Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 12/06/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 924 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di genitore, esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Ilvetti e Lusianna Garambone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico Giugliano -OMISSIS-, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensiva:
del provvedimento scolastico emesso in data 3.02.2025 – Reg. Cert. 1269 dal -OMISSIS- di Giugliano in Campania e rilasciato alla ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (tra cui il P.E.I. 2024/2025, in quanto del tutto illegittimo ed immotivato), nonché per l’adozione dei relativi provvedimenti, affinché l’Amministrazione si ridetermini per l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque legittimamente motivato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Circolo Didattico Giugliano -OMISSIS- e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato, preliminarmente, che con ordinanza, n. 717 dell’11.04.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del presente giudizio:
“Rilevato, preliminarmente, che con ordinanza collegiale, n. 2376 del 20.03.2025, erano disposti, relativamente al ricorso in epigrafe, incombenti istruttori, come segue:
“Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il “certificato di iscrizione e frequenza” del 3.02.2025, dell’Istituto Scolastico resistente, dal quale s’evince l’attribuzione al minore di 11 ore di sostegno su 27 ore di frequenza scolastica;
Rilevato che, nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione ha depositato una nota del 3.03.2025, a firma del dirigente scolastico, dalla quale, con riferimento al presente anno scolastico, s’evince invece l’attribuzione al minore di 22 ore di sostegno, come da G.L.O. del 24.01.2025 e da P.E.I. 2024/2025;
Rilevata, pertanto, la necessità di ordinare all’Amministrazione Scolastica ed a parte ricorrente di chiarire il contrasto tra le predette affermazioni, circa il sostegno erogato concretamente al minore, e circa il persistente interesse a coltivare la presente impugnativa, nel termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio in prosieguo alla camera di consiglio indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina gli incombenti istruttori, di cui in parte motiva.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 9 aprile 2025”;
Rilevato che, con memoria depositata in data 31.03.2025, parte ricorrente, sulla scorta delle argomentazioni ivi espresse, insisteva per l’accoglimento della domanda cautelare, sulla scorta essenzialmente della constatazione che “il “nuovo” PEI 2024/2025 (prodotto dall’Amministrazione) prevede la necessità comunque di un incremento di 5 ore (rispetto alle 22 attuali), laddove giudica adeguato assegnare 27 ore per il pieno diritto allo studio del minore”;
Rilevato che effettivamente, dalla lettura del PEI 2024/2025, si ricava – nella sezione dedicata alla “organizzazione generale del progetto di inclusione” - che “l’alunno è inserito nella classe II D con organizzazione oraria di 27h settimanali beneficiando di 22 ore di sostegno. Si richiedono ulteriori 5 ore per garantire il massimo delle ore (27 h) per il diritto allo studio del minore”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. per l’a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 22 ore, a fronte di un orario di frequenza di 27 ore, tenuto conto della disabilità del minore (art. 3 comma 1 l. 104/92) e, soprattutto, di quanto emerge dallo stesso P.E.I. per l’a.s. in corso;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo – scuola (27 ore);
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che, dopo la pronuncia di detta ordinanza, parte ricorrente depositava in data 9.06.2025 note conclusive del seguente tenore: “In data 11.04.2025 il Tribunale adito emetteva ordinanza cautelare collegiale n. 717/2025 con la quale in accoglimento della domanda cautelare formulata dalla ricorrente ordinava all’Amministrazione Scolastica di rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della predetta ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, assegnando al minore le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo – scuola (27 ore); l’ordinanza veniva ritualmente notificata, sia al Ministero che alla Scuola interessata, in pari data della sua pubblicazione, come da file eml che si allega (…); la Scuola tuttavia non ha mai adeguato le ore di sostegno del minore a quanto statuito in ordinanza, deducendo la ormai, quasi fine, dell’anno scolastico in corso al momento della ricevuta notifica; anno scolastico che oggi risulta in effetti terminato (con sopravvenuta attuale carenza d’interesse) ma resta, tuttavia, la circostanza di fatto dell’omessa ottemperanza all’ordinanza per il periodo intercorrente dalla sua notifica (precisamente 10 giorni dalla stessa) e la fine dell’anno scolastico”; e chiedeva “che la causa passi in decisione per l’adozione delle misure ritenute più opportune, ferma la regolazione delle spese di lite, sia per la fase cautelare che per codesta di merito, con attribuzione allo scrivente”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio il ricorso era trattenuto in decisione con avviso della possibile pronunzia di sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato, sulla scorta delle argomentazioni espresse nell’ordinanza cautelare predetta, che s’abbiano qui per riproposte, in quanto condivise dal Collegio, e preso atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito della controversia, stante la sopraggiunta conclusione dell’a.s. 2024-2025, ed in assenza di repliche da parte dell’Amministrazione Scolastica, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, con condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, per soccombenza virtuale, ed attribuzione in favore dei difensori della ricorrente, che ne hanno fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori della medesima ricorrente, antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.