- del 14.9.2021, avente come oggetto “ sospensione dal servizio ex art. 4, co. 6, D.L. n. 44/2021 ”, comunicato via PEC nella medesima data;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. AB Di OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento emesso dalla Direzione Generale dell’ASL -OMISSIS- del 14.9.2021, avente come oggetto la “ sospensione dal servizio ex art. 4, co. 6, D.L. n. 44/2021 ”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza delle censure.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 12 marzo 2026 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. La ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente dell’ASL -OMISSIS-, con qualifica di infermiera professionale operante nel servizio del 118;
- di avere ricevuto in data 24 agosto 2021 a mezzo PEC dall’Asl -OMISSIS-, secondo quanto previsto nel D.L. 44/2021, l’invito a sottoporsi a vaccinazione contro la malattia Covid 19;
- con risposta del 26 agosto 2021, premettendo di essere affetta da una seria patologia cardiaca consistente in un aneurisma del setto interatriale e da un prolasso mitralico, di avere richiesto un rinvio della vaccinazione, poiché in attesa di controlli medici cardiaci, necessari per verificare la compatibilità del proprio stato di salute con la richiesta vaccinazione anti Covid 19;
- di essere stata convocata in data 27 agosto 2021 dall’Asl convocava l’istante a visita presso il medico competente, per l’accertamento dell’idoneità al lavoro. Il giudizio espresso dal sanitario era di idoneità condizionata alla sottoposizione alla vaccinazione anti Covid 19;
- di essere stata sollecitata dall’ASL in data 31 agosto 2021 a presentarsi, in data 6 settembre 2021, presso l’Hub vaccinale sito nell’arsenale militare di -OMISSIS- in via -OMISSIS-;
- di avere risposto a tale sollecito in data 3 settembre 2021, comunicando che la data della visita cardiologica era stata fissata per il successivo 15 settembre 2021;
- di essersi recata in data 6 settembre 2021 presso il centro vaccinale per esporre le proprie perplessità rispetto alle possibili reazioni avverse al vaccino;
- che all’esito di tale colloquio avvenuto in data 6 settembre 2021 il medico vaccinatore riteneva non dar corso alla procedura;
- che tuttavia, senza nemmeno attendere l’esito dell’accertamento sanitario cardiologico, l’Asl, in data 14.9.2021, aveva comunicato alla ricorrente (ex art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76) la sospensione immediata dal lavoro, “ attesa la gravità delle implicazioni di carattere sanitario derivanti dal mancato adempimento all’obbligo vaccinale e l’impossibilità di adibire la S.V. a mansioni diverse da quelle del profilo di appartenenza ”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che sia fondata l’assorbente censura del vizio di istruttoria e di motivazione, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 4, comma 2 del D.L. 44/2021, convertito in L. 75/2021, in base a cui “ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita ”.
La citata norma dispone quindi che spetti al medico di medicina generale, anche con il supporto di accertamenti specialistici, attestare le cause in cui la vaccinazione obbligatoria può essere omessa o differita.
Tuttavia nella vicenda per cui è causa l’Asl non ha atteso tale accertamento, scavalcando le citate attribuzioni del medico di medicina generale, al punto da sostituirsi a questo tramite la commissione di controllo istituita in data 23 agosto 2021. Erroneamente quindi l’ASL, piuttosto che svolgere un controllo successivo, ha ritenuto che alla propria Commissione fossero attribuite competenze in materia in via esclusiva delle competenze invece riservate al medico di medicina generale.
Inoltre il difetto di istruttoria emerge dal rilievo che l’Amministrazione, sebbene la ricorrente si era recata in data 6 settembre 2021 presso il centro vaccinale per esporre le proprie perplessità rispetto alle possibili reazioni avverse al vaccino, e all’esito di tale colloquio avvenuto il medico vaccinatore riteneva non dar corso alla procedura, senza nemmeno attendere l’esito dell’accertamento sanitario cardiologico l’Asl, in data 14.9.2021 aveva comunicato alla ricorrente (ex art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76) la sospensione immediata dal lavoro. Ben avrebbe potuto e dovuto l’Amministrazione attendere qualche giorno la data prevista per l’accertamento sanitario cardiologico, invece di comunicare alla ricorrente (ex art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76) la sospensione immediata dal lavoro.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
3. In ragione della novità e particolarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
AB Di OR, Primo Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di OR | IO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.