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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., all'udienza del 22 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Pulidori del Foro di Prato, ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio;
-ricorrenti- contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore;
-resistente contumace -
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI per il ricorrente: come da ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che il Sig. Parte_1
e la Sig.ra hanno acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà Parte_2 del terreno censito al catasto del Comune di al foglio di mappa 98 particella 1694 subalterno CP_1 518, sito in ( ); 2) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e Controparte_1 CP_1 della conservatoria immobiliare di di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed CP_1 attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandola da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) dichiarare la completa compensazione delle spese di lite).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. iscritto a ruolo in data 18.2.2025 e ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza del 25.2.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il presente giudizio nei confronti del chiedendo Controparte_2 l'accertamento del loro acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul resede rappresentato al catasto del Comune di al foglio di mappa 98 particella 1694 subalterno 518, come bene CP_1 comune non censibile del convenuto, con i conseguenti ordini al Conservatore. CP_1
pagina 1 di 3 2. A sostegno della domanda hanno dedotto:
- di possedere pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, godendone e disponendone come proprietari da oltre 40 anni, un resede sito in , Via Moreni n. 8/10 catastalmente rappresentato CP_1 al Catasto Fabbricati del Comune di , nel foglio di mappa 98, particella 1694, sub 518 come CP_1 bene comune non censibile del Condominio convenuto;
- che a seguito della loro richiesta di regolarizzare tale difformità, all'assemblea del 13.6.2023 i condomini avevano deliberato all'unanimità di autorizzare l'amministratore a svolgere tutte le pratiche burocratiche e giuridiche per permettere loro di usucapire l'immobile in questione;
- che peraltro nell'accordo raggiunto con il Condominio nel procedimento di mediazione introdotto ante causam ex art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, le parti avevano concordemente accettato di introdurre il presente procedimento dinanzi a questo Ufficio al fine di vedere accertato in loro favore l'avvenuto acquisto della proprietà del predetto resede per usucapione.
3. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 22.5.2025 a seguito della dichiarazione di contumacia del CP_1 convenuto.
*********
4. La domanda svolta dagli odierni ricorrenti ed avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà del resede sito in , Via Moroni n. CP_1
8/10, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio di mappa 98, CP_1 particella 1694, sub 518, Via Domenico Moreni n. 12, piano S1, come bene comune non censibile a tutti i subalterni della particella 1694, è inammissibile stante l'assenza della legittimazione passiva della parte convenuta.
5. Il presente procedimento è stato infatti introdotto solo nei confronti del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, cui è stato notificato il ricorso introduttivo
[...] unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, sulla base della prospettata natura condominiale del resede oggetto della domanda.
6. Tuttavia, sebbene ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c. l'amministratore di un Condominio possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dello stesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia e a cui questo Giudice aderisce, la legittimazione di cui alla predetta norma concerne unicamente le azioni per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio e non le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni a cui si riferiscono e che non costituiscono, pertanto, atti conservativi (Cass. n. 19566/2020). Esula, quindi, dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà di un bene altrimenti comune ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini, anche tenuto conto che la definizione della controversia postula una decisione che implica un accertamento relativo a confliggenti titoli di proprietà (Cass. n. 22935/2020; n. 19566/2020; n. 848/2019; n. 20612/2017; n. 6649/2017).
7. Né può essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., essendo tale facoltà consentita solo qualora il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi. Altrimenti quando, come nel caso di specie, il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, il giudice deve rigettare la domanda per difetto di una delle condizioni dell'azione (vedi per tutte Cass. 2002/2886).
8. Nulla per le spese, trattandosi di domanda inammissibile a fronte della quale parte convenuta è rimasta contumace. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda per carenza di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nulla per le spese.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., all'udienza del 22 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Pulidori del Foro di Prato, ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio;
-ricorrenti- contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore;
-resistente contumace -
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI per il ricorrente: come da ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che il Sig. Parte_1
e la Sig.ra hanno acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà Parte_2 del terreno censito al catasto del Comune di al foglio di mappa 98 particella 1694 subalterno CP_1 518, sito in ( ); 2) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e Controparte_1 CP_1 della conservatoria immobiliare di di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed CP_1 attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandola da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) dichiarare la completa compensazione delle spese di lite).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. iscritto a ruolo in data 18.2.2025 e ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza del 25.2.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il presente giudizio nei confronti del chiedendo Controparte_2 l'accertamento del loro acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul resede rappresentato al catasto del Comune di al foglio di mappa 98 particella 1694 subalterno 518, come bene CP_1 comune non censibile del convenuto, con i conseguenti ordini al Conservatore. CP_1
pagina 1 di 3 2. A sostegno della domanda hanno dedotto:
- di possedere pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, godendone e disponendone come proprietari da oltre 40 anni, un resede sito in , Via Moreni n. 8/10 catastalmente rappresentato CP_1 al Catasto Fabbricati del Comune di , nel foglio di mappa 98, particella 1694, sub 518 come CP_1 bene comune non censibile del Condominio convenuto;
- che a seguito della loro richiesta di regolarizzare tale difformità, all'assemblea del 13.6.2023 i condomini avevano deliberato all'unanimità di autorizzare l'amministratore a svolgere tutte le pratiche burocratiche e giuridiche per permettere loro di usucapire l'immobile in questione;
- che peraltro nell'accordo raggiunto con il Condominio nel procedimento di mediazione introdotto ante causam ex art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, le parti avevano concordemente accettato di introdurre il presente procedimento dinanzi a questo Ufficio al fine di vedere accertato in loro favore l'avvenuto acquisto della proprietà del predetto resede per usucapione.
3. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 22.5.2025 a seguito della dichiarazione di contumacia del CP_1 convenuto.
*********
4. La domanda svolta dagli odierni ricorrenti ed avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà del resede sito in , Via Moroni n. CP_1
8/10, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio di mappa 98, CP_1 particella 1694, sub 518, Via Domenico Moreni n. 12, piano S1, come bene comune non censibile a tutti i subalterni della particella 1694, è inammissibile stante l'assenza della legittimazione passiva della parte convenuta.
5. Il presente procedimento è stato infatti introdotto solo nei confronti del Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, cui è stato notificato il ricorso introduttivo
[...] unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, sulla base della prospettata natura condominiale del resede oggetto della domanda.
6. Tuttavia, sebbene ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c. l'amministratore di un Condominio possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dello stesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia e a cui questo Giudice aderisce, la legittimazione di cui alla predetta norma concerne unicamente le azioni per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio e non le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni a cui si riferiscono e che non costituiscono, pertanto, atti conservativi (Cass. n. 19566/2020). Esula, quindi, dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà di un bene altrimenti comune ex art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini, anche tenuto conto che la definizione della controversia postula una decisione che implica un accertamento relativo a confliggenti titoli di proprietà (Cass. n. 22935/2020; n. 19566/2020; n. 848/2019; n. 20612/2017; n. 6649/2017).
7. Né può essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., essendo tale facoltà consentita solo qualora il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi. Altrimenti quando, come nel caso di specie, il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, il giudice deve rigettare la domanda per difetto di una delle condizioni dell'azione (vedi per tutte Cass. 2002/2886).
8. Nulla per le spese, trattandosi di domanda inammissibile a fronte della quale parte convenuta è rimasta contumace. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda per carenza di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nulla per le spese.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3