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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n° 233/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Cieri e Tommaso Cieri ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Ortona, alla via P. Rapino n. 6;
- attore -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Luca Zitiello, Benedetta Musco Carbonaro e Paolo Francesco Bruno ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Milano al Corso Europa n. 13;
-convenuto-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bianco ed elettivamente domiciliato CP_2 presso lo studio legale ubicato in Lanciano, alla via Dalmazia n. 9/A;
-terzo chiamato-
e
; Controparte_3
-convenuto contumace-
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso: Parte_1
-che nel settembre 2022, volendo investire i propri risparmi, contattava conosciuto CP_2 come agente assicurativo di zona delle e, recatosi presso il suo ufficio sito in Controparte_4 Lanciano alla via Ferro di Cavallo n. 107, sottoscriveva, dietro consiglio dell'agente, due polizze aventi ad oggetto il prodotto finanziario denominato “Rinnova valore”, per un capitale investito di
€. 30.000,00 per ciascuna polizza (nn. 081792770 e 081792775 in doc.
1-2 dell'atto introduttivo);
-che chiedeva espressamente che tali somme venissero intestate a quale CP_2 Controparte_3 agente di zona delle CP_1
-che il capitale veniva quindi versato in data 11.10.2022 a mezzo di n. 2 vaglia postali intestati a
(doc.
4-5 dell'atto introduttivo) e consegnati a il quale, a distanza di qualche Controparte_3 CP_2 giorno, provvedeva a consegnare la relativa documentazione sottoscritta dalle parti contraenti (doc.
8 dell'atto introduttivo);
-che nel luglio 2023 l'attore, recatosi presso l'ufficio di insospettito da una proposta avanzata CP_2 da quest'ultimo che prevedeva la rinuncia ad altre 3 polizze stipulate nelle more dall'attore (nn.
081566948, 081569681 e 081564793, per un totale complessivo di €. 71.898,75) e contestuale reinvestimento del capitale in un nuovo prodotto finanziario, richiedeva la liquidazione delle 3 polizze citate, poi regolarmente rimborsate, nonché la liquidazione delle polizze oggetto di giudizio;
-che tale richiesta veniva negata da in quanto, a detta dello stesso, non era ancora trascorsa CP_2
l'annualità necessaria ai fini della liquidazione, possibile solo successivamente alla data del
31.10.2023;
-che a questo punto veniva inoltrata formale diffida alla restituzione delle somme indirizzata ai sig.ri e e riscontrata solo da quest'ultimo telefonicamente;
CP_2 CP_3
-che in data 11.12.2023, all'esito di un incontro avvenuto presso la sede dell'agenzia di CP_1
Chieti, con gli ispettori sig.ri e l'attore apprendeva che le polizze Persona_1 Per_2 sottoscritte erano inesistenti;
-che la procedura di mediazione regolarmente promossa nei confronti, congiuntamente, di CP_3
(nella sua qualità di agente assicurativo responsabile ex art. 1903 c.c.) e della
[...] CP_1
, si concludeva negativamente;
CP_1 ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare in via principale, la validità delle polizze come sopra descritte, condannando la , come sopra generalizzata, al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 64.394,98, corrispondente al valore di riscatto della polizza, degli interessi moratori dalla scadenza al saldo, della rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo in capo ai convenuti, in solido ovvero per quanto di spettanza, al pagamento dell'importo suddetto, individuando la causa petendi di tale obbligazione nel fatto illecito del sig. come sopra Controparte_3 generalizzato e la responsabilità oggettiva e solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. Per l'effetto condannare per i motivi di cui al presente atto (C.F./P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro=tempore con sede in Mogliano Veneto P.IVA_1
(TV) alla via Marocchesa n. 14 e (C.F. ) nato a [...]_3 CodiceFiscale_1
(IS) il 11.9.81 e res.te in MA D'ER (IS) alla Via G. Marconi n.20- Scala 1 – Int.1/1, in solido ovvero per quanto di spettanza, al pagamento della somma di euro 64.394,98 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.05.2024 si è costituita l'assicurazione
, la quale ha contestato, in via principale, la pretesa attorea ed ha eccepito: Controparte_1
-la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.;
-che le polizze dedotte in giudizio non sarebbero riconducibili alla compagnia e Controparte_1 dunque sarebbero da considerarsi inesistenti;
-che non vi sarebbe prova della ricezione, adesione ed accettazione della compagnia ai moduli contrattuali, tra l'altro incompleti, prodotti dal ricorrente, così come non vi sarebbe prova del versamento dei premi richiesti in restituzione;
-il concorso di colpa dell'attore allorquando, nonostante la maturata esperienza pregressa nell'ambito dei servizi di investimento, avrebbe: 1) sottoscritto moduli incompleti;
2) ritenuto che le polizze potessero essere stipulate senza accettazione della Compagnia;
3) ritenuto che un agente potesse modificare la redditività di un prodotto finanziario offrendo un tasso di interesse maggiore a quello che i titoli di Stato potevano garantire;
4) omesso ogni controllo, anche mediante l'ausilio del portale in uso all'assicurato;
-l'illecita condotta posta in essere dall'agente e dal subagente e, dunque, il diritto dell'assicurazione a vedersi manlevata, in via subordinata e riconvenzionale, dagli autori dell'illecito.
La compagnia ha chiesto a tal fine l'autorizzazione alla chiamata in causa di e la CP_2 concessione di termine per la notifica al convenuto della domanda trasversale Controparte_3 formulata nei suoi confronti e ha così concluso:
“(1) in limine litis: in considerazione della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
[...] nel caso di ritenuta necessità di integrazione del contraddittorio, si ista sin d'ora per la richiesta di differimento dell'udienza fissata dal Giudice Unico, al fine di autorizzare la chiamata in causa del
Sig. ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e consentire la citazione del terzo nel Controparte_3 rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, ovvero, se del caso, nell'eventualità di mancata costituzione in giudizio del Sig. Controparte_3 concedere alla convenuta termine per la notificazione della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 292 c.p.c. (2) sempre in limine litis: in considerazione delle difese svolte dal Sig. e della Parte_1 volontà di di vedersi manlevata da parte del Sig. , si ista sin Controparte_1 CP_2
d'ora per la richiesta di differimento dell'udienza fissata dal Giudice Unico, al fine di autorizzare la chiamata in causa del Sig. , ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e consentire la CP_2 citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti;
(3) in via principale: respingere tutte le domande formulate dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
(4) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
(a) rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di Controparte_1 alla luce delle deduzioni in atti svolte;
(b) accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo del Sig. nella Parte_1 causazione del danno eventualmente subito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., per tutti i motivi esposti in atti;
(5) sempre in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i Sigg.ri e a manlevare e Controparte_3 CP_2 tenere indenne da tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà Controparte_1 condannata a pagare in favore del Sig. ; Parte_1
(6) in via istruttoria: si producono i documenti nn. 1 e 2 di cui in narrativa, meglio descritti nell'indice redatto ex art. 74 disp. attuaz. c.p.c. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
(7) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge”.
Con decreto del 13.05.2024 il Tribunale ha concesso termine per la notifica al convenuto CP_3 della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti da parte della compagnia assicurativa e ha autorizzato la chiamata in causa del terzo il quale, costituendosi con comparsa di CP_2 costituzione del 20.08.2024, ha dedotto, in sintesi, la propria estraneità ai fatti di causa poiché, nella sua qualità di dipendente subordinato di non aveva il potere di emettere e/o rilasciare CP_3 quietanze assicurative essendosi limitato, nella vicenda sub judice, alla mera consegna dei contratti e degli assegni ripassati tra l'agente assicurativo e l'assicurato Controparte_3 [...]
Parte_1
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. nel presente CP_2 giudizio per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
- in via principale e nel merito:
a) rigettare ogni domanda/pretesa formulata dalle altre parti nei confronti del sig. in CP_2 quanto il medesimo non risulta essere in alcun modo responsabile per le irregolarità poste in essere della e/o dai suoi fiduciari;
Controparte_1
b) condannare la soc. e/o le altre parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto e concesso il richiesto rinvio alla luce delle dichiarate trattative pendenti, alla successiva CP_3 udienza del 19.12.2024 il Tribunale, constatato il fallimento delle trattative, ha riservato ordinanza e, all'esito, ha disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace per la successiva CP_3 udienza del 13.03.2025 ove, preso atto della mancata comparsa del contumace al fine di rendere il deferito interrogatorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del termine per il deposito di note conclusive e ha stabilito che la stessa venisse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rilevato che risulta priva di fondamento la doglianza della Compagnia assicurativa circa la nullità dell'atto di citazione.
È noto che la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163
c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 c.p.c.
In particolare, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto.
Quest'ultimo elemento poi deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice
l'immediata contezza del thema decidendum) con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa.
In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva – l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, parte attrice ha ben individuato ed allegato nella parte espositiva le ragioni fattuali e giuridiche delle proprie richieste, nonché specificatamente individuato, nel petitum, il
“bene della vita” domandato, come dimostra anche la puntuale difesa, su ogni punto, dell'Assicurazione, con ciò mostrando di aver chiaramente inteso e compreso il “thema decidendum” introdotto dall'attore.
Ciò premesso, l'attore, in primo luogo, sul presupposto della validità dei contratti, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di recedere dai contratti assicurativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 delle condizioni di assicurazione e, conseguentemente, il riscatto degli importi versati a titolo di premio maggiorati degli interessi contrattualmente previsti per un totale stimato in €.
64.394,98.
In via subordinata ha chiesto la condanna dei convenuti e in Controparte_3 Controparte_1 solido al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. in conseguenza della condotta illecita dell'ex agente CP_3
La domanda spiegata in via principale dall'attore non può trovare accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, nonostante il disconoscimento della validità dei documenti contrattuali da parte dell'Assicurazione, l'esistenza e la validità delle polizze sarebbero confermate dalla conversazione telefonica intercorsa tra l'attore e il (all. 24, II memoria ex art. 171 ter CP_3
c.p.c. di parte attrice), dalla circostanza che l'attore, nel giugno 2024 si fosse recato presso l'agenzia della di Chieti (CH), via XXIV Maggio n. 11, ricevendo documentazione Controparte_1 attestante l'esistenza di altra polizza, n. 081564793, denominata “Genera Equilibrio” riscattata dall'attore nel 2023 (all. 23 della I memoria ex art. 171-ter c.p.c.), dallo scambio dei messaggi intercorsi tra l'attore, il subagente e l'agente (all. 12 del fascicolo di parte attrice), CP_2 CP_3 nonché dalla mancata risposta di quest'ultimo all'interrogatorio formale.
In realtà, il contratto di assicurazione è un contratto consensuale non formale che, secondo i criteri generali dettati dagli artt. 1326 e 1335 c.c., si perfeziona nel momento in cui il proponente, che di regola coincide con l'assicurato conosce o è in grado di conoscere l'accettazione della controparte, di regola l'assicuratore. Nel caso di specie, il richiamo ai criteri sopra indicati è anche espressamente contenuto nei contratti
(rectius: proposte di contratti) prodotti dall'attore ove è espressamente previsto (cfr. pag. 4 di ciascun modulo), accanto alla voce “conclusione del contratto” che: “il contraente è consapevole che si riserva la facoltà di accettare o meno la presente proposta di assicurazione e Controparte_1 che comunicherà l'avvenuta accettazione della proposta”.
Dunque, non essendovi prova dell'accettazione da parte della , le polizze oggetto Controparte_1 di giudizio devono considerarsi nulle per mancanza del consenso di entrambe le parti, a nulla valendo sul punto le circostanze fattuali invocate dall'attore, con l'inevitabile conseguenza che l'azione contrattuale spiegata dall'attore in via principale – e che presuppone l'esistenza e la validità delle polizze - non può essere accolta.
Al contrario, merita accoglimento l'azione spiegata in via subordinata.
Pertinente appare il richiamo all'art. 2049 c.c., quale fondamento della responsabilità della compagnia assicurativa in ipotesi di condotta illecita posta in essere dall'agente infedele.
Invero, nel nostro ordinamento, la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate è disciplinato, come noto, dall'art. 2049 c.c.
Infatti sebbene, come precisano i giudici di legittimità, la formula adottata dal codice civile non faccia esplicito riferimento al rapporto di preposizione, tuttavia la nozione di “padrone” o
“committente” è stata nel tempo ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di soggetti a loro legati (cfr. Cass., 16 marzo 2010, n. 6325, secondo cui, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto).
Per quanto concerne, invece, la natura di questa responsabilità, è noto che l'art. 2049 c.c., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047
c.c. e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché il ricorso alla fictio della presunzione assoluta di colpa si risolverebbe nell'introduzione artificiosa nella norma di un presupposto che le è irrilevante.
La giurisprudenza è quindi giunta ad affermare che si è di fronte ad una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività, principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema (Cfr. Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246).
Oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto, ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è dato dalla sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (cfr. Cass. n. 18860 del 24/09/2015; Cass., n. 7403 del
25/03/2013Cfr.: Cass. n. 11816/16).
In definitiva, l'appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi.
Svolte tali premesse di ordine generale in merito all'astratta applicabilità dell'art. 2049 c.c., nella fattispecie concreta si ritiene che sussistano i presupposti, per affermare l'invocata responsabilità extracontrattuale della convenuta compagnia assicurativa.
Il rapporto di preposizione tra l'assicurazione convenuta e l'agente è documentato per tabulas, nonché pacificamente ammesso dalla convenuta Controparte_1
Ciò che viene contestato all'agente è l'aver agito in violazione dei canoni lealtà e buona fede nell'esecuzione dell'incarico (cfr. art.
7.3 del mandato di agenzia in doc. 2 della comparsa di costituzione), di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela (art. 7.4), delle regole di condotta prescritte per la registrazione dei contratti e l'incasso dei premi e, più in generale,
l'aver tenuto una condotta illecita gravemente lesiva degli interessi della compagnia.
In ordine alla prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, si osserva che parte attrice ha depositato le diverse proposte contrattuali consegnate da quale CP_2 collaboratore di agente di (cfr. allegati 1 e 2 all'atto di citazione), nonché Controparte_3 CP_1 le copie degli assegni bancari consegnati a CP_2
Le polizze di cui si discute infatti sono state fatte sottoscrivere dall'agente (per il tramite CP_3 del sub-agente , ovvero da un soggetto stabilmente inserito nell'organizzazione CP_2 dell'Assicurazione e nell'estrinsecazione di un'attività naturalmente collegata alla natura ed alle modalità dell'incarico conferitogli. All'epoca dei fatti, era infatti un agente preposto all'agenzia di Chieti con CP_3 Controparte_1
l'incarico di “presentare, proporre e concludere contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività” (cfr. art. 1 contratto di mandato) e, in tale veste, sottoponeva alla firma dell'attore le polizze di cui si discute redatte su moduli recanti il logo dell'assicurazione e, sempre in tale veste, incamerava con assegno i relativi premi, direttamente intestati a lui quale agente nonché da quest'ultimo presentati all'incasso con timbro dell'agenzia (cfr. doc. 20 CP_1 in all. alla I memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Nonostante l'impegno assunto da di incassare le somme dell'attore al fine di versarle alla CP_3 compagnia ed attribuire pertanto in definitiva efficacia contrattuale alle proposte contrattuali sottoscritte dall'attore, non risultano a nome dell'attore presso la compagnia di assicurazione le polizze n. 081792770 (all. 1 all'atto di citazione) e n. 081792775 (all. 2 all'atto di citazione).
Sul punto, non colgono nel segno le contestazioni dedotte dalla difesa di in ordine alla CP_1 carenza probatoria della documentazione, sul fondamento che non sussisterebbe prova dell'incasso degli assegni. Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che in qualità di agente CP_3 otteneva il versamento di assegni. Invero, l'attore ha prodotto copia dei vaglia postali di riferimento, per € 30.000,00 ciascuno, intestati direttamente all'agente (come consentito anche Controparte_3 dai moduli assicurativi alla voce “modalità di pagamento”) e l'Istituto Postale ha confermato la presentazione all'incasso dei relativi assegni da parte del per il tramite della delegata, tale CP_3
Persona_3
Completano il quadro probatorio le dichiarazioni di nella propria comparsa di CP_2 costituzione, che ha confermato di aver provveduto a consegnare materialmente gli assegni all'agenzia di Chieti e, infine, la conversazione telefonica prodotta sub allegato 24, II CP_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice ed intercorsa tra l'attore e l'agente dalla quale CP_3 si evince inequivocabilmente l'incameramento delle somme da parte di quest'ultimo.
Peraltro, si osserva che la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte attrice.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 26 aprile 2013, n.10099; Cass. 31 dicembre 2009, n. 28293; Cass.
19 marzo 2009, n. 6697; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; Cass. 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. 10 marzo 2006, n. 5240).
Dunque, devono ritenersi come ammessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232
c.p.c., i fatti che formavano oggetto di interrogatorio, relativi, fra l'altro, all'incasso da parte del dei premi relativi alle polizze per cui è causa, nonché al fatto che il ha trattenuto CP_3 CP_3 per sé le somme corrispondenti ai premi incassati in relazione alle polizze sottoscritte dall'attore.
Nella fattispecie in esame il quadro probatorio acquisito appare idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta del convenuto, il quale non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice.
Peraltro, al fine di interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività e la consumazione dell'illecito, secondo la Suprema Corte, è necessario “che i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale”, di talché incombe all'intermediario l'onere “di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (cfr. Cass. 19 marzo 2010, n. 6708; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829).
In questo senso elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo del danneggiato possono ricavarsi, secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. 13/12/2013, n. 27925;
Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857).
Applicati tali criteri orientativi, nel caso che ci occupa l'affidamento incolpevole dell'attore appare sicuramente provato.
Invero, nell'intestazione dei titoli di credito (vaglia postale n. 0371172945-00 all. 4 all'atto di citazione e n. 0371172944-12 all. 5 all'atto di citazione, regolarmente incassati da Controparte_3 come da documentazione contabile allegata) veniva indicato “Agente Generali Italia
Assicurazioni”. Peraltro, trattasi di un soggetto non esperto di questioni assicurative o finanziarie.
Vieppiù nessun dubbio sorge in ordine alla circostanza che egli fosse più che convinto di trattare con personale che aveva pieno potere di impegnare la compagnia se si considera che la proposta contrattuale era redatta su carta intestata con marchio e timbro di e che fosse Controparte_1 pienamente operativa la precedente polizza n. 081564793 stipulata con modalità assolutamente analoghe, come risulta dalla documentazione allegata (cfr. allegato 23 alla memoria ex art. 171-ter c.p.c. - n. 1).
Non emergono, dunque, indici di allarme sufficienti per un soggetto mediamente avveduto ed idonei ad interrompere tale catena fraudolenta.
Ai sensi dell'art. 118 codice ass., il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si presume effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, e tanto basta a affermare in linea di principio la responsabilità della . Controparte_1
Ovvio che da quanto sopra esposto discende che la responsabilità principale e diretta sia riconducibile a per la sua condotta fraudolenta nei confronti dell'attore, mentre Controparte_3 risponderà ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_1
Circa il quantum debeatur, deduce l'assicurazione che l'attore, nel presente giudizio, non avrebbe dato atto di aver già ricevuto la somma di €. 6.010,00 per le polizze di cui si discute, come invece riportato nella domanda di avvio della mediazione obbligatoria (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione).
Sul punto l'attore pur confermando la ricezione della somma, ne disconosce in parte l'imputazione, asserendo che essa debba imputarsi al pagamento degli interessi di n. 4 polizze, ovvero le polizze nn. 081792770 e 081792775 (oggetto di causa) e le ulteriori polizze n. 81564793 (per gli interessi maturati sino ad agosto 2023) e n. 82055712 (liquidata il 6 ottobre 2023), come sarebbe confermato dalla documentazione allegata (cfr. doc. 21 e 22 in allegato alla I° memoria ex art. 171 ter di parte attrice, rispettivamente pec del 31.10.2023 e pec del 05.12.2023).
Dunque, sebbene non vi sia una specificazione ad opera dell'attore delle singole somme da ricollegarsi a ciascuna delle quattro polizze citate, deve ritenersi ammessa la circostanza che gli interessi sulle polizze oggetto di causa siano stati già corrisposti e ricompresi nel pagamento di €.
6.010,00. E poiché nella presente controversia l'attore nelle conclusioni domanda la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di €. 64.394,98, oltre interessi moratori e rivalutazione, a fronte di una sorte capitale di €. 60.000,00, è evidente che egli abbia quantificato gli interessi relativi alle due polizze oggetto di giudizio nella misura pari ad €. 4.394,98 e che tale somma debba ritenersi compresa nel pagamento di €. 6.010,00.
Tuttavia, alla luce della dichiarata nullità dei contratti, la restituzione della somma di €. 4.394,98 non può essere imputata agli interessi, ma deve essere detratta dalla sorte capitale, per un residuo credito in favore dell'attore pari ad €. 55.605,02, maggiorato di interessi legali e rivalutazione trattandosi di un debito di valore. In definitiva, e devono essere condannati in solido tra loro a Controparte_3 Controparte_1 corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di €. 55.605,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo.
Inoltre, deve essere accolta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da Controparte_1 nei confronti di avente ad oggetto la condanna alla manleva. CP_3 nei rapporti interni con la compagnia è da ritenersi l'unico responsabile, in quanto Controparte_3 autore dell'illecito di cui, solo per via del meccanismo di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., la stessa è tenuta a rispondere nei confronti dell'attore. Per tale ragione deve essere accolta la domanda di manleva svolta dalla Compagnia nei suoi confronti, per tutto ciò che la compagnia sia tenuta a corrispondere all'attore, cioè per l'importo indicato nel dispositivo della sentenza.
Quanto all'ulteriore richiesta di manleva nei confronti del terzo chiamato si evidenzia CP_2 quanto segue.
In generale con riguardo al particolare rapporto di agenzia non si dubita che gli agenti imprenditori possono avvalersi dell'operato di subagenti, cui rimane estranea l'impresa assicuratrice.
Il subagente assume lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all'agente o in ambito più ristretto.
In una tale fattispecie, il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia, in quanto in quest'ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non per conto di un'impresa assicuratrice. Invero, i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è
l'agente) (cfr., ad esempio, Cass.10 aprile 1999, n. 3545). La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt.
1742 - 1753 c.c., (Cass. 15 giugno 1994, n. 5795; Cass. 6 agosto 2004, n. 15190).
Anche nel conferimento di incarico tra l'assicurazione e l'agente sig. (doc. 2 della CP_3 comparsa di costituzione), all'art. 10, è prevista la responsabilità esclusiva dell'agente per l'operato dei propri collaboratori, ivi compresa la formazione del subagente anche in merito ai contenuti dei prodotti offerti dalla compagnia (cfr. artt. da 10.1 a 10.7).
Dunque, alla luce delle disposizioni testé richiamate, nonché della circostanza, pacifica, che CP_2 non si sia appropriato delle somme versate dall'attore, l'assicurazione, ai fini della
[...] dimostrazione di un suo coinvolgimento nel fatto illecito dell'agente avrebbe dovuto dedurre – e provare un - quid pluris che, invero, non si rinviene nel caso di specie.
In definitiva, il quadro probatorio riferito al subagente resta a livello indiziario e non consente CP_2
a codesto giudicante di ritenere sufficientemente provato il fatto illecito del subagente, in concorso con l'agente, tale da pervenire alla richiesta condanna di manleva, con conseguente rigetto della stessa.
Deve però rigettarsi la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del danno per lite temeraria. L'art. 96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo qualora la parte (convenuta nel caso de quo) abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
inoltre, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui il terzo chiamato nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-
1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione. Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa
(Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
Infine, l'attore stante la mancata partecipazione da parte di senza motivo anche Controparte_3 alla fase di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 ha chiesto la condanna dei convenuti (ognuno per quanto di spettanza) alla refusione delle spese sostenute in fase di mediazione quantificate in €.
273,28, come da ricevuta allegata (cfr. allegato 16 all'atto introduttivo).
La domanda può trovare accoglimento solo in relazione alla posizione di ponendo Controparte_3
a suo carico le spese di mediazione documentate per €. 273,28, non essendo state dedotte neppure nel corso del presente procedimento, in cui è risultato contumace, ragioni giustificatrici sottese alla sua omessa partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. La domanda non può invece trovare accoglimento nei confronti di stante la sua documentata Controparte_1 partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. allegato 14 all'atto introduttivo).
Sul punto viene in rilievo l'applicazione dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010 che al comma 2 così dispone: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Va, dunque, disposta l'ulteriore condanna di al versamento all'entrata del bilancio dello CP_3
Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Infine, il Tribunale dispone a norma dell'art. 12 bis comma 4 d.lgs. 28/2010 la trasmissione della sentenza alla IVASS, Autorità di Vigilanza competente.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, vanno poste in via solidale a carico delle parti soccombenti e Le spese di giudizio in favore del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_3 [...]
vanno invece poste a carico di , che lo ha evocato in giudizio. CP_2 Controparte_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento della domanda spiegata in via subordinata, condanna e Controparte_3 [...]
in solido tra loro a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di €. CP_1
55.605,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
-condanna in solido e a rifondere all'attore le spese del Controparte_3 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi €. 7.052,00 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna a tenere integralmente indenne da ogni conseguenza Controparte_3 Controparte_1 pregiudizievole derivante, a carico della stessa, dalla presente pronuncia ex art. 2049 c.c., compresa quella in tema di rimborso alle spese di lite in favore dell'attore;
-rigetta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
-condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti di liquidate Controparte_1 CP_2 in complessivi € 7.052,00 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di mediazione Controparte_3 documentate per €. 273,28;
-condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al Controparte_3 doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 d.lgs.
28/2010;
-dispone a norma dell'art. 12 bis comma 4 d.lgs. 28/2010 la trasmissione della sentenza alla IVASS
Autorità di Vigilanza competente.
Così deciso il 24.11.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Cieri e Tommaso Cieri ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Ortona, alla via P. Rapino n. 6;
- attore -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Luca Zitiello, Benedetta Musco Carbonaro e Paolo Francesco Bruno ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Milano al Corso Europa n. 13;
-convenuto-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bianco ed elettivamente domiciliato CP_2 presso lo studio legale ubicato in Lanciano, alla via Dalmazia n. 9/A;
-terzo chiamato-
e
; Controparte_3
-convenuto contumace-
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso: Parte_1
-che nel settembre 2022, volendo investire i propri risparmi, contattava conosciuto CP_2 come agente assicurativo di zona delle e, recatosi presso il suo ufficio sito in Controparte_4 Lanciano alla via Ferro di Cavallo n. 107, sottoscriveva, dietro consiglio dell'agente, due polizze aventi ad oggetto il prodotto finanziario denominato “Rinnova valore”, per un capitale investito di
€. 30.000,00 per ciascuna polizza (nn. 081792770 e 081792775 in doc.
1-2 dell'atto introduttivo);
-che chiedeva espressamente che tali somme venissero intestate a quale CP_2 Controparte_3 agente di zona delle CP_1
-che il capitale veniva quindi versato in data 11.10.2022 a mezzo di n. 2 vaglia postali intestati a
(doc.
4-5 dell'atto introduttivo) e consegnati a il quale, a distanza di qualche Controparte_3 CP_2 giorno, provvedeva a consegnare la relativa documentazione sottoscritta dalle parti contraenti (doc.
8 dell'atto introduttivo);
-che nel luglio 2023 l'attore, recatosi presso l'ufficio di insospettito da una proposta avanzata CP_2 da quest'ultimo che prevedeva la rinuncia ad altre 3 polizze stipulate nelle more dall'attore (nn.
081566948, 081569681 e 081564793, per un totale complessivo di €. 71.898,75) e contestuale reinvestimento del capitale in un nuovo prodotto finanziario, richiedeva la liquidazione delle 3 polizze citate, poi regolarmente rimborsate, nonché la liquidazione delle polizze oggetto di giudizio;
-che tale richiesta veniva negata da in quanto, a detta dello stesso, non era ancora trascorsa CP_2
l'annualità necessaria ai fini della liquidazione, possibile solo successivamente alla data del
31.10.2023;
-che a questo punto veniva inoltrata formale diffida alla restituzione delle somme indirizzata ai sig.ri e e riscontrata solo da quest'ultimo telefonicamente;
CP_2 CP_3
-che in data 11.12.2023, all'esito di un incontro avvenuto presso la sede dell'agenzia di CP_1
Chieti, con gli ispettori sig.ri e l'attore apprendeva che le polizze Persona_1 Per_2 sottoscritte erano inesistenti;
-che la procedura di mediazione regolarmente promossa nei confronti, congiuntamente, di CP_3
(nella sua qualità di agente assicurativo responsabile ex art. 1903 c.c.) e della
[...] CP_1
, si concludeva negativamente;
CP_1 ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare in via principale, la validità delle polizze come sopra descritte, condannando la , come sopra generalizzata, al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 64.394,98, corrispondente al valore di riscatto della polizza, degli interessi moratori dalla scadenza al saldo, della rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo in capo ai convenuti, in solido ovvero per quanto di spettanza, al pagamento dell'importo suddetto, individuando la causa petendi di tale obbligazione nel fatto illecito del sig. come sopra Controparte_3 generalizzato e la responsabilità oggettiva e solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. Per l'effetto condannare per i motivi di cui al presente atto (C.F./P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro=tempore con sede in Mogliano Veneto P.IVA_1
(TV) alla via Marocchesa n. 14 e (C.F. ) nato a [...]_3 CodiceFiscale_1
(IS) il 11.9.81 e res.te in MA D'ER (IS) alla Via G. Marconi n.20- Scala 1 – Int.1/1, in solido ovvero per quanto di spettanza, al pagamento della somma di euro 64.394,98 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.05.2024 si è costituita l'assicurazione
, la quale ha contestato, in via principale, la pretesa attorea ed ha eccepito: Controparte_1
-la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.;
-che le polizze dedotte in giudizio non sarebbero riconducibili alla compagnia e Controparte_1 dunque sarebbero da considerarsi inesistenti;
-che non vi sarebbe prova della ricezione, adesione ed accettazione della compagnia ai moduli contrattuali, tra l'altro incompleti, prodotti dal ricorrente, così come non vi sarebbe prova del versamento dei premi richiesti in restituzione;
-il concorso di colpa dell'attore allorquando, nonostante la maturata esperienza pregressa nell'ambito dei servizi di investimento, avrebbe: 1) sottoscritto moduli incompleti;
2) ritenuto che le polizze potessero essere stipulate senza accettazione della Compagnia;
3) ritenuto che un agente potesse modificare la redditività di un prodotto finanziario offrendo un tasso di interesse maggiore a quello che i titoli di Stato potevano garantire;
4) omesso ogni controllo, anche mediante l'ausilio del portale in uso all'assicurato;
-l'illecita condotta posta in essere dall'agente e dal subagente e, dunque, il diritto dell'assicurazione a vedersi manlevata, in via subordinata e riconvenzionale, dagli autori dell'illecito.
La compagnia ha chiesto a tal fine l'autorizzazione alla chiamata in causa di e la CP_2 concessione di termine per la notifica al convenuto della domanda trasversale Controparte_3 formulata nei suoi confronti e ha così concluso:
“(1) in limine litis: in considerazione della domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
[...] nel caso di ritenuta necessità di integrazione del contraddittorio, si ista sin d'ora per la richiesta di differimento dell'udienza fissata dal Giudice Unico, al fine di autorizzare la chiamata in causa del
Sig. ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e consentire la citazione del terzo nel Controparte_3 rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, ovvero, se del caso, nell'eventualità di mancata costituzione in giudizio del Sig. Controparte_3 concedere alla convenuta termine per la notificazione della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 292 c.p.c. (2) sempre in limine litis: in considerazione delle difese svolte dal Sig. e della Parte_1 volontà di di vedersi manlevata da parte del Sig. , si ista sin Controparte_1 CP_2
d'ora per la richiesta di differimento dell'udienza fissata dal Giudice Unico, al fine di autorizzare la chiamata in causa del Sig. , ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e consentire la CP_2 citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti;
(3) in via principale: respingere tutte le domande formulate dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
(4) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree:
(a) rideterminare l'importo risarcitorio eventualmente dovuto da parte di Controparte_1 alla luce delle deduzioni in atti svolte;
(b) accertare, nelle diverse misure che emergeranno nel corso del presente giudizio, il dedotto concorso colposo del Sig. nella Parte_1 causazione del danno eventualmente subito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., per tutti i motivi esposti in atti;
(5) sempre in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i Sigg.ri e a manlevare e Controparte_3 CP_2 tenere indenne da tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà Controparte_1 condannata a pagare in favore del Sig. ; Parte_1
(6) in via istruttoria: si producono i documenti nn. 1 e 2 di cui in narrativa, meglio descritti nell'indice redatto ex art. 74 disp. attuaz. c.p.c. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
(7) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e degli accessori come per legge”.
Con decreto del 13.05.2024 il Tribunale ha concesso termine per la notifica al convenuto CP_3 della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti da parte della compagnia assicurativa e ha autorizzato la chiamata in causa del terzo il quale, costituendosi con comparsa di CP_2 costituzione del 20.08.2024, ha dedotto, in sintesi, la propria estraneità ai fatti di causa poiché, nella sua qualità di dipendente subordinato di non aveva il potere di emettere e/o rilasciare CP_3 quietanze assicurative essendosi limitato, nella vicenda sub judice, alla mera consegna dei contratti e degli assegni ripassati tra l'agente assicurativo e l'assicurato Controparte_3 [...]
Parte_1
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. nel presente CP_2 giudizio per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
- in via principale e nel merito:
a) rigettare ogni domanda/pretesa formulata dalle altre parti nei confronti del sig. in CP_2 quanto il medesimo non risulta essere in alcun modo responsabile per le irregolarità poste in essere della e/o dai suoi fiduciari;
Controparte_1
b) condannare la soc. e/o le altre parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto e concesso il richiesto rinvio alla luce delle dichiarate trattative pendenti, alla successiva CP_3 udienza del 19.12.2024 il Tribunale, constatato il fallimento delle trattative, ha riservato ordinanza e, all'esito, ha disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace per la successiva CP_3 udienza del 13.03.2025 ove, preso atto della mancata comparsa del contumace al fine di rendere il deferito interrogatorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del termine per il deposito di note conclusive e ha stabilito che la stessa venisse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rilevato che risulta priva di fondamento la doglianza della Compagnia assicurativa circa la nullità dell'atto di citazione.
È noto che la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163
c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 c.p.c.
In particolare, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto.
Quest'ultimo elemento poi deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice
l'immediata contezza del thema decidendum) con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa.
In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva – l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, parte attrice ha ben individuato ed allegato nella parte espositiva le ragioni fattuali e giuridiche delle proprie richieste, nonché specificatamente individuato, nel petitum, il
“bene della vita” domandato, come dimostra anche la puntuale difesa, su ogni punto, dell'Assicurazione, con ciò mostrando di aver chiaramente inteso e compreso il “thema decidendum” introdotto dall'attore.
Ciò premesso, l'attore, in primo luogo, sul presupposto della validità dei contratti, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di recedere dai contratti assicurativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 delle condizioni di assicurazione e, conseguentemente, il riscatto degli importi versati a titolo di premio maggiorati degli interessi contrattualmente previsti per un totale stimato in €.
64.394,98.
In via subordinata ha chiesto la condanna dei convenuti e in Controparte_3 Controparte_1 solido al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. in conseguenza della condotta illecita dell'ex agente CP_3
La domanda spiegata in via principale dall'attore non può trovare accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, nonostante il disconoscimento della validità dei documenti contrattuali da parte dell'Assicurazione, l'esistenza e la validità delle polizze sarebbero confermate dalla conversazione telefonica intercorsa tra l'attore e il (all. 24, II memoria ex art. 171 ter CP_3
c.p.c. di parte attrice), dalla circostanza che l'attore, nel giugno 2024 si fosse recato presso l'agenzia della di Chieti (CH), via XXIV Maggio n. 11, ricevendo documentazione Controparte_1 attestante l'esistenza di altra polizza, n. 081564793, denominata “Genera Equilibrio” riscattata dall'attore nel 2023 (all. 23 della I memoria ex art. 171-ter c.p.c.), dallo scambio dei messaggi intercorsi tra l'attore, il subagente e l'agente (all. 12 del fascicolo di parte attrice), CP_2 CP_3 nonché dalla mancata risposta di quest'ultimo all'interrogatorio formale.
In realtà, il contratto di assicurazione è un contratto consensuale non formale che, secondo i criteri generali dettati dagli artt. 1326 e 1335 c.c., si perfeziona nel momento in cui il proponente, che di regola coincide con l'assicurato conosce o è in grado di conoscere l'accettazione della controparte, di regola l'assicuratore. Nel caso di specie, il richiamo ai criteri sopra indicati è anche espressamente contenuto nei contratti
(rectius: proposte di contratti) prodotti dall'attore ove è espressamente previsto (cfr. pag. 4 di ciascun modulo), accanto alla voce “conclusione del contratto” che: “il contraente è consapevole che si riserva la facoltà di accettare o meno la presente proposta di assicurazione e Controparte_1 che comunicherà l'avvenuta accettazione della proposta”.
Dunque, non essendovi prova dell'accettazione da parte della , le polizze oggetto Controparte_1 di giudizio devono considerarsi nulle per mancanza del consenso di entrambe le parti, a nulla valendo sul punto le circostanze fattuali invocate dall'attore, con l'inevitabile conseguenza che l'azione contrattuale spiegata dall'attore in via principale – e che presuppone l'esistenza e la validità delle polizze - non può essere accolta.
Al contrario, merita accoglimento l'azione spiegata in via subordinata.
Pertinente appare il richiamo all'art. 2049 c.c., quale fondamento della responsabilità della compagnia assicurativa in ipotesi di condotta illecita posta in essere dall'agente infedele.
Invero, nel nostro ordinamento, la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate è disciplinato, come noto, dall'art. 2049 c.c.
Infatti sebbene, come precisano i giudici di legittimità, la formula adottata dal codice civile non faccia esplicito riferimento al rapporto di preposizione, tuttavia la nozione di “padrone” o
“committente” è stata nel tempo ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di soggetti a loro legati (cfr. Cass., 16 marzo 2010, n. 6325, secondo cui, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto).
Per quanto concerne, invece, la natura di questa responsabilità, è noto che l'art. 2049 c.c., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047
c.c. e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché il ricorso alla fictio della presunzione assoluta di colpa si risolverebbe nell'introduzione artificiosa nella norma di un presupposto che le è irrilevante.
La giurisprudenza è quindi giunta ad affermare che si è di fronte ad una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività, principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema (Cfr. Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246).
Oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto, ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è dato dalla sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (cfr. Cass. n. 18860 del 24/09/2015; Cass., n. 7403 del
25/03/2013Cfr.: Cass. n. 11816/16).
In definitiva, l'appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi.
Svolte tali premesse di ordine generale in merito all'astratta applicabilità dell'art. 2049 c.c., nella fattispecie concreta si ritiene che sussistano i presupposti, per affermare l'invocata responsabilità extracontrattuale della convenuta compagnia assicurativa.
Il rapporto di preposizione tra l'assicurazione convenuta e l'agente è documentato per tabulas, nonché pacificamente ammesso dalla convenuta Controparte_1
Ciò che viene contestato all'agente è l'aver agito in violazione dei canoni lealtà e buona fede nell'esecuzione dell'incarico (cfr. art.
7.3 del mandato di agenzia in doc. 2 della comparsa di costituzione), di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela (art. 7.4), delle regole di condotta prescritte per la registrazione dei contratti e l'incasso dei premi e, più in generale,
l'aver tenuto una condotta illecita gravemente lesiva degli interessi della compagnia.
In ordine alla prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, si osserva che parte attrice ha depositato le diverse proposte contrattuali consegnate da quale CP_2 collaboratore di agente di (cfr. allegati 1 e 2 all'atto di citazione), nonché Controparte_3 CP_1 le copie degli assegni bancari consegnati a CP_2
Le polizze di cui si discute infatti sono state fatte sottoscrivere dall'agente (per il tramite CP_3 del sub-agente , ovvero da un soggetto stabilmente inserito nell'organizzazione CP_2 dell'Assicurazione e nell'estrinsecazione di un'attività naturalmente collegata alla natura ed alle modalità dell'incarico conferitogli. All'epoca dei fatti, era infatti un agente preposto all'agenzia di Chieti con CP_3 Controparte_1
l'incarico di “presentare, proporre e concludere contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività” (cfr. art. 1 contratto di mandato) e, in tale veste, sottoponeva alla firma dell'attore le polizze di cui si discute redatte su moduli recanti il logo dell'assicurazione e, sempre in tale veste, incamerava con assegno i relativi premi, direttamente intestati a lui quale agente nonché da quest'ultimo presentati all'incasso con timbro dell'agenzia (cfr. doc. 20 CP_1 in all. alla I memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Nonostante l'impegno assunto da di incassare le somme dell'attore al fine di versarle alla CP_3 compagnia ed attribuire pertanto in definitiva efficacia contrattuale alle proposte contrattuali sottoscritte dall'attore, non risultano a nome dell'attore presso la compagnia di assicurazione le polizze n. 081792770 (all. 1 all'atto di citazione) e n. 081792775 (all. 2 all'atto di citazione).
Sul punto, non colgono nel segno le contestazioni dedotte dalla difesa di in ordine alla CP_1 carenza probatoria della documentazione, sul fondamento che non sussisterebbe prova dell'incasso degli assegni. Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che in qualità di agente CP_3 otteneva il versamento di assegni. Invero, l'attore ha prodotto copia dei vaglia postali di riferimento, per € 30.000,00 ciascuno, intestati direttamente all'agente (come consentito anche Controparte_3 dai moduli assicurativi alla voce “modalità di pagamento”) e l'Istituto Postale ha confermato la presentazione all'incasso dei relativi assegni da parte del per il tramite della delegata, tale CP_3
Persona_3
Completano il quadro probatorio le dichiarazioni di nella propria comparsa di CP_2 costituzione, che ha confermato di aver provveduto a consegnare materialmente gli assegni all'agenzia di Chieti e, infine, la conversazione telefonica prodotta sub allegato 24, II CP_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice ed intercorsa tra l'attore e l'agente dalla quale CP_3 si evince inequivocabilmente l'incameramento delle somme da parte di quest'ultimo.
Peraltro, si osserva che la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte attrice.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 26 aprile 2013, n.10099; Cass. 31 dicembre 2009, n. 28293; Cass.
19 marzo 2009, n. 6697; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; Cass. 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. 10 marzo 2006, n. 5240).
Dunque, devono ritenersi come ammessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232
c.p.c., i fatti che formavano oggetto di interrogatorio, relativi, fra l'altro, all'incasso da parte del dei premi relativi alle polizze per cui è causa, nonché al fatto che il ha trattenuto CP_3 CP_3 per sé le somme corrispondenti ai premi incassati in relazione alle polizze sottoscritte dall'attore.
Nella fattispecie in esame il quadro probatorio acquisito appare idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta del convenuto, il quale non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice.
Peraltro, al fine di interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività e la consumazione dell'illecito, secondo la Suprema Corte, è necessario “che i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale”, di talché incombe all'intermediario l'onere “di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (cfr. Cass. 19 marzo 2010, n. 6708; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829).
In questo senso elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo del danneggiato possono ricavarsi, secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. 13/12/2013, n. 27925;
Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857).
Applicati tali criteri orientativi, nel caso che ci occupa l'affidamento incolpevole dell'attore appare sicuramente provato.
Invero, nell'intestazione dei titoli di credito (vaglia postale n. 0371172945-00 all. 4 all'atto di citazione e n. 0371172944-12 all. 5 all'atto di citazione, regolarmente incassati da Controparte_3 come da documentazione contabile allegata) veniva indicato “Agente Generali Italia
Assicurazioni”. Peraltro, trattasi di un soggetto non esperto di questioni assicurative o finanziarie.
Vieppiù nessun dubbio sorge in ordine alla circostanza che egli fosse più che convinto di trattare con personale che aveva pieno potere di impegnare la compagnia se si considera che la proposta contrattuale era redatta su carta intestata con marchio e timbro di e che fosse Controparte_1 pienamente operativa la precedente polizza n. 081564793 stipulata con modalità assolutamente analoghe, come risulta dalla documentazione allegata (cfr. allegato 23 alla memoria ex art. 171-ter c.p.c. - n. 1).
Non emergono, dunque, indici di allarme sufficienti per un soggetto mediamente avveduto ed idonei ad interrompere tale catena fraudolenta.
Ai sensi dell'art. 118 codice ass., il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si presume effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, e tanto basta a affermare in linea di principio la responsabilità della . Controparte_1
Ovvio che da quanto sopra esposto discende che la responsabilità principale e diretta sia riconducibile a per la sua condotta fraudolenta nei confronti dell'attore, mentre Controparte_3 risponderà ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_1
Circa il quantum debeatur, deduce l'assicurazione che l'attore, nel presente giudizio, non avrebbe dato atto di aver già ricevuto la somma di €. 6.010,00 per le polizze di cui si discute, come invece riportato nella domanda di avvio della mediazione obbligatoria (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione).
Sul punto l'attore pur confermando la ricezione della somma, ne disconosce in parte l'imputazione, asserendo che essa debba imputarsi al pagamento degli interessi di n. 4 polizze, ovvero le polizze nn. 081792770 e 081792775 (oggetto di causa) e le ulteriori polizze n. 81564793 (per gli interessi maturati sino ad agosto 2023) e n. 82055712 (liquidata il 6 ottobre 2023), come sarebbe confermato dalla documentazione allegata (cfr. doc. 21 e 22 in allegato alla I° memoria ex art. 171 ter di parte attrice, rispettivamente pec del 31.10.2023 e pec del 05.12.2023).
Dunque, sebbene non vi sia una specificazione ad opera dell'attore delle singole somme da ricollegarsi a ciascuna delle quattro polizze citate, deve ritenersi ammessa la circostanza che gli interessi sulle polizze oggetto di causa siano stati già corrisposti e ricompresi nel pagamento di €.
6.010,00. E poiché nella presente controversia l'attore nelle conclusioni domanda la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di €. 64.394,98, oltre interessi moratori e rivalutazione, a fronte di una sorte capitale di €. 60.000,00, è evidente che egli abbia quantificato gli interessi relativi alle due polizze oggetto di giudizio nella misura pari ad €. 4.394,98 e che tale somma debba ritenersi compresa nel pagamento di €. 6.010,00.
Tuttavia, alla luce della dichiarata nullità dei contratti, la restituzione della somma di €. 4.394,98 non può essere imputata agli interessi, ma deve essere detratta dalla sorte capitale, per un residuo credito in favore dell'attore pari ad €. 55.605,02, maggiorato di interessi legali e rivalutazione trattandosi di un debito di valore. In definitiva, e devono essere condannati in solido tra loro a Controparte_3 Controparte_1 corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di €. 55.605,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo.
Inoltre, deve essere accolta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da Controparte_1 nei confronti di avente ad oggetto la condanna alla manleva. CP_3 nei rapporti interni con la compagnia è da ritenersi l'unico responsabile, in quanto Controparte_3 autore dell'illecito di cui, solo per via del meccanismo di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., la stessa è tenuta a rispondere nei confronti dell'attore. Per tale ragione deve essere accolta la domanda di manleva svolta dalla Compagnia nei suoi confronti, per tutto ciò che la compagnia sia tenuta a corrispondere all'attore, cioè per l'importo indicato nel dispositivo della sentenza.
Quanto all'ulteriore richiesta di manleva nei confronti del terzo chiamato si evidenzia CP_2 quanto segue.
In generale con riguardo al particolare rapporto di agenzia non si dubita che gli agenti imprenditori possono avvalersi dell'operato di subagenti, cui rimane estranea l'impresa assicuratrice.
Il subagente assume lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all'agente o in ambito più ristretto.
In una tale fattispecie, il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia, in quanto in quest'ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non per conto di un'impresa assicuratrice. Invero, i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è
l'agente) (cfr., ad esempio, Cass.10 aprile 1999, n. 3545). La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt.
1742 - 1753 c.c., (Cass. 15 giugno 1994, n. 5795; Cass. 6 agosto 2004, n. 15190).
Anche nel conferimento di incarico tra l'assicurazione e l'agente sig. (doc. 2 della CP_3 comparsa di costituzione), all'art. 10, è prevista la responsabilità esclusiva dell'agente per l'operato dei propri collaboratori, ivi compresa la formazione del subagente anche in merito ai contenuti dei prodotti offerti dalla compagnia (cfr. artt. da 10.1 a 10.7).
Dunque, alla luce delle disposizioni testé richiamate, nonché della circostanza, pacifica, che CP_2 non si sia appropriato delle somme versate dall'attore, l'assicurazione, ai fini della
[...] dimostrazione di un suo coinvolgimento nel fatto illecito dell'agente avrebbe dovuto dedurre – e provare un - quid pluris che, invero, non si rinviene nel caso di specie.
In definitiva, il quadro probatorio riferito al subagente resta a livello indiziario e non consente CP_2
a codesto giudicante di ritenere sufficientemente provato il fatto illecito del subagente, in concorso con l'agente, tale da pervenire alla richiesta condanna di manleva, con conseguente rigetto della stessa.
Deve però rigettarsi la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del danno per lite temeraria. L'art. 96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo qualora la parte (convenuta nel caso de quo) abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
inoltre, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui il terzo chiamato nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-
1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione. Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa
(Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
Infine, l'attore stante la mancata partecipazione da parte di senza motivo anche Controparte_3 alla fase di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 ha chiesto la condanna dei convenuti (ognuno per quanto di spettanza) alla refusione delle spese sostenute in fase di mediazione quantificate in €.
273,28, come da ricevuta allegata (cfr. allegato 16 all'atto introduttivo).
La domanda può trovare accoglimento solo in relazione alla posizione di ponendo Controparte_3
a suo carico le spese di mediazione documentate per €. 273,28, non essendo state dedotte neppure nel corso del presente procedimento, in cui è risultato contumace, ragioni giustificatrici sottese alla sua omessa partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. La domanda non può invece trovare accoglimento nei confronti di stante la sua documentata Controparte_1 partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. allegato 14 all'atto introduttivo).
Sul punto viene in rilievo l'applicazione dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010 che al comma 2 così dispone: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Va, dunque, disposta l'ulteriore condanna di al versamento all'entrata del bilancio dello CP_3
Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Infine, il Tribunale dispone a norma dell'art. 12 bis comma 4 d.lgs. 28/2010 la trasmissione della sentenza alla IVASS, Autorità di Vigilanza competente.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, vanno poste in via solidale a carico delle parti soccombenti e Le spese di giudizio in favore del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_3 [...]
vanno invece poste a carico di , che lo ha evocato in giudizio. CP_2 Controparte_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento della domanda spiegata in via subordinata, condanna e Controparte_3 [...]
in solido tra loro a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di €. CP_1
55.605,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
-condanna in solido e a rifondere all'attore le spese del Controparte_3 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi €. 7.052,00 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna a tenere integralmente indenne da ogni conseguenza Controparte_3 Controparte_1 pregiudizievole derivante, a carico della stessa, dalla presente pronuncia ex art. 2049 c.c., compresa quella in tema di rimborso alle spese di lite in favore dell'attore;
-rigetta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
-condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti di liquidate Controparte_1 CP_2 in complessivi € 7.052,00 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di mediazione Controparte_3 documentate per €. 273,28;
-condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al Controparte_3 doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 d.lgs.
28/2010;
-dispone a norma dell'art. 12 bis comma 4 d.lgs. 28/2010 la trasmissione della sentenza alla IVASS
Autorità di Vigilanza competente.
Così deciso il 24.11.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -