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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 2152/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Salerno n. 143/18 pubblicata in data 15.1.18, vertente
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, come da Parte_1
procura allegata alla comparsa di nuovo difensore, dall'avv. Ugo Cornetta, elettivamente domiciliata in Salerno al largo Pioppi n.1, Pal. Sant'Anna, presso la sede dell'avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di Controparte_1
citazione in primo grado, dall'avv. Pasquale Budetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 126;
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 4.3.16, conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Salerno la , per sentirla condannare, previo Parte_1
accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 18.11.14 alle ore 5,10 circa in Bellizzi
sulla SP 164.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre era alla guida della Fiat Panda tg. EC521FW, di proprietà della , veniva investito dalla caduta di un CP_2
grosso albero (una quercia secolare) che si abbatteva sulla strada, procurandogli così lesioni personali e danni al veicolo. A seguito del sinistro, veniva trasportato al nosocomio di Battipaglia.
Lamentando l'assenza di segnali di pericoli, né presidi di sicurezza, nonché l'omessa manutenzione della strada, agiva in giudizio per il risarcimento dei danni, come quantificati in €
4800,00 ovvero nella misura maggiore o minore da accertarsi, comunque nei limiti della competenza per valore di € 5000,00 del giudice di pace.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che eccepiva Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la nullità della stessa per mancata esposizione dei fatti di causa. Contestava ancora la propria legittimazione passiva, in quanto l'albero si trovava a margine del ciglio esterno della strada, di talchè la responsabilità era da attribuire al proprietario del terreno over esso era posto. Inoltre, la stessa amministrazione aveva nel corso del 2014 proceduto a divere ispezioni delle alberature intervenendo per la messa in sicurezza. Nessuna responsabilità era dunque ascrivibile alla
. Contestava, comunque, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. alla oltre a dedurre Parte_1 Parte_1
la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del convenuto, anche con riferimento alla colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Negava inoltre la sussistenza della responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa,
concludendo per il rigetto della domanda.
2 Rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, ammessa ed espletata la prova per testi,
disposta consulenza tecnica, all'udienza del 17.7.17, la causa era riservata per la decisione.
Con sentenza n. 143/18 depositata in data 15.1.18, il giudice di pace di Salerno accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava la al pagamento della somma di € 4286,71, Parte_1
oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo e pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza notificata in data 30.1.18 ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 26.2.18, la che si è doluto della decisione del giudice in Parte_1
ordine alla proposta eccezione di improcedibilità della domanda proposta in primo grado, in quanto avrebbe il giudicante erroneamente rigettato l'eccezione. Invero, ai sensi dell'art. 3 del
D.L. 12.9.2014 n. 132, a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita,
sostenendo che l'improcedibilità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio e, dunque, accertata e dichiarata dal Giudicante.
Ha ancora lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto, a fronte della proposta eccezione tempestivamente articolata dalla di non essere proprietaria del terreno confinante con la strada, né Parte_1
dell'albero caduto, il giudice di prime cure aveva omesso qualsiasi statuizione.
Si è ancora doluto della violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2051 c.c. per illogicità manifesta,
carenza di motivazione e contraddittorietà, avendo il giudice di prime cure omesso,
preventivamente, di procedere alla qualificazione della domanda, lamentando, inoltre, l'erronea valutazione delle prove, avendo fondato il Giudice di prime cure la decisione unicamente sulla deposizione del teste, omettendo dunque di valutare il verbale redatto dei Vigili del Fuoco,
nonostante depositato da entrambe le parti, nonché di dare atto della mancanza nella produzione di parte attorea del verbale redatto dai Carabinieri di Bellizzi, intervenuti sul luogo del sinistro,
benché richiamato nell'atto introduttivo, oltre a contestare la decisione in ordine all'affermazione della colpa della , laddove la caduta improvvisa dell'albero risultava avere il carattere Parte_1
3 della imprevedibilità ed inevitabilità per le avverse condizioni meteo ovvero per il forte vento,
così integrando il caso fortuito o forza maggiore. Ha concluso, pertanto, perché, in accoglimento dell'appello, venga riformata l'impugnata sentenza con rigetto della domanda proposta in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza dell'11.11.2022 il Tribunale concedeva termine per l'introduzione della negoziazione assistita;
seguiva istanza di rimessione in termini e ordinanza con la quale il
Tribunale, in diversa composizione, rimetteva in termini l'appellante che provvedeva quindi all'espletamento della negoziazione assistita, rimasta senza esito.
Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, la causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è
stata discussa all'udienza del 10.12.2025 e trattenuta in riserva con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
***
A) SULLA VIOLAZIONE DELL'ART.3 DEL D.L. 12/09/2014 N.132 PER IL MANCATO
ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il D.L. n.1332/2014, convertito con modificazioni, nella legge n. 162/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00, fuori dai casi previsti dall'art. 5 comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.
La disciplina suindicata si applica al presente giudizio in quanto si chiede la condanna al pagamento di una somma di danaro.
Sul punto non appare fondata la difesa dell'appellato che deduce l'inapplicabilità della disciplina della negoziazione assistista al sinistro per cui è causa, essendosi esso verificato in data 18.11.14,
4 prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto, a fini dell'individuazione della disciplina da applicarsi, deve tenersi conto della data di introduzione del giudizio (atto di citazione in primo grado perfezionatosi in data 4.3.16), nella vigenza del D.L. 132/14, essendosi in presenza di una condizione di procedibilità obbligatoria.
Quindi, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la presente controversia non rientrasse in un'ipotesi di risarcimento da circolazione stradale, rigettando l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla in primo grado. Parte_1
Pertanto, ritiene questo giudice che il primo motivo di appello sia fondato e vada accolto, pur se lo stesso non determina la nullità della sentenza impugnata, ma incide solo sulla procedibilità del giudizio nei suoi diversi gradi, procedibilità che va affermata in quanto risulta integrata la condizione di procedibilità.
Difatti, avendo dato nel corso del giudizio di secondo grado termine per l'introduzione della negoziazione assistita, ed avendo parte attrice/appellata provveduto all'invito, la domanda deve ritenersi procedibile.
B) SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PROVINCIA DI
SALERNO
In relazione al secondo motivo di appello è opportuno operare una breve premessa.
La domanda attorea va correttamente qualificata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.p.c., in quanto si contesta la violazione di specifiche regole di condotta gravanti sull'Ente provinciale,
che non avrebbe correttamente garantito la circolazione stradale.
L'ente provinciale non può del resto considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni derivati da un albero sito un fondo privato, difettando il presupposto indefettibile del rapporto di custodia. Cionondimeno, si ritiene l'ente comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. E'
noto che l'ente proprietario delle strade aperte al pubblico transito è obbligato a garantire la sicurezza della circolazione;
discende l'obbligo dell'ente, quale custode e manutentore della
5 strada, di segnalare ai proprietari confinanti la situazione di pericolo potenzialmente pregiudizievole per i fruitori della strada, di adottare i rimedi necessari ad elidere ogni fattore di rischio conosciuto o conoscibile con un attento monitoraggio del territorio, ricorrendo se del caso,
in ipotesi di negligenza del privato, alla chiusura del tratto stradale.
Può in conclusione ritenersi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere (art.1176 co. 2 e 2043 c.c.).
Si rimanda alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (ex multis cft. Cass. n.
22330/2014; cfr, ex plurimis, Cass. civ. n. 23562/2011).
Ebbene, venendo al caso di specie, la , che senz'altro doveva essere a Parte_1
conoscenza del fattore di rischio (in ragione della notevole dimensione dell'albero, della vicinanza di esso alla strada e, pertanto, dell'evidente sporgenza dei suoi rami), non risulta aver adottato,
pur ricorrendone i presupposti, le cautele su indicate;
di talché l'ente, per i motivi sin qui esposti,
e va considerato pertanto responsabile dell'accaduto ai sensi dell'art. 2043 c.c. "...
Alla luce dei principi suesposti è ravvisabile la responsabilità nella specie della Parte_1
appellante, la quale risponde in qualità di ente proprietario della strada pubblica teatro del sinistro,
avente l'obbligo di vigilanza affinché dai fondi limitrofi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si fossero verificate - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere.
6 Nulla in tal senso è stato fatto dalla appellante, la quale si è limitata a contestare il Parte_1
dovere di custodia rispetto all'albero caduto sulla strada pubblica, senza tuttavia, fornire alcuna documentazione idonea a dimostrare di aver posto in essere un'attività preventiva volta a verificare l'assenza situazioni di pericolo anche provenienti da fondi limitrofi o di porvi rimedio.
Da ciò ne discende il rigetto del secondo motivo di appello poiché inquadrando correttamente la fattispecie all'interno dell'assetto di responsabilità ex art. 1176 secondo comma e 2043 c.c.
sussiste la legittimazione passiva della . Parte_1
C) MERITO
Venendo al merito l'appello è infondato.
L'unico teste escusso in primo grado, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato la presenza di un albero sull'auto in cui si trovava l'appellato.
Il teste ha dichiarato di essere stato chiamato in data 18.11.14 dal che gli Testimone_1 CP_1
riferiva di essere bloccato in auto e chiedeva soccorso. Il si recava così sui luoghi e Tes_1
riscontrava la presenza di una quercia di grosse dimensioni che si era abbattuta sull'auto.
Unitamente ad altre persone, il veniva liberato dall'auto e poi si procedeva allo CP_1
spostamento del veicolo. Del sinistro si dava comunicazione alle forze di ordine pubblico, tanto che intervenivano sui luoghi i VV.FF.
Priva di rilievo è la circostanza, contestata dall'appellante, secondo cui nel verbale redatto dai
Vigili del fuoco non vi è menzione dell'auto incidentata, poiché ciò non significa che il veicolo incidentato non era presente.
Non da ultimo, i Vigili del fuoco non solo constatavano la presenza di un albero di grosse dimensioni sulla sede stradale che impediva il passaggio delle auto, ma in una specifica sezione indicavano la presenza di: “danni a persone, beni, risorse, risorse ambientali o naturali”.
7 Ulteriore riscontro è rappresentato dalla documentazione fotografica dell'auto, depositata nel fascicolo di primo grado, ove si evince chiaramente che la stessa è stata colpita, verosimilmente,
dalla caduta dall'alto dell'arbusto di grosse dimensioni.
Dallo stesso verbale si rimarca che la responsabilità manutentiva spettava alla Parte_1
, quale soggetto tenuto al controllo della strada.
[...]
A fronte di tale complessiva evidenza probatoria è irrilevante che il verbale dei Carabinieri pur citato non sia confluito nel fascicolo;
l'onere di deposito è, del resto, gravante su tutte le parti del giudizio che vi abbiano interesse.
Dal canto suo la non solo non ha dimostrato di essersi adoperata al fine di Parte_1
svolgere un idoneo controllo della sede stradale in questione (comprensivo di eventuali pericoli derivanti dai fondi limitrofi), ma non ha fornito neanche la prova del fortuito.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara al fine di escludere responsabilità del custode della cosa che ha determinato l'evento dannoso, ha ormai da tempo affermato che un evento atmosferico, per quanto di notevole intensità, non possa di per sé qualificarsi come caso fortuito, atteso che tali fenomeni sono attualmente tutt'altro che imprevedibili ed eccezionali, poiché si verificano sempre più frequentemente durante il periodo autunnale ed invernale, dando luogo al fenomeno meglio noto, secondo il linguaggio comune diffusosi, delle cosiddette "bombe d'acqua", tanto che “la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può
costituire un evento tale da rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche,
come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore" (Cass.
n.5877/2016).
Inoltre, i caratteri della eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento atmosferico, tali da ricondurlo nella nozione di caso fortuito, devono trovare riscontro sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di
8 localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cft. Cass. n. 15574/2021 e Cass. n.4588/2022).
In ragione di quanto sopra argomentato, quindi, non vi sono elementi sufficienti per avvalorare l'ipotesi che la caduta dell'albero possa attribuirsi ad un caso fortuito, ovverosia ad un evento eccezionale e imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno subito dall'autovettura dell'attore.
Oltretutto, non è emersa, né tantomeno è stata dimostrata la circostanza che in quello stesso frangente siano caduti altri alberi ove l'auto si trovava a passare, evenienza che avrebbe potuto rappresentare, semmai, un elemento presuntivo dell'eccezionalità dell'evento meteorologico, dal momento che il fenomeno, per la sua intensità e forza, aveva provocato la caduta di altri alberi.
Né la presenza del forte vento integra un evento eccezione o imprevedibile, laddove non è provato che in quella zona vi fosse stata una tromba d'aria, ipotesi questa solo adombrata nella relazione di servizio ma non provata, neanche facendo ricorso a presunzioni.
In definitiva, l'evidenza probatoria acquisita consente quindi di affermare l'esclusiva responsabilità della in quanto la quercia era oggettivamente presente sulla Parte_1
strada pubblica.
Ne segue che l'appello è infondato e come tale va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
D) SPESE DI LITE
Non resta che disciplinare le spese di lite.
L'obiettiva complessità delle questioni trattate, la fondatezza della doglianza relativa all'omessa negoziazione assistita – sanata soltanto nel presente grado di appello – la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9 Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
in appello ritualmente notificato, ogni istanza, eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 12.12.2025
Il Giudice
Dr. Francesco Rossini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 2152/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Salerno n. 143/18 pubblicata in data 15.1.18, vertente
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, come da Parte_1
procura allegata alla comparsa di nuovo difensore, dall'avv. Ugo Cornetta, elettivamente domiciliata in Salerno al largo Pioppi n.1, Pal. Sant'Anna, presso la sede dell'avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di Controparte_1
citazione in primo grado, dall'avv. Pasquale Budetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 126;
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 4.3.16, conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Salerno la , per sentirla condannare, previo Parte_1
accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 18.11.14 alle ore 5,10 circa in Bellizzi
sulla SP 164.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre era alla guida della Fiat Panda tg. EC521FW, di proprietà della , veniva investito dalla caduta di un CP_2
grosso albero (una quercia secolare) che si abbatteva sulla strada, procurandogli così lesioni personali e danni al veicolo. A seguito del sinistro, veniva trasportato al nosocomio di Battipaglia.
Lamentando l'assenza di segnali di pericoli, né presidi di sicurezza, nonché l'omessa manutenzione della strada, agiva in giudizio per il risarcimento dei danni, come quantificati in €
4800,00 ovvero nella misura maggiore o minore da accertarsi, comunque nei limiti della competenza per valore di € 5000,00 del giudice di pace.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che eccepiva Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la nullità della stessa per mancata esposizione dei fatti di causa. Contestava ancora la propria legittimazione passiva, in quanto l'albero si trovava a margine del ciglio esterno della strada, di talchè la responsabilità era da attribuire al proprietario del terreno over esso era posto. Inoltre, la stessa amministrazione aveva nel corso del 2014 proceduto a divere ispezioni delle alberature intervenendo per la messa in sicurezza. Nessuna responsabilità era dunque ascrivibile alla
. Contestava, comunque, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. alla oltre a dedurre Parte_1 Parte_1
la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del convenuto, anche con riferimento alla colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Negava inoltre la sussistenza della responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa,
concludendo per il rigetto della domanda.
2 Rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, ammessa ed espletata la prova per testi,
disposta consulenza tecnica, all'udienza del 17.7.17, la causa era riservata per la decisione.
Con sentenza n. 143/18 depositata in data 15.1.18, il giudice di pace di Salerno accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava la al pagamento della somma di € 4286,71, Parte_1
oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo e pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza notificata in data 30.1.18 ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 26.2.18, la che si è doluto della decisione del giudice in Parte_1
ordine alla proposta eccezione di improcedibilità della domanda proposta in primo grado, in quanto avrebbe il giudicante erroneamente rigettato l'eccezione. Invero, ai sensi dell'art. 3 del
D.L. 12.9.2014 n. 132, a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita,
sostenendo che l'improcedibilità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio e, dunque, accertata e dichiarata dal Giudicante.
Ha ancora lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto, a fronte della proposta eccezione tempestivamente articolata dalla di non essere proprietaria del terreno confinante con la strada, né Parte_1
dell'albero caduto, il giudice di prime cure aveva omesso qualsiasi statuizione.
Si è ancora doluto della violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2051 c.c. per illogicità manifesta,
carenza di motivazione e contraddittorietà, avendo il giudice di prime cure omesso,
preventivamente, di procedere alla qualificazione della domanda, lamentando, inoltre, l'erronea valutazione delle prove, avendo fondato il Giudice di prime cure la decisione unicamente sulla deposizione del teste, omettendo dunque di valutare il verbale redatto dei Vigili del Fuoco,
nonostante depositato da entrambe le parti, nonché di dare atto della mancanza nella produzione di parte attorea del verbale redatto dai Carabinieri di Bellizzi, intervenuti sul luogo del sinistro,
benché richiamato nell'atto introduttivo, oltre a contestare la decisione in ordine all'affermazione della colpa della , laddove la caduta improvvisa dell'albero risultava avere il carattere Parte_1
3 della imprevedibilità ed inevitabilità per le avverse condizioni meteo ovvero per il forte vento,
così integrando il caso fortuito o forza maggiore. Ha concluso, pertanto, perché, in accoglimento dell'appello, venga riformata l'impugnata sentenza con rigetto della domanda proposta in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza dell'11.11.2022 il Tribunale concedeva termine per l'introduzione della negoziazione assistita;
seguiva istanza di rimessione in termini e ordinanza con la quale il
Tribunale, in diversa composizione, rimetteva in termini l'appellante che provvedeva quindi all'espletamento della negoziazione assistita, rimasta senza esito.
Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, la causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è
stata discussa all'udienza del 10.12.2025 e trattenuta in riserva con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
***
A) SULLA VIOLAZIONE DELL'ART.3 DEL D.L. 12/09/2014 N.132 PER IL MANCATO
ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il D.L. n.1332/2014, convertito con modificazioni, nella legge n. 162/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00, fuori dai casi previsti dall'art. 5 comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.
La disciplina suindicata si applica al presente giudizio in quanto si chiede la condanna al pagamento di una somma di danaro.
Sul punto non appare fondata la difesa dell'appellato che deduce l'inapplicabilità della disciplina della negoziazione assistista al sinistro per cui è causa, essendosi esso verificato in data 18.11.14,
4 prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto, a fini dell'individuazione della disciplina da applicarsi, deve tenersi conto della data di introduzione del giudizio (atto di citazione in primo grado perfezionatosi in data 4.3.16), nella vigenza del D.L. 132/14, essendosi in presenza di una condizione di procedibilità obbligatoria.
Quindi, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la presente controversia non rientrasse in un'ipotesi di risarcimento da circolazione stradale, rigettando l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla in primo grado. Parte_1
Pertanto, ritiene questo giudice che il primo motivo di appello sia fondato e vada accolto, pur se lo stesso non determina la nullità della sentenza impugnata, ma incide solo sulla procedibilità del giudizio nei suoi diversi gradi, procedibilità che va affermata in quanto risulta integrata la condizione di procedibilità.
Difatti, avendo dato nel corso del giudizio di secondo grado termine per l'introduzione della negoziazione assistita, ed avendo parte attrice/appellata provveduto all'invito, la domanda deve ritenersi procedibile.
B) SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PROVINCIA DI
SALERNO
In relazione al secondo motivo di appello è opportuno operare una breve premessa.
La domanda attorea va correttamente qualificata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.p.c., in quanto si contesta la violazione di specifiche regole di condotta gravanti sull'Ente provinciale,
che non avrebbe correttamente garantito la circolazione stradale.
L'ente provinciale non può del resto considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni derivati da un albero sito un fondo privato, difettando il presupposto indefettibile del rapporto di custodia. Cionondimeno, si ritiene l'ente comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. E'
noto che l'ente proprietario delle strade aperte al pubblico transito è obbligato a garantire la sicurezza della circolazione;
discende l'obbligo dell'ente, quale custode e manutentore della
5 strada, di segnalare ai proprietari confinanti la situazione di pericolo potenzialmente pregiudizievole per i fruitori della strada, di adottare i rimedi necessari ad elidere ogni fattore di rischio conosciuto o conoscibile con un attento monitoraggio del territorio, ricorrendo se del caso,
in ipotesi di negligenza del privato, alla chiusura del tratto stradale.
Può in conclusione ritenersi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere (art.1176 co. 2 e 2043 c.c.).
Si rimanda alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (ex multis cft. Cass. n.
22330/2014; cfr, ex plurimis, Cass. civ. n. 23562/2011).
Ebbene, venendo al caso di specie, la , che senz'altro doveva essere a Parte_1
conoscenza del fattore di rischio (in ragione della notevole dimensione dell'albero, della vicinanza di esso alla strada e, pertanto, dell'evidente sporgenza dei suoi rami), non risulta aver adottato,
pur ricorrendone i presupposti, le cautele su indicate;
di talché l'ente, per i motivi sin qui esposti,
e va considerato pertanto responsabile dell'accaduto ai sensi dell'art. 2043 c.c. "...
Alla luce dei principi suesposti è ravvisabile la responsabilità nella specie della Parte_1
appellante, la quale risponde in qualità di ente proprietario della strada pubblica teatro del sinistro,
avente l'obbligo di vigilanza affinché dai fondi limitrofi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si fossero verificate - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere.
6 Nulla in tal senso è stato fatto dalla appellante, la quale si è limitata a contestare il Parte_1
dovere di custodia rispetto all'albero caduto sulla strada pubblica, senza tuttavia, fornire alcuna documentazione idonea a dimostrare di aver posto in essere un'attività preventiva volta a verificare l'assenza situazioni di pericolo anche provenienti da fondi limitrofi o di porvi rimedio.
Da ciò ne discende il rigetto del secondo motivo di appello poiché inquadrando correttamente la fattispecie all'interno dell'assetto di responsabilità ex art. 1176 secondo comma e 2043 c.c.
sussiste la legittimazione passiva della . Parte_1
C) MERITO
Venendo al merito l'appello è infondato.
L'unico teste escusso in primo grado, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato la presenza di un albero sull'auto in cui si trovava l'appellato.
Il teste ha dichiarato di essere stato chiamato in data 18.11.14 dal che gli Testimone_1 CP_1
riferiva di essere bloccato in auto e chiedeva soccorso. Il si recava così sui luoghi e Tes_1
riscontrava la presenza di una quercia di grosse dimensioni che si era abbattuta sull'auto.
Unitamente ad altre persone, il veniva liberato dall'auto e poi si procedeva allo CP_1
spostamento del veicolo. Del sinistro si dava comunicazione alle forze di ordine pubblico, tanto che intervenivano sui luoghi i VV.FF.
Priva di rilievo è la circostanza, contestata dall'appellante, secondo cui nel verbale redatto dai
Vigili del fuoco non vi è menzione dell'auto incidentata, poiché ciò non significa che il veicolo incidentato non era presente.
Non da ultimo, i Vigili del fuoco non solo constatavano la presenza di un albero di grosse dimensioni sulla sede stradale che impediva il passaggio delle auto, ma in una specifica sezione indicavano la presenza di: “danni a persone, beni, risorse, risorse ambientali o naturali”.
7 Ulteriore riscontro è rappresentato dalla documentazione fotografica dell'auto, depositata nel fascicolo di primo grado, ove si evince chiaramente che la stessa è stata colpita, verosimilmente,
dalla caduta dall'alto dell'arbusto di grosse dimensioni.
Dallo stesso verbale si rimarca che la responsabilità manutentiva spettava alla Parte_1
, quale soggetto tenuto al controllo della strada.
[...]
A fronte di tale complessiva evidenza probatoria è irrilevante che il verbale dei Carabinieri pur citato non sia confluito nel fascicolo;
l'onere di deposito è, del resto, gravante su tutte le parti del giudizio che vi abbiano interesse.
Dal canto suo la non solo non ha dimostrato di essersi adoperata al fine di Parte_1
svolgere un idoneo controllo della sede stradale in questione (comprensivo di eventuali pericoli derivanti dai fondi limitrofi), ma non ha fornito neanche la prova del fortuito.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara al fine di escludere responsabilità del custode della cosa che ha determinato l'evento dannoso, ha ormai da tempo affermato che un evento atmosferico, per quanto di notevole intensità, non possa di per sé qualificarsi come caso fortuito, atteso che tali fenomeni sono attualmente tutt'altro che imprevedibili ed eccezionali, poiché si verificano sempre più frequentemente durante il periodo autunnale ed invernale, dando luogo al fenomeno meglio noto, secondo il linguaggio comune diffusosi, delle cosiddette "bombe d'acqua", tanto che “la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può
costituire un evento tale da rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche,
come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore" (Cass.
n.5877/2016).
Inoltre, i caratteri della eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento atmosferico, tali da ricondurlo nella nozione di caso fortuito, devono trovare riscontro sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di
8 localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cft. Cass. n. 15574/2021 e Cass. n.4588/2022).
In ragione di quanto sopra argomentato, quindi, non vi sono elementi sufficienti per avvalorare l'ipotesi che la caduta dell'albero possa attribuirsi ad un caso fortuito, ovverosia ad un evento eccezionale e imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno subito dall'autovettura dell'attore.
Oltretutto, non è emersa, né tantomeno è stata dimostrata la circostanza che in quello stesso frangente siano caduti altri alberi ove l'auto si trovava a passare, evenienza che avrebbe potuto rappresentare, semmai, un elemento presuntivo dell'eccezionalità dell'evento meteorologico, dal momento che il fenomeno, per la sua intensità e forza, aveva provocato la caduta di altri alberi.
Né la presenza del forte vento integra un evento eccezione o imprevedibile, laddove non è provato che in quella zona vi fosse stata una tromba d'aria, ipotesi questa solo adombrata nella relazione di servizio ma non provata, neanche facendo ricorso a presunzioni.
In definitiva, l'evidenza probatoria acquisita consente quindi di affermare l'esclusiva responsabilità della in quanto la quercia era oggettivamente presente sulla Parte_1
strada pubblica.
Ne segue che l'appello è infondato e come tale va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
D) SPESE DI LITE
Non resta che disciplinare le spese di lite.
L'obiettiva complessità delle questioni trattate, la fondatezza della doglianza relativa all'omessa negoziazione assistita – sanata soltanto nel presente grado di appello – la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9 Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
in appello ritualmente notificato, ogni istanza, eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 12.12.2025
Il Giudice
Dr. Francesco Rossini
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