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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4106/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AL RD
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Anna Costa
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025.
Condizioni congiunte: “i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore (nato a [...] il [...]) è affidato in modo condiviso ai genitori, con Per_1
collocazione anagrafica presso la madre;
le principali scelte relative al medesimo (a mero titolo
1 esemplificativo in tema salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi. Essi si impegnano reciprocamente a scambiarsi tempestivamente le informazioni relative al figlio minore e ad assumere nei confronti dello stesso, per quanto possibile, una linea educativa comune. Sempre in punto gestione del minore, i genitori si impegnano formalmente a non mettere in discussione o svilire le rispettive figure genitoriali nanti il minore e ad astenersi dal coinvolgerlo in possibili ed eventuali conflitti tra genitori e, altresì, a salvaguardarlo da possibili influenze e giudizi negativi nei confronti sia del padre che della madre;
ciò, nel suo supremo interesse ed al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
i coniugi concordano che la frequentazione del figlio con i genitori avvenga in misura paritaria. Più precisamente: (a) la madre trascorrerà con le giornate di lunedì e martedì e Per_1
lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina (ovvero presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (b) il padre trascorrerà con la giornata di mercoledì e lo Per_1
riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina (ovvero presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (c) la madre trascorrerà con la giornata di giovedì e lo riaccompagnerà a Per_1
scuola il venerdì mattina (ovvero presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (d) nei weekend di spettanza paterna (alternati rispetto a quelli di spettanza materna), il padre terrà con sé
dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico), Per_1
fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (ovvero presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (e) nei weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico) fino alla sera del sabato (con cena di spettanza della madre), quando la madre lo preleverà presso la dimora paterna alla fine della propria turnistica lavorativa (tendenzialmente fine turno ore 19.30 e necessario spostamento) la madre trascorrerà con la restante parte del weekend, con Per_1
accompagnamento a scuola il lunedì mattina (che rimane giorno tendenzialmente di competenza materna); (f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo non Per_1
inferiore a 2 settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente entro la fine dell'anno scolastico;
(g) in occasione del S. Natale, trascorrerà con il padre le giornate Per_1
del 24 e 25 dicembre, mentre trascorrerà con la madre la sera del 25 dicembre con pernottamento e la giornata del 26 dicembre;
quando i nonni paterni non ci saranno più, trascorrerà il Per_1
giorno del S. Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
(h) le vacanze natalizie, la settimana bianca, le vacanze pasquali, le altre festività civili e religiose e, in generale, tutti i periodi di fermo scolastico verranno suddivisi tra i genitori in misura paritaria secondo il criterio dell'alternanza. I genitori, attesa la collocazione perfettamente paritaria del ragazzo, si impegnano all'alternanza
2 logistica nei rispettivi periodi di competenza ed a venirsi incontro nella gestione del minore in caso di urgenze, cambio turni ed eventuali malanni del genitore e/o del minore. Qualora il minore si ammali nel periodo di competenza dell'uno e/o dell'altro genitore, rimane inteso che vada primariamente salvaguardata la salute di e che pertanto lo stesso rimarrà dal genitore Per_1 presso cui si trova, con possibilità di scambio e recupero successivo dell'altro. I genitori concordano tra loro che il grado di maturità del minore e la sua capacità di gestirsi parzialmente in maniera autonoma, consentano allo stesso (come peraltro già verificato nella vita/routine quotidiana) di prendere i mezzi pubblici e di rimanere per qualche ora nelle rispettive abitazioni genitoriali da solo;
- considerato che, successivamente al rilascio della casa famigliare da parte del signor avvenuto nel luglio 2023:- il marito ha provveduto integralmente al Parte_1 pagamento delle rate del finanziamento stipulato dai coniugi per l'acquisto della cucina (Rif.
Contratto 3117108301 – Deutsche Bank), per un importo complessivo che, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, ammontava ad Euro
3.473,00 (Euro 151,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi), e che della detta cucina tuttavia, dal luglio 2023 ad oggi, ha goduto in esclusiva la moglie;
e, dall'altro lato, - la moglie ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativo alla casa famigliare stipulato dai coniugi in data 30 luglio 2020 (Rif. Contratto “NT AN AO Filiale di
LL – nr. 10177836) e, quindi, anche per la quota del 50% di spettanza del marito, per un importo complessivo, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, di Euro 14.490,00 (Euro 630,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi: quota di spettanza del marito: Euro 7.245,00); ella, inoltre, ha provveduto al pagamento integrale delle spese di amministrazione ordinaria arretrate relative alla casa famigliare per il periodo in cui il marito risiedeva ancora presso tale immobile (spese, quindi, di spettanza dei coniugi in pari quote), per un importo complessivo di Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro 754,92), i coniugi circa i loro rapporti dare-avere/compensazione specificano quanto segue: a) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha riconosciuto di essere Controparte_1
debitrice, nei confronti del marito, di una somma pari ad Euro 3.473,00 quali rate del finanziamento cucina pagate dal marito nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi); b) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha riconosciuto Parte_1
di essere debitore, nei confronti della moglie, di una somma pari ad Euro 7.999,92, di cui Euro
7.245,00 (i.e. Euro 14.490,00 : 2 = Euro 7.245,00) quale quota del 50% delle rate di mutuo pagate dalla moglie nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi) ed Euro 754,92 (i.e. Euro 1.509,85 : 2) quale quota del 50% delle spese di amministrazione ordinaria della casa famigliare per il periodo precedente all'uscita del marito dalla stessa;
c) essi convengono di risolvere tali reciproci rapporti
3 di dare-avere contestualmente alla vendita della casa famigliare, secondo le modalità di cui infra, e come si dettaglierà, in compensazione tra le cifre versate e versande da ciascuno;
- nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e intercorrenti in dipendenza del coniugio, e Parte_1 Controparte_1
convengono quanto segue: (i) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso (e, quindi dal mese di giugno 2025 incluso) la moglie provvederà al pagamento del 50% del debito residuo in relazione al finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto della cucina, fino ad estinzione del medesimo;
il marito provvederà, per conto della moglie, al pagamento del residuo 50% della rata
(RATA: Euro 151,00 mensili / 2 = Euro 75,50), sì maturando un ulteriore credito nei confronti della moglie pari ad Euro 75,50 mensili;
(ii) inoltre, fino alla vendita della casa famigliare (in relazione alla quale vedi infra paragrafo 6), la signora continuerà a provvedere al CP_1
pagamento integrale del mutuo ipotecario relativo al detto immobile, accollandosi quindi anche la quota del 50% di spettanza del marito, manlevando e tenendo indenne il signor da Parte_1
qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in relazione allo stesso;
ella, in tal modo, maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito pari ad Euro 315,00 mensili (RATA: Euro 630,00 mensili /
2 = Euro 315,00); (iii) il marito continuerà a provvedere al pagamento integrale delle somme dovute a saldo del finanziamento che i coniugi avevano contratto per ulteriori Parte_2
spese famigliari e per alcune spese personali del Signor il detto finanziamento è già Parte_1
stato estinto dal signor che ne ha stipulato un altro, esclusivamente a suo nome, con il Parte_1
quale ha estinto il debito di cui era titolare insieme alla moglie;
(iv) Parte_2 Controparte_1
si obbliga a trasferire a o ad altro soggetto da lui indicato, entro 30
[...] Parte_1
giorni dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e senza alcun corrispettivo, la piena proprietà del motociclo Piaggio Beverly 300cc, targa EA15920; le eventuali spese connesse al detto trasferimento saranno sostenute integralmente dal signor La signora si Parte_1 CP_1
impegna a dare evidenza al marito della somma che ella riceverà a titolo di porzione di premio assicurativo non goduto e, considerato che il detto premio assicurativo è stato integralmente pagato dal signor ella si impegna a versare tale somma a quest'ultimo al più tardi Parte_1
contestualmente alla vendita della casa famigliare;
- la casa famigliare, sita in Carasco (GE), Via
Pontevecchio 29A/7, è in comproprietà tra i coniugi in pari quote e gravata, come detto, da mutuo ipotecario cointestato agli stessi. L'immobile è attualmente occupato - di comune accordo e in seguito alla gestione della crisi familiare e della fine della convivenza – dalla signora e, per CP_1
i periodi che egli trascorre con la madre (in misura paritaria rispetto ai periodi di spettanza paterna), dal figlio . Con riguardo al detto immobile, i coniugi convengono quanto segue: Per_1
(a) in ottemperanza a quanto pattuito in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio
4 congiunto essi hanno conferito congiuntamente incarico all'agenzia immobiliare Progetto 31 (con sede in Chiavari (GE), Piazza N.S. Dell'Orto 31), affinché provveda alla vendita congiunta dell'immobile di loro proprietà (b) essi hanno accettato, in data 1° ottobre 2025, proposta di acquisto dell'immobile e del mobilio in esso contenuto (inclusa la cucina) al prezzo di Euro
193.000,00, con termine per la stipula del definitivo al 31 gennaio 2026; (c) all'esito della vendita, con il prezzo ricavato, i coniugi provvederanno ad estinguere congiuntamente al 50%: 1) il debito relativo al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui essi sono cointestatari, debito che alla firma del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto era pari ad Euro 151.649,28 residuali;
2) il debito nei confronti dell'agenzia immobiliare per compensi della stessa (ove richiesto anche alla parte venditrice); (d) sarà estinto egualmente anche il debito residuo di cui alla cucina, all'esito dei pagamenti intercorrenti tra la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto e l'effettiva vendita;
(e) l'eventuale prezzo residuo sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi, salvo i conguagli dare-avere tra i Signori - che si Parte_1 CP_1
esplicitano di seguito: 1) la signora ha provveduto ad estinguere il debito per spese di CP_1
amministrazione ordinarie della casa famigliare relative al periodo precedente al rilascio dell'immobile da parte del marito, per un importo pari ad Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro 754,92). Ella, inoltre, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al mutuo cointestato, a partire dal mese di luglio 2023 e sino al maggio 2025 incluso, per un totale di Euro
14.490,00, maturando un credito nei confronti del marito pari ad Euro 7.245,00, come riconosciuto dal signor in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto. In Parte_1
aggiunta, essendosi ella obbligata, come precisato nel ricorso, a provvedere al pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato anche per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito, pari al
50% delle somme versate durante tale periodo a tale titolo, riferibili alla quota di mutuo di spettanza del coniuge;
2) il Signor come precisato in sede di ricorso per separazione Parte_1
consensuale e divorzio congiunto, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al finanziamento cucina cointestato a partire dal mese di luglio 2023 e sino al maggio 2025 incluso, maturando un credito nei confronti della moglie pari ad Euro 3.473,00. Egli, inoltre, essendosi obbligato, come precisato nel ricorso, a provvedere, per conto della moglie, al pagamento del 50% delle rate relative al finanziamento cucina per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti della moglie, pari alle somme versate durante tale periodo a tale titolo (Euro 75,50 mensili); 3) le parti concordano espressamente di dirimere i rapporti dare-avere di cui sopra contestualmente alla vendita della casa famigliare, dividendo il prezzo che residuerà all'esito del pagamento dei debiti comuni di cui
5 al precedente paragrafo (mutuo, agente immobiliare e cucina) in modo tale da estinguere i reciproci rapporti di dare avere di cui sopra, con versamento (all'accredito del prezzo della vendita dalla casa e non oltre 15 giorni dallo stesso), da parte del Signor nei confronti Parte_1
della Signora della somma che scaturirà dalle compensazioni sopra previste: a) situazione CP_1
fino al maggio 2025 incluso: credito della Signora pari ad Euro 7.999,92 (50% mutuo + CP_1
50% spese amministrazione ordinaria per periodo precedente al rilascio della casa famigliare da parte del marito), da compensarsi con il credito del signor pari ad Euro 3.473,00 = Parte_1
credito complessivo al maggio 2025 in capo alla Signora pari ad Euro 4.526,92; b) CP_1
successive maturande sino alla vendita della casa famigliare: il Signor si riconosce Parte_1
egualmente debitore (e si impegna alla relativa restituzione nelle medesime modalità di cui sopra) anche per il periodo compreso tra il ricorso e l'effettiva vendita della casa famigliare, rispetto al
50% delle somme versate dalla Signora a titolo di mutuo nell'interesse di entrambi, da CP_1
portare in compensazione (egualmente) al 50% della rata di cui al finanziamento cucina di cui si è onerato dalla sottoscrizione del ricorso il Signor e con il 100% della somma che la Parte_1
moglie riceverà quale porzione non goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo (nel 11 dettaglio: compensazione tra 50% rata mutuo, da un lato, e, dall'altro lato, 50% rata cucina versato dalla sottoscrizione del presente documento da parte del e 100% somma che la Parte_1
moglie riceverà quale porzione non goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo = credito maturando;
4) qualora il prezzo di vendita della casa famigliare, all'esito del CP_1
pagamento dei debiti dei coniugi di cui al precedente paragrafo non fosse sufficiente per estinguere i reciproci rapporti di debito-credito tra i coniugi, essi concordano di estinguere per compensazione tali rapporti entro un termine di 4 mesi decorrente dalla vendita della casa famigliare;
(f) fino alla vendita dell'immobile, la signora potrà continuare a risiedervi, a CP_1 condizione che si faccia, come detto, sostanzialmente carico del mutuo gravante sull'immobile
(anche, quindi, per quanto riguarda la quota del marito, cointestatario, come peraltro avvenuto dalla fine della convivenza in poi), manlevando e tenendo indenne il signor da Parte_1
qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in relazione allo stesso. Ella parimenti si farà carico in via esclusiva di tutte le spese di amministrazione ordinaria e delle utenze relative all'immobile, dandosi atto i coniugi e concordando che rimangono integralmente e definitivamente a carico della signora tutte le spese di amministrazione ordinaria e le utenze relative all'immobile per il CP_1
periodo successivo al rilascio dello stesso da parte del signor (salvo eventuali conguagli Parte_1
utenze riferibili al periodo di convivenza, importi che, se del caso, la Signora si impegna a CP_1
comunicare tempestivamente), manlevando la signora il marito e tenendolo indenne da CP_1
qualsivoglia pretesa di terzi al riguardo;
(g) si impegna a rilasciare Controparte_1
6 l'immobile e a liberarlo al più tardi entro la data di stipula dell'atto di vendita (31 gennaio 2026), manlevando e tenendo indenne il marito da qualsivoglia eventuale pretesa degli acquirenti in ipotesi di suo ritardo nel rilascio o nella liberazione;
(h) d'accordo con la Parte_1
moglie, ha già rilasciato la casa famigliare da più di un anno e si è trasferito a vivere in Lavagna
(GE), Via Aurelia 2163, in un appartamento che conduce in locazione, ivi trasferendo anche la sua residenza anagrafica (i) e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_1
atto e dichiarano che il presente accordo patrimoniale e, in particolare, la vendita a terzi della casa coniugale, sita in Carasco (GE), Via Pontevecchio 29A/7, di cui essi sono comproprietari, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Essi pertanto richiedono l'applicazione in proprio favore e in relazione al presente accordo e all'atto successivo con il quale verrà data esecuzione all'impegno, assunto in sede di separazione consensuale, di vendita a terzi della casa famigliare, dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo
1987, così come parzialmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999. Ciò, anche alla luce di quanto sancito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
80/E del 19 settembre 2019, che espressamente si richiama, secondo la quale “in linea con la ratio dell'art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”) si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione consensuale omologato da un giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale
(come nel caso di specie) non determina la decadenza dal relativo beneficio”; De Parte_1
PI e concordano di provvedere in modo diretto al mantenimento del CP_1 Controparte_1
figlio per i periodi che lo stesso trascorrerà presso ciascuno di loro, rinunciando vicendevolmente a pretendere alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento di , trattandosi di Per_1
mantenimento diretto;
- essi provvederanno al pagamento delle spese extra di in pari Per_1
quote e secondo le modalità indicate nel Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del
Tribunale di Genova in materia di spese extra. Essi pertanto concorderanno le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo. I coniugi si danno reciprocamente atto che rientrano nel novero delle spese extra del figlio, da pagarsi in pari quote, anche i costi della mensa scolastica e del dopo-scuola, nonché i costi dell'utenza cellulare di (prezzo di acquisto del cellulare medesimo e costi di Per_1
abbonamento/traffico telefonico), nonché, attesa la collocazione ripartita al 50% ed il mantenimento diretto di ciascuno, i costi per abbigliamento sportivo e non, a condizione che gli
7 stessi siano preventivamente concordati e documentati, trattandosi di beni necessari al minore e, in ultimo, la paghetta relativa al tempo libero del ragazzo, di anni 13 (importo settimanale o mensile da concordarsi). Essi inoltre concordano che continui il percorso di psicoterapia già Per_1
avviato (costo mensile Euro 50,00) e che egli possa continuare ad avvalersi di cure dentistiche presso professionista privato individuato di comune accordo (ad oggi, Dott. , Persona_2
provvedendo al pagamento di tutte tali spese (così come di tutte le altre spese extra) in pari quote;
- le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute (e, quindi, al 50% se, e solo se, ciascun genitore avrà partecipato alla spesa per tale quota), con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di;
- il c.d. assegno unico relativo al figlio verrà percepito come Per_1
per legge dai coniugi in pari quote, provvedendo la signora a presentare la relativa CP_1 domanda indicando anche l'IBAN del marito e impegnandosi il signor a sottoscrivere la Parte_1
documentazione che fosse necessaria a tale scopo;
11) il Signor si impegna a versare Parte_1
alla signora le somme a lui eventualmente riconosciute quale credito, in sede di CP_1
dichiarazione dei redditi, per le rate di mutuo pagate dalla coniuge anche nel suo interesse;
ciò, contestualmente alla vendita della casa famigliare, ovvero, per i crediti successivi, contestualmente all'invio delle dichiarazioni dei redditi dalle quali tali crediti dovessero risultare;
- Parte_1
e riconoscono di essere economicamente indipendenti e, anche in
[...] Controparte_1 ragione di ciò, nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare e/o divorzile;
- i coniugi sono attualmente cointestatari di un conto corrente presso NT AN
AO (iban: [...]), sul quale è domiciliato il mutuo ipotecario cointestato ai coniugi: tale conto dovrà, per tale ragione, rimanere cointestato agli stessi;
il signor cionondimeno riconosce che il saldo su detto conto corrente è di esclusiva spettanza Parte_1
della moglie e, pertanto, rinuncia a qualsivoglia pretesa al riguardo. Le parti inoltre concordano che il detto conto sia alimentato dalla sola moglie, rinunciando in conseguenza il marito a qualsivoglia pretesa anche con riguardo al saldo che, in futuro, sarà ivi depositato;
esse altresì concordano che, successivamente alla vendita della casa famigliare e all'estinzione del mutuo, il detto conto corrente sia estinto. I coniugi erano altresì cointestatari di un ulteriore conto corrente presso (iban: [...]), che era alimentato e movimentato Parte_2
esclusivamente dal signor Su accordo tra i coniugi, il detto conto corrente è stato Parte_1
chiuso ed il saldo è stato trasferito integralmente su un conto corrente personale del signor
[...]
nulla pretendendo la signora al riguardo e, in ogni caso, rinunciando a ogni Pt_1 CP_1
pretesa a tale riguardo;
- i coniugi dichiarano e riconoscono che, fatto salvo quanto espressamente
8 previsto nel presente ricorso, essi non hanno reciproche ulteriori pretese e, in ogni caso, vi rinunciano;
- i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del Decreto legge
69/2023), nonché del passaporto del figlio minore”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 19.6.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti rappresentando che, dalla loro unione, è nato il figlio
(Genova, 22.11.2011). Persona_3
2. All'esito dell'udienza del 10.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 30.6.2007;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore (nato a [...] il 22 Per_1
novembre 2011) è affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
le principali scelte relative al medesimo (a mero titolo esemplificativo in tema
9 salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi. Essi si impegnano reciprocamente a scambiarsi tempestivamente le informazioni relative al figlio minore e ad assumere nei confronti dello stesso, per quanto possibile, una linea educativa comune. Sempre in punto gestione del minore, i genitori si impegnano formalmente a non mettere in discussione o svilire le rispettive figure genitoriali nanti il minore e ad astenersi dal coinvolgerlo in possibili ed eventuali conflitti tra genitori e, altresì, a salvaguardarlo da possibili influenze e giudizi negativi nei confronti sia del padre che della madre;
ciò, nel suo supremo interesse ed al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
i coniugi concordano che la frequentazione del figlio con i genitori avvenga in misura paritaria. Più precisamente: (a) la madre trascorrerà con le giornate di lunedì e martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina Per_1
(ovvero presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (b) il padre trascorrerà con la giornata di mercoledì e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina (ovvero Per_1
presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (c) la madre trascorrerà con la giornata di giovedì e lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina (ovvero Per_1
presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (d) nei weekend di spettanza paterna (alternati rispetto a quelli di spettanza materna), il padre terrà con sé dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico), fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (ovvero presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (e) nei weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico) fino alla sera del sabato (con cena di spettanza della madre), quando la madre lo preleverà presso la dimora paterna alla fine della propria turnistica lavorativa (tendenzialmente fine turno ore 19.30 e necessario spostamento) la madre trascorrerà con la restante Per_1
parte del weekend, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina (che rimane giorno tendenzialmente di competenza materna); (f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo non inferiore a 2 settimane, anche non consecutive, da Per_1 individuarsi congiuntamente entro la fine dell'anno scolastico;
(g) in occasione del S. Natale,
trascorrerà con il padre le giornate del 24 e 25 dicembre, mentre trascorrerà con la Per_1
madre la sera del 25 dicembre con pernottamento e la giornata del 26 dicembre;
quando i nonni paterni non ci saranno più, trascorrerà il giorno del S. Natale ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore;
(h) le vacanze natalizie, la settimana bianca, le vacanze pasquali, le altre festività civili e religiose e, in generale, tutti i periodi di fermo scolastico verranno
10 suddivisi tra i genitori in misura paritaria secondo il criterio dell'alternanza. I genitori, attesa la collocazione perfettamente paritaria del ragazzo, si impegnano all'alternanza logistica nei rispettivi periodi di competenza ed a venirsi incontro nella gestione del minore in caso di urgenze, cambio turni ed eventuali malanni del genitore e/o del minore. Qualora il minore si ammali nel periodo di competenza dell'uno e/o dell'altro genitore, rimane inteso che vada primariamente salvaguardata la salute di e che pertanto lo stesso rimarrà Per_1 dal genitore presso cui si trova, con possibilità di scambio e recupero successivo dell'altro. I genitori concordano tra loro che il grado di maturità del minore e la sua capacità di gestirsi parzialmente in maniera autonoma, consentano allo stesso (come peraltro già verificato nella vita/routine quotidiana) di prendere i mezzi pubblici e di rimanere per qualche ora nelle rispettive abitazioni genitoriali da solo;
- considerato che, successivamente al rilascio della casa famigliare da parte del signor avvenuto nel luglio 2023:- il marito ha Parte_1
provveduto integralmente al pagamento delle rate del finanziamento stipulato dai coniugi per l'acquisto della cucina (Rif. Contratto 3117108301 – Deutsche Bank), per un importo complessivo che, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, ammontava ad Euro 3.473,00 (Euro 151,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi), e che della detta cucina tuttavia, dal luglio 2023 ad oggi, ha goduto in esclusiva la moglie;
e, dall'altro lato, - la moglie ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativo alla casa famigliare stipulato dai coniugi in data 30 luglio 2020 (Rif. Contratto “NT AN AO Filiale di LL – nr. 10177836) e, quindi, anche per la quota del 50% di spettanza del marito, per un importo complessivo, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, di Euro
14.490,00 (Euro 630,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi: quota di spettanza del marito: Euro 7.245,00); ella, inoltre, ha provveduto al pagamento integrale delle spese di amministrazione ordinaria arretrate relative alla casa famigliare per il periodo in cui il marito risiedeva ancora presso tale immobile (spese, quindi, di spettanza dei coniugi in pari quote), per un importo complessivo di Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro
754,92), i coniugi circa i loro rapporti dare-avere/compensazione specificano quanto segue:
a) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha Controparte_1
riconosciuto di essere debitrice, nei confronti del marito, di una somma pari ad Euro
3.473,00 quali rate del finanziamento cucina pagate dal marito nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi); b) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha riconosciuto di essere debitore, nei confronti della moglie, di una Parte_1
somma pari ad Euro 7.999,92, di cui Euro 7.245,00 (i.e. Euro 14.490,00 : 2 = Euro 7.245,00)
11 quale quota del 50% delle rate di mutuo pagate dalla moglie nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi) ed Euro 754,92 (i.e. Euro 1.509,85 : 2) quale quota del 50% delle spese di amministrazione ordinaria della casa famigliare per il periodo precedente all'uscita del marito dalla stessa;
c) essi convengono di risolvere tali reciproci rapporti di dare-avere contestualmente alla vendita della casa famigliare, secondo le modalità di cui infra, e come si dettaglierà, in compensazione tra le cifre versate e versande da ciascuno;
- nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e intercorrenti in dipendenza del coniugio, e Parte_1 Controparte_1
convengono quanto segue: (i) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso (e, quindi dal mese di giugno 2025 incluso) la moglie provvederà al pagamento del 50% del debito residuo in relazione al finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto della cucina, fino ad estinzione del medesimo;
il marito provvederà, per conto della moglie, al pagamento del residuo 50% della rata (RATA: Euro 151,00 mensili / 2 = Euro 75,50), sì maturando un ulteriore credito nei confronti della moglie pari ad Euro 75,50 mensili;
(ii) inoltre, fino alla vendita della casa famigliare (in relazione alla quale vedi infra paragrafo 6), la signora continuerà a provvedere al pagamento integrale del mutuo ipotecario relativo al detto CP_1
immobile, accollandosi quindi anche la quota del 50% di spettanza del marito, manlevando e tenendo indenne il signor da qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in Parte_1
relazione allo stesso;
ella, in tal modo, maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito pari ad Euro 315,00 mensili (RATA: Euro 630,00 mensili / 2 = Euro 315,00); (iii) il marito continuerà a provvedere al pagamento integrale delle somme dovute a saldo del finanziamento che i coniugi avevano contratto per ulteriori spese famigliari Parte_2
e per alcune spese personali del Signor il detto finanziamento è già stato estinto Parte_1
dal signor che ne ha stipulato un altro, esclusivamente a suo nome, con il quale Parte_1
ha estinto il debito di cui era titolare insieme alla moglie;
(iv) Parte_2 Controparte_1
si obbliga a trasferire a o ad altro soggetto da lui indicato,
[...] Parte_1
entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e senza alcun corrispettivo, la piena proprietà del motociclo Piaggio Beverly 300cc, targa EA15920; le eventuali spese connesse al detto trasferimento saranno sostenute integralmente dal signor La Parte_1
signora si impegna a dare evidenza al marito della somma che ella riceverà a titolo di CP_1
porzione di premio assicurativo non goduto e, considerato che il detto premio assicurativo è stato integralmente pagato dal signor ella si impegna a versare tale somma a Parte_1 quest'ultimo al più tardi contestualmente alla vendita della casa famigliare;
- la casa famigliare, sita in Carasco (GE), Via Pontevecchio 29A/7, è in comproprietà tra i coniugi in
12 pari quote e gravata, come detto, da mutuo ipotecario cointestato agli stessi. L'immobile è attualmente occupato - di comune accordo e in seguito alla gestione della crisi familiare e della fine della convivenza – dalla signora e, per i periodi che egli trascorre con la CP_1
madre (in misura paritaria rispetto ai periodi di spettanza paterna), dal figlio . Con Per_1
riguardo al detto immobile, i coniugi convengono quanto segue: (a) in ottemperanza a quanto pattuito in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto essi hanno conferito congiuntamente incarico all'agenzia immobiliare Progetto 31 (con sede in Chiavari
(GE), Piazza N.S. Dell'Orto 31), affinché provveda alla vendita congiunta dell'immobile di loro proprietà (b) essi hanno accettato, in data 1° ottobre 2025, proposta di acquisto dell'immobile e del mobilio in esso contenuto (inclusa la cucina) al prezzo di Euro
193.000,00, con termine per la stipula del definitivo al 31 gennaio 2026; (c) all'esito della vendita, con il prezzo ricavato, i coniugi provvederanno ad estinguere congiuntamente al
50%: 1) il debito relativo al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui essi sono cointestatari, debito che alla firma del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto era pari ad Euro 151.649,28 residuali;
2) il debito nei confronti dell'agenzia immobiliare per compensi della stessa (ove richiesto anche alla parte venditrice); (d) sarà estinto egualmente anche il debito residuo di cui alla cucina, all'esito dei pagamenti intercorrenti tra la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto e l'effettiva vendita;
(e) l'eventuale prezzo residuo sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi, salvo i conguagli dare-avere tra i Signori - che si esplicitano Parte_1 CP_1
di seguito: 1) la signora ha provveduto ad estinguere il debito per spese di CP_1
amministrazione ordinarie della casa famigliare relative al periodo precedente al rilascio dell'immobile da parte del marito, per un importo pari ad Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro 754,92). Ella, inoltre, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al mutuo cointestato, a partire dal mese di luglio 2023 e sino al maggio 2025 incluso, per un totale di
Euro 14.490,00, maturando un credito nei confronti del marito pari ad Euro 7.245,00, come riconosciuto dal signor in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio Parte_1
congiunto. In aggiunta, essendosi ella obbligata, come precisato nel ricorso, a provvedere al pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato anche per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito, pari al 50% delle somme versate durante tale periodo a tale titolo, riferibili alla quota di mutuo di spettanza del coniuge;
2) il Signor come precisato Parte_1
in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al finanziamento cucina cointestato a partire dal mese di luglio 2023 e
13 sino al maggio 2025 incluso, maturando un credito nei confronti della moglie pari ad Euro
3.473,00. Egli, inoltre, essendosi obbligato, come precisato nel ricorso, a provvedere, per conto della moglie, al pagamento del 50% delle rate relative al finanziamento cucina per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti della moglie, pari alle somme versate durante tale periodo a tale titolo (Euro 75,50 mensili); 3) le parti concordano espressamente di dirimere i rapporti dare-avere di cui sopra contestualmente alla vendita della casa famigliare, dividendo il prezzo che residuerà all'esito del pagamento dei debiti comuni di cui al precedente paragrafo
(mutuo, agente immobiliare e cucina) in modo tale da estinguere i reciproci rapporti di dare avere di cui sopra, con versamento (all'accredito del prezzo della vendita dalla casa e non oltre 15 giorni dallo stesso), da parte del Signor nei confronti della Signora Parte_1
della somma che scaturirà dalle compensazioni sopra previste: a) situazione fino al CP_1
maggio 2025 incluso: credito della Signora pari ad Euro 7.999,92 (50% mutuo + CP_1
50% spese amministrazione ordinaria per periodo precedente al rilascio della casa famigliare da parte del marito), da compensarsi con il credito del signor pari ad Parte_1
Euro 3.473,00 = credito complessivo al maggio 2025 in capo alla Signora pari ad CP_1
Euro 4.526,92; b) successive maturande sino alla vendita della casa famigliare: il Signor
[...]
si riconosce egualmente debitore (e si impegna alla relativa restituzione nelle Pt_1 medesime modalità di cui sopra) anche per il periodo compreso tra il ricorso e l'effettiva vendita della casa famigliare, rispetto al 50% delle somme versate dalla Signora a CP_1 titolo di mutuo nell'interesse di entrambi, da portare in compensazione (egualmente) al 50% della rata di cui al finanziamento cucina di cui si è onerato dalla sottoscrizione del ricorso il
Signor e con il 100% della somma che la moglie riceverà quale porzione non Parte_1
goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo (nel 11 dettaglio: compensazione tra
50% rata mutuo, da un lato, e, dall'altro lato, 50% rata cucina versato dalla sottoscrizione del presente documento da parte del e 100% somma che la moglie riceverà quale Parte_1
porzione non goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo = credito maturando
; 4) qualora il prezzo di vendita della casa famigliare, all'esito del pagamento dei CP_1
debiti dei coniugi di cui al precedente paragrafo non fosse sufficiente per estinguere i reciproci rapporti di debito-credito tra i coniugi, essi concordano di estinguere per compensazione tali rapporti entro un termine di 4 mesi decorrente dalla vendita della casa famigliare;
(f) fino alla vendita dell'immobile, la signora potrà continuare a CP_1
risiedervi, a condizione che si faccia, come detto, sostanzialmente carico del mutuo gravante sull'immobile (anche, quindi, per quanto riguarda la quota del marito, cointestatario, come
14 peraltro avvenuto dalla fine della convivenza in poi), manlevando e tenendo indenne il signor da qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in relazione allo stesso. Ella Parte_1
parimenti si farà carico in via esclusiva di tutte le spese di amministrazione ordinaria e delle utenze relative all'immobile, dandosi atto i coniugi e concordando che rimangono integralmente e definitivamente a carico della signora tutte le spese di CP_1 amministrazione ordinaria e le utenze relative all'immobile per il periodo successivo al rilascio dello stesso da parte del signor (salvo eventuali conguagli utenze riferibili Parte_1
al periodo di convivenza, importi che, se del caso, la Signora si impegna a CP_1
comunicare tempestivamente), manlevando la signora il marito e tenendolo indenne CP_1
da qualsivoglia pretesa di terzi al riguardo;
(g) si impegna a Controparte_1 rilasciare l'immobile e a liberarlo al più tardi entro la data di stipula dell'atto di vendita (31 gennaio 2026), manlevando e tenendo indenne il marito da qualsivoglia eventuale pretesa degli acquirenti in ipotesi di suo ritardo nel rilascio o nella liberazione;
(h) Parte_1
d'accordo con la moglie, ha già rilasciato la casa famigliare da più di un anno e si è
[...]
trasferito a vivere in Lavagna (GE), Via Aurelia 2163, in un appartamento che conduce in locazione, ivi trasferendo anche la sua residenza anagrafica (i) e Parte_1
si danno reciprocamente atto e dichiarano che il presente accordo Controparte_1
patrimoniale e, in particolare, la vendita a terzi della casa coniugale, sita in Carasco (GE),
Via Pontevecchio 29A/7, di cui essi sono comproprietari, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Essi pertanto richiedono l'applicazione in proprio favore e in relazione al presente accordo e all'atto successivo con il quale verrà data esecuzione all'impegno, assunto in sede di separazione consensuale, di vendita a terzi della casa famigliare, dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, così come parzialmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10 maggio 1999. Ciò, anche alla luce di quanto sancito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E del 19 settembre 2019, che espressamente si richiama, secondo la quale “in linea con la ratio dell'art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni
“che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”) si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione consensuale omologato da un giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie) non determina la decadenza dal relativo beneficio”; De Parte_1
PI e concordano di provvedere in modo diretto al Controparte_1
15 mantenimento del figlio per i periodi che lo stesso trascorrerà presso ciascuno di loro, rinunciando vicendevolmente a pretendere alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento di , trattandosi di mantenimento diretto;
- essi provvederanno al Per_1
pagamento delle spese extra di in pari quote e secondo le modalità indicate nel Per_1
Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova in materia di spese extra. Essi pertanto concorderanno le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo. I coniugi si danno reciprocamente atto che rientrano nel novero delle spese extra del figlio, da pagarsi in pari quote, anche i costi della mensa scolastica e del dopo-scuola, nonché i costi dell'utenza cellulare di (prezzo di acquisto del cellulare medesimo e Per_1
costi di abbonamento/traffico telefonico), nonché, attesa la collocazione ripartita al 50% ed il mantenimento diretto di ciascuno, i costi per abbigliamento sportivo e non, a condizione che gli stessi siano preventivamente concordati e documentati, trattandosi di beni necessari al minore e, in ultimo, la paghetta relativa al tempo libero del ragazzo, di anni 13 (importo settimanale o mensile da concordarsi). Essi inoltre concordano che continui il Per_1
percorso di psicoterapia già avviato (costo mensile Euro 50,00) e che egli possa continuare ad avvalersi di cure dentistiche presso professionista privato individuato di comune accordo
(ad oggi, Dott. , provvedendo al pagamento di tutte tali spese (così come di Persona_2
tutte le altre spese extra) in pari quote;
- le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute (e, quindi, al 50% se, e solo se, ciascun genitore avrà partecipato alla spesa per tale quota), con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di
; - il c.d. assegno unico relativo al figlio verrà percepito come per legge dai coniugi Per_1
in pari quote, provvedendo la signora a presentare la relativa domanda indicando CP_1 anche l'IBAN del marito e impegnandosi il signor a sottoscrivere la Parte_1
documentazione che fosse necessaria a tale scopo;
11) il Signor si impegna a Parte_1
versare alla signora le somme a lui eventualmente riconosciute quale credito, in sede CP_1
di dichiarazione dei redditi, per le rate di mutuo pagate dalla coniuge anche nel suo interesse;
ciò, contestualmente alla vendita della casa famigliare, ovvero, per i crediti successivi, contestualmente all'invio delle dichiarazioni dei redditi dalle quali tali crediti dovessero risultare;
- e riconoscono di Parte_1 Controparte_1 essere economicamente indipendenti e, anche in ragione di ciò, nulla pretendono l'uno
16 dall'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare e/o divorzile;
- i coniugi sono attualmente cointestatari di un conto corrente presso NT AN AO (iban:
[...]), sul quale è domiciliato il mutuo ipotecario cointestato ai coniugi: tale conto dovrà, per tale ragione, rimanere cointestato agli stessi;
il signor
[...]
cionondimeno riconosce che il saldo su detto conto corrente è di esclusiva spettanza Pt_1
della moglie e, pertanto, rinuncia a qualsivoglia pretesa al riguardo. Le parti inoltre concordano che il detto conto sia alimentato dalla sola moglie, rinunciando in conseguenza il marito a qualsivoglia pretesa anche con riguardo al saldo che, in futuro, sarà ivi depositato;
esse altresì concordano che, successivamente alla vendita della casa famigliare e all'estinzione del mutuo, il detto conto corrente sia estinto. I coniugi erano altresì cointestatari di un ulteriore conto corrente presso (iban: Parte_2
[...]), che era alimentato e movimentato esclusivamente dal signor Su accordo tra i coniugi, il detto conto corrente è stato chiuso ed il saldo è Parte_1
stato trasferito integralmente su un conto corrente personale del signor nulla Parte_1
pretendendo la signora al riguardo e, in ogni caso, rinunciando a ogni pretesa a tale CP_1
riguardo; - i coniugi dichiarano e riconoscono che, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente ricorso, essi non hanno reciproche ulteriori pretese e, in ogni caso, vi rinunciano;
- i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del
Decreto legge 69/2023), nonché del passaporto del figlio minore”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Monica Arthemalle
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4106/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AL RD
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Anna Costa
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.7.2025.
Condizioni congiunte: “i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore (nato a [...] il [...]) è affidato in modo condiviso ai genitori, con Per_1
collocazione anagrafica presso la madre;
le principali scelte relative al medesimo (a mero titolo
1 esemplificativo in tema salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi. Essi si impegnano reciprocamente a scambiarsi tempestivamente le informazioni relative al figlio minore e ad assumere nei confronti dello stesso, per quanto possibile, una linea educativa comune. Sempre in punto gestione del minore, i genitori si impegnano formalmente a non mettere in discussione o svilire le rispettive figure genitoriali nanti il minore e ad astenersi dal coinvolgerlo in possibili ed eventuali conflitti tra genitori e, altresì, a salvaguardarlo da possibili influenze e giudizi negativi nei confronti sia del padre che della madre;
ciò, nel suo supremo interesse ed al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
i coniugi concordano che la frequentazione del figlio con i genitori avvenga in misura paritaria. Più precisamente: (a) la madre trascorrerà con le giornate di lunedì e martedì e Per_1
lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina (ovvero presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (b) il padre trascorrerà con la giornata di mercoledì e lo Per_1
riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina (ovvero presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (c) la madre trascorrerà con la giornata di giovedì e lo riaccompagnerà a Per_1
scuola il venerdì mattina (ovvero presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (d) nei weekend di spettanza paterna (alternati rispetto a quelli di spettanza materna), il padre terrà con sé
dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico), Per_1
fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (ovvero presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (e) nei weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico) fino alla sera del sabato (con cena di spettanza della madre), quando la madre lo preleverà presso la dimora paterna alla fine della propria turnistica lavorativa (tendenzialmente fine turno ore 19.30 e necessario spostamento) la madre trascorrerà con la restante parte del weekend, con Per_1
accompagnamento a scuola il lunedì mattina (che rimane giorno tendenzialmente di competenza materna); (f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo non Per_1
inferiore a 2 settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente entro la fine dell'anno scolastico;
(g) in occasione del S. Natale, trascorrerà con il padre le giornate Per_1
del 24 e 25 dicembre, mentre trascorrerà con la madre la sera del 25 dicembre con pernottamento e la giornata del 26 dicembre;
quando i nonni paterni non ci saranno più, trascorrerà il Per_1
giorno del S. Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
(h) le vacanze natalizie, la settimana bianca, le vacanze pasquali, le altre festività civili e religiose e, in generale, tutti i periodi di fermo scolastico verranno suddivisi tra i genitori in misura paritaria secondo il criterio dell'alternanza. I genitori, attesa la collocazione perfettamente paritaria del ragazzo, si impegnano all'alternanza
2 logistica nei rispettivi periodi di competenza ed a venirsi incontro nella gestione del minore in caso di urgenze, cambio turni ed eventuali malanni del genitore e/o del minore. Qualora il minore si ammali nel periodo di competenza dell'uno e/o dell'altro genitore, rimane inteso che vada primariamente salvaguardata la salute di e che pertanto lo stesso rimarrà dal genitore Per_1 presso cui si trova, con possibilità di scambio e recupero successivo dell'altro. I genitori concordano tra loro che il grado di maturità del minore e la sua capacità di gestirsi parzialmente in maniera autonoma, consentano allo stesso (come peraltro già verificato nella vita/routine quotidiana) di prendere i mezzi pubblici e di rimanere per qualche ora nelle rispettive abitazioni genitoriali da solo;
- considerato che, successivamente al rilascio della casa famigliare da parte del signor avvenuto nel luglio 2023:- il marito ha provveduto integralmente al Parte_1 pagamento delle rate del finanziamento stipulato dai coniugi per l'acquisto della cucina (Rif.
Contratto 3117108301 – Deutsche Bank), per un importo complessivo che, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, ammontava ad Euro
3.473,00 (Euro 151,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi), e che della detta cucina tuttavia, dal luglio 2023 ad oggi, ha goduto in esclusiva la moglie;
e, dall'altro lato, - la moglie ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativo alla casa famigliare stipulato dai coniugi in data 30 luglio 2020 (Rif. Contratto “NT AN AO Filiale di
LL – nr. 10177836) e, quindi, anche per la quota del 50% di spettanza del marito, per un importo complessivo, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, di Euro 14.490,00 (Euro 630,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi: quota di spettanza del marito: Euro 7.245,00); ella, inoltre, ha provveduto al pagamento integrale delle spese di amministrazione ordinaria arretrate relative alla casa famigliare per il periodo in cui il marito risiedeva ancora presso tale immobile (spese, quindi, di spettanza dei coniugi in pari quote), per un importo complessivo di Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro 754,92), i coniugi circa i loro rapporti dare-avere/compensazione specificano quanto segue: a) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha riconosciuto di essere Controparte_1
debitrice, nei confronti del marito, di una somma pari ad Euro 3.473,00 quali rate del finanziamento cucina pagate dal marito nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi); b) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha riconosciuto Parte_1
di essere debitore, nei confronti della moglie, di una somma pari ad Euro 7.999,92, di cui Euro
7.245,00 (i.e. Euro 14.490,00 : 2 = Euro 7.245,00) quale quota del 50% delle rate di mutuo pagate dalla moglie nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi) ed Euro 754,92 (i.e. Euro 1.509,85 : 2) quale quota del 50% delle spese di amministrazione ordinaria della casa famigliare per il periodo precedente all'uscita del marito dalla stessa;
c) essi convengono di risolvere tali reciproci rapporti
3 di dare-avere contestualmente alla vendita della casa famigliare, secondo le modalità di cui infra, e come si dettaglierà, in compensazione tra le cifre versate e versande da ciascuno;
- nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e intercorrenti in dipendenza del coniugio, e Parte_1 Controparte_1
convengono quanto segue: (i) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso (e, quindi dal mese di giugno 2025 incluso) la moglie provvederà al pagamento del 50% del debito residuo in relazione al finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto della cucina, fino ad estinzione del medesimo;
il marito provvederà, per conto della moglie, al pagamento del residuo 50% della rata
(RATA: Euro 151,00 mensili / 2 = Euro 75,50), sì maturando un ulteriore credito nei confronti della moglie pari ad Euro 75,50 mensili;
(ii) inoltre, fino alla vendita della casa famigliare (in relazione alla quale vedi infra paragrafo 6), la signora continuerà a provvedere al CP_1
pagamento integrale del mutuo ipotecario relativo al detto immobile, accollandosi quindi anche la quota del 50% di spettanza del marito, manlevando e tenendo indenne il signor da Parte_1
qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in relazione allo stesso;
ella, in tal modo, maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito pari ad Euro 315,00 mensili (RATA: Euro 630,00 mensili /
2 = Euro 315,00); (iii) il marito continuerà a provvedere al pagamento integrale delle somme dovute a saldo del finanziamento che i coniugi avevano contratto per ulteriori Parte_2
spese famigliari e per alcune spese personali del Signor il detto finanziamento è già Parte_1
stato estinto dal signor che ne ha stipulato un altro, esclusivamente a suo nome, con il Parte_1
quale ha estinto il debito di cui era titolare insieme alla moglie;
(iv) Parte_2 Controparte_1
si obbliga a trasferire a o ad altro soggetto da lui indicato, entro 30
[...] Parte_1
giorni dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e senza alcun corrispettivo, la piena proprietà del motociclo Piaggio Beverly 300cc, targa EA15920; le eventuali spese connesse al detto trasferimento saranno sostenute integralmente dal signor La signora si Parte_1 CP_1
impegna a dare evidenza al marito della somma che ella riceverà a titolo di porzione di premio assicurativo non goduto e, considerato che il detto premio assicurativo è stato integralmente pagato dal signor ella si impegna a versare tale somma a quest'ultimo al più tardi Parte_1
contestualmente alla vendita della casa famigliare;
- la casa famigliare, sita in Carasco (GE), Via
Pontevecchio 29A/7, è in comproprietà tra i coniugi in pari quote e gravata, come detto, da mutuo ipotecario cointestato agli stessi. L'immobile è attualmente occupato - di comune accordo e in seguito alla gestione della crisi familiare e della fine della convivenza – dalla signora e, per CP_1
i periodi che egli trascorre con la madre (in misura paritaria rispetto ai periodi di spettanza paterna), dal figlio . Con riguardo al detto immobile, i coniugi convengono quanto segue: Per_1
(a) in ottemperanza a quanto pattuito in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio
4 congiunto essi hanno conferito congiuntamente incarico all'agenzia immobiliare Progetto 31 (con sede in Chiavari (GE), Piazza N.S. Dell'Orto 31), affinché provveda alla vendita congiunta dell'immobile di loro proprietà (b) essi hanno accettato, in data 1° ottobre 2025, proposta di acquisto dell'immobile e del mobilio in esso contenuto (inclusa la cucina) al prezzo di Euro
193.000,00, con termine per la stipula del definitivo al 31 gennaio 2026; (c) all'esito della vendita, con il prezzo ricavato, i coniugi provvederanno ad estinguere congiuntamente al 50%: 1) il debito relativo al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui essi sono cointestatari, debito che alla firma del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto era pari ad Euro 151.649,28 residuali;
2) il debito nei confronti dell'agenzia immobiliare per compensi della stessa (ove richiesto anche alla parte venditrice); (d) sarà estinto egualmente anche il debito residuo di cui alla cucina, all'esito dei pagamenti intercorrenti tra la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto e l'effettiva vendita;
(e) l'eventuale prezzo residuo sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi, salvo i conguagli dare-avere tra i Signori - che si Parte_1 CP_1
esplicitano di seguito: 1) la signora ha provveduto ad estinguere il debito per spese di CP_1
amministrazione ordinarie della casa famigliare relative al periodo precedente al rilascio dell'immobile da parte del marito, per un importo pari ad Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro 754,92). Ella, inoltre, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al mutuo cointestato, a partire dal mese di luglio 2023 e sino al maggio 2025 incluso, per un totale di Euro
14.490,00, maturando un credito nei confronti del marito pari ad Euro 7.245,00, come riconosciuto dal signor in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto. In Parte_1
aggiunta, essendosi ella obbligata, come precisato nel ricorso, a provvedere al pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato anche per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito, pari al
50% delle somme versate durante tale periodo a tale titolo, riferibili alla quota di mutuo di spettanza del coniuge;
2) il Signor come precisato in sede di ricorso per separazione Parte_1
consensuale e divorzio congiunto, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al finanziamento cucina cointestato a partire dal mese di luglio 2023 e sino al maggio 2025 incluso, maturando un credito nei confronti della moglie pari ad Euro 3.473,00. Egli, inoltre, essendosi obbligato, come precisato nel ricorso, a provvedere, per conto della moglie, al pagamento del 50% delle rate relative al finanziamento cucina per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti della moglie, pari alle somme versate durante tale periodo a tale titolo (Euro 75,50 mensili); 3) le parti concordano espressamente di dirimere i rapporti dare-avere di cui sopra contestualmente alla vendita della casa famigliare, dividendo il prezzo che residuerà all'esito del pagamento dei debiti comuni di cui
5 al precedente paragrafo (mutuo, agente immobiliare e cucina) in modo tale da estinguere i reciproci rapporti di dare avere di cui sopra, con versamento (all'accredito del prezzo della vendita dalla casa e non oltre 15 giorni dallo stesso), da parte del Signor nei confronti Parte_1
della Signora della somma che scaturirà dalle compensazioni sopra previste: a) situazione CP_1
fino al maggio 2025 incluso: credito della Signora pari ad Euro 7.999,92 (50% mutuo + CP_1
50% spese amministrazione ordinaria per periodo precedente al rilascio della casa famigliare da parte del marito), da compensarsi con il credito del signor pari ad Euro 3.473,00 = Parte_1
credito complessivo al maggio 2025 in capo alla Signora pari ad Euro 4.526,92; b) CP_1
successive maturande sino alla vendita della casa famigliare: il Signor si riconosce Parte_1
egualmente debitore (e si impegna alla relativa restituzione nelle medesime modalità di cui sopra) anche per il periodo compreso tra il ricorso e l'effettiva vendita della casa famigliare, rispetto al
50% delle somme versate dalla Signora a titolo di mutuo nell'interesse di entrambi, da CP_1
portare in compensazione (egualmente) al 50% della rata di cui al finanziamento cucina di cui si è onerato dalla sottoscrizione del ricorso il Signor e con il 100% della somma che la Parte_1
moglie riceverà quale porzione non goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo (nel 11 dettaglio: compensazione tra 50% rata mutuo, da un lato, e, dall'altro lato, 50% rata cucina versato dalla sottoscrizione del presente documento da parte del e 100% somma che la Parte_1
moglie riceverà quale porzione non goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo = credito maturando;
4) qualora il prezzo di vendita della casa famigliare, all'esito del CP_1
pagamento dei debiti dei coniugi di cui al precedente paragrafo non fosse sufficiente per estinguere i reciproci rapporti di debito-credito tra i coniugi, essi concordano di estinguere per compensazione tali rapporti entro un termine di 4 mesi decorrente dalla vendita della casa famigliare;
(f) fino alla vendita dell'immobile, la signora potrà continuare a risiedervi, a CP_1 condizione che si faccia, come detto, sostanzialmente carico del mutuo gravante sull'immobile
(anche, quindi, per quanto riguarda la quota del marito, cointestatario, come peraltro avvenuto dalla fine della convivenza in poi), manlevando e tenendo indenne il signor da Parte_1
qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in relazione allo stesso. Ella parimenti si farà carico in via esclusiva di tutte le spese di amministrazione ordinaria e delle utenze relative all'immobile, dandosi atto i coniugi e concordando che rimangono integralmente e definitivamente a carico della signora tutte le spese di amministrazione ordinaria e le utenze relative all'immobile per il CP_1
periodo successivo al rilascio dello stesso da parte del signor (salvo eventuali conguagli Parte_1
utenze riferibili al periodo di convivenza, importi che, se del caso, la Signora si impegna a CP_1
comunicare tempestivamente), manlevando la signora il marito e tenendolo indenne da CP_1
qualsivoglia pretesa di terzi al riguardo;
(g) si impegna a rilasciare Controparte_1
6 l'immobile e a liberarlo al più tardi entro la data di stipula dell'atto di vendita (31 gennaio 2026), manlevando e tenendo indenne il marito da qualsivoglia eventuale pretesa degli acquirenti in ipotesi di suo ritardo nel rilascio o nella liberazione;
(h) d'accordo con la Parte_1
moglie, ha già rilasciato la casa famigliare da più di un anno e si è trasferito a vivere in Lavagna
(GE), Via Aurelia 2163, in un appartamento che conduce in locazione, ivi trasferendo anche la sua residenza anagrafica (i) e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_1
atto e dichiarano che il presente accordo patrimoniale e, in particolare, la vendita a terzi della casa coniugale, sita in Carasco (GE), Via Pontevecchio 29A/7, di cui essi sono comproprietari, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Essi pertanto richiedono l'applicazione in proprio favore e in relazione al presente accordo e all'atto successivo con il quale verrà data esecuzione all'impegno, assunto in sede di separazione consensuale, di vendita a terzi della casa famigliare, dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo
1987, così come parzialmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999. Ciò, anche alla luce di quanto sancito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
80/E del 19 settembre 2019, che espressamente si richiama, secondo la quale “in linea con la ratio dell'art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”) si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione consensuale omologato da un giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale
(come nel caso di specie) non determina la decadenza dal relativo beneficio”; De Parte_1
PI e concordano di provvedere in modo diretto al mantenimento del CP_1 Controparte_1
figlio per i periodi che lo stesso trascorrerà presso ciascuno di loro, rinunciando vicendevolmente a pretendere alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento di , trattandosi di Per_1
mantenimento diretto;
- essi provvederanno al pagamento delle spese extra di in pari Per_1
quote e secondo le modalità indicate nel Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del
Tribunale di Genova in materia di spese extra. Essi pertanto concorderanno le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo. I coniugi si danno reciprocamente atto che rientrano nel novero delle spese extra del figlio, da pagarsi in pari quote, anche i costi della mensa scolastica e del dopo-scuola, nonché i costi dell'utenza cellulare di (prezzo di acquisto del cellulare medesimo e costi di Per_1
abbonamento/traffico telefonico), nonché, attesa la collocazione ripartita al 50% ed il mantenimento diretto di ciascuno, i costi per abbigliamento sportivo e non, a condizione che gli
7 stessi siano preventivamente concordati e documentati, trattandosi di beni necessari al minore e, in ultimo, la paghetta relativa al tempo libero del ragazzo, di anni 13 (importo settimanale o mensile da concordarsi). Essi inoltre concordano che continui il percorso di psicoterapia già Per_1
avviato (costo mensile Euro 50,00) e che egli possa continuare ad avvalersi di cure dentistiche presso professionista privato individuato di comune accordo (ad oggi, Dott. , Persona_2
provvedendo al pagamento di tutte tali spese (così come di tutte le altre spese extra) in pari quote;
- le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute (e, quindi, al 50% se, e solo se, ciascun genitore avrà partecipato alla spesa per tale quota), con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di;
- il c.d. assegno unico relativo al figlio verrà percepito come Per_1
per legge dai coniugi in pari quote, provvedendo la signora a presentare la relativa CP_1 domanda indicando anche l'IBAN del marito e impegnandosi il signor a sottoscrivere la Parte_1
documentazione che fosse necessaria a tale scopo;
11) il Signor si impegna a versare Parte_1
alla signora le somme a lui eventualmente riconosciute quale credito, in sede di CP_1
dichiarazione dei redditi, per le rate di mutuo pagate dalla coniuge anche nel suo interesse;
ciò, contestualmente alla vendita della casa famigliare, ovvero, per i crediti successivi, contestualmente all'invio delle dichiarazioni dei redditi dalle quali tali crediti dovessero risultare;
- Parte_1
e riconoscono di essere economicamente indipendenti e, anche in
[...] Controparte_1 ragione di ciò, nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare e/o divorzile;
- i coniugi sono attualmente cointestatari di un conto corrente presso NT AN
AO (iban: [...]), sul quale è domiciliato il mutuo ipotecario cointestato ai coniugi: tale conto dovrà, per tale ragione, rimanere cointestato agli stessi;
il signor cionondimeno riconosce che il saldo su detto conto corrente è di esclusiva spettanza Parte_1
della moglie e, pertanto, rinuncia a qualsivoglia pretesa al riguardo. Le parti inoltre concordano che il detto conto sia alimentato dalla sola moglie, rinunciando in conseguenza il marito a qualsivoglia pretesa anche con riguardo al saldo che, in futuro, sarà ivi depositato;
esse altresì concordano che, successivamente alla vendita della casa famigliare e all'estinzione del mutuo, il detto conto corrente sia estinto. I coniugi erano altresì cointestatari di un ulteriore conto corrente presso (iban: [...]), che era alimentato e movimentato Parte_2
esclusivamente dal signor Su accordo tra i coniugi, il detto conto corrente è stato Parte_1
chiuso ed il saldo è stato trasferito integralmente su un conto corrente personale del signor
[...]
nulla pretendendo la signora al riguardo e, in ogni caso, rinunciando a ogni Pt_1 CP_1
pretesa a tale riguardo;
- i coniugi dichiarano e riconoscono che, fatto salvo quanto espressamente
8 previsto nel presente ricorso, essi non hanno reciproche ulteriori pretese e, in ogni caso, vi rinunciano;
- i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del Decreto legge
69/2023), nonché del passaporto del figlio minore”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 19.6.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti rappresentando che, dalla loro unione, è nato il figlio
(Genova, 22.11.2011). Persona_3
2. All'esito dell'udienza del 10.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 30.6.2007;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore (nato a [...] il 22 Per_1
novembre 2011) è affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre;
le principali scelte relative al medesimo (a mero titolo esemplificativo in tema
9 salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi. Essi si impegnano reciprocamente a scambiarsi tempestivamente le informazioni relative al figlio minore e ad assumere nei confronti dello stesso, per quanto possibile, una linea educativa comune. Sempre in punto gestione del minore, i genitori si impegnano formalmente a non mettere in discussione o svilire le rispettive figure genitoriali nanti il minore e ad astenersi dal coinvolgerlo in possibili ed eventuali conflitti tra genitori e, altresì, a salvaguardarlo da possibili influenze e giudizi negativi nei confronti sia del padre che della madre;
ciò, nel suo supremo interesse ed al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
i coniugi concordano che la frequentazione del figlio con i genitori avvenga in misura paritaria. Più precisamente: (a) la madre trascorrerà con le giornate di lunedì e martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina Per_1
(ovvero presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (b) il padre trascorrerà con la giornata di mercoledì e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina (ovvero Per_1
presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (c) la madre trascorrerà con la giornata di giovedì e lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina (ovvero Per_1
presso la dimora paterna in ipotesi di fermo scolastico); (d) nei weekend di spettanza paterna (alternati rispetto a quelli di spettanza materna), il padre terrà con sé dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico), fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (ovvero presso la dimora materna in ipotesi di fermo scolastico); (e) nei weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola (ovvero dal venerdì mattina in ipotesi di fermo scolastico) fino alla sera del sabato (con cena di spettanza della madre), quando la madre lo preleverà presso la dimora paterna alla fine della propria turnistica lavorativa (tendenzialmente fine turno ore 19.30 e necessario spostamento) la madre trascorrerà con la restante Per_1
parte del weekend, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina (che rimane giorno tendenzialmente di competenza materna); (f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un periodo non inferiore a 2 settimane, anche non consecutive, da Per_1 individuarsi congiuntamente entro la fine dell'anno scolastico;
(g) in occasione del S. Natale,
trascorrerà con il padre le giornate del 24 e 25 dicembre, mentre trascorrerà con la Per_1
madre la sera del 25 dicembre con pernottamento e la giornata del 26 dicembre;
quando i nonni paterni non ci saranno più, trascorrerà il giorno del S. Natale ad anni alterni Per_1
con ciascun genitore;
(h) le vacanze natalizie, la settimana bianca, le vacanze pasquali, le altre festività civili e religiose e, in generale, tutti i periodi di fermo scolastico verranno
10 suddivisi tra i genitori in misura paritaria secondo il criterio dell'alternanza. I genitori, attesa la collocazione perfettamente paritaria del ragazzo, si impegnano all'alternanza logistica nei rispettivi periodi di competenza ed a venirsi incontro nella gestione del minore in caso di urgenze, cambio turni ed eventuali malanni del genitore e/o del minore. Qualora il minore si ammali nel periodo di competenza dell'uno e/o dell'altro genitore, rimane inteso che vada primariamente salvaguardata la salute di e che pertanto lo stesso rimarrà Per_1 dal genitore presso cui si trova, con possibilità di scambio e recupero successivo dell'altro. I genitori concordano tra loro che il grado di maturità del minore e la sua capacità di gestirsi parzialmente in maniera autonoma, consentano allo stesso (come peraltro già verificato nella vita/routine quotidiana) di prendere i mezzi pubblici e di rimanere per qualche ora nelle rispettive abitazioni genitoriali da solo;
- considerato che, successivamente al rilascio della casa famigliare da parte del signor avvenuto nel luglio 2023:- il marito ha Parte_1
provveduto integralmente al pagamento delle rate del finanziamento stipulato dai coniugi per l'acquisto della cucina (Rif. Contratto 3117108301 – Deutsche Bank), per un importo complessivo che, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, ammontava ad Euro 3.473,00 (Euro 151,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi), e che della detta cucina tuttavia, dal luglio 2023 ad oggi, ha goduto in esclusiva la moglie;
e, dall'altro lato, - la moglie ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativo alla casa famigliare stipulato dai coniugi in data 30 luglio 2020 (Rif. Contratto “NT AN AO Filiale di LL – nr. 10177836) e, quindi, anche per la quota del 50% di spettanza del marito, per un importo complessivo, alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, di Euro
14.490,00 (Euro 630,00 mensili dal luglio 2023 al maggio 2025 inclusi: quota di spettanza del marito: Euro 7.245,00); ella, inoltre, ha provveduto al pagamento integrale delle spese di amministrazione ordinaria arretrate relative alla casa famigliare per il periodo in cui il marito risiedeva ancora presso tale immobile (spese, quindi, di spettanza dei coniugi in pari quote), per un importo complessivo di Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro
754,92), i coniugi circa i loro rapporti dare-avere/compensazione specificano quanto segue:
a) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha Controparte_1
riconosciuto di essere debitrice, nei confronti del marito, di una somma pari ad Euro
3.473,00 quali rate del finanziamento cucina pagate dal marito nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi); b) in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto ha riconosciuto di essere debitore, nei confronti della moglie, di una Parte_1
somma pari ad Euro 7.999,92, di cui Euro 7.245,00 (i.e. Euro 14.490,00 : 2 = Euro 7.245,00)
11 quale quota del 50% delle rate di mutuo pagate dalla moglie nel periodo luglio 2023 – maggio 2025 inclusi) ed Euro 754,92 (i.e. Euro 1.509,85 : 2) quale quota del 50% delle spese di amministrazione ordinaria della casa famigliare per il periodo precedente all'uscita del marito dalla stessa;
c) essi convengono di risolvere tali reciproci rapporti di dare-avere contestualmente alla vendita della casa famigliare, secondo le modalità di cui infra, e come si dettaglierà, in compensazione tra le cifre versate e versande da ciascuno;
- nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e intercorrenti in dipendenza del coniugio, e Parte_1 Controparte_1
convengono quanto segue: (i) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso (e, quindi dal mese di giugno 2025 incluso) la moglie provvederà al pagamento del 50% del debito residuo in relazione al finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto della cucina, fino ad estinzione del medesimo;
il marito provvederà, per conto della moglie, al pagamento del residuo 50% della rata (RATA: Euro 151,00 mensili / 2 = Euro 75,50), sì maturando un ulteriore credito nei confronti della moglie pari ad Euro 75,50 mensili;
(ii) inoltre, fino alla vendita della casa famigliare (in relazione alla quale vedi infra paragrafo 6), la signora continuerà a provvedere al pagamento integrale del mutuo ipotecario relativo al detto CP_1
immobile, accollandosi quindi anche la quota del 50% di spettanza del marito, manlevando e tenendo indenne il signor da qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in Parte_1
relazione allo stesso;
ella, in tal modo, maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito pari ad Euro 315,00 mensili (RATA: Euro 630,00 mensili / 2 = Euro 315,00); (iii) il marito continuerà a provvedere al pagamento integrale delle somme dovute a saldo del finanziamento che i coniugi avevano contratto per ulteriori spese famigliari Parte_2
e per alcune spese personali del Signor il detto finanziamento è già stato estinto Parte_1
dal signor che ne ha stipulato un altro, esclusivamente a suo nome, con il quale Parte_1
ha estinto il debito di cui era titolare insieme alla moglie;
(iv) Parte_2 Controparte_1
si obbliga a trasferire a o ad altro soggetto da lui indicato,
[...] Parte_1
entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e senza alcun corrispettivo, la piena proprietà del motociclo Piaggio Beverly 300cc, targa EA15920; le eventuali spese connesse al detto trasferimento saranno sostenute integralmente dal signor La Parte_1
signora si impegna a dare evidenza al marito della somma che ella riceverà a titolo di CP_1
porzione di premio assicurativo non goduto e, considerato che il detto premio assicurativo è stato integralmente pagato dal signor ella si impegna a versare tale somma a Parte_1 quest'ultimo al più tardi contestualmente alla vendita della casa famigliare;
- la casa famigliare, sita in Carasco (GE), Via Pontevecchio 29A/7, è in comproprietà tra i coniugi in
12 pari quote e gravata, come detto, da mutuo ipotecario cointestato agli stessi. L'immobile è attualmente occupato - di comune accordo e in seguito alla gestione della crisi familiare e della fine della convivenza – dalla signora e, per i periodi che egli trascorre con la CP_1
madre (in misura paritaria rispetto ai periodi di spettanza paterna), dal figlio . Con Per_1
riguardo al detto immobile, i coniugi convengono quanto segue: (a) in ottemperanza a quanto pattuito in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto essi hanno conferito congiuntamente incarico all'agenzia immobiliare Progetto 31 (con sede in Chiavari
(GE), Piazza N.S. Dell'Orto 31), affinché provveda alla vendita congiunta dell'immobile di loro proprietà (b) essi hanno accettato, in data 1° ottobre 2025, proposta di acquisto dell'immobile e del mobilio in esso contenuto (inclusa la cucina) al prezzo di Euro
193.000,00, con termine per la stipula del definitivo al 31 gennaio 2026; (c) all'esito della vendita, con il prezzo ricavato, i coniugi provvederanno ad estinguere congiuntamente al
50%: 1) il debito relativo al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui essi sono cointestatari, debito che alla firma del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto era pari ad Euro 151.649,28 residuali;
2) il debito nei confronti dell'agenzia immobiliare per compensi della stessa (ove richiesto anche alla parte venditrice); (d) sarà estinto egualmente anche il debito residuo di cui alla cucina, all'esito dei pagamenti intercorrenti tra la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto e l'effettiva vendita;
(e) l'eventuale prezzo residuo sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi, salvo i conguagli dare-avere tra i Signori - che si esplicitano Parte_1 CP_1
di seguito: 1) la signora ha provveduto ad estinguere il debito per spese di CP_1
amministrazione ordinarie della casa famigliare relative al periodo precedente al rilascio dell'immobile da parte del marito, per un importo pari ad Euro 1.509,85 (quota di spettanza del marito: Euro 754,92). Ella, inoltre, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al mutuo cointestato, a partire dal mese di luglio 2023 e sino al maggio 2025 incluso, per un totale di
Euro 14.490,00, maturando un credito nei confronti del marito pari ad Euro 7.245,00, come riconosciuto dal signor in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio Parte_1
congiunto. In aggiunta, essendosi ella obbligata, come precisato nel ricorso, a provvedere al pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato anche per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti del marito, pari al 50% delle somme versate durante tale periodo a tale titolo, riferibili alla quota di mutuo di spettanza del coniuge;
2) il Signor come precisato Parte_1
in sede di ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, ha sostenuto per intero la rata mensile di cui al finanziamento cucina cointestato a partire dal mese di luglio 2023 e
13 sino al maggio 2025 incluso, maturando un credito nei confronti della moglie pari ad Euro
3.473,00. Egli, inoltre, essendosi obbligato, come precisato nel ricorso, a provvedere, per conto della moglie, al pagamento del 50% delle rate relative al finanziamento cucina per il periodo compreso tra il ricorso e la vendita della casa famigliare, ha maturato e maturerà un ulteriore credito nei confronti della moglie, pari alle somme versate durante tale periodo a tale titolo (Euro 75,50 mensili); 3) le parti concordano espressamente di dirimere i rapporti dare-avere di cui sopra contestualmente alla vendita della casa famigliare, dividendo il prezzo che residuerà all'esito del pagamento dei debiti comuni di cui al precedente paragrafo
(mutuo, agente immobiliare e cucina) in modo tale da estinguere i reciproci rapporti di dare avere di cui sopra, con versamento (all'accredito del prezzo della vendita dalla casa e non oltre 15 giorni dallo stesso), da parte del Signor nei confronti della Signora Parte_1
della somma che scaturirà dalle compensazioni sopra previste: a) situazione fino al CP_1
maggio 2025 incluso: credito della Signora pari ad Euro 7.999,92 (50% mutuo + CP_1
50% spese amministrazione ordinaria per periodo precedente al rilascio della casa famigliare da parte del marito), da compensarsi con il credito del signor pari ad Parte_1
Euro 3.473,00 = credito complessivo al maggio 2025 in capo alla Signora pari ad CP_1
Euro 4.526,92; b) successive maturande sino alla vendita della casa famigliare: il Signor
[...]
si riconosce egualmente debitore (e si impegna alla relativa restituzione nelle Pt_1 medesime modalità di cui sopra) anche per il periodo compreso tra il ricorso e l'effettiva vendita della casa famigliare, rispetto al 50% delle somme versate dalla Signora a CP_1 titolo di mutuo nell'interesse di entrambi, da portare in compensazione (egualmente) al 50% della rata di cui al finanziamento cucina di cui si è onerato dalla sottoscrizione del ricorso il
Signor e con il 100% della somma che la moglie riceverà quale porzione non Parte_1
goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo (nel 11 dettaglio: compensazione tra
50% rata mutuo, da un lato, e, dall'altro lato, 50% rata cucina versato dalla sottoscrizione del presente documento da parte del e 100% somma che la moglie riceverà quale Parte_1
porzione non goduta del premio assicurativo relativo al motoveicolo = credito maturando
; 4) qualora il prezzo di vendita della casa famigliare, all'esito del pagamento dei CP_1
debiti dei coniugi di cui al precedente paragrafo non fosse sufficiente per estinguere i reciproci rapporti di debito-credito tra i coniugi, essi concordano di estinguere per compensazione tali rapporti entro un termine di 4 mesi decorrente dalla vendita della casa famigliare;
(f) fino alla vendita dell'immobile, la signora potrà continuare a CP_1
risiedervi, a condizione che si faccia, come detto, sostanzialmente carico del mutuo gravante sull'immobile (anche, quindi, per quanto riguarda la quota del marito, cointestatario, come
14 peraltro avvenuto dalla fine della convivenza in poi), manlevando e tenendo indenne il signor da qualsivoglia pretesa della Banca mutuante in relazione allo stesso. Ella Parte_1
parimenti si farà carico in via esclusiva di tutte le spese di amministrazione ordinaria e delle utenze relative all'immobile, dandosi atto i coniugi e concordando che rimangono integralmente e definitivamente a carico della signora tutte le spese di CP_1 amministrazione ordinaria e le utenze relative all'immobile per il periodo successivo al rilascio dello stesso da parte del signor (salvo eventuali conguagli utenze riferibili Parte_1
al periodo di convivenza, importi che, se del caso, la Signora si impegna a CP_1
comunicare tempestivamente), manlevando la signora il marito e tenendolo indenne CP_1
da qualsivoglia pretesa di terzi al riguardo;
(g) si impegna a Controparte_1 rilasciare l'immobile e a liberarlo al più tardi entro la data di stipula dell'atto di vendita (31 gennaio 2026), manlevando e tenendo indenne il marito da qualsivoglia eventuale pretesa degli acquirenti in ipotesi di suo ritardo nel rilascio o nella liberazione;
(h) Parte_1
d'accordo con la moglie, ha già rilasciato la casa famigliare da più di un anno e si è
[...]
trasferito a vivere in Lavagna (GE), Via Aurelia 2163, in un appartamento che conduce in locazione, ivi trasferendo anche la sua residenza anagrafica (i) e Parte_1
si danno reciprocamente atto e dichiarano che il presente accordo Controparte_1
patrimoniale e, in particolare, la vendita a terzi della casa coniugale, sita in Carasco (GE),
Via Pontevecchio 29A/7, di cui essi sono comproprietari, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Essi pertanto richiedono l'applicazione in proprio favore e in relazione al presente accordo e all'atto successivo con il quale verrà data esecuzione all'impegno, assunto in sede di separazione consensuale, di vendita a terzi della casa famigliare, dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, così come parzialmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154 del 10 maggio 1999. Ciò, anche alla luce di quanto sancito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E del 19 settembre 2019, che espressamente si richiama, secondo la quale “in linea con la ratio dell'art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni
“che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”) si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione consensuale omologato da un giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie) non determina la decadenza dal relativo beneficio”; De Parte_1
PI e concordano di provvedere in modo diretto al Controparte_1
15 mantenimento del figlio per i periodi che lo stesso trascorrerà presso ciascuno di loro, rinunciando vicendevolmente a pretendere alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento di , trattandosi di mantenimento diretto;
- essi provvederanno al Per_1
pagamento delle spese extra di in pari quote e secondo le modalità indicate nel Per_1
Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova in materia di spese extra. Essi pertanto concorderanno le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo. I coniugi si danno reciprocamente atto che rientrano nel novero delle spese extra del figlio, da pagarsi in pari quote, anche i costi della mensa scolastica e del dopo-scuola, nonché i costi dell'utenza cellulare di (prezzo di acquisto del cellulare medesimo e Per_1
costi di abbonamento/traffico telefonico), nonché, attesa la collocazione ripartita al 50% ed il mantenimento diretto di ciascuno, i costi per abbigliamento sportivo e non, a condizione che gli stessi siano preventivamente concordati e documentati, trattandosi di beni necessari al minore e, in ultimo, la paghetta relativa al tempo libero del ragazzo, di anni 13 (importo settimanale o mensile da concordarsi). Essi inoltre concordano che continui il Per_1
percorso di psicoterapia già avviato (costo mensile Euro 50,00) e che egli possa continuare ad avvalersi di cure dentistiche presso professionista privato individuato di comune accordo
(ad oggi, Dott. , provvedendo al pagamento di tutte tali spese (così come di Persona_2
tutte le altre spese extra) in pari quote;
- le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute (e, quindi, al 50% se, e solo se, ciascun genitore avrà partecipato alla spesa per tale quota), con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di
; - il c.d. assegno unico relativo al figlio verrà percepito come per legge dai coniugi Per_1
in pari quote, provvedendo la signora a presentare la relativa domanda indicando CP_1 anche l'IBAN del marito e impegnandosi il signor a sottoscrivere la Parte_1
documentazione che fosse necessaria a tale scopo;
11) il Signor si impegna a Parte_1
versare alla signora le somme a lui eventualmente riconosciute quale credito, in sede CP_1
di dichiarazione dei redditi, per le rate di mutuo pagate dalla coniuge anche nel suo interesse;
ciò, contestualmente alla vendita della casa famigliare, ovvero, per i crediti successivi, contestualmente all'invio delle dichiarazioni dei redditi dalle quali tali crediti dovessero risultare;
- e riconoscono di Parte_1 Controparte_1 essere economicamente indipendenti e, anche in ragione di ciò, nulla pretendono l'uno
16 dall'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare e/o divorzile;
- i coniugi sono attualmente cointestatari di un conto corrente presso NT AN AO (iban:
[...]), sul quale è domiciliato il mutuo ipotecario cointestato ai coniugi: tale conto dovrà, per tale ragione, rimanere cointestato agli stessi;
il signor
[...]
cionondimeno riconosce che il saldo su detto conto corrente è di esclusiva spettanza Pt_1
della moglie e, pertanto, rinuncia a qualsivoglia pretesa al riguardo. Le parti inoltre concordano che il detto conto sia alimentato dalla sola moglie, rinunciando in conseguenza il marito a qualsivoglia pretesa anche con riguardo al saldo che, in futuro, sarà ivi depositato;
esse altresì concordano che, successivamente alla vendita della casa famigliare e all'estinzione del mutuo, il detto conto corrente sia estinto. I coniugi erano altresì cointestatari di un ulteriore conto corrente presso (iban: Parte_2
[...]), che era alimentato e movimentato esclusivamente dal signor Su accordo tra i coniugi, il detto conto corrente è stato chiuso ed il saldo è Parte_1
stato trasferito integralmente su un conto corrente personale del signor nulla Parte_1
pretendendo la signora al riguardo e, in ogni caso, rinunciando a ogni pretesa a tale CP_1
riguardo; - i coniugi dichiarano e riconoscono che, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente ricorso, essi non hanno reciproche ulteriori pretese e, in ogni caso, vi rinunciano;
- i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del
Decreto legge 69/2023), nonché del passaporto del figlio minore”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Monica Arthemalle
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