TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TAGLIAFERRI RI OL
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
TAGLIAFERRI RI OL
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 06/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i coniugi, consapevoli del diritto della FI minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, convengono che ne venga disposto l'affidamento condiviso e si impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la specificazione che le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della sua capacità, delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore durante il periodo in cui questo avrà la custodia e la cura della minore;
3. la FI avrà collocazione preferenziale presso l'abitazione della madre in Gaffignana Per_1
(LO) Cascina Porchirola, 27; Ove la medesima si trasferirà a fine giugno 2025 in concomitanza con il termine dell'asilo a Fombio. Con la ripresa delle attività dell'asilo a settembre i coniugi concordano che riprenderà l'asilo a Graffignana.
4. durante la prima e la terza settimana del mese sarà facoltà del padre vedere e tenere con sé la FI , il mercoledì e il giovedì, dal termine della scuola d'infanzia sino a dopo cena ed il Per_1 venerdì dal termine della scuola d'infanzia sino al sabato mattina quando la madre preleverà dall'abitazione del padre la FI;
Inoltre il padre potrà vedere e tenere con se la FI Per_1
nella seconda e quarta settimana del mese, dal venerdì dal termine della scuola Per_1
d'infanzia fino alla domenica quando il padre riaccompagnerà a Graffignana presso l'abitazione materna la FI . Le parti inoltre concordano che il martedì mattina il padre preleverà Per_1
dall'abitazione materna in Graffignana ove farà con la FI colazione Per_1 accompagnandola al termine alla scuola dell'infanzia.
5. le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno trascorse dalla FI a metà con l'uno o l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi, così come in via alternata la minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore gli ulteriori ponti di vacanza scolastica;
6. Ciascun genitore trascorrerà con la FI un periodo di quindici giorni anche non Per_1 consecutivi nel periodo estivo, periodo che verrà concordato tra i coniugi entro l'inizio del mese di aprile di ogni anno, in base ai reciproci impegni.
7. poiché avrà collocazione preferenziale presso l'abitazione della madre, la quale Per_1 provvederà quotidianamente alla soddisfazione delle sue primarie esigenze, il signor Pt_2
pagina 2 di 5 corrisponderà alla medesima, quale contributo per il mantenimento della FI , entro il Per_1 giorno dieci di ciascun mese, mediante bonifico bancario, un assegno mensile di Euro 250,00, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - Costo Vita con decorrenza dall'anno successivo alla sentenza di separazione. Il c.d. “Assegno Unico” sarà integralmente incassato dalla madre collocataria prevalente. Dal momento in cui la sig.ra trasferirà Parte_1 la residenza in altro luogo, non potendo più godere dell'aiuto dei suoi genitori, l'assegno mensile in favore della FI viene fin d'ora rideterminato in euro 300,00 (trecento//00). Per_1
8. Tutte le spese di natura straordinaria per la FI (esemplificativamente: mediche non mutuabili, ricoveri, visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, spese scolastiche, ludiche, ricreative di cui alle linee guida approvate dal CNF che si allega (doc. 7), verranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
9. I coniugi concordano che le spese che dovranno sostenere per il cane verranno CP_1 sostenute al 50% ciascuno;
10. La signora si impegna a vendere al Signor il diritto di Parte_1 Parte_2 piena proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) sui seguenti beni immobili siti in Comune di
Fombio (LO), via Gorizia n. 5, e precisamente:
l'appartamento ad uso abitazione posto su due piani (piano terra e primo) collegati tra loro da scala interna, e composto da portico, disimpegno, cucina, un locale, lavanderia, cantina, disimpegno, bagno, ed annesso cortile di proprietà esclusiva della superficie inferiore a mq.
5.000 (cinquemila), al piano terra, e cucina, soggiorno, due camere, disimpegno, ripostiglio, bagno, terrazza e balcone al piano primo, nonché box ad uso autorimessa pertinenziale posto al piano terra.
Il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
+ foglio 1 (uno), mappale 403 (quattrocentotre) subalterno 701 (settecentouno), via Gorizia n. 5, piano T-1, categoria A/3, classe 4, vani 9, superficie catastale totale 214 mq., totale escluse aree scoperte 188 mq., rendita catastale euro 390,44 (trecentonovanta virgola quarantaquattro), per quanto riguarda l'appartamento e la cantina;
+ foglio 1(uno), mappale 403 (quattrocentotre) subalterno 702 (settecentodue), via Gorizia n.
CM, piano T, categoria C/6, classe 1, mq. 28, superficie catastale totale 32 mq., rendita catastale euro 62,18 (sessantadue vigola diciotto), per quanto riguarda il box pertinenziale.
pagina 3 di 5 Confini da nord in linea di contorno in un sol corpo: mappali 447, 185, 446, 201, via Gorizia, mappale 184.Le spese del rogito notarile e conseguenti saranno a carico della parte acquirente come per legge con un contributo di euro 1.000,00 da parte della parte venditrice. Il prezzo viene tra le parti convenuto in complessivi Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila//00).
Il pagamento avverrà all'atto di vendita definitivo e si procederà come segue: euro 110.000,00 a saldo verranno versati al momento del rogito notarile da stipularsi entro tre mesi dall'omologazione della separazione presso il Notaio che viene allo scopo Persona_2 concordemente incaricato.
Il signor sin d'ora chiede l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 Parte_2 della Legge n. 74/1987.10.
10. Con gli accordi raggiunti con il presente ricorso il Sig. si è obbligato a Parte_2 pagare l'intero importo residuo del contratto di mutuo ad oggi ammontante ad € 20.500,00 liberando così la Sig.ra da ogni obbligazione. Il sig. ha già Parte_1 Parte_2 prima d'ora restituito all'istituto di credito estinguendo il contratto di mutuo acceso in precedenza. Il Sig. inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna Parte_2
e si obbliga ad accendere presso un istituto bancario un nuovo contratto di mutuo al fine di corrispondere alla Sig.ra l'importo complessivo di € 110.000,00 quale 50% del Parte_1 valore dell'unità immobiliare ubicata in Fombio, Via Gorizia n. 5 che verranno versati dal sig. alla Sig.ra al momento della stipula dell'atto notarile. Pt_2 Parte_1
11. I coniugi si concedono sin d'ora, ai fini di legge, reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per la FI minore;
12. I signori e danno, infine, atto di essere entrambi Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficienti, di avere tra loro già regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e di non avere reciprocamente a pretendere alcun assegno di mantenimento al quale espressamente rinunciano;
13. Le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 4 di 5 È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Fombio Parte_1 Parte_2
(LO) in data 22.5.2021 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021) e dalla loro unione è nata la FI in data 8.10.2021. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla FI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fombio in data 22.05.2021 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fombio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TAGLIAFERRI RI OL
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
TAGLIAFERRI RI OL
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 06/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i coniugi, consapevoli del diritto della FI minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, convengono che ne venga disposto l'affidamento condiviso e si impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la specificazione che le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della sua capacità, delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore durante il periodo in cui questo avrà la custodia e la cura della minore;
3. la FI avrà collocazione preferenziale presso l'abitazione della madre in Gaffignana Per_1
(LO) Cascina Porchirola, 27; Ove la medesima si trasferirà a fine giugno 2025 in concomitanza con il termine dell'asilo a Fombio. Con la ripresa delle attività dell'asilo a settembre i coniugi concordano che riprenderà l'asilo a Graffignana.
4. durante la prima e la terza settimana del mese sarà facoltà del padre vedere e tenere con sé la FI , il mercoledì e il giovedì, dal termine della scuola d'infanzia sino a dopo cena ed il Per_1 venerdì dal termine della scuola d'infanzia sino al sabato mattina quando la madre preleverà dall'abitazione del padre la FI;
Inoltre il padre potrà vedere e tenere con se la FI Per_1
nella seconda e quarta settimana del mese, dal venerdì dal termine della scuola Per_1
d'infanzia fino alla domenica quando il padre riaccompagnerà a Graffignana presso l'abitazione materna la FI . Le parti inoltre concordano che il martedì mattina il padre preleverà Per_1
dall'abitazione materna in Graffignana ove farà con la FI colazione Per_1 accompagnandola al termine alla scuola dell'infanzia.
5. le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno trascorse dalla FI a metà con l'uno o l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi, così come in via alternata la minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore gli ulteriori ponti di vacanza scolastica;
6. Ciascun genitore trascorrerà con la FI un periodo di quindici giorni anche non Per_1 consecutivi nel periodo estivo, periodo che verrà concordato tra i coniugi entro l'inizio del mese di aprile di ogni anno, in base ai reciproci impegni.
7. poiché avrà collocazione preferenziale presso l'abitazione della madre, la quale Per_1 provvederà quotidianamente alla soddisfazione delle sue primarie esigenze, il signor Pt_2
pagina 2 di 5 corrisponderà alla medesima, quale contributo per il mantenimento della FI , entro il Per_1 giorno dieci di ciascun mese, mediante bonifico bancario, un assegno mensile di Euro 250,00, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - Costo Vita con decorrenza dall'anno successivo alla sentenza di separazione. Il c.d. “Assegno Unico” sarà integralmente incassato dalla madre collocataria prevalente. Dal momento in cui la sig.ra trasferirà Parte_1 la residenza in altro luogo, non potendo più godere dell'aiuto dei suoi genitori, l'assegno mensile in favore della FI viene fin d'ora rideterminato in euro 300,00 (trecento//00). Per_1
8. Tutte le spese di natura straordinaria per la FI (esemplificativamente: mediche non mutuabili, ricoveri, visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, spese scolastiche, ludiche, ricreative di cui alle linee guida approvate dal CNF che si allega (doc. 7), verranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
9. I coniugi concordano che le spese che dovranno sostenere per il cane verranno CP_1 sostenute al 50% ciascuno;
10. La signora si impegna a vendere al Signor il diritto di Parte_1 Parte_2 piena proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) sui seguenti beni immobili siti in Comune di
Fombio (LO), via Gorizia n. 5, e precisamente:
l'appartamento ad uso abitazione posto su due piani (piano terra e primo) collegati tra loro da scala interna, e composto da portico, disimpegno, cucina, un locale, lavanderia, cantina, disimpegno, bagno, ed annesso cortile di proprietà esclusiva della superficie inferiore a mq.
5.000 (cinquemila), al piano terra, e cucina, soggiorno, due camere, disimpegno, ripostiglio, bagno, terrazza e balcone al piano primo, nonché box ad uso autorimessa pertinenziale posto al piano terra.
Il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
+ foglio 1 (uno), mappale 403 (quattrocentotre) subalterno 701 (settecentouno), via Gorizia n. 5, piano T-1, categoria A/3, classe 4, vani 9, superficie catastale totale 214 mq., totale escluse aree scoperte 188 mq., rendita catastale euro 390,44 (trecentonovanta virgola quarantaquattro), per quanto riguarda l'appartamento e la cantina;
+ foglio 1(uno), mappale 403 (quattrocentotre) subalterno 702 (settecentodue), via Gorizia n.
CM, piano T, categoria C/6, classe 1, mq. 28, superficie catastale totale 32 mq., rendita catastale euro 62,18 (sessantadue vigola diciotto), per quanto riguarda il box pertinenziale.
pagina 3 di 5 Confini da nord in linea di contorno in un sol corpo: mappali 447, 185, 446, 201, via Gorizia, mappale 184.Le spese del rogito notarile e conseguenti saranno a carico della parte acquirente come per legge con un contributo di euro 1.000,00 da parte della parte venditrice. Il prezzo viene tra le parti convenuto in complessivi Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila//00).
Il pagamento avverrà all'atto di vendita definitivo e si procederà come segue: euro 110.000,00 a saldo verranno versati al momento del rogito notarile da stipularsi entro tre mesi dall'omologazione della separazione presso il Notaio che viene allo scopo Persona_2 concordemente incaricato.
Il signor sin d'ora chiede l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 19 Parte_2 della Legge n. 74/1987.10.
10. Con gli accordi raggiunti con il presente ricorso il Sig. si è obbligato a Parte_2 pagare l'intero importo residuo del contratto di mutuo ad oggi ammontante ad € 20.500,00 liberando così la Sig.ra da ogni obbligazione. Il sig. ha già Parte_1 Parte_2 prima d'ora restituito all'istituto di credito estinguendo il contratto di mutuo acceso in precedenza. Il Sig. inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna Parte_2
e si obbliga ad accendere presso un istituto bancario un nuovo contratto di mutuo al fine di corrispondere alla Sig.ra l'importo complessivo di € 110.000,00 quale 50% del Parte_1 valore dell'unità immobiliare ubicata in Fombio, Via Gorizia n. 5 che verranno versati dal sig. alla Sig.ra al momento della stipula dell'atto notarile. Pt_2 Parte_1
11. I coniugi si concedono sin d'ora, ai fini di legge, reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per la FI minore;
12. I signori e danno, infine, atto di essere entrambi Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficienti, di avere tra loro già regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e di non avere reciprocamente a pretendere alcun assegno di mantenimento al quale espressamente rinunciano;
13. Le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 4 di 5 È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Fombio Parte_1 Parte_2
(LO) in data 22.5.2021 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021) e dalla loro unione è nata la FI in data 8.10.2021. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla FI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fombio in data 22.05.2021 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fombio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5