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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
I.c.a. Imposte UN FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N 186 2024 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N 186 2024 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N 186 2024 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nel 2024 la contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione sopra indicato, deducendo, in sintesi, che l'atto sarebbe illegittimo per asserita violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, oltre che per intervenuta prescrizione quinquennale e per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si è costituita la Società I.C.A. S.p.A., concessionaria del Comune interessato al pagamento del tributo, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, la censura non coglie nel segno. La contribuente assume che la precedente ingiunzione "avrebbe perso forza precettiva" decorso un anno e che l'intimazione impugnata non ne rispetterebbe canoni e forme. Tuttavia, la resistente ha correttamente evidenziato che la norma invocata attiene alla disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento nell'ambito del sistema ex D.P.R. 602/1973, mentre nella specie si verte in materia di imposte comunali riscosse dal concessionario per conto dell'ente locale;
ne consegue che l'eccezione, così formulata, risulta comunque infondata, non sussistendo il dedotto vizio formale dell'atto impugnato.
In ordine alla prescrizione, va premesso che per i tributi locali periodici il termine ordinario è quinquennale;
nella fattispecie, la ricorrente la ancora alla notifica della precedente ingiunzione del 02.02.2018 e sostiene che l'intimazione del 2024 sarebbe intervenuta oltre il quinquennio. La difesa della resistente, tuttavia, richiama la disciplina emergenziale introdotta nel 2020, evidenziando la sospensione dei termini della riscossione coattiva e i conseguenti effetti di proroga dei termini (art. 68 D.L. 18/2020, con richiamo all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, e indicazione del periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021, pari a 542 giorni), che conducono a ritenere tempestiva la notifica dell'intimazione impugnata. Tale ricostruzione, in relazione al periodo di sospensione legale dei termini della riscossione coattiva, deve essere condivisa, non emergendo dal fascicolo elementi idonei a ritenere maturata la prescrizione prima dell'adozione e notifica dell'atto oggetto di gravame.
Infine, neppure è fondata la doglianza relativa agli interessi. La resistente ha chiarito che gli interessi sono stati determinati applicando il tasso legale, aggiornato alla data di emissione dell'atto e che soltanto in caso di eventuale maggiorazione regolamentare (nei limiti previsti) sarebbe necessaria una specificazione ulteriore, nella specie non ricorrente. In ogni caso, l'atto di intimazione, per sua natura, reca l'indicazione degli importi richiesti e del titolo/periodi di riferimento;
l'assenza, lamentata in modo generico dalla ricorrente di una formula di calcolo analitica non integra, nel caso concreto, un vizio tale da determinarne l'annullamento.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui si ritiene tuttavia di far seguire la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, stante la natura non tecnica della difesa della contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
I.c.a. Imposte UN FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N 186 2024 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N 186 2024 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. N 186 2024 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nel 2024 la contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione sopra indicato, deducendo, in sintesi, che l'atto sarebbe illegittimo per asserita violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, oltre che per intervenuta prescrizione quinquennale e per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si è costituita la Società I.C.A. S.p.A., concessionaria del Comune interessato al pagamento del tributo, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, la censura non coglie nel segno. La contribuente assume che la precedente ingiunzione "avrebbe perso forza precettiva" decorso un anno e che l'intimazione impugnata non ne rispetterebbe canoni e forme. Tuttavia, la resistente ha correttamente evidenziato che la norma invocata attiene alla disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento nell'ambito del sistema ex D.P.R. 602/1973, mentre nella specie si verte in materia di imposte comunali riscosse dal concessionario per conto dell'ente locale;
ne consegue che l'eccezione, così formulata, risulta comunque infondata, non sussistendo il dedotto vizio formale dell'atto impugnato.
In ordine alla prescrizione, va premesso che per i tributi locali periodici il termine ordinario è quinquennale;
nella fattispecie, la ricorrente la ancora alla notifica della precedente ingiunzione del 02.02.2018 e sostiene che l'intimazione del 2024 sarebbe intervenuta oltre il quinquennio. La difesa della resistente, tuttavia, richiama la disciplina emergenziale introdotta nel 2020, evidenziando la sospensione dei termini della riscossione coattiva e i conseguenti effetti di proroga dei termini (art. 68 D.L. 18/2020, con richiamo all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, e indicazione del periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021, pari a 542 giorni), che conducono a ritenere tempestiva la notifica dell'intimazione impugnata. Tale ricostruzione, in relazione al periodo di sospensione legale dei termini della riscossione coattiva, deve essere condivisa, non emergendo dal fascicolo elementi idonei a ritenere maturata la prescrizione prima dell'adozione e notifica dell'atto oggetto di gravame.
Infine, neppure è fondata la doglianza relativa agli interessi. La resistente ha chiarito che gli interessi sono stati determinati applicando il tasso legale, aggiornato alla data di emissione dell'atto e che soltanto in caso di eventuale maggiorazione regolamentare (nei limiti previsti) sarebbe necessaria una specificazione ulteriore, nella specie non ricorrente. In ogni caso, l'atto di intimazione, per sua natura, reca l'indicazione degli importi richiesti e del titolo/periodi di riferimento;
l'assenza, lamentata in modo generico dalla ricorrente di una formula di calcolo analitica non integra, nel caso concreto, un vizio tale da determinarne l'annullamento.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui si ritiene tuttavia di far seguire la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, stante la natura non tecnica della difesa della contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro