TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6667/2023 r.g.
tra con il patrocinio dell'avv. Donatella Vicari Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. Bruno E. Pontecorvo CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti utili al fine dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa del 100% di invalidità; che in sede di atp (rgn. 1015/2023) il suddetto requisito non venivano riscontrato;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 20.11.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 13.12.2023 ha chiesto che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 31.5.2021, con condanna dell resistente al CP_2 pagamento dei ratei.
Si è costituito l'ente resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanze di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, l'inammissibilità della domanda di condanna e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono sere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento del beneficio invocato.
Il Ctu tenendo conto delle patologie riscontrate (Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva e sindrome delle apnee ostruttive di grado severo;
Spondilodiscoartrosi diffusi e discopatie multiple a livello cervicale e lombare;
Disturbo ansioso-depressivo; Esiti di intervento di ernioplastica inguinale destra..) ed esaminata la documentazione medica depositata in atti ha affermato che “per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione anteroposteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco.
Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita.”.
Ha quindi concluso affermando che il ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 l.
18/80: “sin dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente […] non sussistendo i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.”
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6667/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese della consulenza a carico della parte resistente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
LA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6667/2023 r.g.
tra con il patrocinio dell'avv. Donatella Vicari Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. Bruno E. Pontecorvo CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti utili al fine dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa del 100% di invalidità; che in sede di atp (rgn. 1015/2023) il suddetto requisito non venivano riscontrato;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 20.11.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso del 13.12.2023 ha chiesto che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 31.5.2021, con condanna dell resistente al CP_2 pagamento dei ratei.
Si è costituito l'ente resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanze di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, l'inammissibilità della domanda di condanna e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono sere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento del beneficio invocato.
Il Ctu tenendo conto delle patologie riscontrate (Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva e sindrome delle apnee ostruttive di grado severo;
Spondilodiscoartrosi diffusi e discopatie multiple a livello cervicale e lombare;
Disturbo ansioso-depressivo; Esiti di intervento di ernioplastica inguinale destra..) ed esaminata la documentazione medica depositata in atti ha affermato che “per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione anteroposteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco.
Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita.”.
Ha quindi concluso affermando che il ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 l.
18/80: “sin dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente […] non sussistendo i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.”
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6667/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese della consulenza a carico della parte resistente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
LA TO