Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice DOessa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 2762 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2021, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Massimiliano Rovelli del foro di Monza in forza di mandato in atti, attore, contro (codice Controparte_1 fiscale ), rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1
Flaminio Maffettini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta, nonché contro domiciliato a CP_2
Vedeseta, alla via Campetti civico 48, contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti dei convenuti con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi Unipol, contumace dopo CP_2 trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 20 novembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume l'attore la civile corresponsabilità del convenuto contumace in ordine al risarcimento dei danni a lui occorsi il giorno 11 settembre 2019 a San Giovanni Bianco, allorché, mentre conduceva la sua motocicletta, collideva con l'autovettura del convenuto contumace medesimo, cadendo rovinosamente a terra.
Assume poi l'attore anche la civile responsabilità della convenuta costituita, essendo l'autovettura del convenuto da
1
Insta per la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Chiede la condanna della convenuta costituita ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Insta per la vittoria in punto spese.
Chiede la concessione del beneficio della distrazione a favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta costituita chiede il rigetto delle domande attoree.
Con vittoria di spese.
Il convenuto contumace nulla ha chiesto e non ha concluso.
Ciò posto, devesi evidenziare quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
In ordine all'an debeatur devesi evidenziare quanto di seguito esposto.
Sulla base della documentazione agli atti, delle testimonianze acquisite e delle valutazioni tecniche di natura cinematica operate dal consulente d'ufficio GE può Persona_1 affermarsi quanto segue.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio cinematica, in primo luogo, emergono le risultanze che verranno esplicitate di seguito.
Il sinistro si è verificato alle ore 16,50 del giorno 11 settembre 2019 nel territorio comunale di San Giovanni Bianco, sulla Strada Provinciale 25 alla progressiva km 30+300, in
2 località Roncaglia Entro, in corrispondenza del civico numero
76.
La strada era curvilinea ad andamento planimetrico in lieve discesa;
la carreggiata era larga 7,80 metri, era a due corsie, una per senso di marcia, divise da linea continua, tratteggiata in corrispondenza di intersezioni e accessi alle aree laterali lungo la strada.
La strada era munita di delimitazione laterale con linee di margine continue, tratteggiate in corrispondenza delle intersezioni e degli accessi alle aree laterali, con brevi banchine asfaltate in entrambi i lati, tratti di guardrail al lato sinistro e muretto in calcestruzzo al lato destro.
Le condizioni meteorologiche risultavano prive di precipitazioni e senza limitazioni alla visibilità, in presenza di luce naturale.
Il manto stradale era asciutto e il traffico regolare.
Il limite di velocità era pari a 50 km/h, indicato dalla segnaletica;
la segnalazione verticale era costituita da segnali di pericolo per doppia curva e da delineatori di curva per entrambe le opposte direzioni del flusso veicolare.
Tutti gli elementi disponibili per la ricostruzione del sinistro, secondo la prospettazione del consulente tecnico d'ufficio, concorrono a stabilire che tra l'autovettura
Mitsubishi ASX condotta dal convenuto contumace e diretta verso la val Taleggio e il motociclo AT 696 condotto dall'attore, che viaggiava in direzione del centro urbano di
San Giovanni Bianco, si concretizzava un urto tra i rispettivi lati di sinistra nella circostanza in cui percorrevano la curva, destrorsa per il motociclo e sinistrorsa per la vettura.
La modestia della distanza (12 metri circa) tra le rispettive posizioni di quiete dei veicoli e l'accostamento alla mezzeria stradale di entrambi (mezzo metro circa la vettura;
in sovrapposizione il motociclo) oltre a indicare che l'incrocio
3 e contestuale urto tra i veicoli si verificava in piena curva, consente di stabilire che in tale istante i veicoli medesimi fossero molto prossimi alla mezzeria.
A detta del consulente d'ufficio non vi sono elementi che consentono di calcolare le velocità dei veicoli nell'istante in cui si urtarono;
tuttavia, la brevità delle percorrenze post urto consente di presumere che nessun veicolo eccedesse significativamente il limite vigente di 50 km/h.
Ancora, la precisa ubicazione rispetto al centro strada della zona in cui i veicoli protagonisti del sinistro interferirono, secondo la prospettazione del consulente d'ufficio non risulta accertabile neppure ad esito della più attenta valutazione dei rilievi testuali, grafici e fotografici effettuati dalle autorità intervenute (che hanno eseguito i rilievi di rito redigendo il verbale – il documento 1 di produzione attorea), delle osservazioni dei consulenti di parte, dello stato dei luoghi come risultanti dal loro esame diretto e dall'esame delle immagini disponibili sul web.
Il consulente d'ufficio conclude quindi per l'impossibilità di stabilire oggettivamente se, nell'istante in cui i due veicoli si urtarono, uno di essi si sia trovato a percorrere parte della corsia di pertinenza opposta alla propria e quindi se il presupposto di pari concorso al verificarsi del sinistro previsto dall'articolo 2054 del codice civile debba ritenersi superato per uno di essi.
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata la medesima condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia con i criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite numero 3086 del
2022.
Le argomentazioni del consulente d'ufficio non possono essere scavalcate nemmeno dal tenore delle testimonianze di Tes_1
e che hanno affermato l'assenza di
[...] Testimone_2
4 responsabilità del convenuto contumace e la responsabilità esclusiva dell'attore, che avrebbe invaso la corsia non di sua pertinenza.
Trattasi di testimonianze non attendibili in considerazione del tempo trascorso e della distanza (di circa 100 metri) dal luogo del sinistro.
Non risultando del tutto ben chiaro nemmeno il punto di vista dal quale i due testimoni hanno assistito alla collisione non pare nemmeno possibile accertare la veridicità di quanto gli stessi hanno affermato.
Sussiste dubbio invincibile in ordine alla ricostruzione delle due condotte implicate nel sinistro, per la presenza di indici contraddittori e discordanti nonché di importanti lacune.
Si noti che la Suprema Corte, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'articolo
2054, comma 2, del codice civile, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Si esamini la pronuncia numero 33483 del 2024.
In sostanza, deve sussistere certezza, ai fini dell'esclusione dell'applicazione della sunnominata norma, in ordine all'inferenza causale di tutte le condotte implicate nel sinistro, certezza che, nel caso di specie, in base alla valutazione dell'intero compendio probatorio e valutativo, non risulta raggiungibile.
Dunque, in ordine all'an debeatur a sostegno delle pretese attoree, non può che propendersi per la sua piena sussistenza.
Devesi transitare così alla disamina del quantum.
Sotto questo profilo, l'istruttoria svolta tramite produzione di documentazione ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svolta dal DO alla quale Persona_2
5 questo giudice ritiene prudente aderire per la completezza e la logicità delle conclusioni alle quali è pervenuta, ha permesso di evidenziare, in primo luogo, chiara sussistenza di danni alla persona patiti dall'attore a seguito del sinistro de quo.
Il consulente tecnico ha affermato che, a seguito del sinistro medesimo, l'attore ha riportato un politrauma trattato appena possibile con intervento chirurgico di splenectomia.
Con plurime fratture, tra le quali spicca quella alla scapola sinistra.
Il Consulente ha ritenuto sussistere un'inabilità temporanea assoluta di 19 giorni e un'ulteriore inabilità temporanea parziale di 45 giorni al 75 % e di 90 giorni al 50 %, nonché,
a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica, postumi nella misura del ventisette per cento.
Cosicché, valutata la normativa vigente e tutti gli elementi emersi (compresa l'età dell'attore - 25 anni all'epoca del sinistro), nonché i valori paranormativi indicati dalla
Suprema Corte (ossia le tabelle Milanesi – si esamini la pronuncia numero 12408 del 2011) e gli ultimi arresti giurisprudenziali, tra i quali spicca la pronuncia della
Suprema Corte numero 25164 del 2020, si liquidano in linea capitale le somme di seguito esposte.
Per l'invalidità temporanea, come riconosciuta dal DO
, dovrà essere liquidata la cifra ricavabile Per_2 prendendo a parametro la somma di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (al 100 %), comprensiva di
84,00 euro per danno biologico/dinamico relazionale e di 31,00 euro per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Per il danno permanente all'integrità psico – fisica dovrà essere riconosciuta la somma di 157.935 euro, comprensiva di
110.444 euro per danno biologico/dinamico relazionale e di
6 47.491 euro per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
A titolo di danno patrimoniale potranno essere riconosciuti in primo luogo 331,50 euro: trattasi di spese mediche documentate e riconosciute congrue dal consulente tecnico d'ufficio.
Dovranno poi essere riconosciute le spese, né eccessive né superflue, per la consulenza tecnica di parte, pari a 488,00 euro.
Dovranno essere poi riconosciuti i danni materiali alla motocicletta, che, in base alla documentazione agli atti come valutata dall'GE , devono quantificarsi in Per_1
3.000,00 euro, somma corrispondente al valore della motocicletta medesima all'epoca del sinistro.
Nessun altro danno potrà poi essere liquidato a favore di parte attrice, per assenza totale di prova in ordine alla sussistenza di altre eventuali voci di pregiudizio patito: in particolare, malgrado il DO abbia affermato che Per_2 le lesioni riportate, col passare del tempo, comporteranno un'usura negativa sull'attività lavorativa implicante il sovraccarico funzionale della spalla sinistra (da valutare con criterio equitativo da parte del Giudice), il DO Per_2 medesimo ha escluso qualsiasi incidenza negativa del sinistro sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
Non sussiste tra l'altro agli atti alcun elemento atto a orientare il giudicante nel riconoscimento di una somma equitativamente determinata a favore del danneggiato, di talché ogni quantificazione si tradurrebbe in puro arbitrio.
Dunque nulla può riconoscersi a tale titolo.
In ordine alla personalizzazione del danno, richiesta dall'attore, dovrà evidenziarsi quanto segue.
La Suprema Corte (si esamini, ex multis, la pronuncia numero
28988 del 2019) in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, ha affermato che la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
7 uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Nel caso di specie, non vi è prova (e nemmeno idonea allegazione) in ordine ai presupposti fattuali sopra indicati, che giustificherebbero tale riconoscimento.
I fatti lamentati “disegnano” un quadro ordinariamente ricollegabile al pregiudizio patito, senza specifiche peculiarità atte a diversificare il caso di specie da casi consimili.
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea non pare accoglibile.
Le somme come sopra riconosciute dovranno essere dimidiate in virtù di quanto affermato superiormente in ordine all'applicazione dell'articolo 2054 del codice civile.
Tra tali somme, quelle dovute a titolo di danno non patrimoniale e di danno alla motocicletta devono ritenersi comprensive di rivalutazione a oggi.
Su tali somme, prima devalutate al dì del fatto, come sopra indicato, e poi rivalutate secondo ISTAT anno per anno
(secondo le regole generali in tema di aestimatio indicate, ex pluribus, dalle sentenze della Suprema Corte numero 1712 del
1995 e 2796 del 2000), spetteranno gli interessi legali dalla stessa data a oggi, giorno della taxatio, ossia della trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
In ossequio all'indirizzo giurisprudenziale assolutamente dominante in materia (si esamini la pronuncia della Corte di
Cassazione numero 5680 del 1996) la decorrenza dell'invalidità
8 permanente dovrà essere riportata non alla data del sinistro ma alla data successiva al termine dell'inabilità temporanea.
Su tali somme dovute a oggi, poi, spetteranno gli interessi legali, sempre da oggi e fino al saldo.
Sulle altre somme riconosciute, dovute a titolo di danno patrimoniale, invece, dovrà essere computata la rivalutazione monetaria, dal dì degli esborsi (come deducibile dai documenti prodotti sub 6) e sino ad oggi.
Infatti tali somme costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria, della quale condividono la natura (di debito di valore).
La rivalutazione sarà dunque dovuta, giova ripeterlo, dalla data dei singoli esborsi sino ad oggi, giorno della liquidazione e dunque della trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Dovrà poi tenersi conto dell'ulteriore danno da ritardato adempimento, o mora debendi: e a tal riguardo, secondo i noti principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite numero
1712 del 1995, già richiamata, dovranno riconoscersi gli interessi, nella misura legale, sulle somme sopra indicate, devalutate all'epoca dei singoli esborsi, come deducibili dalla sunnominata documentazione, e poi rivalutate anno per anno sino a oggi.
Competeranno poi gli interessi legali sulle somme a oggi dovute, sino al saldo.
Non potrà essere accolta la domanda formulata dall'attore contro la convenuta costituita ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile, difettando il presupposto applicativo della sunnominata fattispecie, ossia la temerarietà della lite.
Quest'ultima infatti presentava aspetti che potevano ben giustificare un approfondimento in sede giurisdizionale.
Le spese del procedimento (incluse quelle relative alle espletate consulenze d'ufficio) seguiranno la soccombenza.
9 Dovrà essere riconosciuto il beneficio della distrazione a favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, delle somme indicate nella motivazione del presente provvedimento.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito indicati in motivazione.
Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per spese esenti ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Pone a carico definitivo dei convenuti in solido le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate dall'GE e dal DO come già Per_1 Per_2 liquidate nel corso del procedimento.
Concede il beneficio della distrazione a favore del procuratore dell'attore.
Bergamo, 7 maggio 2025
Il giudice
DOessa Francesca Bresciani
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