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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°10771 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...], Minas Parte_1
Gerais, (Brasile) l'8/12/1949; , nato a Parte_2
Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasile), il 09/05/1978, in proprio ed nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a
[...]
, nata a [...], Minas Gerais, il 26/08/1983, Persona_1
la quale interviene solo in tale qualità- sulla figlia minore Persona_2
, nata a [...], Espirito Santo (Brasile), il 03/05/2009;
[...]
, nato a [...], Minas Gerais Parte_3
(Brasile), il 11/05/1974, in proprio ed nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a , Persona_3
nata a [...], Minas Gerais, il 22/01/1988, la quale interviene solo in tale qualità- sui figli minori , Persona_4
nato a [...], Minas Gerais (Brasile), il 08/12/2014, e
[...]
nata a [...], Minas Gerai (Brasile), il Parte_4
12/12/2022, rappresentati e difesi dall'avv. SARA NARDELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA S.A. MASSA, 52, SAN VA DO, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_5
nato in Italia, a [...] il [...], da genitori italiani
[...]
(doc. 1 fascicolo di parte ricorrente), emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.2).
in data 23/07/1916, a Belo Horizonte/MG Persona_5
(Brasile), sposava (doc. 3). Persona_6
Da tale unione nasceva il 24/05/1921 a Belo Horizonte/MG (Brasile)
(doc. 4), il quale, in data 08/01/1949 a Belo Persona_7
Horizonte/MG - Brasile, sposava (doc. 5). Persona_8
Dalla detta unione, in data 08/12/1949, a Belo Horizonte/MG - Brasile,
nasceva (doc. 6). Quest'ultima, in data Parte_1
12/01/1971, a Belo Horizonte/MG (Brasile), sposava Persona_9
[...] [...]
(doc. 7).
[...]
Da tale unione nasceva a Belo Horizonte/MG (Brasile), l'11/05/1974,
(doc. 8), quest'ultimo si univa in Parte_3
matrimonio a Belo Horizonte/MG (Brasile), il 23/02/2013, con
[...]
(doc. 9). Persona_3
Da tale unione nascevano a Belo Horizonte/MG (Brasile): l'08/12/2014,
e, il 12/12/2022, Persona_4 [...]
rappresentati dai genitori (doc. 10-11). Parte_4
Sempre dall'unione tra e Parte_1 Persona_9
nasceva, in data 09/05/1978, a Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
(doc. 12). Quest'ultimo, in data Parte_2
04/11/2006, si univa in matrimonio a Guarapari/ES (Brasile) con
[...]
Dalla predetta unione coniugale nasceva, in data 03/05/2009, Persona_1
a Guarapari/ES (Brasile), rappresentata Persona_2
dai genitori (doc. 14).
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, in data
12.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_5 stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli, che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti per via paterna, come previsto dalla normativa allora vigente.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda, senza sollevare eccezioni sotto il profilo della filiazione naturale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 07/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°10771 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...], Minas Parte_1
Gerais, (Brasile) l'8/12/1949; , nato a Parte_2
Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasile), il 09/05/1978, in proprio ed nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a
[...]
, nata a [...], Minas Gerais, il 26/08/1983, Persona_1
la quale interviene solo in tale qualità- sulla figlia minore Persona_2
, nata a [...], Espirito Santo (Brasile), il 03/05/2009;
[...]
, nato a [...], Minas Gerais Parte_3
(Brasile), il 11/05/1974, in proprio ed nelle qualità di esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a , Persona_3
nata a [...], Minas Gerais, il 22/01/1988, la quale interviene solo in tale qualità- sui figli minori , Persona_4
nato a [...], Minas Gerais (Brasile), il 08/12/2014, e
[...]
nata a [...], Minas Gerai (Brasile), il Parte_4
12/12/2022, rappresentati e difesi dall'avv. SARA NARDELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA S.A. MASSA, 52, SAN VA DO, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_5
nato in Italia, a [...] il [...], da genitori italiani
[...]
(doc. 1 fascicolo di parte ricorrente), emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.2).
in data 23/07/1916, a Belo Horizonte/MG Persona_5
(Brasile), sposava (doc. 3). Persona_6
Da tale unione nasceva il 24/05/1921 a Belo Horizonte/MG (Brasile)
(doc. 4), il quale, in data 08/01/1949 a Belo Persona_7
Horizonte/MG - Brasile, sposava (doc. 5). Persona_8
Dalla detta unione, in data 08/12/1949, a Belo Horizonte/MG - Brasile,
nasceva (doc. 6). Quest'ultima, in data Parte_1
12/01/1971, a Belo Horizonte/MG (Brasile), sposava Persona_9
[...] [...]
(doc. 7).
[...]
Da tale unione nasceva a Belo Horizonte/MG (Brasile), l'11/05/1974,
(doc. 8), quest'ultimo si univa in Parte_3
matrimonio a Belo Horizonte/MG (Brasile), il 23/02/2013, con
[...]
(doc. 9). Persona_3
Da tale unione nascevano a Belo Horizonte/MG (Brasile): l'08/12/2014,
e, il 12/12/2022, Persona_4 [...]
rappresentati dai genitori (doc. 10-11). Parte_4
Sempre dall'unione tra e Parte_1 Persona_9
nasceva, in data 09/05/1978, a Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
(doc. 12). Quest'ultimo, in data Parte_2
04/11/2006, si univa in matrimonio a Guarapari/ES (Brasile) con
[...]
Dalla predetta unione coniugale nasceva, in data 03/05/2009, Persona_1
a Guarapari/ES (Brasile), rappresentata Persona_2
dai genitori (doc. 14).
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, in data
12.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_5 stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli, che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti per via paterna, come previsto dalla normativa allora vigente.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda, senza sollevare eccezioni sotto il profilo della filiazione naturale e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 07/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.