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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 601/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta procura in atti Pt_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti PELLICANÒ FILOMENA e CARIATI Controparte_1
SIMONA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto con ricorso del 20.7.2022, adiva il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro e della previdenza sociale, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità sul trattamento cat VO n. 36010637 di cui era titolare la madre Persona_1 deceduta in data 1.5.2021, assumendo di essere figlio maggiorenne ed inabile al lavoro al momento del decesso del genitore.
Nella resistenza di che contestava la sussistenza dei requisiti sanitari ed economici, il giudice Pt_1 del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1380/2023 depositata in data 31.07.2023, accoglieva la domanda, condannando l' all'erogazione della pensione di reversibilità, con Pt_1 maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza dalla data del decesso della madre (1.5.2021), oltre alle spese di lite.
Quanto alla sussistenza del requisito della vivenza del ricorrente a carico della defunta madre, il giudice motivava non solo la mancanza di specifica contestazione da parte dell' , ma che la Pt_1 vivenza a carico poteva ritenersi anche in via presuntiva: “Milita infatti in tal senso la totale e continuativa assenza di redditi e/o di cespiti patrimoniali in capo al ricorrente, unitamente alla convivenza con la di lui madre interrotta solo da assenze legate alla necessità di affrontare le patologie e le dipendenze dalle quali è affetto. A ciò va aggiunta l'assoluta inabilità al lavoro – per come comprovata in giudizio: cfr. successivo punto 2.2 di questa motivazione – che, all'esito della valutazione congiunta di tutti i fattori sin qui elencati, inducono il giudicante a ritenere sufficientemente provato il necessario requisito della cd. vivenza a carico”.
Quanto al requisito sanitario della totale inabilità, il giudice condivideva le risultanze della espletata c.t.u. ove è stato accertato che per le patologie in atto (epatopatia cronica HCV correlata, psicosi paranoide cronica in soggetto con disturbo di personalità schizotipico in trattamento farmacologico L.A.I. ambulatoriale continuativo) “il deve considerarsi totalmente inabile CP_1 al lavoro alla data della morte della madre (1.5.2021), incidendo negativamente sulla capacità del di svolgere attività lavorativa alla già menzionata data del decesso della madre”. CP_1
Proponeva appello per i motivi di seguito trattati. Pt_1
L'appellato si costituiva per denunciare l'infondatezza e la temerarietà Controparte_1 dell'appello proposto da e per chiedere la conferma della sentenza impugnata con condanna Pt_1 dell'appellante alle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l' sostiene che il giudice abbia erroneamente valutato ed Pt_1 interpretato le conclusioni del consulente tecnico che ha testualmente ancorato temporalmente la condizione della totale inabilità al lavoro del alla data della domanda amministrativa del 26 CP_1 maggio 2021 e, quindi, ad un momento successivo al decesso della madre, avvenuto, come già detto, in data 1.5.2021. Ad avviso dell'appellante, l'esame della CTU non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla data del riconoscimento della inabilità, coincidente con la data del 26 maggio 2021 (data della presentazione della domanda amministrativa), sicchè – conclude - alla data del Pt_1 decesso (antecedente) della madre, la parte appellata non era inabile, nè il giudice ha motivato alcunché riguardo ad una eventuale autonoma valutazione di scostamento della decorrenza dello stato invalidante, rispetto a quanto indicato dal CTU.
La censura è palesemente infondata.
Come noto, la disciplina in materia prevede che la pensione di reversibilità spetti ai figli di qualunque età che siano inabili al lavoro ed a carico del genitore assicurato al momento del decesso di quest'ultimo (art 22 Legge 903/1965). L'inabilità richiesta per il diritto a pensione dei superstiti, ai sensi dell'art 2 legge 222 1984, presuppone che il soggetto a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Dall'esame della consulenza tecnica si desume con ragionevole certezza che le patologie di cui il
è affetto, e ritenute dal ctu escludenti l'idoneità del periziato a qualsiasi proficuo lavoro, CP_1 fossero sussistenti al momento del decesso della madre.
Osserva il consulente tecnico nella relazione definitiva che: Dalla disamina della documentazione sanitaria presente nei fascicoli di causa si evince che il ricorrente presenta dall'infanzia turbe psichiche caratterizzate da disturbi della personalità, disturbo ossessivo-compulsivo, schizofrenia e per i quali è stato sottoposto a trattamento farmacologico mirato, nonché a costanti controlli specialistici presso diversi Centri di Salute Mentale distribuiti nel territorio italiano (allegati n° 3, 5,
10). Oltre a ciò viene documentata una marcata e duratura tossicodipendenza da stupefacenti
(eroina, cocaina, mariuana ecc…) ed in tale periodo contraeva epatite C, per cui veniva trattato e seguito dal di Reggio Calabria con conseguenti diversi periodi di riabilitazione in comunità di Pt_2 recupero per tossicodipendenti. Nel 2003, a causa di ripetute crisi psicotico-paranoiche e di disturbi di personalità, è stato, tramite TSO (trattamento sanitario obbligatorio), ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Bolzano per due volte (allegato n° 5). In data 26/02/2013 veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento della capacità ai fini del collocamento mirato e veniva dichiarato idoneo ad attività che non comportino stress psicofisici e turni o attività faticose con necessità di supervisione da parte di un tutor. Successivamente, a Torino, in data 11/05/2017, la Commissione Medica Invalidi Civili lo riteneva idoneo ad attività di tipo manuale leggero o impiegatizio con supervisione. In data 22/11/2019 veniva sottoposto a visita medica presso il Centro Medico Legale di Cuneo dalla Commissione Medica Invalidi Civili per Pt_1
l'accertamento dell'invalidità civile ed in quella sede veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%.”
Osserva ancora che “esiste agli atti del fascicolo di causa numerosa documentazione sanitaria riguardante la psicosi cronica sofferta con schizofrenia paranoide e disturbo della personalità per la quale è stato ed è in costante controllo psicofarmacologico e clinico presso il Centro di Salute
Mentale e Dipendenze di R.C.” e che da un certificato del 20/11/2021 rilasciato dal Dipartimento di
Salute Mentale di LB (CN) (ove il Sig. ha seguito percorso terapeutico) è stata Controparte_1 formulata “Prognosi sfavorevole con grave svantaggio rispetto al gruppo di riferimento (per età, sesso e livello socioculturale) con discreta compromissione del funzionamento generale “. Anche in sede di operazioni peritali, dopo esame clinico-anamnestico eseguito, il cu ha verificato che le condizioni psico-fisiche del sono rimaste stazionarie, “con evidenza dell'instabilità alla CP_1 prova di . Per_2
Conclude il ctu che il Sig. è affetto da : 1)Epatopatia cronica HCV correlata Controparte_1
(cod. 6424 = 51%) “. 2)Psicosi paranoide cronica in soggetto con disturbo di personalità schizotipico in trattamento farmacologico L.A.I. ambulatoriale continuativo (cod. 2201 = 100%) e che per tali motivi, alla data della domanda di reversibilità della pensione della madre (26/05/2021), lo stesso configurava una inabilità lavorativa totale a qualsiasi lavoro proficuo (100%).
E' di immediata comprensione che il ctu ha fatto decorrere il requisito sanitario dalla domanda amministrativa, anziché dal decesso, non perché ha ritenuto che a tale ultima data non fosse ancora insorta la condizione patologica sopra descritta, ma perché ha interpretato il quesito posto dal giudice nei termini di far decorrere il requisito sanitario dalla domanda amministrativa: “ Il quesito postomi
è valutare se il ricorrente è inabile a qualsiasi lavoro proficuo o meno dall'epoca della domanda
(26/05/2021)”.
Tanto si legge a pag 5 della relazione ed è di altrettanto facile deducibilità che l'equivoco in cui
è incorso il ctu è stato indotto da una generica formulazione del quesito, operante un mero rinvio alle indicazioni del ricorso introduttivo ove si chiede unicamente di accertare la totale inabilità al lavoro, senza alcuna specificazione del momento temporale cui ancorare l'accertamento.
Si può quindi concludere che è chiaramente evincibile dalla relazione peritale che le patologie da cui è affetto il erano sussistenti già alla data del decesso della madre, avvenuta in data CP_1
1.5.2021 (anteriore di appena 25 giorni la data della domanda amministrativa). Non vi è alcun dato
(e neanche l' lo prospetta) da cui poter desumere che le patologie siano insorte successivamente Pt_1 al decesso, in quel breve lasso temporale tra il decesso e la domanda amministrativa.
Come ulteriore motivo di appello, l'istituto appellante osserva che il giudice di primo grado si è limitato a ritenere il requisito della vivenza a carico provato in via presuntiva. Ribadendo che l'onere della prova gravi sulla parte che agisce per il riconoscimento del diritto, rileva che è la stessa controparte ad avere riferito di aver svolto delle attività come dipendente nel corso del tempo e di aver vissuto in luoghi diversi rispetto al Comune di residenza della madre, mentre la normativa in materia prevede che il familiare superstite deve essere permanentemente inabile al lavoro e deve risultare a carico del pensionato deceduto, non esaurendosi la prova della cd. vivenza a carico con la dimostrazione della convivenza tra i due soggetti, occorrendo anche provare che il defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento dell'inabile.
Anche tale censura è sconfessata dalle emergenze istruttorie, ben evidenziate nella sentenza appellata. Si evince dalla documentazione in atti che nei periodi trascorsi fuori dal luogo di residenza della madre, il risiedeva presso strutture o comunità di recupero. Del resto, la grave CP_1 patologia psichiatrica accertata dal consulente induce logicamente a presumere la dipendenza economica del dai suoi familiari. E tanto trova ulteriore conferma nell' assenza continuativa CP_1 di redditi e/o di cespiti patrimoniali in capo al medesimo. L'insieme di tali elementi è sufficiente a ritenere sussistente il requisito della vivenza a carico.
L'appello va quindi rigettato con condanna dell'istituto appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai valori minimi 4° scaglione D.M 55/14
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
1380/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 31.7.2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna alle spese di lite, liquidate in € 4996,00, oltre spese generali, iva e cp, con Pt_1 distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 601/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta procura in atti Pt_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti PELLICANÒ FILOMENA e CARIATI Controparte_1
SIMONA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto con ricorso del 20.7.2022, adiva il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro e della previdenza sociale, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità sul trattamento cat VO n. 36010637 di cui era titolare la madre Persona_1 deceduta in data 1.5.2021, assumendo di essere figlio maggiorenne ed inabile al lavoro al momento del decesso del genitore.
Nella resistenza di che contestava la sussistenza dei requisiti sanitari ed economici, il giudice Pt_1 del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1380/2023 depositata in data 31.07.2023, accoglieva la domanda, condannando l' all'erogazione della pensione di reversibilità, con Pt_1 maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza dalla data del decesso della madre (1.5.2021), oltre alle spese di lite.
Quanto alla sussistenza del requisito della vivenza del ricorrente a carico della defunta madre, il giudice motivava non solo la mancanza di specifica contestazione da parte dell' , ma che la Pt_1 vivenza a carico poteva ritenersi anche in via presuntiva: “Milita infatti in tal senso la totale e continuativa assenza di redditi e/o di cespiti patrimoniali in capo al ricorrente, unitamente alla convivenza con la di lui madre interrotta solo da assenze legate alla necessità di affrontare le patologie e le dipendenze dalle quali è affetto. A ciò va aggiunta l'assoluta inabilità al lavoro – per come comprovata in giudizio: cfr. successivo punto 2.2 di questa motivazione – che, all'esito della valutazione congiunta di tutti i fattori sin qui elencati, inducono il giudicante a ritenere sufficientemente provato il necessario requisito della cd. vivenza a carico”.
Quanto al requisito sanitario della totale inabilità, il giudice condivideva le risultanze della espletata c.t.u. ove è stato accertato che per le patologie in atto (epatopatia cronica HCV correlata, psicosi paranoide cronica in soggetto con disturbo di personalità schizotipico in trattamento farmacologico L.A.I. ambulatoriale continuativo) “il deve considerarsi totalmente inabile CP_1 al lavoro alla data della morte della madre (1.5.2021), incidendo negativamente sulla capacità del di svolgere attività lavorativa alla già menzionata data del decesso della madre”. CP_1
Proponeva appello per i motivi di seguito trattati. Pt_1
L'appellato si costituiva per denunciare l'infondatezza e la temerarietà Controparte_1 dell'appello proposto da e per chiedere la conferma della sentenza impugnata con condanna Pt_1 dell'appellante alle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, l' sostiene che il giudice abbia erroneamente valutato ed Pt_1 interpretato le conclusioni del consulente tecnico che ha testualmente ancorato temporalmente la condizione della totale inabilità al lavoro del alla data della domanda amministrativa del 26 CP_1 maggio 2021 e, quindi, ad un momento successivo al decesso della madre, avvenuto, come già detto, in data 1.5.2021. Ad avviso dell'appellante, l'esame della CTU non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla data del riconoscimento della inabilità, coincidente con la data del 26 maggio 2021 (data della presentazione della domanda amministrativa), sicchè – conclude - alla data del Pt_1 decesso (antecedente) della madre, la parte appellata non era inabile, nè il giudice ha motivato alcunché riguardo ad una eventuale autonoma valutazione di scostamento della decorrenza dello stato invalidante, rispetto a quanto indicato dal CTU.
La censura è palesemente infondata.
Come noto, la disciplina in materia prevede che la pensione di reversibilità spetti ai figli di qualunque età che siano inabili al lavoro ed a carico del genitore assicurato al momento del decesso di quest'ultimo (art 22 Legge 903/1965). L'inabilità richiesta per il diritto a pensione dei superstiti, ai sensi dell'art 2 legge 222 1984, presuppone che il soggetto a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Dall'esame della consulenza tecnica si desume con ragionevole certezza che le patologie di cui il
è affetto, e ritenute dal ctu escludenti l'idoneità del periziato a qualsiasi proficuo lavoro, CP_1 fossero sussistenti al momento del decesso della madre.
Osserva il consulente tecnico nella relazione definitiva che: Dalla disamina della documentazione sanitaria presente nei fascicoli di causa si evince che il ricorrente presenta dall'infanzia turbe psichiche caratterizzate da disturbi della personalità, disturbo ossessivo-compulsivo, schizofrenia e per i quali è stato sottoposto a trattamento farmacologico mirato, nonché a costanti controlli specialistici presso diversi Centri di Salute Mentale distribuiti nel territorio italiano (allegati n° 3, 5,
10). Oltre a ciò viene documentata una marcata e duratura tossicodipendenza da stupefacenti
(eroina, cocaina, mariuana ecc…) ed in tale periodo contraeva epatite C, per cui veniva trattato e seguito dal di Reggio Calabria con conseguenti diversi periodi di riabilitazione in comunità di Pt_2 recupero per tossicodipendenti. Nel 2003, a causa di ripetute crisi psicotico-paranoiche e di disturbi di personalità, è stato, tramite TSO (trattamento sanitario obbligatorio), ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Bolzano per due volte (allegato n° 5). In data 26/02/2013 veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento della capacità ai fini del collocamento mirato e veniva dichiarato idoneo ad attività che non comportino stress psicofisici e turni o attività faticose con necessità di supervisione da parte di un tutor. Successivamente, a Torino, in data 11/05/2017, la Commissione Medica Invalidi Civili lo riteneva idoneo ad attività di tipo manuale leggero o impiegatizio con supervisione. In data 22/11/2019 veniva sottoposto a visita medica presso il Centro Medico Legale di Cuneo dalla Commissione Medica Invalidi Civili per Pt_1
l'accertamento dell'invalidità civile ed in quella sede veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%.”
Osserva ancora che “esiste agli atti del fascicolo di causa numerosa documentazione sanitaria riguardante la psicosi cronica sofferta con schizofrenia paranoide e disturbo della personalità per la quale è stato ed è in costante controllo psicofarmacologico e clinico presso il Centro di Salute
Mentale e Dipendenze di R.C.” e che da un certificato del 20/11/2021 rilasciato dal Dipartimento di
Salute Mentale di LB (CN) (ove il Sig. ha seguito percorso terapeutico) è stata Controparte_1 formulata “Prognosi sfavorevole con grave svantaggio rispetto al gruppo di riferimento (per età, sesso e livello socioculturale) con discreta compromissione del funzionamento generale “. Anche in sede di operazioni peritali, dopo esame clinico-anamnestico eseguito, il cu ha verificato che le condizioni psico-fisiche del sono rimaste stazionarie, “con evidenza dell'instabilità alla CP_1 prova di . Per_2
Conclude il ctu che il Sig. è affetto da : 1)Epatopatia cronica HCV correlata Controparte_1
(cod. 6424 = 51%) “. 2)Psicosi paranoide cronica in soggetto con disturbo di personalità schizotipico in trattamento farmacologico L.A.I. ambulatoriale continuativo (cod. 2201 = 100%) e che per tali motivi, alla data della domanda di reversibilità della pensione della madre (26/05/2021), lo stesso configurava una inabilità lavorativa totale a qualsiasi lavoro proficuo (100%).
E' di immediata comprensione che il ctu ha fatto decorrere il requisito sanitario dalla domanda amministrativa, anziché dal decesso, non perché ha ritenuto che a tale ultima data non fosse ancora insorta la condizione patologica sopra descritta, ma perché ha interpretato il quesito posto dal giudice nei termini di far decorrere il requisito sanitario dalla domanda amministrativa: “ Il quesito postomi
è valutare se il ricorrente è inabile a qualsiasi lavoro proficuo o meno dall'epoca della domanda
(26/05/2021)”.
Tanto si legge a pag 5 della relazione ed è di altrettanto facile deducibilità che l'equivoco in cui
è incorso il ctu è stato indotto da una generica formulazione del quesito, operante un mero rinvio alle indicazioni del ricorso introduttivo ove si chiede unicamente di accertare la totale inabilità al lavoro, senza alcuna specificazione del momento temporale cui ancorare l'accertamento.
Si può quindi concludere che è chiaramente evincibile dalla relazione peritale che le patologie da cui è affetto il erano sussistenti già alla data del decesso della madre, avvenuta in data CP_1
1.5.2021 (anteriore di appena 25 giorni la data della domanda amministrativa). Non vi è alcun dato
(e neanche l' lo prospetta) da cui poter desumere che le patologie siano insorte successivamente Pt_1 al decesso, in quel breve lasso temporale tra il decesso e la domanda amministrativa.
Come ulteriore motivo di appello, l'istituto appellante osserva che il giudice di primo grado si è limitato a ritenere il requisito della vivenza a carico provato in via presuntiva. Ribadendo che l'onere della prova gravi sulla parte che agisce per il riconoscimento del diritto, rileva che è la stessa controparte ad avere riferito di aver svolto delle attività come dipendente nel corso del tempo e di aver vissuto in luoghi diversi rispetto al Comune di residenza della madre, mentre la normativa in materia prevede che il familiare superstite deve essere permanentemente inabile al lavoro e deve risultare a carico del pensionato deceduto, non esaurendosi la prova della cd. vivenza a carico con la dimostrazione della convivenza tra i due soggetti, occorrendo anche provare che il defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento dell'inabile.
Anche tale censura è sconfessata dalle emergenze istruttorie, ben evidenziate nella sentenza appellata. Si evince dalla documentazione in atti che nei periodi trascorsi fuori dal luogo di residenza della madre, il risiedeva presso strutture o comunità di recupero. Del resto, la grave CP_1 patologia psichiatrica accertata dal consulente induce logicamente a presumere la dipendenza economica del dai suoi familiari. E tanto trova ulteriore conferma nell' assenza continuativa CP_1 di redditi e/o di cespiti patrimoniali in capo al medesimo. L'insieme di tali elementi è sufficiente a ritenere sussistente il requisito della vivenza a carico.
L'appello va quindi rigettato con condanna dell'istituto appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai valori minimi 4° scaglione D.M 55/14
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
1380/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 31.7.2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna alle spese di lite, liquidate in € 4996,00, oltre spese generali, iva e cp, con Pt_1 distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)