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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7487 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4654/2025 vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GIULIANO LEUZZI
Appellante
E
(C.F. ), non costituito Controparte_1 CodiceFiscale_2
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9922/2025 del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata in data 26.06.2025, notificata in data 11.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 9922 del 2025 Parte_1 chiedendone la parziale riforma.
L'appellato non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 3 dicembre 2025 svoltasi in trattazione scritta nessuno ha depositato note di comparizione;
parimenti nessuno ha partecipato con note alla successiva
1 udienza del 10 dicembre 2025 fissata ai sensi dell'art.348, comma 2, c.p.c. ai sensi del quale «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ». Di qui l'improcedibilità del gravame.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in difetto di costituzione del CP_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede;
- dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 9922 del 2025;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4654/2025 vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GIULIANO LEUZZI
Appellante
E
(C.F. ), non costituito Controparte_1 CodiceFiscale_2
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9922/2025 del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata in data 26.06.2025, notificata in data 11.07.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 9922 del 2025 Parte_1 chiedendone la parziale riforma.
L'appellato non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 3 dicembre 2025 svoltasi in trattazione scritta nessuno ha depositato note di comparizione;
parimenti nessuno ha partecipato con note alla successiva
1 udienza del 10 dicembre 2025 fissata ai sensi dell'art.348, comma 2, c.p.c. ai sensi del quale «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio ». Di qui l'improcedibilità del gravame.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in difetto di costituzione del CP_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede;
- dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 9922 del 2025;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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