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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL AR TT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2025 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Claudia Ricci, che ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Nicola Nettis, che concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025, il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la penale responsabilità di AR TT EL per il reato di /I i is I (IV t Penale Sent. Sez. 3 Num. 498 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 11/11/2025 cui all'art. 2, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di ventimila euro di ammenda. Il Tribunale ha ritenuto provato che AR TT EL, con condotta accertata il 7 maggio 2019, avrebbe detenuto, per la vendita o comunque a fini commerciali, senza la prescritta autorizzazione, dieci esemplari di felini nati da incroci tra la razza dei gatti domestici e la razza dei gatti leopardo, di cui all'allegato B del Regolamento n. 338/1997/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1996. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AR TT EL, con atto sottoscritto dall'Avv. Nicola Nettis, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si deduce che il reato deve ritenersi estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, pronunciata il 22 gennaio 2025. Si rappresenta che il reato, accertato il 7 maggio 2019, è una contravvenzione, per cui il termine ordinario per la prescrizione, aumentato di un quarto per l'interruzione, è pari a cinque anni. Si aggiunge che possono computarsi sospensioni per complessivi 229 giorni, e precisamente: a) 21 giorni per il rinvio dal 31 marzo 2021 al 21 aprile 2021, per adesione all'astensione dalle attività di udienza proclamata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali;
b) 49 giorni, per il rinvio dal 19 maggio 2021 al 7 luglio 2021, per impedimento della difesa;
c) 60 giorni, per il rinvio dal 15 dicembre 2021 al 23 febbraio 2022, per impedimento della difesa;
d) 60 giorni, per il rinvio dal 23 febbraio 2022 all'I. giugno 2022, per impedimento della difesa;
e) 60 giorni, per il rinvio dall'i giugno 2022 al 19 ottobre 2022, per impedimento della difesa. Si conclude che, aggiungendo ai cinque anni 229 giorni di sospensione, la prescrizione era maturata il 22 dicembre 2024. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie. Si deduce che illegittimamente si è ritenuto dimostrato che i felini oggetto di commercializzazione fossero protetti. Si premette che la protezione viene meno dopo la terza generazione dall'incrocio tra felini bengalesi e felini domestici. Si osserva che non è stata mai effettuata un'analisi del D.N.A. sui felini indicati nell'imputazione e che la prova dell'essere detti animali nati da incroci di prima o di seconda generazione con gatti leopardo è stata ritenuta raggiunta sulla base di dichiarazioni testimoniali. Si rimarca che le dichiarazioni testimoniali valorizzate esprimono dubbi ed incertezze, come si evince dalle deposizioni dei testi EG 2 e ZI, nelle parti trascritte nel ricorso. Si aggiunge che in materia non è ammissibile una inversione dell'onere della prova, anche perché non vi è nessun obbligo di registrazione anagrafica, né esistono mezzi per dimostrare l'albero genealogico dei gatti. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla indeterminatezza dell'imputazione. Si deduce che il fatto non è contestato in forma chiara e precisa, perché l'imputazione della detenzione è formulata con una triplice finalità alternativa: «per la vendita», «per fini commerciali», o per l'utilizzazione a scopi di lucro. Si aggiunge che il difetto di contestazione è stato eccepito sin dalla prima udienza. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove su cui si fonda l'individuazione dell'imputato come autore del reato. Si deduce che l'imputato è stato illegittimamente individuato come l'autore del reato sulla base di screenshot nei quali è presente il numero di telefono del medesimo. Si osserva, innanzitutto, che le scritte sono in lingua tedesca, mentre il processo è stato celebrato in lingua italiana, sicché, ai fini della loro utilizzazione, era necessaria una traduzione. Si contesta, poi, che, per utilizzare gli screenshot, è necessario il sequestro dello strumento tecnico nel quale gli stessi sono incorporati, sia esso un telefono, un tablet o un PC, trattandosi di corrispondenza, e che, però, nel caso di specie, nessun sequestro è stato disposto. Si rileva, infine, che gli screenshot, quand'anche fossero utilizzabili, non avrebbero alcun significato concludente, perché attengono a dati presenti nel profilo social di Facebook del padre dell'attuale ricorrente, e si spiegano con l'esigenza di fungere da ausilio al genitore. 3. Nell'interesse della parte civile Ente Nazionale Protezione Animali, è stata presentata memoria datata 15 ottobre 2025. Nell'atto, si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o comunque la sua infondatezza, in particolare evidenziandosi che: a) le censure costituiscono una mera rilettura del materiale probatorio;
b) il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza di condanna;
c) l'imputato ha potuto esercitare il diritto di difesa in modo pieno;
d) gli screenshot sono prove legittimamente utilizzabili secondo la giurisprudenza (si citano Sez. 2, n. 49016 del 2017, e Sez. 3, n. 11959 del 2022). / 3 4. Nell'interesse dell'imputato, è stata depositata memoria datata 24 ottobre 2025, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure enunciate nel secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la mancata dichiarazione di prescrizione, deducendo che la stessa sarebbe maturata già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, perché il fatto è stato accertato il 7 maggio 2019, i giorni di sospensione della prescrizione sono 229, e la decisione del Tribunale è stata emessa il 22 gennaio 2025. 2.1. Occorre in primo luogo premettere che la data di consumazione del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizione, a norma dell'art. 158 cod. pen., non è quella del 7 maggio 2019, bensì, con riguardo alla detenzione di sei felini, è quella dell'8 maggio 2019 e, con riguardo alla detenzione di altri quattro felini, è quella del 12 dicembre 2019. Invero, il reato di cui all'art. 2, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, attiene alla detenzione di animali o vegetali di specie protetta senza la prescritta documentazione, e, pertanto, costituisce reato permanente che si protrae finché dura la illegittima disponibilità degli stessi da parte dell'imputato. Ciò posto, deve considerarsi che, nella specie, l'imputato ha subito il sequestro di sei felini ritenuti appartenenti a specie protetta 1'8 maggio 2019, e di altri quattro felini appartenenti alla medesima specie protetta il 12 dicembre 2019, e che i sequestri sono stati effettuati in relazione ad animali in quel momento presenti in un edificio, un «maso», nel quale egli si trovava ed era residente. Di conseguenza, può concludersi che l'imputato ha avuto la libera disponibilità, senza la prescritta documentazione, di sei felini ritenuti protetti fino all'8 maggio 2019, e di altri quattro felini ritenuti protetti fino al 12 dicembre 2019, poiché in quelle date sono stati effettuati i sequestri. Né questo approdo può essere precluso dalla indicazione, a margine della contestazione, della dicitura «Accertato a ND il 07/05/2019». Invero, come già evidenziato dalla giurisprudenza in casi analoghi, la permanenza di un reato di durata si protrae fino a che perdura la condotta illegittima e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di cessazione di tale condotta (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837 - 01, e Sez. 3, 4 h( n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160 - 01, entrambe in tema di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale). Inoltre, in termini ancor più netti, secondo un insegnamento delle Sezioni Unite, ribadito anche di recente, nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all' accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (così Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199170 - 01, esattamente in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione, nonché Sez. 3, n. 42503 del 28/09/2023, B, non massimata, con riferimento al reato di cui all'art. 731 cod. pen., e Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace, Rv. 283384 - 01, con riguardo al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 2.2. Deve in secondo luogo aggiungersi che la sospensione dei termini di prescrizione si è protratta per un periodo ben più ampio di quello indicato, ed è pari a 330 giorni. Innanzitutto, la somma dei giorni di sospensione, secondo i calcoli indicati dalla stessa difesa nel ricorso, è pari a 250 giorni. Infatti, nel ricorso si evidenzia che i periodi di sospensioni computabili sono i seguenti: a) 21 giorni per il rinvio dal 31 marzo 2021 al 21 aprile 2021, per adesione all'astensione dalle attività di udienza proclamata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali;
b) 49 giorni, per il rinvio dal 19 maggio 2021 al 7 luglio 2021, per impedimento della difesa;
c) 60 giorni, per il rinvio dal 15 dicembre 2021 al 23 febbraio 2022, per impedimento della difesa;
d) 60 giorni, per il rinvio dal 23 febbraio 2022 all'i giugno 2022, per impedimento della difesa;
e) 60 giorni, per il rinvio dall'i giugno 2022 al 19 ottobre 2022, per impedimento della difesa. Ma, ancora, i giorni di sospensione per il rinvio dall'i giugno 2022 al 19 ottobre 2022 devono essere computati in misura pari a quelli intercorrenti tra le due date, ossia a 140 giorni, e non a soli 60 giorni. Invero, il rinvio disposto in quella sede è stato disposto su richiesta della difesa. Inoltre, il rinvio, sebbene chiesto per impedimento del difensore, risulta 5 ( non specificato nelle ragioni, non supportato da alcuna documentazione indicativa dell'assoluta impossibilità a comparire (ad esempio per ragioni personali o di concomitanti impegni professionali), e comunicato soltanto in udienza. Deve pertanto applicarsi il principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914 - 01, nonché, tra le altre, Sez. 3, n. 19687 del 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057 - 01). Nella specie, quindi, il totale complessivo dei giorni di sospensione del decorso della prescrizione computabili è pari a 330 giorni. 2.3. In conclusione, quindi, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo dopo la pronuncia impugnata. Precisamente, per la detenzione dei sei felini sequestrati 1'8 maggio 2019, considerando 330 giorni di sospensione, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo il 3 aprile 2025, ossia ben oltre la pronuncia della sentenza di primo grado, siccome emessa il 22 gennaio 2025. Per la detenzione dei quattro felini sequestrati il 12 dicembre 2019, il termine di prescrizione sarebbe maturato abbondantemente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, siccome emessa il 22 gennaio 2025, anche a voler condividere i calcoli sulla sospensione prospettati dalla difesa nel ricorso, e, quindi a computare solo 229 giorni. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel terzo motivo, le quali, logicamente preliminari a quelle enunciate nel secondo e nel quarto motivo, deducono la nullità dell'imputazione, per indeterminatezza, perché il fatto è contestato indicando, per la detenzione, una triplice finalità alternativa: «per la vendita», «per fini commerciali», o per l'utilizzazione a scopi di lucro. Innanzitutto, va rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, integra il reato di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, come novellato dall'art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 275, la semplice detenzione, in assenza della prescritta documentazione, di esemplari di specie protette, anche ove non finalizzata alla vendita o, comunque, alla commercializzazione degli stessi (cfr. Sez. 3, n. 46693 del 09/11/2023, Castagnino, Rv. 285377 - 01). 6 Di conseguenza, la indicazione della finalità per la quale è avvenuta la detenzione risulta irrilevante ai fini della comprensione dell'accusa. In ogni caso, l'indicazione nell'imputazione di tre finalità poste a base della detenzione («per la vendita», «per fini commerciali», o per l'utilizzazione a scopi di lucro) non risulta tale da ingenerare oggettive perplessità in ordine alla esatta individuazione della condotta contestata. Le tre finalità, infatti, sono tra loro omogenee ed univocamente indicative, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, della finalizzazione della detenzione dei felini alla messa in commercio degli stessi. 4. Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel secondo motivo, le quali contestano la qualità di esemplari protetti dei felini sequestrati e di cui all'imputazione, deducendo che non può dirsi dimostrata la nascita degli stessi da incroci di prima o seconda generazione con gatti leopardo, in particolare per l'assenza di accertamenti sul D.N.A., e per i dubbi e le incertezze espressi dai testi di accusa. 4.1. È utile partire dai dati normativi. L'art. 2, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, prevede come reato contravvenzionale la condotta di «[c]hiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: [...] f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento». Dagli allegati al Regolamento CE n. 338/97, come puntualmente indicato nella sentenza impugnata, si evince che: a) il c.d. gatto leopardato, ossia il tipo di felini indicati nelle imputazioni, rientra nell'Allegato A, ma riporta due asterischi (**), siccome indicato come «Prionailurus bengalensís ben galensis ** (I)+205341»; b) secondo quanto specificato nelle note sull'interpretazione degli allegati «Due asterischi "*" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A». Si può aggiungere che, in giurisprudenza, si è rilevato come, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 150 del 1992, sia pure con riferimento al previgente Regolamento (CE), n. 3626/82, l'«esemplare» oggetto di tutela penale non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di 7 Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (e successive modifiche ed integrazioni), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se, da qualsiasi circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie (Sez. 3, n. 23972 del 25/05/2011, Sylla, Rv. 250486 - 01). 4.2. Ciò posto, la sentenza impugnata ha spiegato perché, nella specie, i felini indicati nell'imputazione appartengono ad una delle specie indicate nell'Allegato B Regolamento CE n. 338/97, e perché, a tal fine, è irrilevante l'individuazione del legame con l'originario gatto del bengala. Si rappresenta che, secondo tre testi qualificati - l'ispettore forestale EG, per tre anni responsabile del servizio CITES e quindi addetto ad animali esotici, il veterinario dott. ZI, e lo zoo sorvegliante Gruber, indicato dalla difesa -, i felini in questione erano "gatti bengalesi", ancorché domestici. Inoltre, si rimarca che due testi - l'ispettore forestale EG e il veterinario dott. ZI - hanno espressamente chiarito che, secondo la normativa CITES, i "gatti bengalesi", quand'anche derivanti da incroci con gatti domestici, non sono commerciabili, pur se sia superata la terza generazione dall'incrocio, senza la prescritta documentazione. La sentenza impugnata, inoltre, ha precisato che la detenzione era sicuramente a fini di commercializzazione, e che l'imputato era perfettamente a conoscenza sia della qualità dei felini, sia della illiceità della loro detenzione. Si espone infatti che l'imputato: a) nelle conversazioni via chat con vari utenti, nonché negli annunci pubblicati sui soda! network e su internet, definiva i felini come gatti bengalesi;
b) non aveva alcuna documentazione in ordine all'origine di detti felini, come invece necessario;
c) in una chat, in data 8 maggio 2019, alle ore 14,59, affermava: «questi sono ancora qua nascosti se riesci a sistemarli e tutti va bene allora ti regalo un piccolo gatto». 4.3. Sulla base degli elementi indicati, deve ritenersi che le conclusioni della sentenza impugnata sul punto sono immuni da vizi. Ai fini della configurabilità del reato di commercializzazione senza la prescritta documentazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 150 del 1992, infatti, rileva la provenienza del felino dall'originario gatto del bengala, ma non il grado della generazione alla quale risale l'incrocio tra quest'ultimo ed il gatto domestico da cui poi discende quello di cui è contestata l'illecita detenzione. Segnatamente, la rilevanza del grado della generazione rispetto all'originario gatto del bengala non risulta evincibile dalla normativa pertinente, è stata esclusa dai testi qualificati, e non è stata oggetto di specifica allegazione nel ricorso. 8 5. Manifestamente infondate, e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano l'utilizzabilità delle prove su cui si fonda l'individuazione dell'imputato come autore del reato, deducendo in particolare che gli screenshot non erano utilizzabili perché acquisiti senza il sequestro dello strumento in cui erano incorporati, e che i testi scritti non erano utilizzabili perché tradotti in via ufficiale dal tedesco all'italiano, e comunque che le risultanze istruttorie sono prive di concludenza. 5.1. Per quanto concerne gli screenshot, deve ritenersi che il ricorso faccia riferimento ai contenuti presenti sulla pagina Facebook, poiché i messaggi via chat sono stati acquisiti previo sequestro, non contestato, dei dispositivi elettronici in uso all'allora indagato, ed oggi ricorrente. Va premesso che il profilo Facebook dal quale sono stati tratti gli screenshot, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, era un profilo aperto al pubblico, intestato al padre dell'attuale ricorrente, ma contenente la foto dell'odierno imputato, l'offerta in vendita di gatti espressamente definiti come "bengalesi", e, accanto a questa, il suo numero di telefono. In altri termini, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, e non è contestato nel ricorso, i dati presenti sul profilo Facebook dal quale sono stati tratti gli screenshot, erano disponibili al pubblico. Ciò posto, deve osservarsi che i documenti e i dati informatici disponibili al pubblico, proprio perché tali, sono liberamente acquisibili agli atti di un procedimento senza che sia necessaria alcuna particolare formalità per acquisirli. In questo senso, del resto, una precisa indicazione è fornita dall'art. 234-bis cod. proc. pen., che consente la libera acquisizione di documenti e dati informatici disponibili al pubblico anche quando custoditi all'estero. 5.2. Per quanto attiene alla mancata traduzione delle scritte dal tedesco all'italiano, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata rappresenta: «All'udienza dell'11/09/2024, le parti prestavano il consenso a che la traduzione dal dialetto tedesco all'italiano fosse effettuata direttamente della Procura». Invero, a fronte del consenso delle parti, non si vede perché gli scritti debbano essere ritenuti inutilizzabili solo perché non tradotti da un perito nominato dal giudice. Anzi, a norma dell'art. 242 cod. proc. pen., la trascrizione dei documenti e delle registrazioni, è disposta solo se ciò è ritenuto necessario dal giudice. In proposito, è possibile richiamare anche l'insegnamento della giurisprudenza consolidata, espressa pure dalle Sezioni Unite, secondo cui l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti / ( 9 , da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (così, in particolare, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111 - 01, con riguardo a copiosa documentazione in lingua inglese e tedesca acquisita nel corso delle indagini preliminari). 5.3. Ciò precisato, va poi detto che la sentenza impugnata indica una pluralità di elementi da cui inferisce che i felini sequestrati e indicati nell'imputazione fosse nella detenzione dell'attuale ricorrente. In particolare, rileva che: a) i felini, in entrambe le occasioni, sono stati rinvenuti nella diretta disponibilità dell'attuale ricorrente nell'edificio in cui il medesimo risiede;
b) il profilo Facebook nel quale era presente l'offerta in vendita dei felini, sebbene intestato al padre dell'imputato, conteneva la fotografia dell'attuale ricorrente, ed il suo numero di telefono;
c) l'attuale ricorrente, secondo quanto risulta dalle chat estratte dai dispositivi a lui in uso, e sequestrati dall'autorità giudiziaria, ha intrattenuto numerose conversazioni in merito all'acquisito e alla vendita dei gatti, da lui espressamente definiti come "bengalesi", con utenze italiane ed estere;
d) l'attuale ricorrente ha effettuato più volte ricerche su internet sul sito "subito.it " con la parola «bengal», come rilevabile da documentazione cartacea sequestrata al medesimo;
e) l'attuale ricorrente ha messo in vendita su almeno altri due siti, gatti bengalesi al prezzo di 400,00 euro ciascuno. 5.4. Può quindi concludersi che la sentenza impugnata ha individuato, con motivazione incensurabile, nell"imputato ed attuale ricorrente l'autore della condotta di illecita detenzione, senza la prescritta autorizzazione, di dieci esemplari di felini nati da incroci tra la razza dei gatti domestici e la razza dei gatti leopardo, di cui all'allegato B del Regolamento n. 338/1997/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1996. Invero, da un lato, le risultanze istruttorie, per le ragioni indicate nei §§ 5.1 e 5.2, sono da ritenere pienamente utilizzabili. Sotto altro profilo, il discorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è fondato su elementi precisi e congrui, ed è contestato nel ricorso solo parzialmente, senza un confronto preciso con tutti i dati puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente 10 fissata in ragione dei motivi dedotti. Segue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (E.N.P.A.) che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (E.N.P.A.) che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 11/11/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Claudia Ricci, che ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Nicola Nettis, che concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025, il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la penale responsabilità di AR TT EL per il reato di /I i is I (IV t Penale Sent. Sez. 3 Num. 498 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 11/11/2025 cui all'art. 2, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di ventimila euro di ammenda. Il Tribunale ha ritenuto provato che AR TT EL, con condotta accertata il 7 maggio 2019, avrebbe detenuto, per la vendita o comunque a fini commerciali, senza la prescritta autorizzazione, dieci esemplari di felini nati da incroci tra la razza dei gatti domestici e la razza dei gatti leopardo, di cui all'allegato B del Regolamento n. 338/1997/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1996. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AR TT EL, con atto sottoscritto dall'Avv. Nicola Nettis, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si deduce che il reato deve ritenersi estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, pronunciata il 22 gennaio 2025. Si rappresenta che il reato, accertato il 7 maggio 2019, è una contravvenzione, per cui il termine ordinario per la prescrizione, aumentato di un quarto per l'interruzione, è pari a cinque anni. Si aggiunge che possono computarsi sospensioni per complessivi 229 giorni, e precisamente: a) 21 giorni per il rinvio dal 31 marzo 2021 al 21 aprile 2021, per adesione all'astensione dalle attività di udienza proclamata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali;
b) 49 giorni, per il rinvio dal 19 maggio 2021 al 7 luglio 2021, per impedimento della difesa;
c) 60 giorni, per il rinvio dal 15 dicembre 2021 al 23 febbraio 2022, per impedimento della difesa;
d) 60 giorni, per il rinvio dal 23 febbraio 2022 all'I. giugno 2022, per impedimento della difesa;
e) 60 giorni, per il rinvio dall'i giugno 2022 al 19 ottobre 2022, per impedimento della difesa. Si conclude che, aggiungendo ai cinque anni 229 giorni di sospensione, la prescrizione era maturata il 22 dicembre 2024. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie. Si deduce che illegittimamente si è ritenuto dimostrato che i felini oggetto di commercializzazione fossero protetti. Si premette che la protezione viene meno dopo la terza generazione dall'incrocio tra felini bengalesi e felini domestici. Si osserva che non è stata mai effettuata un'analisi del D.N.A. sui felini indicati nell'imputazione e che la prova dell'essere detti animali nati da incroci di prima o di seconda generazione con gatti leopardo è stata ritenuta raggiunta sulla base di dichiarazioni testimoniali. Si rimarca che le dichiarazioni testimoniali valorizzate esprimono dubbi ed incertezze, come si evince dalle deposizioni dei testi EG 2 e ZI, nelle parti trascritte nel ricorso. Si aggiunge che in materia non è ammissibile una inversione dell'onere della prova, anche perché non vi è nessun obbligo di registrazione anagrafica, né esistono mezzi per dimostrare l'albero genealogico dei gatti. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla indeterminatezza dell'imputazione. Si deduce che il fatto non è contestato in forma chiara e precisa, perché l'imputazione della detenzione è formulata con una triplice finalità alternativa: «per la vendita», «per fini commerciali», o per l'utilizzazione a scopi di lucro. Si aggiunge che il difetto di contestazione è stato eccepito sin dalla prima udienza. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove su cui si fonda l'individuazione dell'imputato come autore del reato. Si deduce che l'imputato è stato illegittimamente individuato come l'autore del reato sulla base di screenshot nei quali è presente il numero di telefono del medesimo. Si osserva, innanzitutto, che le scritte sono in lingua tedesca, mentre il processo è stato celebrato in lingua italiana, sicché, ai fini della loro utilizzazione, era necessaria una traduzione. Si contesta, poi, che, per utilizzare gli screenshot, è necessario il sequestro dello strumento tecnico nel quale gli stessi sono incorporati, sia esso un telefono, un tablet o un PC, trattandosi di corrispondenza, e che, però, nel caso di specie, nessun sequestro è stato disposto. Si rileva, infine, che gli screenshot, quand'anche fossero utilizzabili, non avrebbero alcun significato concludente, perché attengono a dati presenti nel profilo social di Facebook del padre dell'attuale ricorrente, e si spiegano con l'esigenza di fungere da ausilio al genitore. 3. Nell'interesse della parte civile Ente Nazionale Protezione Animali, è stata presentata memoria datata 15 ottobre 2025. Nell'atto, si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o comunque la sua infondatezza, in particolare evidenziandosi che: a) le censure costituiscono una mera rilettura del materiale probatorio;
b) il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza di condanna;
c) l'imputato ha potuto esercitare il diritto di difesa in modo pieno;
d) gli screenshot sono prove legittimamente utilizzabili secondo la giurisprudenza (si citano Sez. 2, n. 49016 del 2017, e Sez. 3, n. 11959 del 2022). / 3 4. Nell'interesse dell'imputato, è stata depositata memoria datata 24 ottobre 2025, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure enunciate nel secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la mancata dichiarazione di prescrizione, deducendo che la stessa sarebbe maturata già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, perché il fatto è stato accertato il 7 maggio 2019, i giorni di sospensione della prescrizione sono 229, e la decisione del Tribunale è stata emessa il 22 gennaio 2025. 2.1. Occorre in primo luogo premettere che la data di consumazione del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizione, a norma dell'art. 158 cod. pen., non è quella del 7 maggio 2019, bensì, con riguardo alla detenzione di sei felini, è quella dell'8 maggio 2019 e, con riguardo alla detenzione di altri quattro felini, è quella del 12 dicembre 2019. Invero, il reato di cui all'art. 2, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, attiene alla detenzione di animali o vegetali di specie protetta senza la prescritta documentazione, e, pertanto, costituisce reato permanente che si protrae finché dura la illegittima disponibilità degli stessi da parte dell'imputato. Ciò posto, deve considerarsi che, nella specie, l'imputato ha subito il sequestro di sei felini ritenuti appartenenti a specie protetta 1'8 maggio 2019, e di altri quattro felini appartenenti alla medesima specie protetta il 12 dicembre 2019, e che i sequestri sono stati effettuati in relazione ad animali in quel momento presenti in un edificio, un «maso», nel quale egli si trovava ed era residente. Di conseguenza, può concludersi che l'imputato ha avuto la libera disponibilità, senza la prescritta documentazione, di sei felini ritenuti protetti fino all'8 maggio 2019, e di altri quattro felini ritenuti protetti fino al 12 dicembre 2019, poiché in quelle date sono stati effettuati i sequestri. Né questo approdo può essere precluso dalla indicazione, a margine della contestazione, della dicitura «Accertato a ND il 07/05/2019». Invero, come già evidenziato dalla giurisprudenza in casi analoghi, la permanenza di un reato di durata si protrae fino a che perdura la condotta illegittima e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di cessazione di tale condotta (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837 - 01, e Sez. 3, 4 h( n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160 - 01, entrambe in tema di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale). Inoltre, in termini ancor più netti, secondo un insegnamento delle Sezioni Unite, ribadito anche di recente, nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all' accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (così Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199170 - 01, esattamente in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione, nonché Sez. 3, n. 42503 del 28/09/2023, B, non massimata, con riferimento al reato di cui all'art. 731 cod. pen., e Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace, Rv. 283384 - 01, con riguardo al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 2.2. Deve in secondo luogo aggiungersi che la sospensione dei termini di prescrizione si è protratta per un periodo ben più ampio di quello indicato, ed è pari a 330 giorni. Innanzitutto, la somma dei giorni di sospensione, secondo i calcoli indicati dalla stessa difesa nel ricorso, è pari a 250 giorni. Infatti, nel ricorso si evidenzia che i periodi di sospensioni computabili sono i seguenti: a) 21 giorni per il rinvio dal 31 marzo 2021 al 21 aprile 2021, per adesione all'astensione dalle attività di udienza proclamata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali;
b) 49 giorni, per il rinvio dal 19 maggio 2021 al 7 luglio 2021, per impedimento della difesa;
c) 60 giorni, per il rinvio dal 15 dicembre 2021 al 23 febbraio 2022, per impedimento della difesa;
d) 60 giorni, per il rinvio dal 23 febbraio 2022 all'i giugno 2022, per impedimento della difesa;
e) 60 giorni, per il rinvio dall'i giugno 2022 al 19 ottobre 2022, per impedimento della difesa. Ma, ancora, i giorni di sospensione per il rinvio dall'i giugno 2022 al 19 ottobre 2022 devono essere computati in misura pari a quelli intercorrenti tra le due date, ossia a 140 giorni, e non a soli 60 giorni. Invero, il rinvio disposto in quella sede è stato disposto su richiesta della difesa. Inoltre, il rinvio, sebbene chiesto per impedimento del difensore, risulta 5 ( non specificato nelle ragioni, non supportato da alcuna documentazione indicativa dell'assoluta impossibilità a comparire (ad esempio per ragioni personali o di concomitanti impegni professionali), e comunicato soltanto in udienza. Deve pertanto applicarsi il principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914 - 01, nonché, tra le altre, Sez. 3, n. 19687 del 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057 - 01). Nella specie, quindi, il totale complessivo dei giorni di sospensione del decorso della prescrizione computabili è pari a 330 giorni. 2.3. In conclusione, quindi, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo dopo la pronuncia impugnata. Precisamente, per la detenzione dei sei felini sequestrati 1'8 maggio 2019, considerando 330 giorni di sospensione, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo il 3 aprile 2025, ossia ben oltre la pronuncia della sentenza di primo grado, siccome emessa il 22 gennaio 2025. Per la detenzione dei quattro felini sequestrati il 12 dicembre 2019, il termine di prescrizione sarebbe maturato abbondantemente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, siccome emessa il 22 gennaio 2025, anche a voler condividere i calcoli sulla sospensione prospettati dalla difesa nel ricorso, e, quindi a computare solo 229 giorni. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel terzo motivo, le quali, logicamente preliminari a quelle enunciate nel secondo e nel quarto motivo, deducono la nullità dell'imputazione, per indeterminatezza, perché il fatto è contestato indicando, per la detenzione, una triplice finalità alternativa: «per la vendita», «per fini commerciali», o per l'utilizzazione a scopi di lucro. Innanzitutto, va rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, integra il reato di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, come novellato dall'art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 275, la semplice detenzione, in assenza della prescritta documentazione, di esemplari di specie protette, anche ove non finalizzata alla vendita o, comunque, alla commercializzazione degli stessi (cfr. Sez. 3, n. 46693 del 09/11/2023, Castagnino, Rv. 285377 - 01). 6 Di conseguenza, la indicazione della finalità per la quale è avvenuta la detenzione risulta irrilevante ai fini della comprensione dell'accusa. In ogni caso, l'indicazione nell'imputazione di tre finalità poste a base della detenzione («per la vendita», «per fini commerciali», o per l'utilizzazione a scopi di lucro) non risulta tale da ingenerare oggettive perplessità in ordine alla esatta individuazione della condotta contestata. Le tre finalità, infatti, sono tra loro omogenee ed univocamente indicative, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, della finalizzazione della detenzione dei felini alla messa in commercio degli stessi. 4. Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel secondo motivo, le quali contestano la qualità di esemplari protetti dei felini sequestrati e di cui all'imputazione, deducendo che non può dirsi dimostrata la nascita degli stessi da incroci di prima o seconda generazione con gatti leopardo, in particolare per l'assenza di accertamenti sul D.N.A., e per i dubbi e le incertezze espressi dai testi di accusa. 4.1. È utile partire dai dati normativi. L'art. 2, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, prevede come reato contravvenzionale la condotta di «[c]hiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: [...] f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento». Dagli allegati al Regolamento CE n. 338/97, come puntualmente indicato nella sentenza impugnata, si evince che: a) il c.d. gatto leopardato, ossia il tipo di felini indicati nelle imputazioni, rientra nell'Allegato A, ma riporta due asterischi (**), siccome indicato come «Prionailurus bengalensís ben galensis ** (I)+205341»; b) secondo quanto specificato nelle note sull'interpretazione degli allegati «Due asterischi "*" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A». Si può aggiungere che, in giurisprudenza, si è rilevato come, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 150 del 1992, sia pure con riferimento al previgente Regolamento (CE), n. 3626/82, l'«esemplare» oggetto di tutela penale non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di 7 Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (e successive modifiche ed integrazioni), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se, da qualsiasi circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie (Sez. 3, n. 23972 del 25/05/2011, Sylla, Rv. 250486 - 01). 4.2. Ciò posto, la sentenza impugnata ha spiegato perché, nella specie, i felini indicati nell'imputazione appartengono ad una delle specie indicate nell'Allegato B Regolamento CE n. 338/97, e perché, a tal fine, è irrilevante l'individuazione del legame con l'originario gatto del bengala. Si rappresenta che, secondo tre testi qualificati - l'ispettore forestale EG, per tre anni responsabile del servizio CITES e quindi addetto ad animali esotici, il veterinario dott. ZI, e lo zoo sorvegliante Gruber, indicato dalla difesa -, i felini in questione erano "gatti bengalesi", ancorché domestici. Inoltre, si rimarca che due testi - l'ispettore forestale EG e il veterinario dott. ZI - hanno espressamente chiarito che, secondo la normativa CITES, i "gatti bengalesi", quand'anche derivanti da incroci con gatti domestici, non sono commerciabili, pur se sia superata la terza generazione dall'incrocio, senza la prescritta documentazione. La sentenza impugnata, inoltre, ha precisato che la detenzione era sicuramente a fini di commercializzazione, e che l'imputato era perfettamente a conoscenza sia della qualità dei felini, sia della illiceità della loro detenzione. Si espone infatti che l'imputato: a) nelle conversazioni via chat con vari utenti, nonché negli annunci pubblicati sui soda! network e su internet, definiva i felini come gatti bengalesi;
b) non aveva alcuna documentazione in ordine all'origine di detti felini, come invece necessario;
c) in una chat, in data 8 maggio 2019, alle ore 14,59, affermava: «questi sono ancora qua nascosti se riesci a sistemarli e tutti va bene allora ti regalo un piccolo gatto». 4.3. Sulla base degli elementi indicati, deve ritenersi che le conclusioni della sentenza impugnata sul punto sono immuni da vizi. Ai fini della configurabilità del reato di commercializzazione senza la prescritta documentazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 150 del 1992, infatti, rileva la provenienza del felino dall'originario gatto del bengala, ma non il grado della generazione alla quale risale l'incrocio tra quest'ultimo ed il gatto domestico da cui poi discende quello di cui è contestata l'illecita detenzione. Segnatamente, la rilevanza del grado della generazione rispetto all'originario gatto del bengala non risulta evincibile dalla normativa pertinente, è stata esclusa dai testi qualificati, e non è stata oggetto di specifica allegazione nel ricorso. 8 5. Manifestamente infondate, e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano l'utilizzabilità delle prove su cui si fonda l'individuazione dell'imputato come autore del reato, deducendo in particolare che gli screenshot non erano utilizzabili perché acquisiti senza il sequestro dello strumento in cui erano incorporati, e che i testi scritti non erano utilizzabili perché tradotti in via ufficiale dal tedesco all'italiano, e comunque che le risultanze istruttorie sono prive di concludenza. 5.1. Per quanto concerne gli screenshot, deve ritenersi che il ricorso faccia riferimento ai contenuti presenti sulla pagina Facebook, poiché i messaggi via chat sono stati acquisiti previo sequestro, non contestato, dei dispositivi elettronici in uso all'allora indagato, ed oggi ricorrente. Va premesso che il profilo Facebook dal quale sono stati tratti gli screenshot, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, era un profilo aperto al pubblico, intestato al padre dell'attuale ricorrente, ma contenente la foto dell'odierno imputato, l'offerta in vendita di gatti espressamente definiti come "bengalesi", e, accanto a questa, il suo numero di telefono. In altri termini, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, e non è contestato nel ricorso, i dati presenti sul profilo Facebook dal quale sono stati tratti gli screenshot, erano disponibili al pubblico. Ciò posto, deve osservarsi che i documenti e i dati informatici disponibili al pubblico, proprio perché tali, sono liberamente acquisibili agli atti di un procedimento senza che sia necessaria alcuna particolare formalità per acquisirli. In questo senso, del resto, una precisa indicazione è fornita dall'art. 234-bis cod. proc. pen., che consente la libera acquisizione di documenti e dati informatici disponibili al pubblico anche quando custoditi all'estero. 5.2. Per quanto attiene alla mancata traduzione delle scritte dal tedesco all'italiano, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata rappresenta: «All'udienza dell'11/09/2024, le parti prestavano il consenso a che la traduzione dal dialetto tedesco all'italiano fosse effettuata direttamente della Procura». Invero, a fronte del consenso delle parti, non si vede perché gli scritti debbano essere ritenuti inutilizzabili solo perché non tradotti da un perito nominato dal giudice. Anzi, a norma dell'art. 242 cod. proc. pen., la trascrizione dei documenti e delle registrazioni, è disposta solo se ciò è ritenuto necessario dal giudice. In proposito, è possibile richiamare anche l'insegnamento della giurisprudenza consolidata, espressa pure dalle Sezioni Unite, secondo cui l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti / ( 9 , da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (così, in particolare, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111 - 01, con riguardo a copiosa documentazione in lingua inglese e tedesca acquisita nel corso delle indagini preliminari). 5.3. Ciò precisato, va poi detto che la sentenza impugnata indica una pluralità di elementi da cui inferisce che i felini sequestrati e indicati nell'imputazione fosse nella detenzione dell'attuale ricorrente. In particolare, rileva che: a) i felini, in entrambe le occasioni, sono stati rinvenuti nella diretta disponibilità dell'attuale ricorrente nell'edificio in cui il medesimo risiede;
b) il profilo Facebook nel quale era presente l'offerta in vendita dei felini, sebbene intestato al padre dell'imputato, conteneva la fotografia dell'attuale ricorrente, ed il suo numero di telefono;
c) l'attuale ricorrente, secondo quanto risulta dalle chat estratte dai dispositivi a lui in uso, e sequestrati dall'autorità giudiziaria, ha intrattenuto numerose conversazioni in merito all'acquisito e alla vendita dei gatti, da lui espressamente definiti come "bengalesi", con utenze italiane ed estere;
d) l'attuale ricorrente ha effettuato più volte ricerche su internet sul sito "subito.it " con la parola «bengal», come rilevabile da documentazione cartacea sequestrata al medesimo;
e) l'attuale ricorrente ha messo in vendita su almeno altri due siti, gatti bengalesi al prezzo di 400,00 euro ciascuno. 5.4. Può quindi concludersi che la sentenza impugnata ha individuato, con motivazione incensurabile, nell"imputato ed attuale ricorrente l'autore della condotta di illecita detenzione, senza la prescritta autorizzazione, di dieci esemplari di felini nati da incroci tra la razza dei gatti domestici e la razza dei gatti leopardo, di cui all'allegato B del Regolamento n. 338/1997/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1996. Invero, da un lato, le risultanze istruttorie, per le ragioni indicate nei §§ 5.1 e 5.2, sono da ritenere pienamente utilizzabili. Sotto altro profilo, il discorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è fondato su elementi precisi e congrui, ed è contestato nel ricorso solo parzialmente, senza un confronto preciso con tutti i dati puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente 10 fissata in ragione dei motivi dedotti. Segue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (E.N.P.A.) che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (E.N.P.A.) che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 11/11/2025.