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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8994/2025 R.G.
TRA
, , e , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del sig. , Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Vespucci n. 9, presso lo studio dell'avv. Raoul Scotto di CP_
e TE LL, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrenti-
E
Controparte_2
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_2 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che il sig. nunzio è stato dichiarato in possesso del requisito sanitario per beneficiare Pt_2 dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa del 09/08/24 del
Tribunale di Napoli Nord a partire dal mese di 31 maggio 2022 e fino al decesso avvenuto in corso di causa in data 10/11/23;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_3 Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di dichiarare la cessata CP_3 materia del contendere avendo provveduto al riconoscimento di quanto richiesto dagli eredi del beneficiario della prestazione.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento chiedendo il pagamento delle spese di lite.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato che l' ha provveduto al pagamento delle spettanze CP_3 richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, considerando che il pagamento è avvenuto oltre il termine di legge, nonché in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
2.697,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Aversa, 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8994/2025 R.G.
TRA
, , e , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del sig. , Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Vespucci n. 9, presso lo studio dell'avv. Raoul Scotto di CP_
e TE LL, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrenti-
E
Controparte_2
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_2 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che il sig. nunzio è stato dichiarato in possesso del requisito sanitario per beneficiare Pt_2 dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa del 09/08/24 del
Tribunale di Napoli Nord a partire dal mese di 31 maggio 2022 e fino al decesso avvenuto in corso di causa in data 10/11/23;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_3 Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di dichiarare la cessata CP_3 materia del contendere avendo provveduto al riconoscimento di quanto richiesto dagli eredi del beneficiario della prestazione.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento chiedendo il pagamento delle spese di lite.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato che l' ha provveduto al pagamento delle spettanze CP_3 richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, considerando che il pagamento è avvenuto oltre il termine di legge, nonché in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
2.697,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Aversa, 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo