Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 50 D.P.R. 602/1973

    La norma invocata attiene alla disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento nell'ambito del sistema ex D.P.R. 602/1973, mentre nella specie si verte in materia di imposte comunali riscosse dal concessionario per conto dell'ente locale, pertanto l'eccezione non sussiste.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La notifica dell'intimazione è tempestiva in considerazione della sospensione dei termini della riscossione coattiva introdotta dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020), che ha prorogato i termini. Non emergono elementi per ritenere maturata la prescrizione prima dell'adozione e notifica dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La resistente ha chiarito che gli interessi sono stati determinati applicando il tasso legale. L'atto di intimazione, per sua natura, reca l'indicazione degli importi richiesti e del titolo/periodi di riferimento; l'assenza di una formula di calcolo analitica non integra un vizio tale da determinarne l'annullamento.

  • Rigettato
    Violazione art. 50 D.P.R. 602/1973

    La norma invocata attiene alla disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento nell'ambito del sistema ex D.P.R. 602/1973, mentre nella specie si verte in materia di imposte comunali riscosse dal concessionario per conto dell'ente locale, pertanto l'eccezione non sussiste.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La notifica dell'intimazione è tempestiva in considerazione della sospensione dei termini della riscossione coattiva introdotta dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020), che ha prorogato i termini. Non emergono elementi per ritenere maturata la prescrizione prima dell'adozione e notifica dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La resistente ha chiarito che gli interessi sono stati determinati applicando il tasso legale. L'atto di intimazione, per sua natura, reca l'indicazione degli importi richiesti e del titolo/periodi di riferimento; l'assenza di una formula di calcolo analitica non integra un vizio tale da determinarne l'annullamento.

  • Rigettato
    Violazione art. 50 D.P.R. 602/1973

    La norma invocata attiene alla disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento nell'ambito del sistema ex D.P.R. 602/1973, mentre nella specie si verte in materia di imposte comunali riscosse dal concessionario per conto dell'ente locale, pertanto l'eccezione non sussiste.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La notifica dell'intimazione è tempestiva in considerazione della sospensione dei termini della riscossione coattiva introdotta dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020), che ha prorogato i termini. Non emergono elementi per ritenere maturata la prescrizione prima dell'adozione e notifica dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La resistente ha chiarito che gli interessi sono stati determinati applicando il tasso legale. L'atto di intimazione, per sua natura, reca l'indicazione degli importi richiesti e del titolo/periodi di riferimento; l'assenza di una formula di calcolo analitica non integra un vizio tale da determinarne l'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 122
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo